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Document 52011PC0764
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
/* COM/2011/0764 definitivo - 2011/0358 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici /* COM/2011/0764 definitivo - 2011/0358 (COD) */
RELAZIONE
1.
Contesto della proposta
Contesto generale, motivazioni e
obiettivi della proposta La presente proposta è presentata nel
quadro dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel
2008. Fa parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci
direttive sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro
comune per la commercializzazione dei prodotti. La normativa di armonizzazione dell'Unione
(UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo
al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di
protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare
la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla
fiducia riscossa. La Direttiva 2007/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli
pirotecnici è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che
garantisce la libera circolazione degli articoli pirotecnici. Stabilisce i
requisiti essenziali di sicurezza cui gli articoli pirotecnici devono
conformarsi ai fini della messa a disposizione sul mercato dell'UE. I
fabbricanti devono dimostrare che un articolo pirotecnico è progettato e
fabbricato nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e apporre la
marcatura CE. Per quanto concerne la normativa di
armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello
trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che
hanno determinato: –
la presenza sul mercato di prodotti non conformi
o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE; –
svantaggi competitivi per gli operatori
economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole; –
disparità di trattamento nel caso di prodotti
non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa
delle diverse pratiche in materia di applicazione; –
pratiche divergenti per quanto riguarda la
designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle
autorità nazionali. –
problemi relativi alla qualità di alcuni
organismi notificati. Inoltre il contesto regolamentare è
diventato progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso
prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli
operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono
sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa
in questione. Per ovviare alle carenze di carattere
orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi
settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto
merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è
rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti
pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo
quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n.
765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la
decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti. Il regolamento NQN ha introdotto norme
sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di
valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione
e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli
dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica
direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010. La decisione NQN istituisce un quadro
comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo
quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa
dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori
economici, organismi notificati, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste
disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica
un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati
introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori,
essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato. Le disposizioni della decisione NQN e del
regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La
decisione NQN stabilisce i corrispettivi obblighi a carico degli operatori
economici e degli organismi notificati, consentendo alle autorità di vigilanza
del mercato e alle autorità responsabili degli organismi notificati di svolgere
correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di garantire
un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa ai
prodotti. A differenza di quanto accade per il
regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia
direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai
prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori
economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano
beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo. Da un'indagine successiva all'adozione del
pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di
armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista
entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti
i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione
comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla
decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono
impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui
prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la
massima coerenza del quadro normativo. Per una serie di altre direttive di
armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, non era stata prevista
alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro il periodo
suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla conformità
e agli organismi notificati in tali settori e per ragioni di coerenza del
contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di
adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di
un pacchetto. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La presente iniziativa è conforme all'atto
per il mercato unico[1],
con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei
consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di
rafforzare la vigilanza del mercato. Sostiene inoltre la politica della
Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del
contesto regolamentare.
2.
Consultazione delle parti interessate e
valutazione dell'impatto
Consultazione delle parti interessate L'adeguamento della direttiva 2007/23/CE
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici alla decisione NQN
è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale
direttiva nel gruppo di lavoro per gli articoli pirotecnici, con il forum di
organismi notificati e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore. Tra giugno e ottobre 2010 è stata
organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori
coinvolti da questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati,
diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e
agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300
risposte. I risultati sono disponibili alla pagina: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm Oltre alla consultazione generale è stata
condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono
state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono
disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf. Dalla consultazione è emerso un ampio
sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di
migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e monitoraggio
degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in
quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello
dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei
prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità
e che l'adeguamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata
espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia
risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato.
Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici
derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero devono essere di
gran lunga superiori ai costi. Ricorso al parere di esperti La valutazione dell'impatto di questo
"pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla
valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere
degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate
ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché
di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica,
della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del
mercato. Valutazione dell'impatto Sulla base delle informazioni raccolte la
Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e
confrontando tre opzioni. Opzione 1
– Nessuna modifica della situazione attuale Questa opzione propone di non apportare
alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni
miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN. Opzione 2 – Adeguamento alla decisione
NQN mediante misure di carattere non legislativo L'opzione 2 ipotizza di promuovere
l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad
esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di
orientamento. Opzione 3 – Adeguamento alla decisione
NQN mediante misure di carattere legislativo Questa opzione consiste nell'includere le
disposizioni della decisione NQN nelle direttive vigenti. L'opzione 3 è risultata l'opzione da
preferire in quanto: –
migliorerà la competitività delle imprese e
degli organismi notificati che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelli
che raggirano il sistema; –
migliorerà il funzionamento del mercato interno
garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in
particolare importatori e distributori, nonché organismi notificati; –
non comporta costi significativi per gli
operatori economici e gli organismi notificati. Non si prevede alcun aggravio,
o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in
modo responsabile; –
è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in
relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere
coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi; –
le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di
incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto
positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.
3.
Elementi principali della proposta
3.1.
Definizioni di carattere orizzontale
La proposta introduce definizioni
armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella normativa di
armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un significato
uniforme in tutta la normativa interessata.
3.2.
Obblighi degli operatori economici e
prescrizioni in materia di rintracciabilità
La proposta chiarisce gli obblighi dei
fabbricanti, introducendo inoltre obblighi a carico degli importatori e dei
distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia
eseguito la procedura di valutazione della conformità applicabile e preparato
la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi con il fabbricante che
tale documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità
competenti che ne facciano richiesta e verificare che gli articoli pirotecnici
rechino la corretta marcatura e siano accompagnati da istruzioni e informazioni
sulla sicurezza. Gli importatori devono conservare una copia della
dichiarazione di conformità UE e indicare il loro nome e indirizzo sul prodotto
oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nella documentazione che
accompagna il prodotto. I distributori devono verificare che gli articoli
pirotecnici rechino la marcatura CE, riportino il nome del fabbricante e, se del
caso, dell'importatore e siano corredati della documentazione e delle
istruzioni previste. Gli importatori e i distributori devono
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti
opportuni se gli articoli pirotecnici da essi forniti non sono conformi. Per tutti gli operatori economici vengono
introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Gli
articoli pirotecnici devono recare il nome e indirizzo del fabbricante e un
numero che consenta di identificare un articolo e collegarlo alla sua
documentazione tecnica. Sugli articoli pirotecnici importati devono figurare
anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico
deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico
che gli abbia fornito o al quale abbia fornito un articolo pirotecnico.
3.3.
Norme armonizzate
La conformità a una norma armonizzata
conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il 1° giugno
2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla
normalizzazione europea[2]
che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea.
La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni sulle richieste di
normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei di
normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme
armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di
normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 2007/23/CE che disciplinano
gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per
ragioni di certezza del diritto. La disposizione che conferisce la
presunzione di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per
chiarire la portata della presunzione di conformità quando le norme in
questione disciplinano solo parzialmente i requisiti essenziali.
3.4.
Valutazione della conformità e marcatura CE
La direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici ha scelto le procedure
appropriate di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare
per dimostrare la conformità dei loro articoli pirotecnici ai requisiti
essenziali di sicurezza. La proposta adegua queste procedure alle versioni
aggiornate contenute nella decisione NQN. I principi generali della marcatura CE sono
enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le
disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sugli
articoli pirotecnici sono state inserite nella presente proposta.
3.5.
Organismi notificati
La proposta rafforza i criteri di notifica
per gli organismi notificati e chiarisce che le affiliate o i subappaltatori
devono attenersi alle prescrizioni di notifica. Introduce disposizioni
specifiche per le autorità di notifica e modifica la procedura di notifica
degli organismi notificati. Le competenze di un organismo notificato devono
essere dimostrate da un certificato di accreditamento. Se non è stato impiegato
l'accreditamento per valutare la competenza di un organismo notificato, la
notifica deve comprendere la documentazione che dimostra come è stata valutata
la competenza di tale organismo. Gli Stati membri potranno opporsi ad una
notifica.
3.6.
Vigilanza del mercato e procedura della clausola
di salvaguardia
La proposta rivede la vigente procedura
della clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni
tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle
autorità interessate qualora venga scoperto un articolo pirotecnico non
conforme. La procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si
conclude con una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la
misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si
oppone a una misura adottata nei confronti dell'articolo pirotecnico
interessato. Se non vi è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli
Stati membri devono adottare gli interventi opportuni sul loro territorio.
3.7.
Questioni specifiche per settore
Alcuni articoli pirotecnici, ad esempio
articoli pirotecnici per gli autoveicoli come i generatori di gas utilizzati
negli airbag, contengono piccole quantità di esplosivi commerciali o militari.
In seguito all'adozione della direttiva 2007/23/CE è chiaro che non sarà
possibile sostituire tali sostanze come additivi per le composizioni
combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per migliorare l'equilibrio
energetico. Quindi si propone di modificare il requisito essenziale di
sicurezza (4).
3.8.
Comitatologia e atti delegati
Le disposizioni sul funzionamento del
comitato sugli esplosivi sono state adattate alle nuove norme per gli atti
delegati di cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'UE e alle
nuove disposizioni sugli atti di attuazione di cui al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[3].
4.
Elementi giuridici della proposta
Base giuridica La base giuridica della proposta è
l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà Per il mercato interno una competenza
concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di
sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni
intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici: si tratta degli obblighi
dell'importatore e del distributore, delle disposizioni in materia di
rintracciabilità, valutazione e notifica degli organismi notificati, nonché
degli obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di
salvaguardia e vigilanza del mercato. Secondo quanto emerge dall'esperienza
applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno
determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori
economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente
direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello
nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza
territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione
degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento.
Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti
potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del
mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a
livello dell'UE. Quanto al problema delle incoerenze nelle
direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal legislatore
dell'UE. Proporzionalità Nel rispetto del principio di
proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi stabiliti. Gli obblighi, nuovi o modificati, non
impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e
medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato costatato che le modifiche
possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione
cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una
serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente
senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi. Tecnica legislativa utilizzata L'adeguamento alla decisione NQN comporta
una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva
2007/23/CE. Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta
la tecnica della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale del
28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica
della rifusione degli atti normativi[4]. Le modifiche apportate alle disposizioni
della direttiva 2007/23/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli
operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme
armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, gli organismi
notificati, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di
valutazione della conformità. La proposta non modifica il campo di
applicazione della direttiva né i requisiti essenziali di sicurezza, ad
eccezione della correzione illustrata al punto 3.7.
5.
Implicazioni di bilancio
Nessuna.
6.
