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Document 52011PC0764

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

/* COM/2011/0764 definitivo - 2011/0358 (COD) */

52011PC0764

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici /* COM/2011/0764 definitivo - 2011/0358 (COD) */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Contesto generale, motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La normativa di armonizzazione dell'Unione (UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla fiducia riscossa.

La Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione degli articoli pirotecnici. Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza cui gli articoli pirotecnici devono conformarsi ai fini della messa a disposizione sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che un articolo pirotecnico è progettato e fabbricato nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e apporre la marcatura CE.

Per quanto concerne la normativa di armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

– la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;

– svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;

– disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;

– pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali.

– problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.

Inoltre il contesto regolamentare è diventato progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Il regolamento NQN ha introdotto norme sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010.

La decisione NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

Le disposizioni della decisione NQN e del regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La decisione NQN stabilisce i corrispettivi obblighi a carico degli operatori economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità responsabili degli organismi notificati di svolgere correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa ai prodotti.

A differenza di quanto accade per il regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

Da un'indagine successiva all'adozione del pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la massima coerenza del quadro normativo.

Per una serie di altre direttive di armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, non era stata prevista alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla conformità e agli organismi notificati in tali settori e per ragioni di coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di un pacchetto.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente iniziativa è conforme all'atto per il mercato unico[1], con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di rafforzare la vigilanza del mercato.

Sostiene inoltre la politica della Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto regolamentare.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

L'adeguamento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici alla decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale direttiva nel gruppo di lavoro per gli articoli pirotecnici, con il forum di organismi notificati e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore.

Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

Oltre alla consultazione generale è stata condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e monitoraggio degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che l'adeguamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato. Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero devono essere di gran lunga superiori ai costi.

Ricorso al parere di esperti

La valutazione dell'impatto di questo "pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del mercato.

Valutazione dell'impatto

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e confrontando tre opzioni.

Opzione 1 – Nessuna modifica della situazione attuale

Questa opzione propone di non apportare alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN.

Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere non legislativo

L'opzione 2 ipotizza di promuovere l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di orientamento.

Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere legislativo

Questa opzione consiste nell'includere le disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti.

L'opzione 3 è risultata l'opzione da preferire in quanto:

– migliorerà la competitività delle imprese e degli organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli che raggirano il sistema;

– migliorerà il funzionamento del mercato interno garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori, nonché organismi notificati;

– non comporta costi significativi per gli operatori economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo responsabile;

– è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi;

– le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.

3. Elementi principali della proposta 3.1. Definizioni di carattere orizzontale

La proposta introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un significato uniforme in tutta la normativa interessata.

3.2. Obblighi degli operatori economici e prescrizioni in materia di rintracciabilità

La proposta chiarisce gli obblighi dei fabbricanti, introducendo inoltre obblighi a carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta e verificare che gli articoli pirotecnici rechino la corretta marcatura e siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Gli importatori devono conservare una copia della dichiarazione di conformità UE e indicare il loro nome e indirizzo sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nella documentazione che accompagna il prodotto. I distributori devono verificare che gli articoli pirotecnici rechino la marcatura CE, riportino il nome del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e siano corredati della documentazione e delle istruzioni previste.

Gli importatori e i distributori devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti opportuni se gli articoli pirotecnici da essi forniti non sono conformi.

Per tutti gli operatori economici vengono introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Gli articoli pirotecnici devono recare il nome e indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare un articolo e collegarlo alla sua documentazione tecnica. Sugli articoli pirotecnici importati devono figurare anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito un articolo pirotecnico.

3.3. Norme armonizzate

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il 1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla normalizzazione europea[2] che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea. La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni sulle richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 2007/23/CE che disciplinano gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per ragioni di certezza del diritto.

La disposizione che conferisce la presunzione di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo parzialmente i requisiti essenziali.

3.4. Valutazione della conformità e marcatura CE

La direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici ha scelto le procedure appropriate di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare per dimostrare la conformità dei loro articoli pirotecnici ai requisiti essenziali di sicurezza. La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate contenute nella decisione NQN.

I principi generali della marcatura CE sono enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sugli articoli pirotecnici sono state inserite nella presente proposta.

3.5. Organismi notificati

La proposta rafforza i criteri di notifica per gli organismi notificati e chiarisce che le affiliate o i subappaltatori devono attenersi alle prescrizioni di notifica. Introduce disposizioni specifiche per le autorità di notifica e modifica la procedura di notifica degli organismi notificati. Le competenze di un organismo notificato devono essere dimostrate da un certificato di accreditamento. Se non è stato impiegato l'accreditamento per valutare la competenza di un organismo notificato, la notifica deve comprendere la documentazione che dimostra come è stata valutata la competenza di tale organismo. Gli Stati membri potranno opporsi ad una notifica.

3.6. Vigilanza del mercato e procedura della clausola di salvaguardia

La proposta rivede la vigente procedura della clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora venga scoperto un articolo pirotecnico non conforme. La procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si conclude con una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una misura adottata nei confronti dell'articolo pirotecnico interessato. Se non vi è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono adottare gli interventi opportuni sul loro territorio.

3.7. Questioni specifiche per settore

Alcuni articoli pirotecnici, ad esempio articoli pirotecnici per gli autoveicoli come i generatori di gas utilizzati negli airbag, contengono piccole quantità di esplosivi commerciali o militari. In seguito all'adozione della direttiva 2007/23/CE è chiaro che non sarà possibile sostituire tali sostanze come additivi per le composizioni combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per migliorare l'equilibrio energetico. Quindi si propone di modificare il requisito essenziale di sicurezza (4).

3.8. Comitatologia e atti delegati

Le disposizioni sul funzionamento del comitato sugli esplosivi sono state adattate alle nuove norme per gli atti delegati di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'UE e alle nuove disposizioni sugli atti di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3].

4. Elementi giuridici della proposta

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici: si tratta degli obblighi dell'importatore e del distributore, delle disposizioni in materia di rintracciabilità, valutazione e notifica degli organismi notificati, nonché degli obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato.

Secondo quanto emerge dall'esperienza applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'UE.

Quanto al problema delle incoerenze nelle direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal legislatore dell'UE.

Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Gli obblighi, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato costatato che le modifiche possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi.

Tecnica legislativa utilizzata

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 2007/23/CE. Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[4].

Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva 2007/23/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

La proposta non modifica il campo di applicazione della direttiva né i requisiti essenziali di sicurezza, ad eccezione della correzione illustrata al punto 3.7.

5. Implicazioni di bilancio

Nessuna.

6. Informazioni supplementari

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Spazio economico europeo

La proposta riguarda il SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

PACCHETTO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO (NQN) (Attuazione del pacchetto merci)

2011/0358 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente Ö l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative Õ all'immissione alla ð messa a disposizione sul mercato ï di articoli pirotecnici

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europeaÕ, in particolare l'articolo 95 Ö 114 Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)       Alla direttiva 2007/23/CE[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2)       Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[7], stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3)       La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[8], stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2007/23/CE va pertanto adeguata a tale decisione.

