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Document 31969R1191

Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

GU L 156 del 28.6.1969, p. 1–7 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(I) pag. 276 - 282

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009; abrogato da 32007R1370

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1191/oj

31969R1191

Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 28/06/1969 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(I) pag. 0276
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0100
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0131


++++

( 1 ) GU n . 88 del 24 . 5 . 1965 , pag . 1500/65 .

( 2 ) GU n . C 27 del 28 . 3 . 1968 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . C 49 del 17 . 5 . 1968 , pag . 15 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1191/69 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1969

relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia , su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea , in particolare gli articoli 75 e 94 ,

vista la decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione de alcune disposizione che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari , su strada e per vie navigabili ( 1 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che uno degli obiettivi della politica comune comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparita create dall'imposizione alle imprese di trasporto , da parte degli Stati membri , di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza ;

considerando che e quinai necessario sopprimere gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento ; che , tuttavia , il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficiente ; che tale fornitura si valuta in funzione dell'offerta e della domanda di trasporto esistenti , nonche delle esigenze della collettivita ;

considerando che tali misure di soppressione non si estendono ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposte alle imprese nel settore dei trasporti di persone a favore di una o più categorie sociali particolari ;

considerando che , per l'applicazione di tali misure , e necessario definire i vari obblighi di servizio pubblico di cui al presente regolamento ; che tali obblighi comprendono l'obbligo di esercizio , l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario ;

considerando che e necessario lasciare agli Stati membri l'iniziativa di adottare misure di soppressione o di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico ; che , tuttavia , poichè tali obblighi potrebbero comportare oneri per le imprese di trasporto , queste devono poter presentare le relativa domande di soppressione alle competenti autorita degli Stati membri ;

considerando l'opportunità di prevedere che le imprese di trasporto possano presentare domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico soltanto ove tali obblighi comportino per le stesse svantaggi economici determinati secondo metodi comuni definiti nel presente regolamento ;

considerando che , ai fini del miglioramento dell'esercisio , le imprese di trasporto devono avere la possibilità di proporre nelle loro domande , l'utilizzazione di un'altra tecnica di trasporto più idonea al traffico ;

considerando che , nel decidere il mantenimento di obblighi di servizio pubblico , le autorità competenti degli Stati membri devono potere subordinare la loro decisione a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni in causa ; che è necessario che le autorita competenti , decidendo la soppressione di un obbligo di servizio pubblico , possano tuttavia prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo , allo scopo di garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto ;

considerando che , per tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri , è opportuno istituire una procedura comunitaria per il caso in cui la soppressione di un obbligo d'esercizio o di trasporto sia tale da interferire con gli interessi di un altro Stato membro ;

considerando che , al fine consetire un'adeguata organizzazione dell'esame delle domande intese alla soppressione degli obblighi di servizio pubblico presentate dalle imprese , e opportuno fissare il termine entro il quale tali domande debbono essere presentate , nonche il termine entro il quale esse vanno esaminate dagli Stati membri ;

considerando che , ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti forroviari , su strada e per vei navigabili , il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento , deciso dalle autorita competenti , comporta l'obbligo di compensare gli oneri che ne derivano per le imprese di trasporto ;

considerando che il dirrito delle imprese di trasporto alla compensazione degli oneri deve sorgere a decorere dalla decisione degli Stati membri di mantenere un obbligo di servizio pubblico ; che , tuttavia , in considerazione del carattere annuale del bilancio , tale diritto non puo sorgere nel periodo iniziale di applicazione del presente regolamento , anteriormente al 1 gennaio 1971 , e che tale data puo essere prorogata in rapporto ad eventuali proroghe dei termini fissati per l'esame delle domande delle imprese di trasporto ;

considerando che , peraltro , l'articolo 6 della decisione del Consiglio , del 13 maggio 1965 , relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari , su strada e per vie navigabili prevede che gli Stati membri procederanno alla compensazione degli oneri derivanti , nel settore dei trasporti di persone , dall'applicazione di prezzi e condizioni di trasporto imposte nell'interesse di una categoria sociale particolare ; che tale compensazione dovrà intervenire a decorrere dal 1 * gennaio 1971 e che tale data puo essere prorogata di un anno in base ad una procedura comunitaria , in caso di difficolta particolari di uno Stato membro ;