Informazioni supplementari
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà
l'abrogazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici. Spazio economico europeo La proposta riguarda il SEE e deve quindi
essere estesa allo Spazio economico europeo. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo PACCHETTO
DI ADEGUAMENTO AL NUOVO QUADRO NORMATIVO (NQN)
(Attuazione del pacchetto merci) 2011/0358 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente Ö l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative Õ all'immissione alla
ð messa a disposizione sul mercato ï di articoli pirotecnici (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che
istituisce la Comunità europea Ö sul
funzionamento dell'Unione europeaÕ, in
particolare l'articolo 95 Ö 114 Õ, vista la proposta della Commissione
europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, considerando quanto segue: ò nuovo (1) Alla
direttiva 2007/23/CE[6]
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione
sul mercato di articoli pirotecnici, devono essere apportate diverse
modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di
chiarezza, alla rifusione di tale direttiva. (2) Il
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[7],
stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione
della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti
e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i
principi generali della marcatura CE. (3) La
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione
dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[8], stabilisce un quadro comune di
principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la
normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o
la rifusione di tale normativa. La direttiva 2007/23/CE va pertanto adeguata a
tale decisione. ê 2007/23/CE
considerando 1 ð nuovo (4) Le leggi, i regolamenti e
le disposizioni amministrative in vigore negli Stati membri per quanto concerne
l'immissione
ð la messa a disposizione ï sul mercato di articoli pirotecnici divergono, in particolare per
quanto riguarda aspetti quali la sicurezza e la funzionalità. ê 2007/23/CE
considerando 2 (adattato) (5) Tali ÖLe Õ leggi, i regolamenti e le
disposizioni amministrative Ö degli
Stati membri Õ , suscettibili
di determinare ostacoli agli scambi all'interno della
Comunità Ö dell'Unione Õ dovrebbero Ö devono Õ essere
armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel
mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della
salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli
utilizzatori professionali finali. ê 2007/23/CE
considerando 3 (adattato) (6) La direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni
relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso
civile[9],
esclude gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabilisce che gli articoli pirotecnici richiedono misure
adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico
e che è prevista la preparazione di una direttiva complementare al riguardo. ê 2007/23/CE
considerando 4 (adattato) (7) ÖLa sicurezza
durante l'immagazzinamento è disciplinata dalla Õ direttiva
96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[10], Ö che Õ stabilisce
requisiti di sicurezza per gli stabilimenti in cui sono presenti esplosivi,
comprese le sostanze pirotecniche. ê 2007/23/CE
considerando 21 ð nuovo (8) Per quanto concerne la
sicurezza durante il trasporto, le regole in materia di trasporto di articoli
pirotecnici sono dettate da convenzioni e accordi internazionali, comprese le
raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose. ðTali aspetti non rientrano quindi nel
campo di applicazione della presente direttiva. ï ê 2007/23/CE
considerando 6 ð nuovo (9) La presente direttiva non dovrebbe deve
applicarsi agli articoli pirotecnici cui si applicano la direttiva 96/98/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo[11], e le pertinenti convenzioni
internazionali ivi menzionate. ðInoltre non va applicata alle capsule a
percussione destinati all'uso nei giocattoli che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli[12]. ï ê 2007/23/CE
considerando 8 (adattato) (10) In base ai principi
stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa a una
nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione[13], un
articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto
della sua prima immissione sul mercato comunitario. Considerate
le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi
d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e per i quali uno Stato
membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero devono
essere considerati immessi Ö messi a
disposizione Õ sul mercato e
non dovrebbe è quindi necessario che siano conformi alla
presente direttiva. ê 2007/23/CE
considerando 13 (11) Una volta soddisfatti i
requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe
deve essere possibile agli Stati membri
proibire, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli
pirotecnici. La presente direttiva dovrebbe
deve applicarsi senza pregiudicare la
legislazione nazionale sulle autorizzazioni che gli Stati membri rilasciano a
fabbricanti, distributori e importatori. ê 2007/23/CE
considerando 5 (12) Gli articoli pirotecnici dovrebbero devono
comprendere i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli
articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli
airbag o nei pretensionatori delle cinture di sicurezza. ê 2007/23/CE
considerando 7 (13) Per assicurare in modo
adeguato livelli elevati di protezione, gli articoli pirotecnici dovrebbero devono
essere classificati in categorie principalmente a seconda del livello di
rischio in relazione al tipo di impiego, alla finalità o al livello di
rumorosità. ê 2007/23/CE
considerando 9 (adattato) (14) Visti i pericoli insiti
nell'uso di articoli pirotecnici è opportuno stabilire limiti d'età per la
vendita ai consumatori e il loro impiego e assicurare che l'etichetta di tali
articoli presenti informazioni sufficienti e appropriate in materia di impiego
sicuro per tutelare la salute e la sicurezza degli esseri umani e proteggere
l'ambiente. Si dovrebbero adottare disposizioni che
consentano di fornire cCerti articoli pirotecnici Ö vanno forniti Õ soltanto a
specialisti autorizzati in possesso delle necessarie conoscenze, abilità ed
esperienza. Per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, i
requisiti di etichettatura dovrebbero devono tener conto della prassi attuale nonché
del fatto che tali articoli sono esclusivamente forniti a utilizzatori
professionali. ê 2007/23/CE
considerando 10 (adattato) (15) L'impiego di articoli
pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e
tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Ciò impone di Ö Quindi
occorre Õ lasciare agli
Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare
l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per
ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone. ò nuovo (16) Gli
operatori economici devono essere responsabili della conformità degli articoli
pirotecnici, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di
fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi
pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché
una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. (17) Tutti
gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e
distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a
disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente
direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli
obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e
distribuzione. (18) Il
fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di
progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la
procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della
conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante. ê 2007/23/CE
considerando 12 La responsabilità di assicurare che gli articoli
pirotecnici siano conformi alla presente direttiva e in particolare ai
requisiti essenziali di sicurezza dovrebbe ricadere sul fabbricante. Qualora il
fabbricante non sia stabilito nella Comunità, la persona fisica o giuridica che
importa un articolo pirotecnico nella Comunità dovrebbe garantire che questi
abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva o dovrebbe
assumersi tutti gli obblighi del fabbricante. ò nuovo (19) È
necessario garantire che gli articoli pirotecnici provenienti da paesi terzi
che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite
dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato
adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti. Occorre pertanto
prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato articoli
pirotecnici conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di
non immettere sul mercato articoli pirotecnici che non sono conformi a tali
prescrizioni o presentano un rischio. Deve essere inoltre previsto che gli
importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di
valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la
documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di
vigilanza a fini di controllo. (20) Il
distributore mette un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato dopo che
il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la
dovuta cautela per garantire che la manipolazione dell'articolo pirotecnico non
incida negativamente sulla sua conformità. (21) Qualsiasi
operatore economico che immetta sul mercato un articolo pirotecnico con il
proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un articolo pirotecnico in
modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla
presente direttiva deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto
i relativi obblighi. (22) I
distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono
essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità
nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente,
fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sull'articolo
pirotecnico in questione. ê 2007/23/CE
considerando 11 (23) È opportuno fissare
requisiti essenziali di sicurezza per gli articoli pirotecnici, al fine di
tutelare i consumatori e di evitare incidenti. ò nuovo (24) Alcuni
articoli pirotecnici, ad esempio articoli pirotecnici per gli autoveicoli come
i generatori di gas utilizzati negli airbag, contengono piccole quantità di
esplosivi commerciali o militari. In seguito all'adozione della direttiva
2007/23/CE è chiaro che non sarà possibile sostituire tali sostanze come
additivi per le composizioni combustibili, nei casi in cui siano utilizzate per
migliorare l'equilibrio energetico. Occorre pertanto modificare il requisito
essenziale di sicurezza 4), che limita l'uso di esplosivi commerciali e
militari. ê 2007/23/CE
considerando 14 (adattato) ð nuovo (25) Per agevolare il processo di dimostrazione della Ö la
valutazione della Õ conformità ai
requisiti essenziali di sicurezza Ö di cui
alla presente direttiva, Õ si stanno elaborando
norme armonizzate per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e la
prova degli articoli pirotecnici. ðè necessario, al fine della formulazione
di specifiche tecniche dettagliate, conferire la presunzione di conformità agli
articoli pirotecnici conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del
regolamento (UE) n. [../..][14]
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che
modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ï ò nuovo (26) Il
regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una
procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino
completamente le prescrizioni della presente direttiva. ê 2007/23/CE
considerando 15 (15) Norme armonizzate europee sono elaborate,
adottate e modificate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Queste organizzazioni sono
riconosciute competenti per l'adozione di norme armonizzate che esse elaborano
conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra di loro e la
Commissione e l'Associazione europea di libero scambio[15] nonché
alla procedura di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell'informazione[16]. Per quanto
riguarda gli articoli pirotecnici per i veicoli, è opportuno richiamarsi
all'orientamento internazionale dell'industria europea delle forniture
automobilistiche tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ISO. ê 2007/23/CE
considerando 16 (16) In linea con il "nuovo approccio in
materia di armonizzazione e standardizzazione tecnica", gli articoli
pirotecnici fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate dovrebbero
beneficiare di una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla presente direttiva. ò nuovo (27) Per
consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di
garantire che gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato sono
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure
di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie
di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla
procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al
livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la
coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le
procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli. (28) I
fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca
informazioni dettagliate sulla conformità di un articolo pirotecnico alle
prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti
della normativa di armonizzazione dell'Unione. ê 2007/23/CE
considerando 17 (17) Con la decisione 93/465/CEE, del 22 luglio
1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione
della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica[17],
il Consiglio ha introdotto metodi armonizzati per le procedure di valutazione
di conformità. L'applicazione di questi moduli agli articoli pirotecnici
consentirà di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi
coinvolti nella procedura di valutazione di conformità tenendo conto della
natura degli articoli pirotecnici in questione. ê 2007/23/CE
considerando 19 (19) Ai fini dell'immissione sul mercato, gli
articoli pirotecnici dovrebbero recare una marcatura CE a riprova della loro
conformità alle disposizioni della presente direttiva per poter circolare
liberamente all'interno della Comunità. ò nuovo (29) La
marcatura CE, che indica la conformità dell'articolo pirotecnico, è la
conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della
conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE
sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva
deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE. (30) L'esperienza
ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2007/23/CE, cui si devono
attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati
alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente
alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia
indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni
allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine
è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di
valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire
servizi di valutazione della conformità. (31) Per
garantire un livello uniforme di qualità nella prestazione della valutazione
della conformità, è necessario stabilire le prescrizioni da applicare alle
autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella
notifica e nel controllo degli organismi notificati. (32) Il
sistema previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di
cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accreditamento è un mezzo
essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione
della conformità, è opportuno impiegarlo anche ai fini della notifica. (33) L'accreditamento
trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il
necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, deve essere
considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento
preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le
autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a
effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno
livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità
nazionali, devono fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le
necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione
della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari. (34) Spesso
gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro
attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad una
affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i
prodotti da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i
subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le
stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento
di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la
valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare
e la sorveglianza degli organismi già notificati siano estese anche alle
attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate. (35) È
necessario aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di notifica
e, in particolare, adattarla alle nuove tecnologie in modo da consentire la
notifica elettronica. (36) Visto
che gli organismi notificati possono offrire i propri servizi in tutta
l'Unione, è opportuno conferire agli altri Stati membri e alla Commissione la
possibilità di sollevare obiezioni relative a un organismo notificato. È
pertanto importante prevedere un periodo durante il quale sia possibile
chiarire eventuali dubbi o preoccupazioni circa la competenza degli organismi
di valutazione della conformità prima che essi inizino ad operare in qualità di
organismi notificati. (37) Nell'interesse
della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le
procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli
operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di
trattamento degli operatori economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione
tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere
realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra
organismi notificati. (38) Per
garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che agli articoli
pirotecnici si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato
dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di
cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve
impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello
svolgimento di tali compiti. ê 2007/23/CE
considerando 18 (39) I gruppi di articoli
pirotecnici che sono simili nella progettazione, nella funzione o nel
comportamento, dovrebbero devono essere valutati dagli organismi
notificati come famiglie di prodotti. ê 2007/23/CE
considerando 20 (adattato) ð nuovo (40) In
linea con il "nuovo approccio in materia di armonizzazione e
standardizzazione tecnica", è
È necessaria procedura della una clausola di salvaguardia che consenta di
contestare la conformità di un articolo pirotecnico oppure i suoi difetti. Di
conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare tutte le
opportune misure per vietare o limitare l'immissione sul mercato di prodotti
recanti la marcatura CE o ritirarli dal mercato se essi mettono in pericolo la
salute e la sicurezza dei consumatori quando sono utilizzati per lo scopo
previsto. ðPer aumentare la trasparenza e ridurre i
tempi procedurali è necessario migliorare la procedura della clausola di
salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle
conoscenze disponibili negli Stati membri. ï ò nuovo (41) È
opportuno completare il sistema attuale con una procedura che consente di
informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in
relazione agli articoli pirotecnici che presentano un rischio per la salute e
la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di
interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del
mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di
intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali articoli
pirotecnici. (42) Qualora
gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da
uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi
della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere
attribuita a carenze di una norma armonizzata. ê 2007/23/CE
considerando 23 (adattato) (43) È interesse del fabbricante
e dell'importatore fornire prodotti Ö articoli
pirotecnici Õ sicuri al fine
di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni
alle persone e ai beni. Al riguardo, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi[18],
integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di
responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato
livello di protezione dei consumatori. Inoltre, la
presente Ö tale Õ direttiva dovrebbe prevedere che gli organismi notificati siano
adeguatamente assicurati per quanto riguarda le loro attività professionali, a
meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato, in base al diritto
nazionale, oppure a meno che i controlli non siano stati effettuati
direttamente dallo Stato membro. ê 2007/23/CE
considerando 26 (26) Le misure necessarie per l'attuazione della
presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione[19]. ê 2007/23/CE
considerando 27 (27) In particolare, la Commissione ha il potere
di adottare misure comunitarie per quanto concerne le raccomandazioni delle
Nazioni Unite, i requisiti di etichettatura degli articoli pirotecnici e gli
adeguamenti al progresso tecnico degli allegati II e III relativi ai requisiti
di sicurezza e alle procedure di verifica della conformità. Tali misure di
portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva e/o a integrare la direttiva stessa con l'aggiunta di nuovi elementi
non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ò nuovo (44) Al
fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente
direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione.
Occorre inoltre che tali poteri siano esercitati conformemente alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20]. (45) La
procedura d'esame si deve utilizzare per l'adozione di atti di esecuzione al
fine di istituire un sistema di rintracciabilità e criteri comuni per la
raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli incidenti connessi agli articoli
pirotecnici. (46) Per
raggiungere gli obiettivi della presente direttiva, il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea deve essere delegato alla Commissione in relazione all'adozione di
misure dell'Unione riguardanti l'adeguamento della presente direttiva alle
raccomandazioni delle Nazioni unite sul trasporto di merci pericolose, agli
adeguamenti al progresso tecnico dei moduli di valutazione della conformità di
cui all'allegato I della presente direttiva e ai requisiti di etichettatura
degli articoli pirotecnici. È particolarmente importante che la Commissione, nel
corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a
livello di esperti. (47) Nel
contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ê 2007/23/CE
considerando 22 (48) Gli Stati membri dovrebbero devono
stabilire regole quanto alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni del diritto nazionale adottate ai sensi della presente direttiva e
assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni dovrebbero devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. ê 2007/23/EC
considerando 24 (adattato) ð nuovo (49) È essenziale prevedere
un periodo di transizione onde consentire il graduale adattamento delle
normative nazionali negli ambiti in questione. I fabbricanti e
gli importatori devono avere il tempo di esercitare eventuali diritti previsti
dalle norme nazionali vigenti prima Ö del
termine di applicazione Õ dell'entrata in vigore Ö delle
norme nazionali che attuano Õ della presente direttiva, ad esempio, al fine di vendere i propri stock o prodotti
finiti. Inoltre,
lo specifico periodo transitorio previsto per l'applicazione della presente
direttiva offrirebbe più tempo per l'adozione di norme armonizzate e
garantirebbe la rapida attuazione della presente direttiva al fine di
rafforzare la tutela dei consumatori. ð Occorre prevedere un regime
transitorio che consenta di mettere a disposizione sul mercato articoli
pirotecnici che sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva
2007/23/CE. ï ê 2007/23/CE
considerando 25 (adattato) (50) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva Ö, ovvero
garantire che gli articoli pirotecnici sul mercato soddisfino requisiti che
offrano un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e di
altri interessi pubblici, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato
interno, Õ non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque Ö , vista
la loro portata e i loro effetti, Õ essere
realizzati meglio a livello comunitario Ö dell'Unione Õ , la Comunità Ö l'Unione Õ può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato Ö sull'Unione
europea Õ . La presente
direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ê 2007/23/CE
considerando 28 (28) Conformemente al punto 34 dell'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio"[21] gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse
proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la
concordanza tra le direttive e i provvedimenti di attuazione, ò nuovo (51) L'obbligo
di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle
disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva
precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva
dalla direttiva precedente. (52) La
presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai
termini di attuazione e di applicazione in diritto interno indicati
nell'allegato III, ê 2007/23/CE
(adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA: Capo 1
Ö Disposizioni
generali Õ Articolo 1
Obiettivi e ambito di applicazione Ö Oggetto Õ 1.