ê 2007/23/CE considerando 1

ð nuovo

(4)       Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne l'immissione ð la messa a disposizione ï sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità.

ê 2007/23/CE considerando 2 (adattato)

(5)       Tali ÖLe Õ leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative Ö degli Stati membri Õ , suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all'interno della Comunità Ö dell'Unione Õ dovrebbero Ö devono Õ essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali.

ê 2007/23/CE considerando 3 (adattato)

(6)       La direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile[9], esclude gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico e che è prevista la preparazione di una direttiva complementare al riguardo.

ê 2007/23/CE considerando 4 (adattato)

(7)       ÖLa sicurezza durante l'immagazzinamento è disciplinata dalla Õ direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[10], Ö che Õ stabilisce requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi, comprese le sostanze pirotecniche.

ê 2007/23/CE considerando 21

ð nuovo

(8)       Per quanto concerne la sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. ðTali aspetti non rientrano quindi nel campo di applicazione della presente direttiva. ï

ê 2007/23/CE considerando 6

ð nuovo

(9)       La presente direttiva non dovrebbe deve applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo[11], e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate. ðInoltre non va applicata alle capsule a percussione destinati all'uso nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli[12]. ï

ê 2007/23/CE considerando 8 (adattato)

(10)     In base ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione[13], un articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto della sua prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero devono essere considerati immessi Ö messi a disposizione Õ sul mercato e non dovrebbe è quindi necessario che siano conformi alla presente direttiva.

ê 2007/23/CE considerando 13

(11)     Una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe deve essere possibile agli Stati membri proibire, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici. La presente direttiva dovrebbe deve applicarsi senza pregiudicare la legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a fabbricanti, distributori e importatori.

ê 2007/23/CE considerando 5

(12)     Gli articoli pirotecnici dovrebbero devono comprendere i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza.

ê 2007/23/CE considerando 7

(13)     Per assicurare in modo adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero devono essere classificati in categorie principalmente a seconda del livello di rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di rumorosità.

ê 2007/23/CE considerando 9 (adattato)

(14)     Visti i pericoli insiti nell'uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d'età per la vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l'etichetta di tali articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere l'ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che consentano di fornire cCerti articoli pirotecnici Ö vanno forniti Õ soltanto a specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i requisiti di etichettatura dovrebbero devono tener conto della prassi attuale nonché del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori professionali.

ê 2007/23/CE considerando 10 (adattato)

(15)     L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Ciò impone di Ö Quindi occorre Õ lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone.

ò nuovo

(16)     Gli operatori economici devono essere responsabili della conformità degli articoli pirotecnici, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(17)     Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

(18)     Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

ê 2007/23/CE considerando 12

La responsabilità di assicurare che gli articoli pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante. Qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, la persona fisica o giuridica che importa un articolo pirotecnico nella Comunità dovrebbe garantire che questi abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe assumersi tutti gli obblighi del fabbricante.

ò nuovo

(19)     È necessario garantire che gli articoli pirotecnici provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato articoli pirotecnici conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato articoli pirotecnici che non sono conformi a tali prescrizioni o presentano un rischio. Deve essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza a fini di controllo.

(20)     Il distributore mette un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell'articolo pirotecnico non incida negativamente sulla sua conformità.

(21)     Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un articolo pirotecnico in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(22)     I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull'articolo pirotecnico in questione.

ê 2007/23/CE considerando 11

(23)     È opportuno fissare requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di tutelare i consumatori e di evitare incidenti.

ò nuovo

(24)     Alcuni articoli pirotecnici, ad esempio articoli pirotecnici per gli autoveicoli come i generatori di gas utilizzati negli airbag, contengono piccole quantità di esplosivi commerciali o militari. In seguito all'adozione della direttiva 2007/23/CE è chiaro che non sarà possibile sostituire tali sostanze come additivi per le composizioni combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per migliorare l'equilibrio energetico. Occorre pertanto modificare il requisito essenziale di sicurezza 4), che limita l'uso di esplosivi commerciali e militari.

ê 2007/23/CE considerando 14 (adattato)

ð nuovo

(25)     Per agevolare il processo di dimostrazione della Ö la valutazione della Õ conformità ai requisiti essenziali di sicurezza Ö di cui alla presente direttiva, Õ si stanno elaborando norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la prova degli articoli pirotecnici. ðè necessario, al fine della formulazione di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità agli articoli pirotecnici conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. [../..][14] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ï

ò nuovo

(26)     Il regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

ê 2007/23/CE considerando 15

(15)     Norme armonizzate europee sono elaborate, adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono riconosciute competenti per l'adozione di norme armonizzate che esse elaborano conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la Commissione e l'Associazione europea di libero scambio[15] nonché alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione[16]. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi all'orientamento internazionale dell'industria europea delle forniture automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO.

ê 2007/23/CE considerando 16

(16)     In linea con il "nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica", gli articoli pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate dovrebbero beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla presente direttiva.

ò nuovo

(27)     Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

(28)     I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni dettagliate sulla conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.

ê 2007/23/CE considerando 17

(17)     Con la decisione 93/465/CEE, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica[17], il Consiglio ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione di conformità. L'applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della natura degli articoli pirotecnici in questione.

ê 2007/23/CE considerando 19

(19)     Ai fini dell'immissione sul mercato, gli articoli pirotecnici dovrebbero recare una marcatura CE a riprova della loro conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare liberamente all'interno della Comunità.

ò nuovo

(29)     La marcatura CE, che indica la conformità dell'articolo pirotecnico, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.

(30)     L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/23/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità.

(31)     Per garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel controllo degli organismi notificati.

(32)     Il sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica.

(33)     L'accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

(34)     Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad una affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

(35)     È necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la notifica elettronica.

(36)     Visto che gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di organismi notificati.

(37)     Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

(38)     Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli articoli pirotecnici si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

ê 2007/23/CE considerando 18

(39)     I gruppi di articoli pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel comportamento, dovrebbero devono essere valutati dagli organismi notificati come famiglie di prodotti.

ê 2007/23/CE considerando 20 (adattato)

ð nuovo

(40)     In linea con il "nuovo approccio in materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica", è È necessaria procedura della una clausola di salvaguardia che consenta di contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure i suoi difetti. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare tutte le opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti recanti la marcatura CE o ritirarli dal mercato se essi mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori quando sono utilizzati per lo scopo previsto. ðPer aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura della clausola di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. ï

ò nuovo

(41)     È opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli pirotecnici.

(42)     Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

ê 2007/23/CE considerando 23 (adattato)

(43)     È interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti Ö articoli pirotecnici Õ sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi[18], integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la presente Ö tale Õ direttiva dovrebbe prevedere che gli organismi notificati siano adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati direttamente dallo Stato membro.

ê 2007/23/CE considerando 26

(26)     Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[19].