considerando che la compensazione degli oneri che conseguono , per le imprese di trasporto , dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata secondo metodi comuni ; che per fissare tali compensazione e necesario tener conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo avrebbe sull'attivita dell'impresa ;

considerando che e necessario applicare le disposizioni del presente regolamento ad ogni nuovo caso di servizio , obbligo di servizio pubblico , definito nel presente regolamento , che dovesse essere imposto ad un'impresa di trasporto ;

considerando che , poichè le compensazioni risultanti dalla applicazione del presente regolamento sono concesse dagli Stati membri secondo metodi comuni fissati dal presente regolamento , è opportuno dispensare tali compensazioni dalla procedura d'informazione preventiva prevista all'articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunita economica europea ;

considerando che la Commissione deve poter ottenere dagli Stati membri ogni informazione utile in merito all'applicazione del presente regolamento ;

considerando che , per permettere al Consiglio di esaminare la situazione esistente in ogni Stato membro in materia di applicazione del presente regolamento , la Commissione dovra presentare al Consiglio una relazione in proposito entro il 31 dicembre 1972 ;

considerando che e opportuno garantire che gli Stati membri pongano a disposizione delle imprese di trasporto gli strumenti idonei a permettere loro di far valere i propri interessi nei confronti delle decisioni particolari prese dagli Stati membri in esecuzione del presente regolamento :

considerando che il presente regolamento si applica per ora alle attività di trasporto ferroviario delle sei imprese nazionali ferroviarie degli Stati membri e , per le imprese degli altri modi di trasporto , alle imprese che non effettuano in via principale trasporti a carattere locale o regionale e che percio il Consiglio dovrà decidere entro un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento quali azioni dovranno essere intraprese in materia di obblighi di servizio pubblico per le prestazioni di trasporto non previste dal presente regolamento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1 . Gli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico , definiti nel presente regolamento , nel settore dei trasporti per ferrovia , su strada e per via navigabile .

2 . Tali obblighi potranno tuttavia essere mantenuti nella misura in cui siano indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto .

3 . ll paragrafo 1 non si applica , nel settore dei trasporti di persone , ai prezzi condizioni di trasporto imposti da uno Stato membro a favore di una o piu categorie sociali particolari .

4 . Gli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di cui al paragrafo 2 e dell'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto di cui al paragrafo 3 , formano oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni indicati nel presenti regolamento .

Articolo 2

1 . Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto , ove considerasse il proprio interesse commerciale , non assumerebbe o non assumerebbe nella stressa misura ne alle stresse condizioni .

2 . Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio , l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario .

3 . Per obbligo di esercizio , ai sensi del presente regolamento , si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare , per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente , tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità , di regolarità e di capacità Tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari , nonchè l'obbligo di mantenere in buono stato , dopo la soppressione dei servizi di trasporto , linee , impianti e materiale , nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete .

4 . Per obbligo di trasporto , ai sensi del presente regolamento , si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati .

5 . Per obbligo tariffario , ai sensi del presente regolamento , si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorita , in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari , soprattutto per talune categorie di viaggiatori , per talune categorie di prodotti o per talune relazioni .

Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attivita economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condisizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo .

SEZIONE II

Principi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico

Articolo 3

1 . Allorchè le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e piu soluzioni garantiscono , in condizioni analoghe , la fornitura di sufficienti servizi di trasporto , le autorita competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la colletività .

2 . La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funizione dei seguenti elementi :

a ) l'interesse generale ;

b ) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate ;

c ) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti .

Articolo 4

1 . Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico , qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici .

2 . Le imprese di trasporto possono proporre , nella loro domanda , di sostituire con un'altra tecnica di trasporto quella attualmente impiegata . Le imprese determinano le economie che possono migliorare i risultati della loro gestione finanziaria , applicando le disposizioni dell'articolo 5

Articolo 5

1 . Un obbligo di esercizio o di trasporto comporta svantaggi economici se la diminuzione delle spese che potrebbe essere realizzata con la soppressione totale o parziale di tale obbligo riguardo a una prestazione o ad un complesso di prestazioni soggette a tale obbligo , superiore alla diminuzione degli introiti risultante da detta soppressione .