La presente direttiva stabilisce norme volte ad
attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno
assicurando nel contempo un livello elevato di
protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e
l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi
alla protezione ambientale. ê 2007/23/CE ð nuovo 2.
La presente direttiva fissa i requisiti
essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per
poter essere immessi
ð messi a disposizione ï sul mercato. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo
2
Ö Campo di
applicazione Õ 13. La
presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici quali
definiti all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5. ê 2007/23/CE
(adattato) 24. Esulano
dal campo di applicazione della presente direttiva: (a)
gli articoli pirotecnici destinati ad essere
usati a fini non commerciali, conformemente alla normativa nazionale, dalle
forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco; (b)
l'equipaggiamento che rientra nel campo
d'applicazione della direttiva 96/98/CE; (c)
gli articoli pirotecnici da impiegarsi
nell'industria aeronautica e spaziale; (d)
le capsule a percussione da usarsi
specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 88/378/CEE del
Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri sulla sicurezza dei giocattoli[22]
2009/48/CE; (e)
gli esplosivi che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 93/15/CEE; ê 2007/23/CE
(adattato) (f)
le munizioni, vale a dire
i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in
armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.; Ö g) i fuochi
d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati
approvati da uno Stato membro per l'impiego sul suo territorio. Õ Articolo 23 Ö [Articolo R1
della decisione n. 768/2008/CE] Õ
Definizioni Ai fini della presente direttiva si Ö si
applicano le definizioni seguenti Õ: ê 2007/23/CE (1) "articolo
pirotecnico": qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una
miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso,
sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni
chimiche esotermiche automantenute; (23) "fuoco d'artificio": un
articolo pirotecnico destinato a fini di svago; (34) "articoli pirotecnici
teatrali": articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto,
anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi; (45) "articoli pirotecnici per i
veicoli": componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti
sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi; ê 2007/23/CE
(adattato) Ö (5) "munizioni":
i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in
armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; Õ ê 2007/23/CE
(adattato) (610) "persona con conoscenze
specialistiche" una persona autorizzata dallo Stato membro a manipolare
e/o utilizzare sul suo territorio fuochi d'artificio di categoria 4, articoli
pirotecnici teatrali di categoria T2 e/o altri articoli pirotecnici di
categoria P2 quali definiti all'articolo 3.; ê 2007/23/CE
(adattato) (72) "immissione sul mercato":
la prima messa a disposizione sul mercato Ö dell'Unione di
un articolo pirotecnico Õ comunitario di un
prodotto in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo
oneroso o gratuito. I fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso
proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio
non sono considerati immessi sul mercato; ò nuovo (8) "messa
a disposizione sul mercato": la fornitura di un articolo pirotecnico per
la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di
un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo (96) "fabbricante":
la persona fisica o giuridica che progetta e/o
fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di
applicazione della presente direttiva, o che lo fa progettare o
fabbricare, in
vista dell'immissione sul mercato ð e commercializza tale articolo
pirotecnico ï con il proprio nome o marchio commerciale; (107) "importatore": la persona
fisica o giuridica stabilita nella Comunità Ö nell'Unione Õ che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione
immette sul mercato comunitario Ö dell'Unione Õ di un articolo pirotecnico originario di un
paese terzo; (118) "distributore": la persona
fisica o giuridica presente nella catena di fornitura Ö , diversa
dal fabbricante e dall'importatore, Õ che, nel corso della propria attività, mette a disposizione
un articolo pirotecnico sul mercato; ò nuovo (12) "operatori
economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore; (13) "specifica
tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un articolo
pirotecnico deve soddisfare; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo (149) "norma armonizzata": ð le norme armonizzate di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento UE n. [../..] [sulla
normalizzazione europea] ï una
norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto
su mandato della Commissione secondo le procedure fissate nella direttiva
98/34/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria.; ò nuovo (15) "accreditamento":
accreditamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CE)
n. 765/2008; (16) "organismo
nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui
all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008; (17) "valutazione
della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti
essenziali di sicurezza relativi agli articoli pirotecnici; (18) "organismo
di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di
valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni; (19) "richiamo":
qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un articolo pirotecnico
già messo a disposizione dell'utilizzatore finale; (20) "ritiro":
qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un
articolo pirotecnico presente nella catena di fornitura; (21) "marcatura
CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'articolo
pirotecnico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di
armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; (22) "normativa
di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 64
Libera circolazione 1.
Gli Stati membri non vietano, limitano od
ostacolano l'immissione
ð la messa a disposizione ï sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti
della presente direttiva. 2.
Le disposizioni della La presente direttiva non
ostano a provvedimenti da parte di uno
Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al
pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici
teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione
ambientale. 3.
Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle
dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici gli Stati
membri non vietano l'esibizione e l'uso di articoli pirotecnici che non siano
conformi alle disposizioni dealla
presente direttiva, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi
chiaramente la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o
della dimostrazione in parola nonché la non conformità e la non disponibilità
alla vendita degli articoli fintanto che non siano messi in conformità dal
fabbricante, se è stabilito nella Comunità Ö nell'Unione Õ , o
dall'importatore. In occasione di tali eventi sono applicate disposizioni
appropriate di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dall'autorità
competente dello Stato membro interessato al fine di garantire la sicurezza
delle persone. 4.
Gli Stati membri non ostacolano la libera
circolazione e l'uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca,
sviluppo e prova e che non siano conformi alle
disposizioni dealla presente
direttiva, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la
loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e
prova. ê 2007/23/CE ð nuovo Articolo 5
Immissione
ð Messa a disposizione ï sul mercato 1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni
appropriate per assicurare che gli articoli pirotecnici possoano
essere immessi
ð messi a disposizione ï sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti della presente
direttiva, recano
la marcatura CE e sono conformi agli obblighi di cui alla valutazione di
conformità. 2.
Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati
per assicurare che articoli pirotecnici non rechino indebitamente la marcatura
CE. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo 63
Ö Categorie di
articoli pirotecnici Õ Classificazione 1.
Gli articoli pirotecnici sono classificati in
categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla
loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della
loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 2110
confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione
di conformità di cui all'articolo 179. ê 2007/23/CE La classificazione in categorie è la seguente: (a)
fuochi d'artificio: i) categoria 1: fuochi d'artificio che
presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità
trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati,
compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici
d'abitazione; ii) categoria 2: fuochi d'artificio che
presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che
sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; iii) categoria 3: fuochi d'artificio che
presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al
di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è
nocivo per la salute umana; iv) categoria 4: fuochi d'artificio che
presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali
"fuochi d'artificio professionali", e il cui livello di rumorosità
non è nocivo per la salute umana; (b)
articoli pirotecnici teatrali: i) categoria T1: articoli pirotecnici
per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto; ii) categoria T2: articoli pirotecnici
per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone
con conoscenze specialistiche; (c)
altri articoli pirotecnici: i) categoria P1: articoli pirotecnici
diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che
presentano un rischio potenziale ridotto; ii) categoria P2: articoli pirotecnici
diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono
destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con
conoscenze specialistiche. 2.
Gli Stati membri informano la Commissione delle
procedure in base alle quali identificano e autorizzano le persone con
conoscenze specialistiche. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo 7
Limiti di età 1.
Gli articoli pirotecnici non sono venduti né messi altrimenti
a disposizione Ö sul
mercato Õ dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età: ê 2007/23/CE (a)
fuochi d'artificio: i) categoria 1: 12 anni.; ii) categoria 2: 16 anni.; iii) categoria 3: 18 anni.; ê 2007/23/CE
(adattato) (b)
altri articoli pirotecnici Ö di
categoria P1 Õ e articoli
pirotecnici teatrali Ö di
categoria T1: 18 anni Õ. categorie T1 e P1: 18
anni. 2.
Gli Stati membri hanno facoltà di innalzare i
limiti di età di cui al paragrafo 1, ove ciò sia giustificato per motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone. Gli Stati
membri hanno anche facoltà di abbassare i limiti di età per le persone che
hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione. 3.
I fabbricanti, gli importatori e i distributori vendono o mettono altrimenti
a disposizione Ö sul
mercato Õ i seguenti
articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche: ê 2007/23/CE (a)
fuochi d'artificio di categoria 4; (b)
altri articoli pirotecnici di categoria P2 e
articoli pirotecnici teatrali di categoria T2. ê 2007/23/CE
(adattato) Capo 2
Ö Obblighi
degli operatori economici Õ Articolo 48 Ö [Articolo R2
della decisione n. 768/2008/CE] Õ
Obblighi del fabbricante, Ö dei
fabbricanti Õ dell'importatore e del distributore 1.
ÖAll'atto
dell'immissione dei loro articoli pirotecnici sul mercato, Õ i fabbricanti
assicurano che gli articoli pirotecnici immessi sul
mercato soddisfino Ö siano stati
progettati e fabbricati conformemente Õ ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I. ê 2007/23/CE 2. Se il fabbricante non è stabilito sul territorio
della Comunità, l'importatore di articoli pirotecnici garantisce che il
fabbricante abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi della presente
direttiva o si assume egli stesso tali obblighi. L'importatore può essere ritenuto responsabile da
autorità e organismi nella Comunità per quanto concerne tali obblighi. 3. I distributori devono operare con la dovuta
diligenza attenzione conformemente al diritto comunitario applicabile. In
particolare verificano che l'articolo pirotecnico riporti le necessarie
marcature di conformità e sia accompagnato dai documenti richiesti. 4. I fabbricanti di articoli pirotecnici: a) sottopongono l'articolo pirotecnico a un organismo
notificato di cui all'articolo 10 che esegue una verifica di conformità a norma
dell'articolo 9; e b) appongono la marcatura CE e l'etichetta dell'articolo
pirotecnico conformemente all'articolo 11 e all'articolo 12 o 13. ò nuovo 2.
I fabbricanti
preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono la
procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 16. Qualora la conformità
di un articolo pirotecnico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata
da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e
appongono la marcatura CE. 3.
I fabbricanti
conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un
periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso
sul mercato. 4.
I fabbricanti
garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la
produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto
delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto,
nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con
riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell'articolo pirotecnico. Laddove ritenuto
necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico, i
fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una prova a
campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato, esaminano
i reclami, l'articolo pirotecnico non conforme e i richiami dell'articolo pirotecnico
non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i
distributori di tale monitoraggio. 5.
I fabbricanti
assicurano che i loro articoli pirotecnici siano etichettati conformemente
all'articolo 9 o 10. 6.
I fabbricanti che
ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi
immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale
articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre,
qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano
immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno
messo a disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i
dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 7.
I fabbricanti, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico in una lingua che può
essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su
sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati
dagli articoli pirotecnici da essi immessi sul mercato. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo 129
Etichettatura degli articoli Ö pirotecnici Õ diversi dagli
articoli pirotecnici per i veicoli ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 1.
I fabbricanti assicurano che gli articoli
pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e
indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
in cui l'articolo è venduto
ð messo a disposizione ï adel consumatore. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 2.
L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende
almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia
stabilito nella Comunità
Ö nell'Unione Õ, il nome del
fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo
dell'articolo, ð il numero di registrazione, ï i limiti minimi d'età quali indicati Ö di
cui Õ all'articolo
7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno
di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4 nonché, se del
caso, una distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende ð il contenuto esplosivo netto
(NEC) ï la
quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. 3.
Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre
corredati delle seguenti informazioni minime: ê 2007/23/CE (a)
categoria 1: se del caso, "da usarsi
soltanto in spazi aperti" e indicazione della distanza minima di
sicurezza; (b)
categoria 2: "da usarsi soltanto in spazi
aperti" e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze
minime di sicurezza; (c)
categoria 3: "da usarsi soltanto in spazi
aperti" e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di
sicurezza; (d)
categoria 4: "può essere usato
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" e indicazione
della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. ê 2007/23/CE
(adattato) 4.
Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati Ö indicano Õ delle seguenti informazioni minime: ê 2007/23/CE ð nuovo (a) categoria T1: se del caso,
"da usarsi soltanto in spazi aperti" e indicazione della distanza
minima di sicurezza; (b) categoria T2: "può essere usato
esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" e indicazione
della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 5.
Se l'articolo pirotecnico non presenta uno
spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai
paragrafi da 2, 3 e a
4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita. 6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e
dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e
prova, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Articolo 1310
Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli 1.
L'etichetta degli articoli pirotecnici per i
veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella
Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo
dell'articolo ð , il numero di registrazione ï e le istruzioni in materia di sicurezza. 2.
Se l'articolo non presenta spazio sufficiente
per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al paragrafo 1, le
informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3.
Una scheda con i dati di sicurezza compilata in
conformità dell'allegato della direttiva
2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda
volta la direttiva 91/155/CEE[23]
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio[24],
è fornita agli utilizzatori professionali nella lingua da loro richiesta. La scheda con i dati di sicurezza può essere
trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei
mezzi necessari per accedervi. ò nuovo Articolo 11
[Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE]
Obblighi degli importatori 1.
Gli importatori
immettono sul mercato solo articoli pirotecnici conformi. 2.