ê 2007/23/CE considerando 27

(27)     In particolare, la Commissione ha il potere di adottare misure comunitarie per quanto concerne le raccomandazioni delle Nazioni Unite, i requisiti di etichettatura degli articoli pirotecnici e gli adeguamenti al progresso tecnico degli allegati II e III relativi ai requisiti di sicurezza e alle procedure di verifica della conformità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e/o a integrare la direttiva stessa con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

ò nuovo

(44)     Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20].

(45)     La procedura d'esame si deve utilizzare per l'adozione di atti di esecuzione al fine di istituire un sistema di rintracciabilità e criteri comuni per la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli incidenti connessi agli articoli pirotecnici.

(46)     Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere delegato alla Commissione in relazione all'adozione di misure dell'Unione riguardanti l'adeguamento della presente direttiva alle raccomandazioni delle Nazioni unite sul trasporto di merci pericolose, agli adeguamenti al progresso tecnico dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato I della presente direttiva e ai requisiti di etichettatura degli articoli pirotecnici. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(47)     Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 2007/23/CE considerando 22

(48)     Gli Stati membri dovrebbero devono stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

ê 2007/23/EC considerando 24 (adattato)

ð nuovo

(49)     È essenziale prevedere un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle normative nazionali negli ambiti in questione. I fabbricanti e gli importatori devono avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti dalle norme nazionali vigenti prima Ö del termine di applicazione Õ dell'entrata in vigore Ö delle norme nazionali che attuano Õ della presente direttiva, ad esempio, al fine di vendere i propri stock o prodotti finiti. Inoltre, lo specifico periodo transitorio previsto per l'applicazione della presente direttiva offrirebbe più tempo per l'adozione di norme armonizzate e garantirebbe la rapida attuazione della presente direttiva al fine di rafforzare la tutela dei consumatori. ð Occorre prevedere un regime transitorio che consenta di mettere a disposizione sul mercato articoli pirotecnici che sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2007/23/CE. ï

ê 2007/23/CE considerando 25 (adattato)

(50)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva Ö, ovvero garantire che gli articoli pirotecnici sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, Õ non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque Ö , vista la loro portata e i loro effetti, Õ essere realizzati meglio a livello comunitario Ö dell'Unione Õ , la Comunità Ö l'Unione Õ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione europea Õ . La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

ê 2007/23/CE considerando 28

(28)     Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"[21] gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione,

ò nuovo

(51)     L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(52)     La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione in diritto interno indicati nell'allegato III,

ê 2007/23/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1 Ö Disposizioni generali Õ

Articolo 1 Obiettivi e ambito di applicazione Ö Oggetto Õ

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

2. La presente direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere immessi ð messi a disposizione ï sul mercato.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 2 Ö Campo di applicazione Õ

13.         La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali definiti all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5.

ê 2007/23/CE (adattato)

24.         Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva:

(a) gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco;

(b) l'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione della direttiva 96/98/CE;

(c) gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

(d) le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli[22] 2009/48/CE;

(e) gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;

ê 2007/23/CE (adattato)

(f) le munizioni, vale a dire i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.;

Ö g) i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati approvati da uno Stato membro per l'impiego sul suo territorio. Õ

Articolo 23 Ö [Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE] Õ Definizioni

Ai fini della presente direttiva si Ö si applicano le definizioni seguenti Õ:

ê 2007/23/CE

(1)          "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

(23)        "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

(34)        "articoli pirotecnici teatrali": articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

(45)        "articoli pirotecnici per i veicoli": componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

ê 2007/23/CE (adattato)

Ö (5)    "munizioni": i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; Õ

ê 2007/23/CE (adattato)

(610)      "persona con conoscenze specialistiche" una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di categoria P2 quali definiti all'articolo 3.;

ê 2007/23/CE (adattato)

(72)        "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato Ö dell'Unione di un articolo pirotecnico Õ comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

ò nuovo

(8)          "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

(96)        "fabbricante": la persona fisica o giuridica che progetta e/o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato ð e commercializza tale articolo pirotecnico ï con il proprio nome o marchio commerciale;

(107)      "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Ö nell'Unione Õ che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione immette sul mercato comunitario Ö dell'Unione Õ di un articolo pirotecnico originario di un paese terzo;

(118)      "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura Ö , diversa dal fabbricante e dall'importatore, Õ che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

ò nuovo

(12)        "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;

(13)        "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve soddisfare;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

(149)      "norma armonizzata": ð le norme armonizzate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento UE n. [../..] [sulla normalizzazione europea] ï una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria.;

ò nuovo

(15)        "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008;

(16)        "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008;

(17)        "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza relativi agli articoli pirotecnici;

(18)        "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

(19)        "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

(20)        "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura;

(21)        "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

(22)        "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 64 Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione ð la messa a disposizione ï sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. Le disposizioni della La presente direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale.

3. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano conformi alle disposizioni dealla presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal fabbricante, se è stabilito nella Comunità Ö nell'Unione Õ , o dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza delle persone.

4. Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni dealla presente direttiva, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

Articolo 5 Immissione ð Messa a disposizione ï sul mercato

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possoano essere immessi ð messi a disposizione ï sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva, recano la marcatura CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di conformità.

2. Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente la marcatura CE.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 63  Ö Categorie di articoli pirotecnici Õ Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 2110 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 179.

ê 2007/23/CE

La classificazione in categorie è la seguente:

(a) fuochi d'artificio:

i)        categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

ii)       categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

iii)      categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

iv)      categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali "fuochi d'artificio professionali", e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

(b) articoli pirotecnici teatrali:

i)        categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)       categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

(c) altri articoli pirotecnici:

i)        categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

ii)       categoria P2: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con conoscenze specialistiche.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 7 Limiti di età

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti a disposizione Ö sul mercato Õ dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

ê 2007/23/CE

(a) fuochi d'artificio:

i)        categoria 1: 12 anni.;

ii)       categoria 2: 16 anni.;

iii)      categoria 3: 18 anni.;

ê 2007/23/CE (adattato)

(b) altri articoli pirotecnici Ö di categoria P1 Õ e articoli pirotecnici teatrali Ö di categoria T1: 18 anni Õ.

categorie T1 e P1: 18 anni.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione.

3. I fabbricanti, gli importatori e i distributori vendono o mettono altrimenti a disposizione Ö sul mercato Õ i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

ê 2007/23/CE

(a) fuochi d'artificio di categoria 4;

(b) altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.

ê 2007/23/CE (adattato)

Capo 2 Ö Obblighi degli operatori economici Õ

Articolo 48 Ö [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE] Õ Obblighi del fabbricante, Ö dei fabbricanti Õ dell'importatore e del distributore

1. ÖAll'atto dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, Õ i fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino Ö siano stati progettati e fabbricati conformemente Õ ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

ê 2007/23/CE

2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o si assume egli stesso tali obblighi.

L'importatore può essere ritenuto responsabile da autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi.

