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Document 31993D0025
93/25/EEC: Commission Decision of 11 December 1992 approving certain treatments to inhibit the development of pathogenic micro-organisms in bivalve molluscs and marine gastropods
93/25/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini
93/25/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini
GU L 16 del 25.1.1993, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2003; abrogato da 32003D0774
93/25/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini (93/25/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2, considerando che i molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi (2), sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato; considerando che la Spagna e il Regno Unito hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini; considerando che tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e che, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I trattamenti descritti nell'allegato della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punti 1 b) e 1 c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. ALLEGATO A. Sterilizzazione I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE. B. Altri trattamenti termici I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti: 1. - Immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C. - Mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi. 2. - Cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale chiuso rispondente ai seguenti requisiti: - temperatura fra 120 e 160 °C; - pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2 con successiva sgusciatura e congelamento della carne a 20 °C al centro della massa.