Prima di immettere un
articolo pirotecnico sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante
abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui
all'articolo 16. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la
documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'articolo
pirotecnico, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di
etichettatura di cui all'articolo 9 o 10. L'importatore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme
all'allegato I, non immette l'articolo pirotecnico sul mercato fino a quando
non sia stato reso conforme. Inoltre, quando l'articolo pirotecnico presenta un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del
mercato. 3.
Gli importatori
indicano il loro nome e l'indirizzo al quale possono essere contattati sull'articolo
pirotecnico oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un
documento di accompagnamento dell'articolo pirotecnico. 4.
Gli importatori
garantiscono che l'articolo pirotecnico sia accompagnato da istruzioni e
informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori
e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato
membro interessato. 5.
Gli importatori
garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità,
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 6.
Laddove ritenuto
necessario in considerazione dei rischi presentati dall'articolo pirotecnico,
gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una
prova a campione sull'articolo pirotecnico messo a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami, gli articoli pirotecnici non conformi ed i richiami degli
articoli pirotecnici non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli
stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 7.
Gli importatori che
ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi
immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente
le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico,
per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo
pirotecnico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le
autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a
disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli
relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 8.
Per un periodo di
almeno dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul
mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a
disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che,
su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali
autorità. 9.
Gli importatori, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico in una lingua facilmente
compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da
essi immessi sul mercato. Articolo 12 [Articolo R5 della decisione CE
768/2008]
Obblighi dei distributori 1.
Quando mettono un
articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con
la dovuta diligenza le prescrizioni della presente direttiva. 2.
Prima di mettere un
articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che
esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni
sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri
utilizzatori finali nello Stato membro in cui l'articolo pirotecnico deve
essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si
siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 9 o 10 e all'articolo
11, paragrafo 3. Il distributore, se
ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme
alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a
disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme.
Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne
informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. 3.
I distributori
garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico è sotto la loro responsabilità,
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4.
I distributori che
ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo
a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si
assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne
informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in
cui hanno messo a disposizione l'articolo pirotecnico, indicando in particolare
i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. 5.
I distributori, a
seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente,
forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie
per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico. Cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i
rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul
mercato. Articolo 13 [Articolo R6 della decisione CE
768/2008]
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai
distributori Un importatore o
distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette sul
mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o
modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da
poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente direttiva. Articolo 14 [Articolo R7 della decisione CE
768/2008]
Identificazione degli operatori economici Gli operatori
economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta: (a)
qualsiasi operatore
economico che abbia fornito loro articoli pirotecnici; (b)
qualsiasi operatore
economico cui abbiano fornito articoli pirotecnici. Gli operatori
economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo
comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti
articoli pirotecnici e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi
abbiano fornito articoli pirotecnici. Capo 3
Conformità degli articoli pirotecnici ê 2007/23/CE Articolo 8 Norme armonizzate 1. La Commissione, conformemente alla procedura di
cui alla direttiva 98/34/CE, può invitare gli organismi europei di
normalizzazione a elaborare o rivedere norme europee a supporto della presente
direttiva o incoraggiare gli organismi internazionali pertinenti ad elaborare o
a rivedere norme internazionali. 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea il riferimento di tali norme armonizzate. 3. Gli Stati membri garantiscono che le norme
armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano
riconosciute e adottate. Gli Stati membri considerano come conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, gli articoli
pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
allorché essi sono conformi alle norme nazionali pertinenti che attuano le
norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli
Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che attuano le
norme armonizzate. Quando gli Stati membri adottano strumenti nazionali
di attuazione delle norme armonizzate essi pubblicano i numeri di riferimento
di tali strumenti. 4. Qualora uno Stato membro o la Commissione
ritengano che le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 del presente articolo
non soddisfino appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al
comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE adducendo le ragioni
pertinenti. Il comitato esprime il suo parere entro sei mesi dal deferimento.
Alla luce del parere del comitato la Commissione informa gli Stati membri delle
misure da adottarsi in relazione alle norme armonizzate e alla pubblicazione di
cui al paragrafo 2. ò nuovo Articolo 15
[Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE]
Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici Gli articoli
pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di
tali norme o parti di esse di cui all'allegato I. [Se una norma
armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'articolo 24 o
all'allegato I, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.] ê 2007/23/CE Articolo 916
Procedure di valutazione della conformità Ai fini della verifica di conformità degli
articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure: ê 2007/23/CE
(adattato) (a)
esame CE Ö UE Õ del tipo
(modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, e, a
scelta del fabbricante Ö una delle
seguenti procedure Õ : i) conformità al tipo Ö basata sul
controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto
controllo effettuate a intervalli casuali Õ (modulo C2) di cui all'allegato II,
punto 2,; ii) Ö conformità al
tipo basata sulla Õ garanzia della
qualità di Ö del
processo di Õ produzione
(modulo D) di cui all'allegato II, punto 3,; iii) Ö conformità al
tipo basata sulla Õ garanzia di
qualità del prodotto (modulo E) di cui all'allegato II,
punto 4; (b)
Ö conformità
basata sulla Õ verifica
dell'esemplare unico (modulo G) di cui all'allegato II,
punto 5; (c)
Öconformità
basata sulla Õ garanzia
totale di qualità del prodotto (modulo H) di cui all'allegato II, punto 6, nella misura in cui la procedura riguardi
fuochi d'artificio di categoria 4. ò nuovo Articolo 17
[Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE]
Dichiarazione di conformità UE 1.
La dichiarazione di
conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I. 2.
La dichiarazione di
conformità UE contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui
all'allegato II della presente direttiva, ha la struttura tipo di cui
all'allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è
tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale
l'articolo pirotecnico viene immesso o messo a disposizione sul mercato. 3.
Se all'articolo
pirotecnico si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione
di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in
rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi
degli atti, compresi i riferimenti di pubblicazione. 4.
Con la dichiarazione
di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità
dell'articolo pirotecnico. Articolo 18 [Articolo R11 della decisione CE
768/2008]
Principi generali della marcatura CE La marcatura CE è
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo 1119 Ö [Articolo
R12 della Decisione CE 768/2008 Õ
Obbligo di apposizione Ö Regole e
condizioni per l'apposizione Õ della marcatura
CE Ö e altre
marcature Õ 1.
Una volta completata con esito positivo la verifica
di conformità conformemente all'articolo 9, i fabbricanti appongono Ö La
marcatura CE è apposta Õ in modo
visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE
sugli articoli pirotecnici. stessi o, ove ciò Ö Qualora Õ non sia
possibile Ö o la
natura dell'articolo pirotecnico non lo consenta, essa è apposta Õ su una piastrina
d'identificazione ad essi attaccata o sulla confezione Ö sul suo
imballaggio e sui documenti di accompagnamento Õ . La piastrina
d'identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il
riutilizzo. ê 2007/23/CE Il modello da usarsi per la marcatura CE è conforme a
quanto stabilito dalla decisione 93/465/CEE. 2.
Sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni
che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma della marcatura
CE. Sugli articoli pirotecnici è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno
a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità della marcatura CE. 3.
Qualora articoli pirotecnici siano oggetto di altri
strumenti comunitari che riguardano altri aspetti e prescrivono l'apposizione
della marcatura CE, la marcatura in questione indica che i prodotti
summenzionati sono anche presunti conformi alle disposizioni degli altri
strumenti che ad essi si applicano. ò nuovo 4.
La marcatura CE è
apposta sull'articolo pirotecnico prima della sua immissione sul mercato. 5.
La marcatura CE è
seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale
organismo intervenga nella fase di controllo della produzione. Il numero di
identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in
base alle sue istruzioni, dal fabbricante. 6.
La marcatura CE e, se
del caso, il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere
seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o
un impiego particolare. ê 2007/23/CE
(adattato) Capo 4
ÖNotifica degli
organismi di valutazione della conformità Õ Articolo 1020 Ö [Articolo
R13 della decisione n. 768/2008/CE] Õ
Ö Notifica Õ 1. Gli Stati membri informano Ö notificano Õ alla Commissione e agli altri Stati membri in merito agli organismi Ö autorizzati Õ che essi hanno designato per ad eseguire Ö , in
qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma della
presente direttiva Õ le procedure di verifica di conformità di cui all'articolo 9,
comunicano le mansioni specifiche affidate a detti organismi e i numeri
d'identificazione previamente assegnati loro dalla Commissione. ê 2007/23/CE 3. Gli Stati membri applicano i criteri minimi di cui
all'allegato III in relazione alla verifica degli organismi da notificare alla
Commissione. Gli organismi che soddisfano i criteri di verifica di cui alle
pertinenti norme armonizzate relative agli organismi notificati si presume che
soddisfino i relativi criteri minimi. 4. Uno Stato membro che abbia notificato alla
Commissione un determinato organismo revoca la notifica qualora si renda conto
che detto organismo non soddisfa più i criteri minimi di cui al paragrafo 3.
Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 5. Quando è revocata la notifica di un organismo, gli
attestati di conformità e i documenti attinenti rilasciati dall'organismo in
questione conservano la loro validità, a meno che non sia accertato un pericolo
reale e diretto per la salute e la sicurezza. 6. La Commissione rende pubblica sul proprio sito
Internet la revoca della notifica dell'organismo in questione. ò nuovo Articolo 21
[Articolo R14 della decisione n. 768/2008/CE]
Autorità di notifica 1.
Gli Stati membri
designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e
dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli
organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi
notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 26. 2.
Gli Stati membri
possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano
eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità
del regolamento (CE) n. 765/2008. Articolo 22
[Articolo R15 della decisione n. 768/2008/CE]
Prescrizioni relative alle autorità di notifica 1.
L'autorità di notifica
è stabilita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di
valutazione della conformità. 2.
L'autorità di notifica
è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l'obiettività e
l'imparzialità delle sue attività. 3.
L'autorità di notifica
è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo
di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da
quelle che hanno effettuato la valutazione. 4.
L'autorità di notifica
non offre e non effettua attività eseguite dagli organismi di valutazione della
conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale. 5.
L'autorità di notifica
salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. 6.
L'autorità di notifica
ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per
l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. Articolo 23 [Articolo R16 della decisione CE
768/2008]
Obbligo di informazione delle autorità di notifica Gli Stati membri
informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica
degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli
organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. La Commissione
rende pubbliche tali informazioni. Articolo 24 [Articolo R17 della decisione CE
768/2008]
Prescrizioni relative agli organismi notificati 1.
Ai fini della
notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 11. 2.
L'organismo di
valutazione della conformità è stabilito a norma della legge nazionale e ha la
personalità giuridica. 3.
L'organismo di
valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente
dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta. 4.
L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né
il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né
l'utente o il responsabile della manutenzione degli articoli pirotecnici e/o
delle sostanze esplosive sottoposti alla sua valutazione. Ciò non preclude
l'uso degli articoli pirotecnici e/o delle sostanze esplosive valutati che sono
necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o
l'uso di tali prodotti per scopi privati. L'organismo di
valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla
valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione,
fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione degli articoli pirotecnici e/o delle
sostanze esplosive, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non
intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro
indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di
valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare
per i servizi di consulenza. Gli organismi di
valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate
o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza,
sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della
conformità. 5.
Gli organismi di
valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione
della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza
tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle
loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati di tali attività. 6.
L'organismo di
valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di
valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 16 e per cui è
stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo
stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per
ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di
prodotti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della
conformità ha a sua disposizione: (a)
personale con
conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i
compiti di valutazione della conformità; (b)
le necessarie
descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione
della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di
tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti
che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; (c)
le procedure per
svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di
un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa
o seriale del processo produttivo. Esso dispone dei
mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha
accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. 7.
Il personale
responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità
dispone di quanto segue: (a)
una formazione tecnica
e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della
conformità in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformità è
stato notificato; (b)
soddisfacenti
conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e
un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; (c)
una conoscenza e una
comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa armonizzata dell'Unione e delle normative nazionali; (d)
la capacità di
elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni
sono state eseguite. 8.
È garantita
l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti
dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione
degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo
di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite
o dai risultati di tali valutazioni. 9.
Gli organismi di
valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente
coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso
non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità. 10.
Il personale di un
organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per
tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma
dell'articolo 16 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,
tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le
sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà 11.
Gli organismi di
valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione
pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi
notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione,
o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato,
e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi
prodotti da tale gruppo. Articolo 25 [Articolo R18 della decisione CE
768/2008]
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora dimostri
la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o
in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità
è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24 nella misura in
cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni. Articolo 26 [Articolo R20 della decisione CE
768/2008]
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.
Un organismo
notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione
della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore
o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 24 e ne informa di
conseguenza l'autorità di notifica. 2.
Gli organismi
notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da
subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.
Le attività possono
essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del
cliente. 4.
Gli organismi
notificati mantengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti
pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o
dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 16. Articolo 27 [Articolo R22 della decisione CE
768/2008]
Domanda di notifica 1.
L'organismo di
valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di
notifica dello Stato membro in cui è stabilito. 2.
Tale domanda è
accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità,
del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto o dei prodotti
per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un
certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo
nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della
conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 24. 3.
Qualora l'organismo di
valutazione della conformità non possa fornire un certificato di
accreditamento, esso fornisce all'autorità di notifica tutte le prove
documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo
periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 24. Articolo 28 [Articolo R23 della decisione CE
768/2008]
Procedura di notifica 1.
Le autorità di
notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità
che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 24. 2.
Esse notificano tali
organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento
elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. 3.
La notifica include
tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il
modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti
interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. 4.
Qualora una notifica
non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 27,
paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri
Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di
valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in
modo che tale organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare
le prescrizioni di cui all'articolo 24. 5.