3. I distributori devono operare con la dovuta diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti.

4. I fabbricanti di articoli pirotecnici:

              a) sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo notificato di cui all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma dell'articolo 9; e

              b) appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo pirotecnico conformemente all'articolo 11 e all'articolo 12 o 13.

ò nuovo

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16.

Qualora la conformità di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'articolo pirotecnico.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti assicurano che i loro articoli pirotecnici siano etichettati conformemente all'articolo 9 o 10.

6. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

7. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 129 Etichettatura degli articoli Ö pirotecnici Õ diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'articolo è venduto ð messo a disposizione ï adel consumatore.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità Ö nell'Unione Õ, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, ð il numero di registrazione, ï i limiti minimi d'età quali indicati Ö di cui Õ all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende ð il contenuto esplosivo netto (NEC) ï la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.

3. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

ê 2007/23/CE

(a) categoria 1: se del caso, "da usarsi soltanto in spazi aperti" e indicazione della distanza minima di sicurezza;

(b) categoria 2: "da usarsi soltanto in spazi aperti" e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

(c) categoria 3: "da usarsi soltanto in spazi aperti" e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

(d) categoria 4: "può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

ê 2007/23/CE (adattato)

4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati Ö indicano Õ delle seguenti informazioni minime:

ê 2007/23/CE

ð nuovo

(a)     categoria T1:     se del caso, "da usarsi soltanto in spazi aperti" e indicazione della distanza minima di sicurezza;

(b)     categoria T2: "può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi da 2, 3 e a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 1310 Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo ð , il numero di registrazione ï e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità dell'allegato della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE[23] del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta.

La scheda con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

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Articolo 11 [Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE] Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi.

2. Prima di immettere un articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo pirotecnico, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 9 o 10.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano il loro nome e l'indirizzo al quale possono essere contattati sull'articolo pirotecnico oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico.

4. Gli importatori garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi ed i richiami degli articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.

Articolo 12 [Articolo R5 della decisione CE 768/2008] Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva.

2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'articolo pirotecnico deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 9 o 10 e all'articolo 11, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato.

Articolo 13 [Articolo R6 della decisione CE 768/2008] Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 14 [Articolo R7 della decisione CE 768/2008] Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

(a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici;

(b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito articoli pirotecnici.

Capo 3 Conformità degli articoli pirotecnici

ê 2007/23/CE

Articolo 8

Norme armonizzate

1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o a rivedere norme internazionali.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate.

3. Gli Stati membri garantiscono che le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le norme armonizzate.

Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali di attuazione delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento di tali strumenti.

4. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento. Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di cui al paragrafo 2.

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Articolo 15 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE] Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.

[Se una norma armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'articolo 24 o all'allegato I, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.]

ê 2007/23/CE

Articolo 916 Procedure di valutazione della conformità

Ai fini della verifica di conformità degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure:

ê 2007/23/CE (adattato)

(a) esame CE Ö UE Õ del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, e, a scelta del fabbricante Ö una delle seguenti procedure Õ :

i)       conformità al tipo Ö basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali Õ (modulo C2) di cui all'allegato II, punto 2,;

ii)       Ö conformità al tipo basata sulla Õ garanzia della qualità di Ö del processo di Õ produzione (modulo D) di cui all'allegato II, punto 3,;

iii)      Ö conformità al tipo basata sulla Õ garanzia di qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato II, punto 4;

(b) Ö conformità basata sulla Õ verifica dell'esemplare unico (modulo G) di cui all'allegato II, punto 5;

(c) Öconformità basata sulla Õ garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II, punto 6, nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria 4.

ò nuovo

Articolo 17 [Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE] Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

2. La dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato II della presente direttiva, ha la struttura tipo di cui all'allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'articolo pirotecnico viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

3. Se all'articolo pirotecnico si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti, compresi i riferimenti di pubblicazione.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'articolo pirotecnico.

Articolo 18 [Articolo R11 della decisione CE 768/2008] Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 1119 Ö [Articolo R12 della Decisione CE 768/2008 Õ Obbligo di apposizione Ö Regole e condizioni per l'apposizione Õ della marcatura CE Ö e altre marcature Õ

1. Una volta completata con esito positivo la verifica di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono Ö La marcatura CE è apposta Õ in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE sugli articoli pirotecnici. stessi o, ove ciò Ö Qualora Õ non sia possibile Ö o la natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta Õ su una piastrina d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione Ö sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento Õ . La piastrina d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo.

ê 2007/23/CE

Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE.

2. Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità della marcatura CE.

3. Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura in questione indica che i prodotti summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri strumenti che ad essi si applicano.

ò nuovo

4. La marcatura CE è apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato.

5. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

6. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

ê 2007/23/CE (adattato)

Capo 4 ÖNotifica degli organismi di valutazione della conformità Õ

Articolo 1020 Ö [Articolo R13 della decisione n. 768/2008/CE] Õ  Ö Notifica Õ

1. Gli Stati membri informano Ö notificano Õ alla Commissione e agli altri Stati membri in merito agli organismi Ö autorizzati Õ che essi hanno designato per ad eseguire Ö , in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della presente direttiva Õ le procedure di verifica di conformità di cui all'articolo 9, comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione.

ê 2007/23/CE

3. Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui all'allegato III in relazione alla verifica degli organismi da notificare alla Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati si presume che soddisfino i relativi criteri minimi.

4. Uno Stato membro che abbia notificato alla Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. Quando è revocata la notifica di un organismo, gli attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo reale e diretto per la salute e la sicurezza.

6. La Commissione rende pubblica sul proprio sito Internet la revoca della notifica dell'organismo in questione.

ò nuovo

Articolo 21 [Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE] Autorità di notifica

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26.

2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 22 [Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE] Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità.

2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.

3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.

4. L'autorità di notifica non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale.

5. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 23 [Articolo R16 della decisione CE 768/2008]             Obbligo di informazione delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 24 [Articolo R17 della decisione CE 768/2008] Prescrizioni relative agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha la personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive sottoposti alla sua valutazione. Ciò non preclude l'uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali prodotti per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 16 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

(a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

(b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

(c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

(a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

(b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

(c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa armonizzata dell'Unione e delle normative nazionali;

(d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 16 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 25 [Articolo R18 della decisione CE 768/2008] Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 26 [Articolo R20 della decisione CE 768/2008]             Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 24 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 16.

Articolo 27 [Articolo R22 della decisione CE 768/2008]             Domanda di notifica

1. L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2. Tale domanda è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

3. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 24.

Articolo 28 [Articolo R23 della decisione CE 768/2008] Procedura di notifica

1. Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 24.

2. Esse notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.

3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.

4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 27, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 24.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento.

Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

6. La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

Articolo 29 [Articolo R24 della decisione CE 768/2008]             Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

ê 2007/23/CE (adattato)

2. La Commissione rende pubblico Ö mette a disposizione del pubblico Õ sul proprio sito Internet un elenco degli organismi notificati Ö a norma della presente direttiva Õ con i rispettivi numeri d'identificazione Ö assegnati Õ e con l'indicazione delle mansioni Ö attività Õ per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede ad aggiornare tale elenco.

