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Document 31977D0706

77/706/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

GU L 292 del 16.11.1977, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2015; abrogato da 32015D0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/706/oj

31977D0706

77/706/CEE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 16/11/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0031


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1977

che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi

( 77/706/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 103 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' attuazione di una politica comune in materia di energia rientra negli obiettivi che la Comunità si è assegnata e che spetta alla Commissione di proporre le misure da prendere a tal fine ;

considerando che l ' instaurazione di una solidarietà reale tra gli Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica comunitaria in materia di energia ;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 73/238/CEE del 24 luglio 1973 , concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi ( 1 ) ;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968 , che stabilisce l ' obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ( 2 ) , modificata dalla direttiva 72/425/CEE ( 3 ) ;

considerando che in caso di difficoltà di approvvigionamento è opportuno ridurre il consumo d ' energia nella Comunità in funzione della prevedibile evoluzione delle disponibilità e degli eventuali prelievi dalle scorte di sicurezza ;

considerando che la fissazione di un obiettivo comune è necessaria per salvaguardare l ' unità del mercato e per garantire che tutti gli utilizzatori di energia all ' interno della Comunità sostengano una parte equa delle difficoltà risultanti dalla crisi ;

considerando che , pur rispettando l ' obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia , gli Stati membri prendono i provvedimenti più adeguati alla struttura del loro mercato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Qualora in uno o in più Stati membri insorgano difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi , la Commissione può , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE , fissare come obiettivo , per l ' insieme della Comunità , una riduzione del consumo di prodotti petroliferi fino al 10 % del consumo normale . Tale decisione è applicata per due mesi al massimo .

2 . Per salvaguardare l ' unità del mercato e garantire che tutti gli utilizzatori di energia nella Comunità sostengano un ' equa parte delle difficoltà risultanti dalla crisi , la Commissione :

a ) alla scadenza del periodo di due mesi ed entro i limiti previsti al paragrafo 1 , propone al Consiglio un nuovo obiettivo di riduzione :

- per i prodotti petroliferi non sostituibili , espresso in percentuale del consumo di prodotti ;

- per i prodotti petroliferi sostituibili , espresso in percentuale del consumo di tutti i tipi di energia sostituibili ;

b ) nel caso di un deficit più rilevante , può proporre al Consiglio che l ' obiettivo di riduzione sia portato oltre il 10 % ed esteso ad altre forme di energia .

3 . I quantitativi di prodotti petroliferi risparmiati in seguito alla riduzione differenziata del consumo , prevista al paragrafo 2 , vengono suddivisi tra gli Stati membri .

4 . Il Consiglio decide a maggioranza qualificata , entro dieci giorni , in merito a qualsiasi proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 .

5 . Qualora l ' azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro , la Commissione decide entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda .

6 . Ogni Stato membro può adire il Consiglio per quanto concerne qualunque decisione della Commissione che fissi un obiettivo di riduzione del consumo . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può abrogare o modificare tale decisione entro dieci giorni dalla data in cui è stato adito .

7 . Le decisioni della Commissione si applicano immediatamente dopo la loro notifica agli Stati membri .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono immediatamente in vigore tutti i provvedimenti atti a ridurre il loro consumo di prodotti petroliferi e/o il consumo d ' energia nel suo complesso in proporzione almeno uguale all ' obiettivo fissato conformemente all ' articolo 1 .

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti messi in vigore in conformità dell ' articolo 32 non appena siano entrati in vigore .

Articolo 4

1 . Se la Commissione , dopo aver consultato il gruppo di cui alla direttiva 73/238/CEE o in base ad informazioni comunicate da uno Stato membro , constata che le condizioni d ' approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi in uno o più Stati membri non giustificano più l ' applicazione di misure di riduzione del consumo , essa :

a ) decide di modificarle o di abrogarle se le misure sono state istituite in base ad una decisione della Commissione ;

b ) propone al Consiglio di modificarle o di abrogarle se le misure sono state istituite in base ad una decisione del Consiglio .

2 . Le decisioni della Commissione , adottate conformemente al paragrafo 1 , lettera a ) , hanno efficacia sin dalla loro notifica agli Stati membri . Ogni Stato membro può adire il Consiglio per quanto concerne qualsiasi decisione della Commissione che modifichi o abroghi le misure di riduzione .

3 . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro dieci giorni dalla data in cui è stato adito .

Articolo 5

La Commissione , dopo aver consultato gli Stati membri , determina le modalità di applicazione della presente decisione .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinati della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 7 novembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . L 228 del 16 . 9 . 1973 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 308 del 23 . 12 . 1968 , pag . 14 .

( 3 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 154 .

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