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Document 31979L0692

Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

GU L 205 del 13.8.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/692/oj

31979L0692

Direttiva 79/692/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/08/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0202
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0202
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0068


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica le direttive 66/401/CEE , 66/402/CEE , 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere , delle sementi di cereali , delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

( 79/692/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 e l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che per i motivi sottoindicati occorre modificare talune direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione ;

considerando che per quanto riguarda le sementi di piante foraggere , dovrebbero poter essere rese meno rigorose talune condizioni relative all ' analisi delle sementi nelle regioni della Comunità in cui le ottime condizioni ecologiche garantiscono l ' osservanza delle norme comunitarie previste a tale scopo ;

considerando che per quanto riguarda le sementi di segale utilizzata come foraggio , è opportuno consentire che le norme comunitarie applicabili alle sementi di segala siano rese temporaneamente meno rigorose per poter sormontare talune difficoltà passeggere riscontrate per questi prodotti in alcune regioni della Comunità ;

considerando che per quanto riguarda le sementi di cereali , taluni metodi , sperimentati di recente , per ridurre gli effetti della presenza di alcuni organismi nocivi possono giustificare l ' ammissione di miscugli di sementi di diverse varietà di cereali , purchù vengano prese le necessarie precauzioni atte a garantire l ' inalterata qualità delle sementi o del prodotto finale ;

considerando che per migliorare il funzionamento dei sistemi del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole occorre adattare alle norme stabilite a livello internazionale talune disposizioni relative all ' ammissione delle varietà a livello nazionale , alla denominazione delle varietà e all ' informazione tra Stati membri , nonchù rinforzare , almeno per talune specie , le norme relative alla libera commercializzazione , per quanto riguarda la varietà , delle sementi appartenenti alle varietà ammesse nei diversi Stati membri ;

considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi , nonchù quelle relative al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole prevedono che , a decorrere dal 1° luglio 1977 , gli Stati membri non possano più riconoscere , sul piano nazionale , l ' equivalenza delle misure adottate nei paesi terzi riguardo all ' aspetto varietale delle sementi ; che talune decisioni di equivalenza adottate a livello comunitario entreranno in vigore soltanto il 1° luglio 1978 ; che è quindi opportuno prorogare di un anno le scadenze previste ai fini della constatazione dell ' equivalenza sul piano nazionale , per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali che sono stati effettuati anche dopo il 1° luglio 1977 , in attesa delle constatazioni comunitarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All ' articolo 2 della direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/641/CEE ( 5 ) , è aggiunto il paragrafo seguente :

« 1 . quater . Secondo la procedura prevista all ' articolo 21 , gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all ' allegato II , parte I , punto 2 , lettera B 1 ) per una o più delle specie considerate , semprechù le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all ' allegato II , parte I , punto 2 , colonna 13 della tabella è rispettata . » .

Articolo 2

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 6 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/641/CEE , è modificata come segue :

1 . all ' articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 1 quater ) . Secondo la procedura prevista dall ' articolo 21 , gli Stati membri possono essere autorizzati fino al 30 giugno 1982 ad ammettere la commercializzazione di sementi di determinate varietà di segale , destinate essenzialmente ad uso foraggero , che non soddisfino ai requisiti :

- stabiliti nell ' allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa

- stabiliti nell ' allegato II , 2 , tabella A , colonna 6 per quanto riguarda le sementi di base . » ;

2 . all ' articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 1 . Gli Stati membri possono ammettere la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purchù tali miscugli , sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche , risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano , prima di essere mescolati , alle norme di commercializzazione loro applicabili . » ;

3 . all ' articolo 13 , il paragrafo 1 diventa paragrafo 2 e il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ;

4 . all ' allegato IV parte A , lettera b ) è aggiunto il seguente numero :

« 8 . La menzione : " Commercializzazione ammessa esclusivamente ... " ( Stato membro interessato ) . » .

Articolo 3

La direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 20 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE ( 8 ) è modificata come segue :

1 . il testo dell ' articolo 5 , paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Una varietà è distinta se , indipendentemente dall ' origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene , si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità .

I caratteri si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione .

Una varietà nota nella Comunità è qualsiasi varietà che , al momento in cui la richiesta di ammissione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi ,

- figura nel catalogo comune della varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi ;

- o , pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi , è ammessa o in corso di ammissione nello Stato membro in questione o è ammessa in un altro Stato membro alla certificazione per altri paesi ,

a meno che , prima della decisione in merito alla richiesta di ammissione della varietà da giudicare , non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri i requisiti sopra indicati . » ;

2 . all ' articolo 7 , paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente :

« Per stabilire la distinzione gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili , note nella Comunità ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 9 sono comprese altre varietà paragonabili disponibili . » ;

3 . all ' articolo 9 , il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Gli Stati membri , tenendo conto delle informazioni disponibili , provvedono inoltre affinchù una varietà che non si distingue nettamente

- da una varietà precedentemente ammessa nello Stato membro in questione o in un altro Stato membro

- o da un ' altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio , per quanto concerne la distinzione , la stabilità e l ' omogeneità secondo norme che corrispondono a quella della presente direttiva , senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 ,

porti la denominazione di tale varietà . Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni dello Stato membro interessato in materia di denominazione varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà . » ;

4 . all ' articolo 9 , il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 ;

5 . il testo dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Ogni richiesta , o ritiro di richiesta , di ammissione di una varietà , ogni iscrizione in un catalogo di varietà nonchù le varie modifiche del medesimo sono immediatamente notificate agli altri Stati membri e alla Commissione . » ;

6 . dopo l ' articolo 12 è aggiunto l ' articolo seguente :

« Articolo 12 bis

1 . Gli Stati membri provvedono affinchù siano dissipati i dubbi sorti dopo l ' ammissione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua distinzione o della sua denominazione al momento dell ' ammissione .

2 . Se , dopo l ' ammissione di una varietà , risulta che la condizione della distinzione ai sensi dell ' articolo 5 non è stata soddisfatta al momento dell ' ammissione , quest ' ultima è sostituita da un ' altra decisione eventualmente dal suo annullamento , conformemente alla presente direttiva .

Con quest ' altra decisione la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , a partire dal momento della sua ammissione iniziale .

3 . Se , dopo l ' ammissione di una varietà , risulta che la denominazione ai sensi dell ' ammissione , la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme alla presente direttiva . Gli Stati membri possono permettere che la denominazione precedente sia temporaneamente utilizzata a titolo supplementare . Le modalità d ' impiego della precedente denominazione a titolo supplementare possono essere fissate secondo la procedura di cui all ' articolo 23 . » ;

7 . all ' articolo 15 , paragrafo 2 , è aggiunta la frase seguente :

« Vengono prese in considerazione unicamente le richieste presentate sei mesi prima della scadenza del periodo sopra indicato . » ;

8 . all ' articolo 15 , paragrafo 5 , è aggiunto il testo seguente :

« Nel caso delle specie Beta vulgaris L . e Solanum tuberosum L . , questa condizione risulta soddisfatta il 31 dicembre di ogni anno per le varietà che nei quattro mesi precedenti tale data abbiano formato oggetto delle comunicazioni previste dall ' articolo 10 , paragrafi 1 e 2 , salvo se uno Stato membro comunica alla Commissione o dichiara in seno al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione che non intende rinunciare a presentare una richiesta in conformità del paragrafo 2 . Il Consiglio decide , su proposta della Commissione , se queste disposizioni sono applicabili anche ad altre specie . » .

9 . all ' articolo 21 , paragrafo 2 , la data del 30 giugno 1977 è sostituita da quella del 30 giugno 1978 .

Articolo 4

All ' articolo 32 , paragrafo 2 , della direttiva 70/458/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 9 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/641/CEE , la data del 30 giugno 1977 è sostituita da quella del 30 giugno 1978 .

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi :

- agli articoli 1 e 2 : il 1° gennaio 1980 ,

- all ' articolo 3 , punto 9 e all ' articolo 4 : il 1° luglio 1977 ,

- alle altre disposizioni della presente direttiva : il 1° luglio 1982 .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . GIBBONS

( 1 ) GU n . C 174 del 21 . 7 . 1978 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . C 239 del 9 . 10 . 1978 , pag . 54 .

( 3 ) GU n . C 114 del 7 . 4 . 1979 , pag . 26 .

( 4 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

( 5 ) GU n . L 183 del 19 . 7 1979 , pag . 13 .

( 6 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

( 7 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 .

( 9 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 7 .

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