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Document 31978L0176

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio

GU L 54 del 25.2.1978, p. 19–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogato da 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/176/oj

31978L0176

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1978 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

relativa ai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio

( 78/176/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio presentano rischi pregiudizievoli per la salute dell ' uomo e per l ' ambiente ; che occorre quindi prevenire e diminuire progressivamente l ' inquinamento provocato da tali rifiuti in vista della sua eliminazione totale ;

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia d ' ambiente del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono la necessità di intraprendere un ' azione comunitaria per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio puo creare diseguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere percio un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 23 del trattato ;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ( 5 ) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale ; che per i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nociv dei rifiuti , dell ' abbandono o del deposito incontrollati degli stessi ;

considerando che per raggiungere tali obiettivi occorre prevedere un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti e che occorre subordinare il rilascio di tale autorizzazione a condizioni specifiche ;

considerando che allo scarico , all ' immersione , allo stoccaggio , al deposito e all ' iniezione dei rifiuti è necessario unire sia un controllo di questi ultimi sia il controllo e la sorveglianza dell ' ambiente interessato ;

considerando che per gli stabilimenti industriali già esistenti gli Stati membri devono stabilire anteriormente al 1 * luglio 1980 programmi di riduzione progressiva dell ' inquinamento causato da tali rifiuti , in vista della sua eliminazione ; che questi programmi devono fissare obiettivi generali di riduzione da conseguire entro e non oltre il 1 * luglio 1987 e indicare le misure da adottare per ogni singolo stabilimento ;

considerando che per gli stabilimenti industriali nuovi gli Stati membri devono rilasciare un ' autorizzazione preventiva ; che questa deve essere preceduta da uno studio d ' impatto sull ' ambiente e puo essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l ' ambiente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e , in vista della sua eliminazione , la diminuzione progressiva dell ' inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) inquinamento :

lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , effettuato direttamente o indirettamente dall ' uomo in un ambiente , le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana , nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico , compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell ' ambiente interessato ;

b ) rifiuto :

_ ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , di cui il detentore si disfa o ha l ' obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti ;

_ ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino ;

c ) eliminazione :

_ la raccolta , la cernita , il trasporto , il trattamento dei rifiuti , come pure lo stoccaggio e il deposito al suolo o nel suolo e l ' iniezione nel suolo ;

_ lo scarico in acque superficiali , in acque sotterranee e in mare , nonché l ' immersione in mare ;

_ le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione , al loro recupero o al loro riciclo ;

d ) stabilimenti industriali già esistenti :

gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva ;

e ) stabilimenti industriali nuovi :

gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data . Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo , sullo stesso sito , ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t / anno .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell ' uomo e senza recare pregiudizio all ' ambiente e in particolare :

_ senza creare rischi per l ' acqua , l ' aria , il suolo e per la fauna e la flora ;

_ senza danneggiare la natura e il paesaggio .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione , il riciclo , la trasformazione dei rifiuti e l ' estrazione dai medesimi di materie prime , nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti .

Articolo 4

1 . Lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti sono vietati , salvo autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i rifiuti sono prodotti . Un ' autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro

_ sul cui territorio i rifiuti sono scaricati , stoccati , depositati o iniettati ;

_ a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi .

2 . L ' autorizzazione puo essere concessa solo per un periodo limitato . Essa puo essere rinnovata .

Articolo 5

In caso di scarico o d ' immersione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articolo 4 a condizione :

a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ;

b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sull ' ambiente acquatico ;

c ) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazion delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura e alla molluschicoltura , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione .

Articolo 6

In caso di stoccaggio , di deposito i di iniezione , le autorità competenti , in applicazione dell ' articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all ' allegato I , possono accordare l ' autorizzazione di cui all ' articol 4 a condizione :

a ) che l ' eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei ;

b ) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso , immediato o successivo , sulle acque sotterranee , sul suolo o sull ' atmosfera ;

c ) che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione .

Articolo 7

1 . Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati , il loro scarico , la loro immersione , il loro stoccaggio , il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell ' ambiente interessato sotto l ' aspetto fisico , chimico , biologico ed ecologico d cui all ' allegato II .

2 . Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 4 . In caso di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri , l ' organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate .

3 . La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione . Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale .

Articolo 8

1 . Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e , se del caso , esigono la sospensione delle operazioni di immersione , di scarico , di stoccaggio , di deposito o di iniezione :

a ) se i risultati del controllo previsto all ' allegato II , parte A , punto 1 , dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell ' autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , ovvero

b ) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all ' allegato II , parte A , punto 2 , mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati , o

c ) se i risultati del controllo previsto dall ' allegato II , parte B , indicano una degradazione dell ' ambiente in questione nella zona considerata , oppure

d ) se , in caso di scarico o di immersione , si arreca pregiudizio alla navigazione , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla pesca , alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alla dissalazione , alla piscicoltura o alla molluschicoltura , alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione , ovvero ancora

e ) se , in caso di stoccaggio , deposito o iniezione , si arreca pregiudizio alla ricreazione , all ' estrazione delle materie prime , alle piante , agli animali , alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione .

2 . Se è interessato più di uno Stato membro , i provvedimenti sono adottati di concerto .

Articolo 9

1 . Nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti , gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell ' inquinamento , al fine della sua eliminazione definitiva , provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti .

2 . I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell ' inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi , solidi e aeriformi , da conseguire non oltre il 1 * luglio 1987 . Essi comprendono altresi obiettivi intermedi . Contengono inoltre informazioni sullo stato dell ' ambiente interessato , sulle misure di riduzione dell ' inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione .

3 . I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1 * luglio 1980 per permetterle di presentare al Consiglio , entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali , adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l ' eliminazione definitiva dell ' inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio . Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale .

4 . Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1 * gennaio 1982 al più tardi .

Articolo 10

1 . I programmi di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento .

2 . Qualora , in circostanze particolari , uno Stato membro non ritenga necessarie , per quanto riguarda uno stabilimento particolare , misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva , esso deve fornire alla Commissione , entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva , le prove che lo hanno portato a tale conclusione .

3 . Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove , la Commissione puo convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato . La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi .

4 . Qualora la Commissione non sia d ' accordo con lo Stato membro , si dovranno includere nel programma di quest ' ultim misure supplementari riguardanti tale stabilimento .

5 . Qualora la Commissione si dichiari d ' accordo , tale consenso è soggetto ad una revisione periodica , effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell ' ambiente .

Articolo 11

Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione . Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d ' impatto sull ' ambiente . Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato , che siano meno dannosi per l ' ambiente .

Articolo 12

Fatta salva la presente direttiva , gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose .

Articolo 13

1 . Per l ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa :

_ le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4 , 5 e 6 ;

_ i risultati del controllo dell ' ambiente interessato , effettuato conformemente all ' articolo 7 ;

_ le misure adottate ai sensi dell ' articolo 8 .

Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui materiali , sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell ' articolo 11 .

2 . Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai fini dell ' applicazione della presente direttiva .

3 . La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri , nonché i loro funzionari ed altri agenti , sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva , le quali , per la loro natura , sono protette dal segreto professionale .

4 . I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese .

Articolo 14

Ogni tre anni gli Stati membri redigono una relazione della prevenzione e riduzione progressiva dell ' inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio e la trasmettono alla Commissione , che la comunica agli altri Stati membri .

La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all ' applicazione della present direttiva .

Articolo 15

1 . Gli Stati membri pongono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della stessa e ne informano senza indugio la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 20 febbraio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HAEKKERUP

( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 16 .

( 2 ) GU n . C 131 del 12 . 6 . 1976 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 3 .

( 5 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 39 .

ALLEGATO I

INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL ' AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4 , 5 E 6

A . Caratteristiche e composizione della sostanza

1 . Quantitativo totale e composizione media della sostanza ( esempio : annualmente ) .