ò nuovo

Articolo 30 [Articolo R25 della decisione CE 768/2008] Modifiche delle notifiche

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 31 [Articolo R26 della decisione CE 768/2008] Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.

3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di ritirare la notifica.

Articolo 32 [Articolo R27 della decisione CE 768/2008] Obblighi operativi degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 16.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni della presente direttiva.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o le specifiche tecniche non siano stato rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

Articolo 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 34 [Articolo R28 della decisione CE 768/2008] Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

(a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

(b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;

(c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

(d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

Articolo 35 [Articolo R29 della decisione CE 768/2008] Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica

Articolo 36 [Articolo R30 della decisione CE 768/2008] Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati

Gli Stati membri garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale forum, direttamente o mediante rappresentanti designati

ê 2007/23/CE (adattato)

Capo 5 ÖSorveglianza del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e procedure di salvaguardiaÕ

Articolo 1437 Sorveglianza del mercato Ö dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'UnioneÕ

ê 2007/23/CE

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

2. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione.

3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri organizzano e attuano una sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE.

ò nuovo

1. Agli articoli pirotecnici si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

ê 2007/23/CE

52.         Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza vigilanza del mercato.

6. Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiarazione di conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

7. La Commissione rende pubblici nel suo sito Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione sul mercato.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 3815 Ö [Articolo R31 della decisione CE 768/2008] Õ Informazione rapida sui prodotti Ö Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici Õ che presentano gravi rischi Ö rischi Õ

1.           Qualora uno Stato membro abbia Ö le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro Õ ð abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, ï Ö oppure abbiano Õ motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o la sicurezza delle persone ð o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, ï nella Comunità, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso Ö essi effettuanouna Õ valutazione ð dell'articolo pirotecnico interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato ï. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e dei risultati della valutazione.

ò nuovo

Se nel corso della valutazione le autorità di vigilanza del mercato concludono che l'articolo pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.

2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta:

(a) alla non conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nella presente direttiva; oppure

(b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15, che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri, che non siano quello che ha avviato la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.

7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione all'articolo pirotecnico in questione.

ê2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

Articolo 1639 Ö [Articolo R32 della decisione CE 768/2008 Procedura Õ Clausola di salvaguardia Ö dell'UnioneÕ

1. Qualora uno Stato membro non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, Ö Se in esito alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro Õ o qualora la Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria Ö dell'Unione, Õ la Commissione Ö si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione Õ ð decide ï Ö se la misura nazionale sia giustificata o meno Õ tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione sulla giustificabilità o meno delle misure. La Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti interessate.

ò nuovo

1.           La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

2.           Se la Commissione ritiene giustificate lea misurea nazionalie Ö è considerata giustificata Õ , Ö tutti Õ gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non sicuro Ö conforme Õ sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene lea misurea nazionalie Ö è considerata Õ ingiustificatea, lo Stato membro interessato lea revoca.

23.         Se lea misurea cautelari Ö nazionale Õ di cui al paragrafo 1 Ö è considerata giustificata e la non conformità dell'articolo pirotecnico viene attribuita Õ sono motivate da una carenza delle norme armonizzate Ö di cui all'articolo 15 della presente direttiva Õ , la Commissione ð applica la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] ï demanda la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, qualora lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di cui all'articolo 8.

3. Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca la marcatura CE, lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro chiunque abbia apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

ò nuovo

Articolo 40 [Articolo R33 della decisione CE 768/2008] Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute e la sicurezza

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'articolo pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli articoli pirotecnici interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o no e propone, all'occorrenza, opportune misure.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 41 [Articolo R34 della decisione CE 768/2008] Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

(a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 della presente direttiva;

(b) la marcatura CE non è stata apposta;

(c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

(d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

(e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

ê2007/23/CE:

Articolo 17

Misure che comportano un rifiuto o una limitazione

1. Qualsiasi misura adottata in forza della presente direttiva:

              a) per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul mercato, ovvero

              b) per ritirare un prodotto dal mercato,

menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali misure vengono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2. Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo 1, la parte interessata deve avere la possibilità di far conoscere previamente il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da esigenze di sanità pubblica o di sicurezza.

ê2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

Capo 6 Ö    Poteri delegati e competenze di esecuzioneÕ

Articolo 1842 Misure di esecuzione Ö Poteri delegati Õ

1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2 ð  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 riguardanti ï:

(a) Öl'identificazione degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in base alleÕ adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite Ö relative al trasporto di merci pericolose Õ;

ê 2007/23/CE

(b) gli adattamenti al progresso tecnico degli dell'allegatio II e III;

(c) gli adattamenti delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite agli articoli 129 e 1310.

ò nuovo

Articolo 43 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 42 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal […] [inserire la data - data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di poteri di cui all'articolo 42 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 44 Competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di istituire:

ê 2007/23/CE

2. Le seguenti misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

ê 2007/23/CE (adattato)

(a) istituzione di un sistema di rintracciabilità, compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE Ö dell'Unione Õ per l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante;

(b) istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici.

ò nuovo

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

ê2007/23/CE (adattato)

Articolo 1945 Ö Procedura di Õ Ccomitato

1. La Commissione è assistita Ö dal Õ da un comitato Ö per gli articoli pirotecnici. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011Õ.

ê 2007/23/CE

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

32.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli l'articolio 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ð regolamento (UE) n. 182/2011 ï, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 2007/23/CE (adattato)

Ö Capo 7 Disposizioni transitorie e finali Õ

Articolo 2046 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata ai sensi della presente direttiva e Ö prendono tutte le misure necessarie a garantirne Õ ne garantiscono l'applicazione.

ê 2007/23/CE

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi alla presente direttiva.

ò nuovo

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 3 luglio 2013 e provvedono a notificarle immediatamente per ogni successiva modifica.

ò nuovo

Articolo 47 Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 4 luglio 2013.

2. Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

3. Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

4. In deroga al paragrafo 3 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

5. I certificati di conformità rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE rimangono validi a norma di tale direttiva fino al 4 luglio 2020, qualora non scadano prima.

ê2007/23/CE (adattato)

Articolo 2148 Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il Ö 3 luglio 2013 Õ, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi Ö all'articolo 3, paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, agli articoli da 17 a 28, agli articoli da 30 a 34, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, all'articolo 47 e agli allegati I e II Õ . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni Ö nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttivaÕ.

2. Essi applicano tali disposizioni Ö e le disposizioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva relative agli altri articoli pirotecnici, ai fuochi d'artificio di categoria 4 e agli articoli pirotecnici teatrali con decorrenza dal 4 luglio 2013. Õ entro il 4 luglio 2010, per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ÖEsse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Õ Le modalità del riferimento Ö nonché la forma redazionale di tale indicazione Õ sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

ê 2007/23/CE

5. Le autorizzazioni nazionali concesse antecedentemente alle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve.

6. In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima delle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

ê

Articolo 49 Abrogazione

La direttiva 2007/23/CE è abrogata con effetto dal 4 luglio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione in diritto interno della direttiva di cui all'allegato III.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

ê 2007/23/CE (adattato)

Articolo 2250 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê

Gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, paragrafi da 9 a 11 e paragrafo 14, l'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, gli articoli 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 1, gli articoli 9, 10, 16, 29, 35, l'articolo 37, paragrafo 2, gli articoli da 42 a 50 e gli allegati III e IV si applicano a decorrere dal 4 luglio 2013.