L'organismo
interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non
sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri
entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di
accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un
certificato di accreditamento. Solo tale organismo è
considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva. 6.
La Commissione e gli
altri Stati membri vengono informati di eventuali modifiche di rilievo
apportate successivamente alla notifica. Articolo 29 [Articolo R24 della decisione CE
768/2008]
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.
La Commissione assegna
un numero di identificazione all'organismo notificato. La Commissione
assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi
atti dell'Unione. ê 2007/23/CE
(adattato) 2.
La Commissione rende
pubblico Ö mette a
disposizione del pubblico Õ sul proprio sito
Internet un elenco degli organismi notificati Ö a norma
della presente direttiva Õ con i
rispettivi numeri d'identificazione Ö assegnati Õ e con
l'indicazione delle mansioni Ö attività Õ per le quali
sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare tale
elenco. ò nuovo Articolo 30 [Articolo R25 della decisione CE
768/2008]
Modifiche delle notifiche 1.
Qualora accerti o sia
informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di
cui all'articolo 24 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica
limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della
gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali
obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli
altri Stati membri. 2.
Nei casi di
limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione
dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le
misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase
da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di
notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta. Articolo 31 [Articolo R26 della decisione CE
768/2008]
Contestazione della competenza degli organismi notificati 1.
La Commissione indaga
su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi
sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo
notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto. 2.
Lo Stato membro
notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni
relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza
dell'organismo in questione. 3.
La Commissione
garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel
corso delle sue indagini. 4.
La Commissione,
qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le
prescrizioni per la sua notifica, ne informa lo Stato membro notificante e gli
chiede di prendere le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, di
ritirare la notifica. Articolo 32 [Articolo R27 della decisione CE
768/2008]
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.
Gli organismi
notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle
procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 16. 2.
Le valutazioni della
conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per
gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono
le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del
settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della
tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del
processo di produzione. Nel far ciò
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per
la conformità dell'articolo pirotecnico alle disposizioni della presente
direttiva. 3.
Qualora un organismo
notificato riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o le specifiche tecniche
non siano stato rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di
prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di
conformità. 4.
Un organismo
notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al
rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede
al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza
sospende o ritira il certificato. 5.
Qualora non siano
prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo
notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. Articolo 33
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati Gli Stati membri
provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le
decisioni degli organismi notificati. Articolo 34 [Articolo R28 della decisione CE
768/2008]
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1.
Gli organismi notificati
informano l'autorità di notifica: (a)
di qualunque rifiuto,
limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; (b)
di qualunque
circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica; (c)
di eventuali richieste
di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in
relazione alle attività di valutazione della conformità; (d)
su richiesta, delle
attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro
notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di
subappalto. 2.
Gli organismi
notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della presente
direttiva, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e
coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative
ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della
conformità. Articolo 35 [Articolo R29 della decisione CE
768/2008]
Scambio di esperienze La Commissione
provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità
nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica Articolo 36 [Articolo R30 della decisione CE
768/2008]
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione
garantisce che sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di
cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che
funzioni correttamente sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati Gli Stati membri
garantiscono che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di tale
forum, direttamente o mediante rappresentanti designati ê 2007/23/CE
(adattato) Capo 5
ÖSorveglianza
del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato
dell'Unione e procedure di salvaguardiaÕ Articolo 1437
Sorveglianza del mercato Ö dell'Unione e
controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'UnioneÕ ê 2007/23/CE 1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti
opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici possano essere immessi
sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono
destinati, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. 2. Gli Stati membri effettuano periodiche ispezioni
degli articoli pirotecnici all'ingresso nella Comunità nonché nei luoghi di
deposito e fabbricazione. 3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti
opportuni per assicurare che, quando gli articoli pirotecnici sono trasferiti
all'interno della Comunità, siano rispettati tutti i requisiti in materia di
pubblica sicurezza, incolumità delle persone e protezione di cui alla presente
direttiva. 4. Gli Stati membri organizzano e attuano una
sorveglianza appropriata dei prodotti immessi sul mercato tenendo debitamente
conto della presunzione di conformità dei prodotti recanti la marcatura CE. ò nuovo 1.
Agli articoli
pirotecnici si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29
del regolamento (CE) n. 765/2008. ê 2007/23/CE 52. Gli
Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alle loro attività
di sorveglianza vigilanza del mercato. 6. Qualora uno Stato membro accerti che un articolo
pirotecnico, che reca la marcatura CE corredato della dichiarazione di
conformità CE e usato conformemente allo scopo cui è destinato, è suscettibile
di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, esso adotta le
misure cautelari opportune per ritirare tale articolo dal mercato, vietarne
l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne
informa la Commissione e gli altri Stati membri. 7. La Commissione rende pubblici nel suo sito
Internet i nomi degli articoli che, a norma del paragrafo 6, sono stati
ritirati dal mercato, sono stati vietati o di cui è stata limitata l'immissione
sul mercato. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 3815 Ö [Articolo
R31 della decisione CE 768/2008] Õ
Informazione rapida sui prodotti Ö Procedura
a livello nazionale per gli articoli pirotecnici Õ che presentano
gravi rischi Ö rischi Õ 1. Qualora uno Stato membro abbia Ö le
autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro Õ ð abbiano adottato provvedimenti ai
sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, ï Ö oppure
abbiano Õ motivi
sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti un grave rischio per la salute e/o
la sicurezza delle persone ð o per altri aspetti della protezione del
pubblico interesse di cui alla presente direttiva, ï nella Comunità, esso ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri ed effettua le valutazioni del caso Ö essi
effettuanouna Õ valutazione ð dell'articolo pirotecnico
interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva.
Gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di
vigilanza del mercato ï. Esso
informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione di contesto e
dei risultati della valutazione. ò nuovo Se nel corso della
valutazione le autorità di vigilanza del mercato concludono che l'articolo
pirotecnico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva,
chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive del caso al fine di rendere l'articolo pirotecnico
conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a
seconda dei casi. Le autorità di
vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente. L'articolo 21 del
regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma. 2.
Qualora ritengano che
l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di
vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei
risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore
economico di prendere. 3.
L'operatore economico
prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti
interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 4.
Qualora l'operatore
economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo
di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato
adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa
a disposizione degli articoli pirotecnici sul loro mercato nazionale, per
ritirarli da tale mercato o per richiamarli. Le autorità di
vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri di tali misure. 5.
Le informazioni di cui
al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati
necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico non conforme, la sua
origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti
espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di
vigilanza del mercato indicano se l'inadempienza sia dovuta: (a)
alla non conformità
dell'articolo pirotecnico alle prescrizioni relative alla salute o alla
sicurezza delle persone o ad altri aspetti di protezione del pubblico interesse
stabiliti nella presente direttiva; oppure (b)
alle carenze nelle
norme armonizzate di cui all'articolo 15, che conferiscono la presunzione di
conformità. 6.
Gli Stati membri, che
non siano quello che ha avviato la procedura, informano senza indugio la
Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di
tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità
dell'articolo pirotecnico interessato e, in caso di disaccordo con la misura
nazionale notificata, delle loro obiezioni. 7.
Qualora, entro tre
mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro
o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da
uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata 8.
Gli Stati membri
garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive
in relazione all'articolo pirotecnico in questione. ê2007/23/CE
(adattato) ð nuovo Articolo 1639 Ö [Articolo
R32 della decisione CE 768/2008
Procedura Õ Clausola di salvaguardia Ö dell'UnioneÕ 1.
Qualora uno Stato membro
non concordi con le misure cautelari adottate da un altro Stato membro a norma
dell'articolo 14, paragrafo 6, Ö Se in
esito alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafi 3 e 4 vengono sollevate
obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro Õ o qualora la
Commissione ritenga che tali misure siano contrarie alla legislazione comunitaria Ö dell'Unione, Õ la Commissione
Ö si consulta senza indugio con gli Stati membri
e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura
nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione Õ ð decide ï Ö se la
misura nazionale sia giustificata o meno Õ tutte le parti interessate, valuta le misure e prende posizione
sulla giustificabilità o meno delle misure. La
Commissione notifica la propria posizione agli Stati membri e informa le parti
interessate. ò nuovo 1. La
Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la
comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici
interessati. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 2. Se la Commissione ritiene
giustificate lea misurea nazionalie Ö è
considerata giustificata Õ , Ö tutti Õ gli altri Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il prodotto non sicuro Ö conforme Õ sia ritirato
dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la
Commissione ritiene lea misurea nazionalie Ö è
considerata Õ ingiustificatea, lo
Stato membro interessato lea revoca. 23. Se
lea misurea cautelari Ö nazionale Õ di cui al paragrafo 1 Ö è
considerata giustificata e la non conformità dell'articolo pirotecnico viene
attribuita Õ sono motivate da
una carenza delle norme armonizzate Ö di cui
all'articolo 15 della presente direttiva Õ , la
Commissione ð applica la procedura di cui
all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione
europea] ï demanda
la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE, qualora
lo Stato membro che ha preso l'iniziativa dei provvedimenti mantenga la sua
posizione. In tal caso la Commissione o tale Stato membro avvia la procedura di
cui all'articolo 8. 3. Se un articolo pirotecnico non è conforme ma reca
la marcatura CE, lo Stato membro competente procede in modo appropriato contro
chiunque abbia apposto la marcatura e ne informa la Commissione. La Commissione
informa gli altri Stati membri. ò nuovo Articolo 40 [Articolo R33 della decisione CE
768/2008]
Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute e la
sicurezza 1.
Se uno Stato membro,
dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1,
ritiene che un articolo pirotecnico, pur conforme alla presente direttiva,
presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri
aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico
interessato di far sì che tale articolo pirotecnico, all'atto della sua
immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che l'articolo
pirotecnico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un
periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2.
L'operatore economico
garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli
articoli pirotecnici interessati da esso messi a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione. 3.
Lo Stato membro
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali
informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati
necessari all'identificazione dell'articolo pirotecnico interessato, la sua
origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché
la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.
La Commissione avvia
immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori
economici interessati e valuta le misure nazionali adottate In base ai
risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia
giustificata o no e propone, all'occorrenza, opportune misure. 5.
La Commissione
indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica
immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. Articolo 41 [Articolo R34 della decisione CE
768/2008]
Non conformità formale 1.
Fatto salvo l'articolo
38, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede
all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità
in questione: (a)
la marcatura CE è
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o
dell'articolo 20 della presente direttiva; (b)
la marcatura CE non è
stata apposta; (c)
non è stata compilata
la dichiarazione di conformità UE; (d)
non è stata compilata
correttamente la dichiarazione di conformità UE; (e)
la documentazione
tecnica non è disponibile o è incompleta. 2.
Se la non conformità
di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare
o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'articolo pirotecnico o
garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato. ê2007/23/CE: Articolo 17 Misure che comportano un rifiuto o una limitazione 1. Qualsiasi misura adottata in forza della presente
direttiva: a) per vietare o limitare l'immissione di un prodotto sul
mercato, ovvero b) per ritirare un prodotto dal mercato, menziona le motivazioni esatte su cui si basa. Tali
misure vengono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel
contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa
nazionale dello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono
soggetti tali mezzi di ricorso. 2. Ove venga adottata una misura di cui al paragrafo
1, la parte interessata deve avere la possibilità di far conoscere previamente
il suo punto di vista, a meno che tale consultazione sia resa impossibile
dall'urgenza del provvedimento da adottarsi, in particolare se motivato da
esigenze di sanità pubblica o di sicurezza. ê2007/23/CE
(adattato) ð nuovo Capo 6
Ö Poteri
delegati e competenze di esecuzioneÕ Articolo 1842
Misure di esecuzione Ö Poteri
delegati Õ 1. Le seguenti misure intese a modificare elementi
non essenziali del presente atto, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi
elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2 ð La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 46 riguardanti ï: (a)
Öl'identificazione
degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in base alleÕ adattamenti necessari per tener conto di eventuali modifiche
future delle raccomandazioni delle Nazioni Unite Ö relative
al trasporto di merci pericolose Õ; ê 2007/23/CE (b)
gli adattamenti al progresso tecnico degli dell'allegatio II e III; (c)
gli adattamenti delle disposizioni in materia di
etichettatura stabilite agli articoli 129 e 1310. ò nuovo Articolo 43
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare
atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel
presente articolo. 2.
La delega di poteri di
cui all'articolo 42 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal
[…] [inserire la data - data di entrata in vigore della presente direttiva]. 3.
La delega di poteri di
cui all'articolo 42 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei
poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La
decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già
in vigore. 4.
Non appena adotta un
atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo
e al Consiglio. 5.
Un atto delegato
adottato ai sensi dell'articolo 42 entra in vigore solo se non ha sollevato
l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua
notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale
termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla
Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine può essere prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 44
Competenze di esecuzione La Commissione
adotta atti di esecuzione al fine di istituire: ê 2007/23/CE 2. Le seguenti misure sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3. ê 2007/23/CE
(adattato) (a)
istituzione di un sistema di rintracciabilità,
compresi un numero di registrazione e un registro a livello UE Ö dell'Unione Õ per
l'identificazione dei tipi di articoli pirotecnici e del loro fabbricante; (b)
istituzione di criteri comuni in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei
dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici. ò nuovo Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45,
paragrafo 2. ê2007/23/CE
(adattato) Articolo 1945
Ö Procedura
di Õ Ccomitato 1.