Gli svantaggi economici sono determinati sulla base di un consuntivo , se del caso attualizzato , degli svantaggi economici annui costituiti dalla differenza fra la riduzione degli oneri annui e la riduzione degli introiti annui derivanti dalla soppressione dell'obbligo .

Tuttavia , se degli obblighi di esercizio o di trasporto sono relativi ad una o piu categorie di traffico di persone o di merci su una rete o su una parte considerevole di una rete , la valutazione degli oneri che possono essere eliminati in caso di soppressione dell'obbligo viene fatta sulla base di una suddivisione fra la varie categorie di traffico dei costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto .

Lo svantaggio economico e in tal caso pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attivita dell'impressa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e il corrispondente introito .

Gli svantaggi economici vengono determinati tenendo conto delle ripercussioni dell'obbligo sul complesso dell'attivita dell'impresa .

2 . L'obbligo tariffario comporta svantaggi economici quando la differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico soggetto all'obbligo e inferiore alla differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico risultante da una gestione commerciale che tenga conto dei costi delle prestazione soggette a detto obbligo nonchè della situazione del mercato .

Articolo 6

1 . Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento , le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4 .

Le imprese di trasporto possono presentare domanda , dopo la scadenza del termine summenzionato , se costatano il il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 .

2 . Le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine , a totalmente o parzialmente , un obbligo di servizio pubblico , prevedono , per gli oneri che ne derivano , la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articolo 10 , 11 , 12 e 13 .

3 . Le autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di ai mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari .

ll diritto alla compensazione sorge dal giorno della decisione delle autorita competenti e comunque non anteriormente al 1 * gennaio 1971 .

4 . Tuttavia , se le autorita competenti degli Stati membri lo ritengono necessario per il numero e l'importanza delle domande presentate da ogni impresa , possono prorogare il termine di cui al primo comma del paragrafo 3 fino e non oltre il 1 * gennaio 1972 . In questo caso il diritto alla compensazione sorge in questa stressa data .

Qualora intendano avvalersi di questa facolta , le autorita competenti degli Stati membri ne informano le imprese interessate entro sei mesi dalla presentazione delle domande .

In caso di particolari difficolta di uno Stato membro e a richiesta del medesimo , il Consiglio , su proposta della Commissione , puo autorizzare tale Stato a prorogare il termine di cui al primo comma sino al primo comma sino al 1 * gennaio 1973 .

5 . Se le autorita competenti non hanno preso una decisione nei termini previsti , l'obbligo di cui e chiesta la soppressione in virtu dell' _ articolo 4 , paragrafo 1 , e soppresso .

6 . ll Consiglio esaminerà , sulla base di una relazione presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1972 , la situazione esistente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento .

Articolo 7

1 . La decisione di mantenimento puo essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione .

2 . La decisione di soppressione puo prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo . In tal caso , la soppressione avra efficacia non prima del momento in cui entrera in esercizio il servizio sostitutivo .

Articolo 8

1 . Lo Stato membro comunica alla Commissione , anteriormente alla loro esccuzione , le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che osso intende adottare per le linee o i servizi di trasporto che possono pregiudicare il commercio o il traffico fra Stati membri . Esso ne informa gli altri Stati membri .

2 . Se lo ritiene utile , ovvero a richiesta di un altro Stato membro , la Commissione procede ad una consultazione con gli Stati membri in merito alle misure previste .

3 . La Commissione rivolge a ciascuno Stato membro interessato un parere o una raccomandazione nei due mesi successivi al ricevimento della communicazione di cui al paragrafo 1 .

SEZIONE lll

Applicazione ai trasporti di persone di prezzi e condizioni di trasporto imposti a favore di una o piu categorie sociali particolari

Articolo 9

1 . L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione ,ai trasporti di persone , dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o piu categorie sociali particolari , e determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11 , 12 e 13 .

2 . La compensazione e dovuta a decorrere dai 1 * gennaio 1971 .

In caso di particolari difficolta di uno Stato membro e a richiesta del medesimo , il Consiglio , su proposta della Commissione , puo autorizzare tale Stato a prorogare detta decorrenza al 1 * gennaio 1972 .

3 . Domande di compensazione sono presentate alle autorita competenti degli Stati membri .

SEZIONE IV

Metodi comuni di compensazione

Articolo 10

1 . Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto , l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e pari alla differenza tra la diminuizione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che puo derivate , per il periodo di tempo considerato , dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione .

Tuttavia , se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddivedendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attivita di trasporto fra le varie parti di questa attivita di trasporto , l'ammontare della compesazione e pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attivita dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente .

2 . Per determinare gli oneri e gli introiti di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo in questione avrebbe sul complesso dell'attivita dell'impresa .

Articolo 11

1 . Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9 , paragrafo 1 , e pari alla differenza fra due termini :

a ) ll primo termine e pari alla differenza tra , da un lato , il prodotto del numero delle unita di trasporto previste

_ per la tariffa piu favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione

_ o , in mancanza di tale tariffa , per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonche della situazione del mercato e , dall'altro il prodotto del numero delle unita di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato .

b ) ll secondo termine e pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa piu favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta .

2 . Se , per la situazione del mercato , la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione , l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9 , paragrafo 1 , e pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico . Le eventuali compensazioni gia effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo .

3 . Per il calcolo degli oneri e degli introiti di cui al paragrafo 1 si tiene conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo in questione avrebbe sul complesso dell'attivita dell'impresa .

Articolo 12

Per la determinazione dei costi risultani dal mantenimento degli obblighi , si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualita adeguata .

Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili .

Articolo 13

1 . le decisioni prese in virtu degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un anno . Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi .

2 . Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilita dell'esercizio dell'impresa .

3 . Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo e effettuato mediante versamenti rateizzati . Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 e effettuato immediatamente dopo la revisione .

SEZIONE V

Imposizione di nuovi obblighi di servizio pubblico

Articolo 14

1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento , gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico a una impresa di trasporto soltanto se tali obblighi sono indispensabili a garantire la fornitura di sufficiente servizi di trasporto , a condizione che non si tratti dei casi previste al paragrafo 3 dell'articolo 1 .

2 . Se gli obblighi cosi imposti comportano per le imprese di trasporto svantaggi economici ai sensi dell'articolo 5 , paragrafi 1 e 2 , ovvero oneri ai sensi dell'articolo 9 , le autorita competenti degli Stati membri prevedopo , nelle loro decisioni relative all'imposizione di nuovi obblighi , la concessione di una compensazione degli oneri che ne derivano . Sono applicabili le disposizioni degli articolo da 10 a 13 .

SEZIONE VI

Disposizioni finali

Articolo 15

Le decisioni delle autorita competenti degli Stati membri , prese in conformita delle disposizioni del presente regolamento , devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata .

Articolo 16

Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilita di far valere , con mezzi idonei , i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento .

Articolo 17

1 . La Commissione puo chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento . Qualora lo ritenga necessario , la Commissione procede ad una consultazione degli Stati membri interessati .

2 . Le compensazioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato che istituisce la Comunita economica europea .

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione , per categoria d'obblighi , le compensazioni degli oneri derivanti per le imprese di trasporto dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 e dall'applicazione ai trasporti di viaggiatori di prezzi e condizioni di trasporto imposti nell'interesse di una o piu categorie sociali particolari .

Articolo 18

1 . Gli Stati membri adottano in tempo utile , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento ed in particolare dell'articolo 4 .

2 . Se uno Stato membro lo richiede , o se la Commissione lo ritiene opportuno , quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 .

Articolo 19

1 . Per quanto riguarda le imprese ferroviarie , il presente regolamento e applicabile , per la loro attivita di trasporto per ferrovia , alle seguenti imprese :

_ Societe nationale des chemins de fer belges ( SNCB )/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( NMBS )

_ Deutsche Bundesbahn ( DB )

_ Societe nationale des chemins de fer francais ( SNCF )

_ Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ( FS )

_ Societe nationale des chemins de fer luxembourgeois ( CFL )

_ Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) .

2 . Per quanto riguarda le imprese degli altri modi di trasporto , esso non e applicabile alle imprese che effetuano principalmente trasporti a carattere locale o regionale .

3 . Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento , il Consiglio , in base ai principi e agli obiettivi enunciati nella sezione II della decisione del 13 maggio 1965 , decide le azioni da svolgere in materia di obblighi interenti alla nozione di servizio pubblico per le prestazioni di trasporto cui non e applicabile il presente regolamento .

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1969 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addi 26 giugno 1969 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

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