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Document 31993R3603

Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato

GU L 332 del 31.12.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3603/oj

31993R3603

Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0073


REGOLAMENTO (CE) N. 3603/93 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 104 e l'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato sono direttamente applicabili; che i termini che figurano in tali articoli possono, se necessario, venire precisati;

considerando che è necessario in particolare precisare i termini «scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia» di cui all'articolo 104 del trattato, segnatamente per quanto concerne il trattamento da riservare ai crediti in essere al 1o gennaio 1994;

considerando che è auspicabile che le banche centrali nazionali che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) affrontino tale fase avendo al loro attivo crediti negoziabili e a condizioni di mercato, soprattutto per dare alla politica monetaria del sistema europeo di banche centrali (SEBC) la flessibilità voluta e per consentire alle varie banche centrali nazionali che partecipano all'Unione monetaria di contribuire in misura normale al reddito monetario da suddividere tra loro;

considerando che le banche centrali che, dopo il 1o gennaio 1994, detenessero ancora verso il settore pubblico crediti non negoziabili o corredati di condizioni diverse dalle condizioni di mercato, dovrebbero essere autorizzate a convertire in seguito tali crediti in titoli negoziabili e a condizioni di mercato;

considerando che il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevede al punto 11 che il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non passi alla terza fase dell'UEM; che occorre permettere la conversione in titoli negoziabili, a scadenza fissa e a condizioni di mercato dell'importo di tale linea di credito qualora il Regno Unito passi alla terza fase;

considerando che il protocollo sul Portogallo prevede che il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore la possibilità conferita alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera di beneficiare di crediti esenti da interessi concessi dal Banco de Portugal conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa portoghese e che si impegna a continuare ad adoperarsi al massimo per por fine al più presto a tale facilitazione creditizia;

considerando che gli Stati membri devono adottare misure appropriate per un'effettiva e piena applicazione dei divieti previsti all'articolo 104 del trattato; che, in particolare, gli acquisti effettuati sul mercato secondario non devono servire ad aggirare l'obiettivo perseguito da tale articolo;

considerando che, nei limiti fissati dal presente regolamento, l'acquisizione diretta, da parte della banca centrale di uno Stato membro, di titoli negoziabili del debito pubblico di un altro Stato membro non può contribuire a sottrarre il settore pubblico alla disciplina dei meccanismi del mercato se l'acquisizione è effettuata unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie;

considerando che, fermo restando il ruolo attribuito alla Commissione dall'articolo 169 del trattato, spetta all'Istituto monetario europeo e in seguito alla Banca centrale europea, in applicazione dell'articolo 109 F, paragrafo 9 e dell'articolo 180 del trattato, verificare che le banche centrali nazionali rispettino gli obblighi imposti dal trattato;

considerando che i crediti intragiornalieri delle banche centrali possono essere utili per assicurare il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e che quindi i crediti intragiornalieri concessi al settore pubblico sono compatibili con gli obiettivi dell'articolo 104 del trattato purché sia esclusa qualsiasi proroga al giorno successivo;

considerando che non si deve ostacolare l'esercizio delle funzioni di agente finanziario da parte delle banche centrali; che, anche se la riscossione da parte delle banche centrali di assegni emessi a terzi a favore del settore pubblico può comportare occasionalmente un credito, tale credito non si considera vietato ai sensi dell'articolo 104 del trattato dato che le operazioni non risultano in linea di massima in un credito al settore pubblico;

considerando che la detenzione da parte delle banche centrali di monete divisionali emesse dal settore pubblico e iscritte a suo credito costituisce una forma di credito al settore pubblico senza interessi; che tuttavia, se si tratta di importi limitati, tale prassi non rimette in questione il principio enunciato all'articolo 104 del trattato e che, pertanto, considerate le difficoltà connesse con un divieto totale di questa forma di credito, essa può essere ammessa nei limiti fissati dal presente regolamento;

considerando che la Repubblica federale di Germania, a seguito della riunificazione, ha particolari difficoltà a rispettare il limite assegnato all'importo del credito suddetto e che in tal caso è opportuno ammettere una percentuale maggiore per un periodo limitato;

considerando che il finanziamento da parte delle banche centrali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dalla Comunità si traduce in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva o possono esservi assimilati; che risulta quindi opportuno autorizzarli;

considerando che le imprese pubbliche formano oggetto del divieto di cui all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1; che esse sono definite nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 104 del trattato si intende per:

a) «scoperto di conto»: qualsiasi offerta di risorse a favore del settore pubblico che comporta o può comportare un saldo debitore in conto;

b) «altra forma di facilitazione creditizia»:

i) qualsiasi credito verso il settore pubblico in essere al 1o gennaio 1994, ad eccezione dei crediti a scadenza fissa acquisiti prima di tale data,

ii) qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi,

iii) fatto salvo l'articolo 104, paragrafo 2 del trattato, qualsiasi transazione con il settore pubblico che comporta o può comportare un credito verso di esso.

2. Non sono considerati titoli di debito ai sensi dell'articolo 104 del trattato i titoli acquisiti presso il settore pubblico per assicurare la conversione in titoli negoziabili, a scadenza fissa e a condizioni di mercato:

- di crediti a scadenza fissa acquisiti prima del 1o gennaio 1994 e che non siano negoziabili o a condizioni di mercato, purché la scadenza dei titoli non sia posteriore a quella dei suddetti crediti;

- dell'importo della linea di credito «Ways and Means» di cui il governo del Regno Unito dispone presso la Banca d'Inghilterra fino alla data dell'eventuale passaggio alla terza fase dell'UEM.

Articolo 2

1. Durante la seconda fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato, gli acquisti, da parte della banca centrale di uno Stato membro, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo, purché tali acquisti siano effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie.

2. Durante la terza fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato gli acquisti effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie:

- da parte della banca centrale di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'UEM, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo;

- da parte della Banca centrale europea o della banca centrale d'uno Stato membro che partecipa alla terza fase dell'UEM presso il settore pubblico di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento per «settore pubblico» si intendono le istituzioni o gli organi della Comunità, le amministrazioni statali, gli enti regionali, locali o altri enti pubblici e gli altri organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

Per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri e l'Istituto monetario lussemburghese.

Articolo 4

I crediti intragiornalieri accordati dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali al settore pubblico non sono considerati come facilitazioni creditizie ai sensi dell'articolo 104 del trattato purché restino limitati alla giornata e non sia possibile alcuna proroga.

Articolo 5

Laddove la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali ricevano dal settore pubblico, per riscossione, assegni emessi da terzi e li accreditino al conto del settore pubblico prima che siano stati addebitati alla banca trattaria, l'operazione non è considerata come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato quando, dalla ricezione dell'assegno, sia trascorso un determinato intervallo di tempo corrispondente al termine normale di riscossione degli assegni da parte della banca centrale dello Stato membro interessato, a condizione che l'eventuale saldo indisponibile sia eccezionale, sia limitato ad un importo modesto e si annulli a breve termine.

Articolo 6

Non si considera come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato la detenzione da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione.

Fino al 31 dicembre 1996, tale percentuale è del 15 % per la Germania.

Articolo 7

Il finanziamento da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 (4) non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato.

Articolo 8

1. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure

c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 5 e GU n. C 340 del 17. 12. 1993, pag. 3.(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993 e decisione del 2 dicembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16).(4) Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1).

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