2 . Forma ( per esempio : solida , fangosa , liquida o gassosa ) .

3 . Proprietà fisiche ( quali solubilità e densità ) , chimiche e biochimiche ( quali richiesta di ossigeno ) e biologiche .

4 . Tossicità .

5 . Persistenza : fisica , chimica e biologica .

6 . Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti .

7 . Sensibilità ai cambiamenti fisici , chimici e biochimici , e interazione nell ' ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche .

8 . Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine ( pesci , molluschi e crostacei , ecc . ) .

B . Caratteristiche del luogo di immersione o di scarico e metodi di eliminazione

1 . Ubicazione ( ad esempio : coordinate della zona di immersione o di scarico , profondità e distanza dalle coste ) , ubicazione rispetto ad altre aree ( ad esempio : zone amene , vivai e zone di pesca , altre risorse utilizzabili ) .

2 . Entità dello scarico in un periodo determinato ( per esempio : quantità per giorno , settimana , mese ) .

3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso .

4 . Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto , in particolare velocità della nave .

5 . Caratteristiche di dispersione ( esempio : effetti delle correnti , delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale ) .

6 . Caratteristiche dell ' acqua ( quali temperature , pH , salinità , stratificazione , indici di inquinamento : in particolare ossigeno disciolto ( DO ) , richiesta chimica di ossigeno ( COD ) , richiesta biochimica di ossigeno ( BOD ) , presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca , di sostanze in sospensione , di altre sostanze nutritive , produttività biologiche dell ' acqua ) .

7 . Caratteristiche del fondale ( quali topografia , caratteristiche geochimiche e geologiche , produttività biologica ) .

8 . Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata ( rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico ) .

C . Caratteristiche del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione e metodi di eliminazione

1 . Ubicazione .

2 . Caratteristiche delle zone adiacenti .

3 . Metodi di imballo e di condizionamento , se del caso .

4 . Caratteristiche dei sistemi di scarico , di stoccaggio e di iniezione , inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l ' inquinamento delle acque , del suolo e dell ' atmosfera .

ALLEGATO II

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE

A . Controllo dei rifiuti

Le operazioni di eliminazione saranno integrate da

1 . un controllo della quantità , della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell ' autorizzazione preventiva , di cui agli articoli 4 , 5 e 6 , siano soddisfatte ;

2 . prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi , crostacei , pesci e plancton , e , di preferenza , sulle specie che si trovano comunemente nei luogi di scarico . Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia ( Artemia salina ) .

Da tali prove non deve risultare , in un periodo di 36 ore , ad una diluizione dell ' effluente di 1/5 000 :

_ un tasso di mortalità superiore al 20 % , per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata ;

_ una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo , per quanto riguarda le larve .

B . Sorveglianza e controllo dell ' ambiente interessato

I . In caso di scarico in acque dolci o in mare , o in caso di immersione , il controllo riguarda i tre punti seguenti : colonna d ' acqua , materia vivente e sedimenti . Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l ' evoluzione degli ambienti interessati .

Il controllo riguarderà in particolare :

1 . il valore del pH ;

2 . l ' ossigeno disciolto ;

3 . la trasparenza dell ' acqua ;

4 . gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione ;

5 . i metalli tossici presenti nell ' acqua , nei solidi in sospensione , nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati ;

6 . la varietà e l ' abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna .

II . In caso di stoccaggio , scarico o iniezione , il controllo comprenderà in particolare :

1 . prove per verificare l ' assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee . Queste prove devono analizzare tra l ' altro :

_ l ' acidità ,

_ il tenore di ferro ( disciolto e in sospensione ) ,

_ il tenore di calcio ,

_ eventualmente , la concentrazione di metalli tossici ( disciolti e in sospensione ) ;

2 . ove occorra , prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo ;

3 . una valutazione generale dell ' ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico , di stoccaggio o di iniezione .

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