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Document 31977L0486

    Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

    GU L 199 del 6.8.1977, p. 32–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/486/oj

    31977L0486

    Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 06/08/1977 pag. 0032 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0031
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0189
    edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0031
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0139
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0139


    ++++

    CONSIGLIO

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 25 luglio 1977

    relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

    ( 77/486/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ( 3 ) il Consiglio ha attribuito la priorità alle azioni volte a migliorare le condizioni della libera circolazione dei lavoratori , in particolari per quanto riguarda l ' accoglienza e l ' istruzione dei loro figli ;

    considerando che , al fine di consentire l ' inserimento dei figli di questi lavoratori nell ' ambiente scolastico o nel sistema di formazione dello Stato ospitante occorre che essi possono disporre di un ' istruzione adeguata , che comprenda l ' insegnamento dello lingua di tale Stato ;

    considerando inoltre l ' opportunità che gli Stati membri ospitanti adottino , in cooperazione con gli Stati membri d ' origine , le misure appropriate , atte a promuovere l ' insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine dei figli di questi lavoratori , al fine di facilitare il loro eventuale reinserimento nello Stato membro d ' origine ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica alle persone soggette all ' obbligo scolastico , quale definito dalla legislazione dello Stato ospitante , a carico dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro , che risiedono nel territorio dello Stato membro in cui detti cittadini esercitino o abbiano esercitato un ' attività salariata .

    Articolo 2

    Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici , gli Stati membri prendono le misure appropriate perchù sia offerta nel loro territorio , a favore delle persone di cui all ' articolo 1 , un ' istruzione d ' accoglienza gratuita comporti in particolare l ' insegnamento adattato alle esigenze specifiche di queste persone della lingua o di una delle lingue ufficiali Stato ospitante .

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la formazione iniziale e continua degli insegnanti che impartiscono questo insegnamento .

    Articolo 3

    Gli Stati membri prendono , conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro ordinamenti giuridici e in cooperazione con gli Stati d ' origine , le misure appropriate al fine di promuovere , coordinandolo con l ' insegnamento normale , un insegnamento della madrelingua e della cultura del paese d ' origine a favore delle persone di cui all ' articolo 1 .

    Articolo 4

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della medesima e ne informano immediatamente la Commissione .

    Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione tutte le disposizioni legislative , regolamentari , amministrative o altre che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 5

    Entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e in seguito in modo regolare , su richiesta della Commissione , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili per permetterle di riferire al Consiglio in merito all ' applicazione della presente direttiva .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H . SIMONET

    ( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 48 .

    ( 2 ) GU n . C 45 del 27 . 2 . 1976 , pag . 6 .

    ( 3 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

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