Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2916

    Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame e delle uova e al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

    GU L 305 del 19.12.1995, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2916/oj

    31995R2916

    Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, del 18 dicembre 1995, che modifica alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame e delle uova e al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

    Gazzetta ufficiale n. L 305 del 19/12/1995 pag. 0049 - 0052


    REGOLAMENTO (CE) N. 2916/95 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1995 che modifica alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame e delle uova e al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 4 e l'articolo 18, paragrafo 13,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 12,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (6), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (8), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94 (10), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94, in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94, in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94, in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (15), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (17), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica della Bulgaria, dall'altra (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94, in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica della Romania, dall'altra (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3379/94, in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), prevede suddivisioni dei codici NC 0105 19 10, 0105 91 00, 0207 39 90, 0207 50 10, 0207 50 90 e 1602 39, e una riformulazione completa delle voci NC 0207 e NC 3502, con effetto dal 1° gennaio 1996; che occorre adattare alcuni regolamenti relativi ai settori del pollame e delle uova e al regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina alle modifiche suddette;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il codice NC 0207 31 è sostituito dal codice NC 0207 34; i codici NC 0207 39 90 e 0207 50 sono sostituiti dai codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89; il codice NC 1602 32 è inserito dopo il codice NC 1602 31:

    - all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75;

    - all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione (7).

    2. Il codice NC 0105 12 è inserito prima del codice NC 0105 19:

    - all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80;

    - all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (8).

    3. Il codice NC 1602 32 è inserito prima del codice NC 1602 39:

    - all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 715/90;

    - all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (9).

    4. Il codice NC 0207 23 è sostituito dal codice NC 0207/33 nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione (10).

    5. I codici NC che figurano negli allegati dei regolamenti citati qui di seguito, sono sostituiti dai codici NC corrispondenti conformemente alla tabella di corrispondenza in allegato:

    - il regolamento (CEE) n. 2771/75;

    - il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione (11);

    - il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (12);

    - il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione (13);

    - il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (14);

    - il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (15);

    - il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione (16).

    6. L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1 Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO

    TABELLA DI CORRISPONDENZA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top