ê 2007/23/CE

Articolo 2351 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO I

Requisiti essenziali di sicurezza

(1)1.       Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

(2)2.       Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

(3)3.       Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

(a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate) nonché dimensioni;

(b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

(c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

(d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

(e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

(f) resistenza alle temperature basse e alte qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;

(g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari;

(h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene consegnato;

(i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

(j) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici dovrebbero devono contenere la composizione pirotecnica.

(4)4.       Gli articoli pirotecnici non devono contenere ð esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli di categoria P1, P2 o T2 e dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfano le seguenti condizioni ï:

(a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampoð l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo ï;

(b) esplosivi militari. ðper la categoria P1, l'articolo non può avere una funzione di detonante oppure non può, da solo, innescare esplosivi secondari; ï

ò nuovo

(c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure, se è progettato per la detonazione non può, da solo, innescare esplosivi secondari.

ê 2007/23/CE

(5)5.       I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.

A.           Fuochi d'artificio

(1)1.  Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'articolo 36 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

(a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

(a) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

(b) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

(c) la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

(d) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

(b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

(a) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

(b) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

(c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

(a) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

(b) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

(2)2.  I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

(3)3.  Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

(4)4.  I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

(5)5.  I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B.           Altri articoli pirotecnici

(1)1.  Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

(2)2.  Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

(3)3.  L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

(4)4.  Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C.           Dispositivi d'accensione

(1)1.  I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

(2)2.  I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

(3)3.  I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

(4)4.  La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

(5)5.  I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo.

(6)6.  Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.

(7)7.  I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.

ê 2007/23/CE (adattato)

ALLEGATO II

Procedure di valutazione della conformità

1. MODULO B:

Esame CE Ö UE Õ del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva 2007/23/CE (di seguito "la presente direttiva") Ö L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetta le prescrizioni della presente direttiva Õ .

ò nuovo

2. L'esame UE del tipo è effettuato in base all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (tipo di produzione).

ê 2007/23/CE (adattato)

23.         Ö Il fabbricante presenta Õ Lla domanda di esame CE Ö UE Õ del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un Ö unico Õ organismo notificato di sua scelta.

ê 2007/23/CE

La domanda deve contenere:

(a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

(c) la documentazione tecnica quale descritta nel punto 3. Ö          che deve consentire di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttivaÕ ð e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. ï Ö La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: Õ

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito "tipo"). L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

i)        una descrizione generale del tipo Ö dell'articolo pirotecnico Õ ;

ii)       i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di, Ö ad es., Õ componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

iii)      le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo Ö pirotecnico Õ ;

iv)      un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, Ö e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Õ applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva;. Ö In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; Õ

ê 2007/23/CE

v)       i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

vi)      le relazioni sulle prove effettuate.;

ò nuovo

(d) i campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove;

(e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico.          Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

4.           L'organismo notificato:

Öper l'articolo pirotecnico: Õ

4.1         (a) esamina la documentazione tecnica ð e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico; ï

Öper i campioni: Õ

4.2         verifica che il tipo Ö i campioni Õ siano statoi fabbricatoi conformemente a tale documentazione Ö tecnica Õ e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti Ö applicabili Õ delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva Ö e/o delle specifiche tecniche pertinenti, Õ nonché i componenti Ö gli elementi Õ che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

4.3         esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva; esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le Ö soluzioni di cui alle Õ pertinenti norme armonizzate Ö e/o alle specifiche tecniche Õ , queste siano state applicate Ö correttamente Õ ;

ò nuovo

4.4         esegue o fa eseguire esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

4.5         (d) concorda con il richiedente Ö fabbricante Õ il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.

ò nuovo

5.           L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

6.5.        Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni della presente direttiva Ö alle prescrizioni dello strumento legislativo specifico applicabili all'articolo pirotecnico in questione Õ l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente Ö fabbricante Õ un attestato di certificazione CE Ö un certificato d'esame UE del tipo Õ . L'attestato Ö Il certificato Õ deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato Ö le conclusioni Õ dell'esame Ö , le eventuali condizioni di validità Õ e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. ðIl certificato può comprendere uno o più allegati. ï

ê 2007/23/CE

ð nuovo

All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE ð  Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. ï

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

ðSe il tipo non soddisfa le prescrizioni dello strumento legislativo che ad esso si applicano, ï l'organismo notificato deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto ð rifiuta di rilasciare un certificato d'esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. ï

ê 2007/23/CE

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

ò nuovo

3. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

ê 2007/23/CE (adattato)

6. Il richiedente Ö fabbricante Õ deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE Ö relativa certificato d'esame UE del tipo Õ di tutte le modifiche all'articolo Ö al tipo Õ approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformità Ö dell'articolo pirotecnico Õ ai requisiti essenziali Ö di sicurezza della presente direttiva Õ o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Ö di validità Õ Questa Ö del certificato. Tali modifiche comportano una Õ nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento supplemento dell'attestato originale di certificazione CE Ö al certificato d'esame UE del tipo Õ .

4. 7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati. Ö informa le sue autorità di notifica in merito ai certificati d'esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi Õ Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Ö che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco dei certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioniÕ.

ò nuovo

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d'esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato d'esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato d'esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

ê 2007/23/CE (adattato)

2. MODULO C2:

Conformità al tipo Ö basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali Õ

1. Il presente modulo descrive la parte della Ö La conformità basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali fa parte di una Õ procedura Ö di valutazione della conformità Õ in cui il fabbricante Ö ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e Õ si accerta e dichiara Ö sotto la sua esclusiva Õ che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

ê 2007/23/CE

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.

3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabilitàe dell'immissione del prodotto sul mercato.

4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile di cui all'articolo 8 della presente direttiva o prove equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

3. MODULO D: Garanzia della qualità di produzione

ê 2007/23/CE (adattato)

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE Ö del certificato d'esame UE del tipo Õ e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla punto 4.

2.         Ö Produzione Õ

Ö Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo oggetto del certificato d'esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva. Õ

ò nuovo

3.         Controlli sul prodotto

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta. Si deve esaminare un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno effettuate prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per controllare la conformità dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'articolo pirotecnico funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'articolo pirotecnico.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione dell'organismo notificato.

4.           Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1         Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

4.2         Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per l'articolo pirotecnico che mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

MODULO D

Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

2.           Ö Produzione Õ

ÖIl fabbricante adotta Õ un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova Ö degli articoli pirotecnici interessati Õ, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3.           Sistema di qualità

3.1         Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere:

ò nuovo

(a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

ê 2007/23/CE (adattato)

c)(a)  tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

d)(b)  la documentazione relativa al sistema di qualità.;

e)(c)  la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE Ö del certificato d'esame UE del tipo Õ .