La Commissione è assistita Ö dal Õ da un comitato Ö per gli
articoli pirotecnici. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011Õ. ê 2007/23/CE 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa. ê 2007/23/CE ð nuovo 32. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli
l'articolio 5 e 7
della decisione
1999/468/CE ð regolamento (UE) n. 182/2011 ï, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa. ê 2007/23/CE ð nuovo Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. ê 2007/23/CE
(adattato) Ö Capo 7
Disposizioni transitorie e finali Õ Articolo 2046
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le
disposizioni applicabili alle infrazioni alla legislazione nazionale adottata
ai sensi della presente direttiva e Ö prendono
tutte le misure necessarie a garantirne Õ ne garantiscono l'applicazione. ê 2007/23/CE Le sanzioni previste sono effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri adottano inoltre le necessarie disposizioni
che consentano loro di bloccare partite di articoli pirotecnici non conformi
alla presente direttiva. ò nuovo Gli Stati membri
notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 3 luglio 2013 e
provvedono a notificarle immediatamente per ogni successiva modifica. ò nuovo Articolo 47
Disposizioni transitorie 1.
Gli Stati membri non
ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi
alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 4 luglio 2013. 2.
Le autorizzazioni
nazionali per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 concesse
antecedentemente al 4 luglio 2010 continuano ad essere valide sul territorio
dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino
al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve. 3.
Le autorizzazioni
nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della
categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente
al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro
che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a
seconda di quale dei due termini è il più breve. 4.
In deroga al paragrafo
3 le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli
concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino
alla loro scadenza. 5.
I certificati di
conformità rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE rimangono validi a
norma di tale direttiva fino al 4 luglio 2020, qualora non scadano prima. ê2007/23/CE
(adattato) Articolo 2148
Attuazione 1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il
Ö 3 luglio
2013 Õ, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi Ö all'articolo
3, paragrafi 8, 12, 13, e da 15 a 22, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo
5, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 7, agli articoli da 11 a 15, agli articoli
da 17 a 28, agli articoli da 30 a 34, all'articolo 36, all'articolo 37,
paragrafo 1, agli articoli da 38 a 41, all'articolo 46, all'articolo 47 e agli
allegati I e II Õ . Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni Ö nonché una
tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttivaÕ. 2.
Essi applicano tali disposizioni Ö e le
disposizioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni della presente
direttiva relative agli altri articoli pirotecnici, ai fuochi d'artificio di
categoria 4 e agli articoli pirotecnici teatrali con decorrenza dal 4
luglio 2013. Õ entro il 4 luglio 2010, per i fuochi d'artificio delle
categorie 1, 2 e 3, ed entro il 4 luglio 2013, per gli altri articoli pirotecnici,
per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici
teatrali. 3.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ÖEsse recano
altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata
dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla
presente direttiva. Õ Le modalità
del riferimento Ö nonché la
forma redazionale di tale indicazione Õ sono decise
dagli Stati membri. 4.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva. ê 2007/23/CE 5. Le autorizzazioni nazionali concesse
antecedentemente alle date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide
sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di
scadenza o fino a un massimo di dieci anni dalla data di entrata in vigore
della direttiva, a seconda di quale dei due termini è il più breve. 6. In deroga al paragrafo 5 le autorizzazioni
nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli concesse prima delle
date indicate al paragrafo 2 continuano ad essere valide fino alla loro
scadenza. ê Articolo 49
Abrogazione La direttiva 2007/23/CE è abrogata con
effetto dal 4 luglio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi
ai termini di attuazione e di applicazione in diritto interno della direttiva
di cui all'allegato III. I riferimenti alla direttiva abrogata si
intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato IV. ê 2007/23/CE
(adattato) Articolo 2250
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. ê Gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi
da 1 a 7, paragrafi da 9 a 11 e paragrafo 14, l'articolo 4, paragrafi da 2 a 4,
gli articoli 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 1, gli articoli 9, 10, 16, 29, 35,
l'articolo 37, paragrafo 2, gli articoli da 42 a 50 e gli allegati III e IV si
applicano a decorrere dal 4 luglio 2013. ê 2007/23/CE Articolo 2351
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo ALLEGATO I Requisiti essenziali di sicurezza (1)1. Ogni
articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi
a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il
livello massimo di sicurezza e di affidabilità. (2)2. Ogni
articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne
uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni
minime sull'ambiente. (3)3. Ogni
articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è
destinato. Ogni articolo pirotecnico deve essere testato
in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio,
le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo
pirotecnico è destinato ad essere usato. Si devono esaminare o testare le seguenti
informazioni e caratteristiche, ove opportuno: (a)
progettazione, produzione e caratteristiche,
compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze
utilizzate) nonché dimensioni; (b)
stabilità fisica e chimica dell'articolo
pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili; (c)
sensibilità a condizioni di manipolazione e
trasporto normali e prevedibili; (d)
compatibilità di tutti i componenti in relazione
alla loro stabilità chimica; (e)
resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto
dell'acqua qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel
bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate
dall'acqua; (f)
resistenza alle temperature basse e alte qualora
l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali
temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal
raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico
nel suo insieme; (g)
caratteristiche di sicurezza volte a prevenire
l'innesco o l'accensione intempestivi o involontari; (h)
adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature
in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza,
all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo
smaltimento scritte nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro in cui il prodotto viene consegnato; (i)
la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua
confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni
di immagazzinamento normali e prevedibili; (j)
l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori
necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro
dell'articolo pirotecnico. Durante il trasporto e in condizioni normali di
manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal
fabbricante, gli articoli pirotecnici dovrebbero
devono contenere la composizione
pirotecnica. (4)4. Gli
articoli pirotecnici non devono contenere ð esplosivi detonanti diversi da polvere
nera o miscele ad effetto di lampo, ad eccezione degli articoli di categoria
P1, P2 o T2 e dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfano le seguenti
condizioni ï: (a)
esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad
effetto di lampoð l'esplosivo detonante non può essere
facilmente estratto dall'articolo ï; (b)
esplosivi militari. ðper la categoria P1, l'articolo non può
avere una funzione di detonante oppure non può, da solo, innescare esplosivi
secondari; ï ò nuovo (c)
per le categorie 4, T2
e P2, l'articolo è progettato in modo da non funzionare come detonante oppure,
se è progettato per la detonazione non può, da solo, innescare esplosivi
secondari. ê 2007/23/CE (5)5. I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i
seguenti requisiti. A. Fuochi d'artificio (1)1. Il
fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie
conformemente all'articolo 36 sulla base del contenuto esplosivo netto,
delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La
categoria è chiaramente indicata sull'etichetta: (a)
i fuochi d'artificio della categoria 1
soddisfano le seguenti condizioni: (a)
la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m.
Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; (b)
il livello sonoro massimo non supera i 120 dB
(A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo
appropriato, alla distanza di sicurezza; (c)
la categoria 1 non comprende artifizi ad effetto
di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di
scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo; (d)
i petardini da ballo della categoria 1 non
contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento; (b)
i fuochi d'artificio della categoria 2
soddisfano le seguenti condizioni: (a)
la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m.
Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; (b)
il livello sonoro massimo non supera i 120 dB
(A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo
appropriato, alla distanza di sicurezza; (c)
i fuochi d'artificio della categoria 3
soddisfano le seguenti condizioni: (a)
la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m.
Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore; (b)
il livello sonoro massimo non supera i 120 dB
(A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo
appropriato, alla distanza di sicurezza. (2)2. I
fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che
riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute,
i beni materiali e l'ambiente. (3)3. Il
metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni. (4)4. I
fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile. (5)5. I
fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro
l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la
confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I
fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione
involontaria con i metodi indicati dal fabbricante. B. Altri articoli
pirotecnici (1)1. Gli
articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo
i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso
normale. (2)2. Il
metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato
sull'etichetta o nelle istruzioni. (3)3. L'articolo
pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi
per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché
innescato involontariamente. (4)4. Se
del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di
scadenza indicata dal fabbricante. C. Dispositivi d'accensione (1)1. I
dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una
sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e
prevedibili. (2)2. I
dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche
in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso. (3)3. I
dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi
elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e
d'uso. (4)4. La
copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere
adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico
normale e prevedibile. (5)5. I parametri
relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme
all'articolo. (6)6. Le
caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza,
ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme
all'articolo. (7)7. I
cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento
sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in
cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione,
tenuto conto dell'impiego previsto. ê 2007/23/CE
(adattato) ALLEGATO II Procedure di valutazione della
conformità 1. MODULO B: Esame CE Ö UE Õ del tipo 1.
Il presente modulo
descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato
accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in
questione, soddisfa le pertinenti disposizioni della direttiva 2007/23/CE (di
seguito "la presente direttiva") Ö L'esame
UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui
un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico,
nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale articolo
pirotecnico rispetta le prescrizioni della presente direttiva Õ . ò nuovo 2.
L'esame UE del tipo è
effettuato in base all'esame di un campione, rappresentativo della produzione
prevista, del prodotto finito (tipo di produzione). ê 2007/23/CE
(adattato) 23. Ö Il
fabbricante presenta Õ Lla
domanda di esame CE Ö UE Õ del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un Ö unico Õ organismo
notificato di sua scelta. ê 2007/23/CE La domanda deve contenere: (a)
il nome e l'indirizzo del fabbricante; (b)
una dichiarazione scritta che la stessa domanda
non è stata presentata a nessun altro organismo notificato; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo (c)
la documentazione tecnica quale
descritta nel punto 3. Ö che
deve consentire di valutare la conformità dell'articolo pirotecnico alle
prescrizioni applicabili della presente direttivaÕ ð e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi. ï Ö La
documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se
necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il
funzionamento dell'articolo pirotecnico. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti: Õ Il richiedente mette a
disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della
produzione in questione (di seguito "tipo"). L'organismo notificato
può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di
prove. 3. La documentazione
tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo alle
disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è
pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione
e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è
pertinente per la valutazione: i) una descrizione generale del tipo Ö dell'articolo
pirotecnico Õ ; ii) i disegni di progettazione e di
fabbricazione nonché gli schemi di, Ö ad
es., Õ componenti,
sottounità, circuiti, ecc.; iii) le descrizioni e spiegazioni
necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento
dell'articolo Ö pirotecnico Õ ; iv) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, Ö e/o di
altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Õ applicate in
tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano
state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo
8 della presente direttiva;. Ö In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica
specifica le parti che sono state applicate; Õ ê 2007/23/CE v) i risultati di calcoli di progetto,
di esami, ecc.; vi) le relazioni sulle prove effettuate.; ò nuovo (d)
i campioni
rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere
ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove; (e)
la documentazione
probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale
documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non
siano state applicate integralmente le norme armonizzate e/o le specifiche
tecniche pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove
effettuate dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di
prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 4. L'organismo notificato: Öper l'articolo
pirotecnico: Õ 4.1 (a) esamina la documentazione tecnica ð e probatoria per valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico; ï Öper i
campioni: Õ 4.2 verifica che il tipo Ö i
campioni Õ siano statoi fabbricatoi conformemente a tale documentazione Ö tecnica Õ e identifica
gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti Ö applicabili Õ delle norme
armonizzate di cui
all'articolo 8 della presente direttiva Ö e/o delle
specifiche tecniche pertinenti, Õ nonché i componenti Ö gli
elementi Õ che sono stati
progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate; 4.3 esegue o fa eseguire gli
opportuni esami e le prove necessarie per
accertare se, ove non si siano applicate le norme
armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, le soluzioni
adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza della
presente direttiva; esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove
necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di
applicare le Ö soluzioni
di cui alle Õ pertinenti
norme armonizzate Ö e/o alle
specifiche tecniche Õ , queste siano
state applicate Ö correttamente Õ ; ò nuovo 4.4 esegue
o fa eseguire esami e prove appropriate, per controllare se, laddove non siano
state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o
specifiche tecniche, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i
corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 4.5 (d) concorda con il richiedente
Ö fabbricante Õ il luogo in
cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie. ò nuovo 5. L'organismo
notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative
intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare
i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato
rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con
l'accordo del fabbricante. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 6.5. Se il tipo
risulta conforme alle pertinenti disposizioni della
presente direttiva Ö alle
prescrizioni dello strumento legislativo specifico applicabili all'articolo
pirotecnico in questione Õ l'organismo
notificato deve rilasciare al richiedente
Ö fabbricante Õ un attestato di certificazione CE
Ö
un certificato d'esame UE del tipo Õ . L'attestato Ö Il
certificato Õ deve riportare
il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato
Ö le
conclusioni Õ dell'esame Ö , le
eventuali condizioni di validità Õ e i dati
necessari per l'identificazione del tipo approvato. ðIl certificato può comprendere uno o più
allegati. ï ê 2007/23/CE ð nuovo All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti
della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo
notificato. L'organismo notificato che rifiuti di rilasciare al fabbricante un
attestato di certificazione CE ð Il certificato e i suoi allegati devono
contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei
prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in
funzione. ï ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo ðSe il tipo non soddisfa le prescrizioni
dello strumento legislativo che ad esso si applicano, ï l'organismo notificato deve fornire una
motivazione dettagliata del rifiuto ð rifiuta di rilasciare un certificato
d'esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando
dettagliatamente il suo rifiuto. ï ê 2007/23/CE Deve essere prevista una procedura di ricorso. ò nuovo 3.