3.2         Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli Ö che gli Õ articoli pirotecnici Ö siano conformi Õ al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE Ö nel certificato d'esame UE del tipo Õ e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

(a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità Ö del prodotto Õ degli articoli pirotecnici;

(b) dei Ö corrispondenti Õ processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;

ê 2007/23/CE

(c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

(d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

(e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici Ö dei prodotti Õ e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3         L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti Ö degli elementi Õ deil sistemia di qualità che attuano Ö conformi alle specifiche pertinenti della norma nazionale che attua Õ le corrispondenti norme armonizzate Ö e/o specifiche tecniche Õ .

ÖOltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ Aalmeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione Ö del settore e Õ della tecnologia del prodotto in questione Ö e conoscere le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo. Il controllo ÕLa procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva Ö di valutazione Õ agli impianti del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La notifica deve Õ contenere le conclusioni del controllo Ö e la motivazione circostanziata della decisione Õ .

3.4         Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5         Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

ò nuovo

Esso notifica al fabbricante la sua decisione. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

ê 2007/23/CE

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

ê 2007/23/CE (adattato)

2. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

2.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2         Ö Ai fini della valutazione Õ Iil fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

(a) la documentazione relativa al sistema di qualità.;

(b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3         L'organismo notificato svolge regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4         Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sui prodotti Õ atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

3. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: ðMarcatura di conformità e dichiarazione di conformità ï

ò nuovo

5.1         Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello strumento legislativo e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo prodotto conforme al tipo approvato descritto nel certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

ê 2007/23/CE

            (a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

            (b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

            (c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

4. MODULO E: GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE.

ê 2007/23/CE (adattato)

5.2         Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4Ö per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilataÕ.

ò nuovo

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

ò nuovo

4. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

(a) il documento di cui al punto 3.1;

(b) la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

(c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

5. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO E

Conformità al tipo fondata sulla garanzia di qualità del prodotto

1. La conformità al tipo fondata sulla garanzia di qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.

ê 2007/23/CE (adattato)

2.           Ö Produzione Õ

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici Ö dei prodotti Õ finiti come indicato nel punto 3. Egli Ö ed Õ è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3.           Sistema di qualità

3.1         Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda deve contenere Ö le informazioni seguenti Õ :

ò nuovo

(a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

ê 2007/23/CE (adattato)

(c) (a)tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici Ö prodotti Õ contemplati;

(d) (b) la documentazione relativa al sistema di qualità;

(e) (c)la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE Ö del certificato d'esame UE del tipo Õ .

ê 2007/23/CE

ð nuovo

3.2         In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva, o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati dalla presente direttiva. ð Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi applicabili. ï

ê 2007/23/CE (adattato)

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione Ö Essa Õ deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

ê 2007/23/CE

(a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

ê 2007/23/CE

(b)     degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

(c)     (d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;

ê 2007/23/CE

(b) (c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

3.3         L'organismo notificato verifica Ö deve valutareÕ il sistema di qualità per determinare se soddisfia i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti Ö degli elementi del Õ sistemia di qualità che attuano Ö conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua Õ le corrispondenti norme armonizzate Ö e/o specifiche tecniche Õ .

Ö Oltre ad avere esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ nNel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un membro esperto nella tecnologia del prodotto Ö con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo ÕLa procedura di verifica deve comprendere una visita Ö di valutazione Õ deagli impianti del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui alla lettera e) del punto 3.1, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La notifica deve Õ contenere le conclusioni del controllo Ö e la motivazione circostanziata della decisione Õ .

3.4         Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5         Il fabbricante tiene Ö deve tenere Õ costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata Ö Esso notifica Õ al fabbricante Ö la sua decisione Õ . Essa deve Ö La notifica deve Õ contenere le conclusioni del controllo Ö e la motivazione circostanziata della decisione Õ .

2. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

2.1. Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2         Ö Ai fini della valutazione Õ Iil fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

(a) la documentazione relativa al sistema di qualità.;

            (b) la documentazione tecnica;

(b) (c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3         L'organismo notificato svolge regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4         Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sui prodotti Õ atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

ê 2007/23/CE

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

            (a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);

            (b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

            (c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.

5. MODULO G: Verifica dell'esemplare unico

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2 è conforme ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

ò nuovo

3. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità. Ö richiesta dalla Õ 2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva o prove equivalenti, per verificarne Ö presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, Õ la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti della presente direttiva. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione Ö di quest'ultimo Õ sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Ö su ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo Õ Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell'articolo ai requisiti della presente direttiva e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico Ö e che soddisfa le prescrizioni applicabili della presente direttiva Õ .

ò nuovo

5.2         Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

(a) la documentazione di cui al punto 3.1;

(b) la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

(c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.

5. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

MODULO G

Conformità basata sulla verifica dell'unità

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'articolo pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

ê 2007/23/CE

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:

ê 2007/23/CE (adattato)

(a) una descrizione generale del tipo Ö dell'articolo pirotecnico Õ ;

(b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, e circuiti Ö , ecc. Õ ;

(c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, Ö e Õ schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;

(d) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, Ö e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Õ applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva; Ö . In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; Õ

(e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, e degli esami effettuati Ö , ecc. Õ ;

(f) le relazioni sulle prove effettuate.

ò nuovo

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

3. Produzione

Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.

4. Verifica

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata e/o delle specifiche tecniche, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1         Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità prevista nello strumento legislativo e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo prodotto conforme alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.

5.2         Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

6. MODULO H:

ÖConformità basata sulla Õ garanzia totale di qualità

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi Ö La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi Õ di cui ali puntoi 2 ð e 5, ï Ö e Õ si accerta e dichiara Ö, sotto la sua esclusiva responsabilità, Õ che gli articoli Ö pirotecnici Õ in questione rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui alla punto 4.

2. Ö Produzione Õ

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue dell'ispezione e le prove del prodotto finito Ö e delle prove degli articoli pirotecnici in questione Õ , secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4..

3. Sistema di qualità

3.1         Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato Ö di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questioneÕ.

La domanda deve contenere:

(a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

ò nuovo

(a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

(b) la documentazione tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

– una descrizione generale dell'articolo pirotecnico;

– i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

– le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico;

– un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

– i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

– le relazioni sulle prove effettuate;

ê 2007/23/CE

(c)     (b) la documentazione relativa al sistema di qualità.;

ò nuovo

(d)     una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

ê 2007/23/CE (adattato)

3.2         Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo Ö degli articoli pirotecnici Õ ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa Ö Tale Õ documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

(a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti Ö dell'articolo pirotecnico Õ ;

(b) delle specifiche tecniche di produzione Ö progettazione Õ , comprese le norme applicabili Ö che saranno applicate Õ e, qualora le norme di cui all'articolo 8 della presente direttiva non siano state applicate integralmente Ö qualora le relative norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano applicate integralmente Õ , dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali Ö di sicurezza Õ della presente direttiva;

(c) delle tecniche di controllo e di verifica Ö della progettazione, Õ dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti Ö la progettazione di articoli pirotecnici Õ rientranti nella categoria di prodotti Ö articoli pirotecnici Õ in questione;

(d) dei Ö corrispondenti Õ processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici Ö che saranno Õ applicati;

ê 2007/23/CE

(e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

(f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato Ö ecc. Õ ;

(g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3         L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso deve presumere la conformità a tali requisiti Ö degli elementi Õper deil sistemia di qualità che attuano Ö conformi alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua Õ le corrispondenti norme armonizzate Ö e/o specifiche tecniche Õ .

ÖOltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ Aalmeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza Ö nella valutazione Õ nella verifica della tecnologia del prodotto in questione Ö del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. Õ. La procedura di valutazione Ö Il controllo Õ comprende una visita di Ö valutazione Õ deai locali del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante.

Essa deve Ö La notifica deve Õ contenere le conclusioni del controllo Ö e la motivazione circostanziata della decisione Õ .

3.4         Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5         Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti Ö sulle modifiche Õ che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato deve valutare Ö valuta Õ le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Ö Esso notifica Õ Lla decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La notifica deve Õ contenere le conclusioni del controllo Ö e la motivazione circostanziata della decisione Õ .

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1         Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2         Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere Ö , Õ a fini ispettivi Ö della valutazione, Õ ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

(a) la documentazione relativa al sistema di qualità.;

(b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove Ö , ecc. Õ ;

(c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato Ö , ecc. Õ .

4.3         L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4         Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sugli articoli pirotecnici Õ atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato Ö Esso Õ deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

ò nuovo

5. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

5.1         Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

5.2         Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello di articolo pirotecnico e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di articolo pirotecnico per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

ê 2007/23/CE (adattato)

ð nuovo

5.6.        Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere Ö i dieci anni successivi Õ dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo Ö all'immissione sul mercato del prodotto Õ , deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

ê 2007/23/CE (adattato)

(a) la documentazione Ö tecnica Õ di cui al punto 3.1, lettera b);

(b) la documentazione relativa agli aggiornamenti Ö relativa al sistema di qualità Õ di cui al punto 3.41, secondo comma;

ò nuovo

(c) la modifica di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

ê 2007/23/CE (adattato)

(d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto ai punti 3.45, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. 6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti Ö notifica alle sue autorità di notifica Õ le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate Öe, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Õ

ò nuovo

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

ALLEGATO III

Criteri minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per quanto concerne gli organismi responsabili delle verifiche di conformità

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

            (a) una buona formazione tecnica e professionale;

            (b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;

            (c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle prove.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di attuazione della stessa nel diritto interno dello Stato membro.

ê 2007/23/CE

ð nuovo

ALLEGATO IV

Marcatura di conformità

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

é

ALLEGATO III

Elenco dei termini di attuazione e applicazione in diritto interno

Direttiva || Termine di attuazione || Termine di applicazione

2007/23/CE || 4 gennaio 2010 || 4 luglio 2010 (fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3) 4 luglio 2013 (fuochi d'artificio della categoria 4, altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali)

ALLEGATO IV

Tavola di Concordanza

Direttiva 2007/23/CE || Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, prima frase || Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, paragrafo 7 || Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 8 || Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 2, paragrafo 9 || Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 2, paragrafo 10 || Articolo 3, paragrafo 6

- || Articolo 3, paragrafo 8

- || Articolo 3, paragrafo 12

- || Articolo 3, paragrafo 13

- || Articolo 3, paragrafi da 15 a 22

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4 (titolo) || Articoli 8, 11, 12 (titoli)

Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma || Articolo 11, paragrafi da 1 a 4, e articolo 13

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 13

Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, primo comma

- || Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

- || Articolo 12, paragrafo 3

- || Articolo 12, paragrafo 4

- || Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e articolo 8, paragrafo 5

- || Articolo 8, paragrafi da 3 a 7

- || Articolo 14

Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2 || -

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1 || -

Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 15, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3, prima frase || -

Articolo 8, paragrafo 3, secondo frase || Articolo 15

Articolo 8, paragrafo 3, terza frase || -

Articolo 8, paragrafo 4 || -

Articolo 9 || Articolo 16

- || Articolo 17

Articolo 10, paragrafo 1 || Articoli 20 e 29, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3 || Articoli 24 e 25

Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 6 || -

- || Articoli 21 e 23

- || Articoli da 26 a 28

|| Articoli da 31 a 36

Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 18

Articolo 11, paragrafo 3 || Articolo 18

- || Articolo 19, paragrafo 2

|| Articolo 19, paragrafo 3

- || Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4 || Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5 || Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6 || -

Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 4 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 5 || Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 6 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 7 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 15 || Articolo 38, paragrafo 1, primo comma

- || Articolo 38, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma

- || Articolo 38, paragrafi da 2 a 8

Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 39, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 39, paragrafi 2 e 3

Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

- || Articolo 39, paragrafo 1, secondo comma

- || Articolo 40

- || Articolo 41

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1 || Articolo 42

Articolo 18, paragrafo 2 || Articolo 44

- || Articolo 43

Articolo 19, paragrafo 1 || Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2 || -

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma || Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma || -

Articolo 20 || Articolo 46

- || Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, prima frase || -

Articolo 21, paragrafo 2, secondo frase || Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4 || Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 5 || Articolo 47, paragrafi 2 e 3

Articolo 21, paragrafo 6 || Articolo 47, paragrafo 4

- || Articolo 49

Articolo 22 || Articolo 50

Articolo 23 || Articolo 51

Allegato I, punto 1 || Allegato I, punto 1

Allegato I, punto 2 || Allegato I, punto 2

Allegato I, punto 3 || Allegato I, punto 3

Allegato I, punto 4, lettera a) || Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4, lettera b) || Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 5 || Allegato I, punto 5

Allegato II, punto 1 || Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 2 || Allegato II, punto 2

Allegato II, punto 3 || Allegato II, punto 3

Allegato II, punto 4 || Allegato II, punto 4

Allegato II, punto 5 || Allegato II, punto 5

Allegato II, punto 6 || Allegato II, punto 6

Allegato III || Articolo 24

Allegato IV || Articolo 18

- || Allegato III

- || Allegato IV

[1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo].

[2]               COM (2011) 315 definitivo.

[3]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[4]               GU C 77 del 28. 3. 2002.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

[7]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[8]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

[9]               GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[10]             GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97)

[11]             GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)

[12]             ðGU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. ï

[13]             GU L 136 del 04.06.1985, pag. 1.

[14]             GU L [...] del [...], pag. [...].

[15]             GU L 91 del 16.04.2003, pag. 7.

[16]             GU L 204 del 21.07.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[17]             GU L 220 del 30.08.1993, pag. 23.

[18]             GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20)

[19]             GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[20]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[21]             GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1.

[22]             GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1.

[23]             GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24.

[24]             GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

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