L'organismo notificato
segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta
se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili della
presente direttiva. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. ê 2007/23/CE
(adattato) 6. Il richiedente Ö fabbricante Õ deve informare
l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE Ö relativa
certificato d'esame UE del tipo Õ di tutte le
modifiche all'articolo Ö al
tipo Õ approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione,
qualora possano influire sulla conformità Ö dell'articolo
pirotecnico Õ ai requisiti
essenziali Ö di
sicurezza della presente direttiva Õ o sulle
condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Ö di
validità Õ Questa Ö del
certificato. Tali modifiche comportano una Õ nuova
approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di
un complemento supplemento dell'attestato
originale di certificazione CE Ö al
certificato d'esame UE del tipo Õ . 4.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri
organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di
certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati. Ö informa
le sue autorità di notifica in merito ai certificati d'esame UE del tipo e/o
agli eventuali supplementi Õ Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli
attestati di certificazione CE e/o dei loro complementi. Gli allegati degli
attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati. 9. Il
fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli
attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno
10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione. Nel caso
in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a
disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile
dell'immissione del prodotto sul mercato Ö che esso
ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione
delle autorità di notifica l'elenco dei certificati e/o degli eventuali
supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioniÕ. ò nuovo Ogni organismo
notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame UE
del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti
sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi
da esso rilasciati. La Commissione, gli
Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta,
copia dei certificati d'esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della
documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo
notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato d'esame
UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente
la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità
del certificato. 5.
Il fabbricante tiene a
disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato d'esame UE del
tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per
dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul
mercato. ê 2007/23/CE
(adattato) 2. MODULO C2: Conformità al tipo Ö basata
sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali Õ 1.
Il presente modulo
descrive la parte della Ö La
conformità basata sul controllo interno della produzione unito a prove del
prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali fa parte di
una Õ procedura Ö di
valutazione della conformità Õ in cui il
fabbricante Ö ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e Õ si accerta e
dichiara Ö sotto la
sua esclusiva Õ che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo
oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della
presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a
ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità. ê 2007/23/CE
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al
tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di
sicurezza della presente direttiva. 3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione
di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione
dell'articolo in questione. Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità,
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona responsabilitàe dell'immissione del
prodotto sul mercato. 4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante
effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si
esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco
dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate
nella norma armonizzata applicabile di cui all'articolo 8 della presente
direttiva o prove equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai
requisiti pertinenti della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più
campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo
notificato adotta provvedimenti appropriati. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il
fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il
processo di fabbricazione. 3. MODULO D: Garanzia della qualità di produzione ê 2007/23/CE
(adattato) 1. Il presente modulo descrive la procedura con cui
il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e
dichiara che gli articoli pirotecnici in
questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
certificazione CE Ö del
certificato d'esame UE del tipo Õ e soddisfano i
requisiti della presente direttiva. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata
dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della
sorveglianza di cui alla punto 4. 2. Ö Produzione
Õ Ö Il
fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti al tipo oggetto del
certificato d'esame UE e ai requisiti applicabili della presente direttiva. Õ ò nuovo 3. Controlli
sul prodotto Un organismo
notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul
prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare
la qualità dei controlli interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto tra
l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità
prodotta. Si deve esaminare un adeguato campione dei prodotti finali, prelevato
in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e vanno
effettuate prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme
armonizzate e/o delle specifiche tecniche, o prove equivalenti, per controllare
la conformità dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato
d'esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.
Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile,
l'organismo adotta le opportune misure. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a
stabilire se il processo di fabbricazione dell'articolo pirotecnico funziona
entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'articolo
pirotecnico. Se le prove sono
effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il
fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione
dell'organismo notificato. 4. Marcatura
CE e dichiarazione di conformità UE 4.1 Il
fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella
presente direttiva a ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel
certificato d'esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva ad
esso applicabili. 4.2 Il
fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per l'articolo
pirotecnico che mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni
dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata
compilata. Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. MODULO D Conformità
al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione 1.
La conformità al tipo
basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di
una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua
esclusiva responsabilità, che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo
descritto nel certificato d'esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni
della presente direttiva. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 2. Ö Produzione Õ ÖIl fabbricante
adotta Õ un sistema
riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la
prova Ö degli
articoli pirotecnici interessati Õ, come
specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto
4. 3. Sistema di qualità 3.1 Il fabbricante deve
presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un
organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione. La domanda deve contenere: ò nuovo (a)
il nome e l'indirizzo
del fabbricante; (b)
una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato; ê 2007/23/CE
(adattato) c)(a) tutte le informazioni
pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati; d)(b) la
documentazione relativa al sistema di qualità.; e)(c) la
documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE Ö del
certificato d'esame UE del tipo Õ . 3.2 Il sistema di qualità deve
garantire la conformità degli Ö che
gli Õ articoli
pirotecnici Ö siano
conformi Õ al tipo
descritto nell'attestato di certificazione CE Ö nel
certificato d'esame UE del tipo Õ e ai requisiti
della presente direttiva che ad essi si applicano. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri
riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in
particolare un'adeguata descrizione: (a)
degli obiettivi di qualità e della struttura
organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità Ö del
prodotto Õ degli articoli pirotecnici; (b)
dei Ö corrispondenti Õ processi di
fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei
processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; ê 2007/23/CE (c)
degli esami e delle prove che saranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui
s'intende effettuarli; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo (d)
dei registri riguardanti la qualità, come le
relazioni ispettive e i dati sulle prove, e sulle
tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; (e)
dei mezzi di sorveglianza che consentono di
controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli
articoli pirotecnici Ö dei
prodotti Õ e se il
sistema di qualità funziona efficacemente. 3.3 L'organismo notificato
valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al
punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti Ö degli
elementi Õ deil
sistemia
di qualità che attuano
Ö conformi
alle specifiche pertinenti della norma nazionale che attua Õ le
corrispondenti norme armonizzate Ö e/o
specifiche tecniche Õ . ÖOltre
all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ Aalmeno
un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella
valutazione Ö del
settore e Õ della
tecnologia del prodotto in questione Ö e
conoscere le prescrizioni applicabili dello strumento legislativo. Il controllo
ÕLa procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva Ö di
valutazione Õ agli impianti
del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica la capacità
del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili dello strumento
legislativo e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità
dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï La decisione relativa
all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La
notifica deve Õ contenere le
conclusioni del controllo Ö e la
motivazione circostanziata della decisione Õ . 3.4 Il fabbricante deve impegnarsi
a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare
in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5 Il fabbricante tiene
costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di
qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. ò nuovo Esso notifica al
fabbricante la sua decisione. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. ê 2007/23/CE La decisione, debitamente motivata, viene notificata
al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo. ê 2007/23/CE
(adattato) 2.
Sorveglianza sotto la responsabilità
dell'organismo notificato 2.1.
Scopo della sorveglianza è garantire che il
fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di
qualità approvato. 4.2 Ö Ai fini
della valutazione Õ Iil
fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a
fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e
gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: (a)
la documentazione relativa al sistema di qualità.; (b)
i registri riguardanti la qualità, come le
relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato. 4.3 L'organismo notificato
svolge regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e
fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4 Inoltre, l'organismo
notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sui
prodotti Õ atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione sulle stesse. ê 2007/23/CE ð nuovo 3.
Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali: ðMarcatura di conformità e dichiarazione di
conformità ï ò nuovo 5.1 Il
fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello
strumento legislativo e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di
cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo
prodotto conforme al tipo approvato descritto nel certificato d'esame UE del
tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. ê 2007/23/CE (a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera
b); (b) la documentazione relativa agli
aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; (c) le decisioni e le relazioni
dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e
4.4. 6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli
altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le
approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate. 4. MODULO E: GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO 1. Il presente modulo descrive la procedura con cui
il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui alla punto 2 si accerta e
dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di certificazione CE. ê 2007/23/CE
(adattato) 5.2 Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una
dichiarazione scritta di conformità La marcatura CE deve
essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4Ö per
ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali
per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata
compilataÕ. ò nuovo Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. ò nuovo 4.
Il fabbricante, per
almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di immissione sul mercato
dell'articolo pirotecnico, tiene a disposizione delle autorità nazionali: (a)
il documento di cui al
punto 3.1; (b)
la modifica di cui al
punto 3.5 e la relativa approvazione; (c)
le decisioni e le
relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 5.
Ciascun organismo
notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei
sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta,
mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte
a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità
rilasciate. MODULO E Conformità
al tipo fondata sulla garanzia di qualità del prodotto 1.
La conformità al tipo
fondata sulla garanzia di qualità del prodotto è la parte di una procedura di
valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilità, che gli articoli pirotecnici interessati sono conformi al tipo
descritto nel certificato d'esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni
della presente direttiva. ê 2007/23/CE
(adattato) 2. Ö Produzione Õ Il fabbricante applica un sistema di qualità
approvato per l'ispezione e le prove degli articoli
pirotecnici Ö dei
prodotti Õ finiti come
indicato nel punto 3. Egli Ö ed Õ è soggetto
alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1 Il fabbricante deve
presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un
organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione. La domanda deve contenere Ö le
informazioni seguenti Õ : ò nuovo (a)
il nome e l'indirizzo
del fabbricante; (b)
una dichiarazione
scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo
notificato; ê 2007/23/CE
(adattato) (c)
(a)tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici Ö prodotti Õ contemplati; (d)
(b) la documentazione relativa al sistema di qualità; (e)
(c)la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE Ö del
certificato d'esame UE del tipo Õ . ê 2007/23/CE ð nuovo 3.2 In base al sistema di
qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate,
come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all'articolo 8 della
presente direttiva, o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la
conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati dalla presente
direttiva. ð Il sistema di qualità deve garantire
la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato
d'esame UE del tipo e alle prescrizioni della presente direttiva a essi
applicabili. ï ê 2007/23/CE
(adattato) Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa
documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione
uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità. Detta documentazione Ö Essa Õ deve includere
in particolare un'adeguata descrizione: ê 2007/23/CE (a)
degli obiettivi di qualità e della struttura
organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità dei prodotti; ê 2007/23/CE (b) degli esami e delle prove che saranno
effettuati dopo la fabbricazione; (c) (d)
dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle
prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale
interessato; ê 2007/23/CE (b)
(c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema
di qualità;. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 3.3 L'organismo notificato verifica Ö deve
valutareÕ il sistema di
qualità per determinare se soddisfia i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti Ö degli
elementi del Õ sistemia di
qualità che attuano Ö conformi
alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua Õ le corrispondenti
norme armonizzate Ö e/o
specifiche tecniche Õ . Ö Oltre ad
avere esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ nNel gruppo incaricato del controllo deve
essere presente un membro esperto nella
tecnologia del prodotto Ö con
esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che
conosce le prescrizioni della presente direttiva. Il controllo ÕLa procedura di verifica deve comprendere una visita Ö di
valutazione Õ deagli
impianti del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina
la documentazione tecnica di cui alla lettera e) del punto 3.1, al fine di
verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni
applicabili dello strumento legislativo e di effettuare gli esami atti a
garantire la conformità dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï La decisione relativa
all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La
notifica deve Õ contenere le
conclusioni del controllo Ö e la
motivazione circostanziata della decisione Õ . 3.4 Il fabbricante deve
impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato
e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5 Il fabbricante tiene Ö deve
tenere Õ costantemente
informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli
adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata,
viene notificata Ö Esso
notifica Õ al fabbricante
Ö la sua
decisione Õ . Essa deve Ö La
notifica deve Õ contenere le
conclusioni del controllo Ö e la
motivazione circostanziata della decisione Õ . 2.
Sorveglianza CE
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 2.1.
Scopo della sorveglianza CE
è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti
dal sistema di qualità approvato. 4.2 Ö Ai fini della
valutazione Õ Iil
fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso a
fini ispettivi ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e
gli fornisce ogni utile informazione, in particolare: (a)
la documentazione relativa al sistema di qualità.; (b) la
documentazione tecnica; (b)
(c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale
interessato. 4.3 L'organismo notificato
svolge regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e
fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4 Inoltre, l'organismo
notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sui
prodotti Õ atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo
notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. ê 2007/23/CE 5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle
autorità nazionali: (a) la documentazione di cui al punto
3.1, lettera b); (b) la documentazione relativa agli
aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma; (c) le decisioni e le relazioni
dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. 6. Ogni organismo notificato comunica agli altri
organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei
sistemi di qualità rilasciate o revocate. 5. MODULO G: Verifica dell'esemplare unico 1. Il presente modulo descrive la procedura con cui
il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato
rilasciato l'attestato di cui al punto 2 è conforme ai requisiti pertinenti
della presente direttiva. ò nuovo 3.
Marcatura di
conformità e dichiarazione di conformità ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 3.1.
Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di
conformità. Ö richiesta
dalla Õ 2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e
procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle
norme armonizzate pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva o
prove equivalenti, per verificarne Ö presente
direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al
punto 3.1, Õ la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti della
presente direttiva. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione Ö di
quest'ultimo Õ sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di
conformità inerente alle prove effettuate. Ö su ogni
singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato d'esame UE del tipo
Õ Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la
conformità dell'articolo ai requisiti della presente direttiva e di comprendere
la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico
Ö e che
soddisfa le prescrizioni applicabili della presente direttiva Õ . ò nuovo 5.2 Il
fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello
del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni
dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La
dichiarazione di conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata
compilata. Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 4.
Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere
dall'ultima data di immissione sul mercato dell'articolo pirotecnico, tiene a
disposizione delle autorità nazionali: (a)
la documentazione di
cui al punto 3.1; (b)
la modifica di cui al
punto 3.5 e la relativa approvazione; (c)
le decisioni e le
relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 5.
Ciascun organismo
notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei
sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta,
mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi
di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. Ogni organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate. MODULO G Conformità
basata sulla verifica dell'unità 1.
La conformità basata
sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con
cui il fabbricante che ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, si
accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'articolo
pirotecnico interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui
al punto 4, è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ad esso
applicabili. 2.
Documentazione tecnica Il fabbricante
compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo
notificato di cui al punto 4. La documentazione permette di valutare la conformità
dell'articolo pirotecnico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il
progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico. La
documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi
seguenti: ê 2007/23/CE La documentazione contiene, per quanto necessario ai
fini della verifica: ê 2007/23/CE
(adattato) (a)
una descrizione generale del
tipo Ö dell'articolo
pirotecnico Õ ; (b)
i disegni di progettazione e fabbricazione
nonché schemi di componenti, sottoinsiemi,
e circuiti Ö ,
ecc. Õ ; (c)
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per
comprendere detti disegni di progettazione e
fabbricazione, Ö e Õ schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il
funzionamento dell'articolo pirotecnico; (d)
un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 8 della presente direttiva, Ö e/o di
altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Õ applicate in
tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano
state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo
8 della presente direttiva; Ö . In caso
di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica
specifica le parti che sono state applicate; Õ (e)
i risultati dei calcoli di progettazione
realizzati, e
degli esami effettuati Ö ,
ecc. Õ ; (f)
le relazioni sulle prove effettuate. ò nuovo Il fabbricante tiene
la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato
immesso sul mercato. 3.
Produzione Il fabbricante prende
i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo
controllo garantiscano la conformità dei prodotti alle prescrizioni applicabili
dello strumento legislativo. 4.
Verifica L'organismo
notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove
del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specifiche
tecniche, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'articolo
pirotecnico alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza
di una norma armonizzata e/o delle specifiche tecniche, l'organismo notificato
interessato decide quali prove sono opportune. L'organismo
notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle
prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio
numero di identificazione su ogni prodotto approvato. Il fabbricante tiene
a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un
periodo di dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso
sul mercato. 5.
Marcatura di
conformità e dichiarazione di conformità 5.1 Il
fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità prevista nello
strumento legislativo e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di
cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singolo
prodotto conforme alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo. 5.2 Il
fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a
disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui
l'articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformità identifica l'articolo pirotecnico per cui è stata compilata. Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 6. MODULO H: ÖConformità
basata sulla Õ garanzia
totale di qualità 1.
Il presente modulo
descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi Ö La conformità
basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della
conformità con cui il fabbricante che ottempera agli obblighi Õ di cui ali puntoi 2 ð e 5, ï Ö e Õ si accerta e
dichiara Ö, sotto la
sua esclusiva responsabilità, Õ che gli
articoli Ö pirotecnici Õ in questione
rispondono ai requisiti applicabili della presente direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a
ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La
marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui alla punto 4. 2.
Ö Produzione Õ Il fabbricante applica un sistema approvato di
qualità della progettazione, della produzione, esegue
dell'ispezione e le
prove del prodotto finito Ö e delle
prove degli articoli pirotecnici in questione Õ , secondo
quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al
punto 4.. 3.
Sistema di qualità 3.1 Il fabbricante presenta una
domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato Ö di sua
scelta per gli articoli pirotecnici in questioneÕ. La domanda deve contenere: (a) tutte le
informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati; ò nuovo (a)
il nome e l'indirizzo
del fabbricante; (b)
la documentazione
tecnica, per un modello di ciascuna categoria di articoli pirotecnici che
intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti: –
una descrizione
generale dell'articolo pirotecnico; –
i disegni di progettazione
e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.; –
le descrizioni e le
spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del
funzionamento dell'articolo pirotecnico; –
un elenco delle norme
armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva,
qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di
applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica
specifica le parti che sono state applicate; –
i risultati di calcoli
di progetto, di esami, ecc.; –
le relazioni sulle
prove effettuate; ê 2007/23/CE (c) (b)
la documentazione relativa al sistema di qualità.; ò nuovo (d) una
dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro organismo notificato. ê 2007/23/CE
(adattato) 3.2 Il sistema di qualità deve
garantire la conformità dell'articolo Ö degli
articoli pirotecnici Õ ai requisiti
della presente direttiva che ad essi si applicano. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa Ö Tale Õ documentazione
relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in
particolare un'adeguata descrizione: (a)
degli obiettivi di qualità e della struttura
organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di progettazione e qualità dei prodotti Ö dell'articolo
pirotecnico Õ ; (b)
delle specifiche tecniche di produzione Ö progettazione Õ , comprese le
norme applicabili Ö che
saranno applicate Õ e, qualora le norme di cui all'articolo 8 della presente direttiva
non siano state applicate integralmente Ö qualora
le relative norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano applicate
integralmente Õ , dei mezzi
per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali Ö di
sicurezza Õ della presente
direttiva; (c)
delle tecniche di controllo e di verifica Ö della
progettazione, Õ dei risultati di sviluppo, dei processi e degli
interventi sistematici per sviluppare prodotti Ö la
progettazione di articoli pirotecnici Õ rientranti
nella categoria di prodotti Ö articoli
pirotecnici Õ in questione; (d)
dei Ö corrispondenti Õ processi di
fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei
processi e degli interventi sistematici Ö che
saranno Õ applicati; ê 2007/23/CE (e)
degli esami e delle prove che saranno effettuati
prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui
s'intende effettuarli; ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo (f)
dei registri riguardanti la qualità, come le
relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale interessato Ö ecc. Õ ; (g)
dei mezzi di sorveglianza che consentono di
controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e
di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente. 3.3 L'organismo notificato deve
valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui
al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali
requisiti Ö degli
elementi Õper deil sistemia di qualità che attuano Ö conformi
alle specifiche corrispondenti della norma nazionale che attua Õ le
corrispondenti norme armonizzate Ö e/o
specifiche tecniche Õ . ÖOltre
all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, Õ Aalmeno
un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza Ö nella
valutazione Õ nella verifica della tecnologia
del prodotto in questione Ö del
settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le
prescrizioni applicabili della presente direttiva. Õ. La procedura di valutazione Ö Il
controllo Õ comprende una
visita di Ö valutazione Õ deai
locali del fabbricante. ðIl gruppo incaricato del controllo esamina
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacità
del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili dello strumento
legislativo e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità
dell'articolo pirotecnico a tali norme. ï La decisione relativa
all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve Ö La
notifica deve Õ contenere le
conclusioni del controllo Ö e la
motivazione circostanziata della decisione Õ . 3.4 Il fabbricante deve
impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato
e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5 Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha
approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti
Ö sulle
modifiche Õ che intende
apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato deve
valutare Ö valuta Õ le modifiche
proposte e decidere se il sistema
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria
una nuova verifica. Ö Esso
notifica Õ Lla
decisione, debitamente motivata, viene notificata
al fabbricante. Essa deve Ö La
notifica deve Õ contenere le
conclusioni del controllo Ö e la
motivazione circostanziata della decisione Õ . 4.
Sorveglianza CE
sotto la responsabilità dell'organismo notificato 4.1 Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 4.2 Il fabbricante deve
consentire all'organismo notificato di accedere Ö , Õ a fini ispettivi Ö della
valutazione, Õ ai locali di
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in particolare: (a)
la documentazione relativa al sistema di qualità.; (b)
i registri riguardanti la qualità previsti dal
sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi,
calcoli, prove Ö ,
ecc. Õ ; (c)
i registri riguardanti la qualità previsti dal
sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, e le relazioni sulle qualifiche del personale
interessato Ö
, ecc. Õ . 4.3 L'organismo notificato deve
svolgere regolari controlli Ö periodici Õ intesi ad
accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e
fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4 Inoltre, l'organismo
notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante,
procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove Ö sugli
articoli pirotecnici Õ atte a
verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato Ö Esso Õ deve fornire
al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione sulle stesse. ò nuovo 5.
Marcatura di
conformità e dichiarazione di conformità 5.1 Il
fabbricante appone la necessaria marcatura di conformità quale prevista nella
presente direttiva e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui
al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singolo
articolo pirotecnico conforme alle prescrizioni applicabili della presente
direttiva. 5.2 Il
fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello di
articolo pirotecnico e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per
dieci anni dalla data in cui l'articolo pirotecnico è stato immesso sul
mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di articolo
pirotecnico per cui è stata compilata. Una copia di tale
dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. ê 2007/23/CE
(adattato) ð nuovo 5.6. Il
fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere Ö i dieci
anni successivi Õ dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo Ö all'immissione
sul mercato del prodotto Õ , deve tenere
a disposizione delle autorità nazionali: ê 2007/23/CE
(adattato) (a)
la documentazione Ö tecnica Õ di cui al
punto 3.1, lettera b); (b)
la documentazione relativa
agli aggiornamenti Ö relativa
al sistema di qualità Õ di cui al
punto 3.41, secondo comma; ò nuovo (c)
la modifica di cui al
punto 3.5 e la relativa approvazione; ê 2007/23/CE
(adattato) (d)
le decisioni e le relazioni dell'organismo
notificato di cui al punto ai punti 3.45, ultimo
comma e ai punti 4.3 e 4.4. 6.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare
agli altri organismi notificati le pertinenti
informazioni riguardanti Ö notifica
alle sue autorità di notifica Õ le
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate Öe,
periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco delle
approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a
restrizioni. Õ ò nuovo Ogni organismo
notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei
sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate. ê 2007/23/CE ð nuovo ALLEGATO III Criteri minimi che devono essere presi in
considerazione dagli Stati membri per quanto concerne gli organismi
responsabili delle verifiche di conformità 1. L'organismo, il suo direttore e il personale
preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli
pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non
possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione,
produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli.
Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il
fabbricante e l'organismo. 2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove
di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza
tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine
finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro
controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone
interessate ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo dispone del personale e possiede i
mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi
connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale
necessario per verifiche eccezionali. 4. Il personale preposto ai controlli possiede: (a) una buona formazione tecnica e
professionale; (b) una conoscenza soddisfacente delle
prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di
queste prove; (c) l'attitudine necessaria a redigere
attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono
state effettuate. 5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto
al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero
delle prove effettuate né dei risultati delle prove. 6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di
responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo
Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano
effettuate direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto
professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue
funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello
Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o
di qualsiasi disposizione di attuazione della stessa nel diritto interno dello
Stato membro. ê 2007/23/CE ð nuovo ALLEGATO IV Marcatura di conformità La marcatura di conformità CE è costituita dalle
iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. é ALLEGATO III Elenco
dei termini di attuazione e applicazione in diritto interno Direttiva || Termine di attuazione || Termine di applicazione 2007/23/CE || 4 gennaio 2010 || 4 luglio 2010 (fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3) 4 luglio 2013 (fuochi d'artificio della categoria 4, altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici teatrali) ALLEGATO IV Tavola di Concordanza Direttiva 2007/23/CE || Presente direttiva Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Articolo 1, paragrafo 4, lettera c) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) Articolo 1, paragrafo 4, lettera d) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) Articolo 1, paragrafo 4, lettera e) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) Articolo 1, paragrafo 4, lettera f) || Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e articolo 3, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2, prima frase || Articolo 3, paragrafo 7 Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase || Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 4 || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 5 || Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 6 || Articolo 3, paragrafo 9 Articolo 2, paragrafo 7 || Articolo 3, paragrafo 10 Articolo 2, paragrafo 8 || Articolo 3, paragrafo 11 Articolo 2, paragrafo 9 || Articolo 3, paragrafo 14 Articolo 2, paragrafo 10 || Articolo 3, paragrafo 6 - || Articolo 3, paragrafo 8 - || Articolo 3, paragrafo 12 - || Articolo 3, paragrafo 13 - || Articolo 3, paragrafi da 15 a 22 Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 4 (titolo) || Articoli 8, 11, 12 (titoli) Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 2, primo comma || Articolo 11, paragrafi da 1 a 4, e articolo 13 Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma || Articolo 13 Articolo 4, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2, primo comma - || Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma - || Articolo 12, paragrafo 3 - || Articolo 12, paragrafo 4 - || Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) || Articolo 8, paragrafo 2, primo comma Articolo 4, paragrafo 4, lettera b) || Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e articolo 8, paragrafo 5 - || Articolo 8, paragrafi da 3 a 7 - || Articolo 14 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5 Articolo 5, paragrafo 2 || - Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 || Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 1 || - Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 15, secondo comma Articolo 8, paragrafo 3, prima frase || - Articolo 8, paragrafo 3, secondo frase || Articolo 15 Articolo 8, paragrafo 3, terza frase || - Articolo 8, paragrafo 4 || - Articolo 9 || Articolo 16 - || Articolo 17 Articolo 10, paragrafo 1 || Articoli 20 e 29, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 || Articoli 24 e 25 Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 30, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 6 || - - || Articoli 21 e 23 - || Articoli da 26 a 28 || Articoli da 31 a 36 Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 19, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 18 Articolo 11, paragrafo 3 || Articolo 18 - || Articolo 19, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 3 - || Articolo 19, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 12, paragrafo 4 || Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 5 || Articolo 9, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 6 || - Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 3 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 4 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 5 || Articolo 37, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafo 6 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 14, paragrafo 7 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 15 || Articolo 38, paragrafo 1, primo comma - || Articolo 38, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma - || Articolo 38, paragrafi da 2 a 8 Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 39, paragrafo 1, primo comma Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 39, paragrafi 2 e 3 Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 41, paragrafo 1, lettera a) - || Articolo 39, paragrafo 1, secondo comma - || Articolo 40 - || Articolo 41 Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 37, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 1 || Articolo 42 Articolo 18, paragrafo 2 || Articolo 44 - || Articolo 43 Articolo 19, paragrafo 1 || Articolo 45, paragrafo 1 Articolo 19, paragrafo 2 || - Articolo 19, paragrafo 3, primo comma || Articolo 45, paragrafo 2 Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma || - Articolo 20 || Articolo 46 - || Articolo 47, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 48, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 2, prima frase || - Articolo 21, paragrafo 2, secondo frase || Articolo 48, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 4 || Articolo 48, paragrafo 4 Articolo 21, paragrafo 5 || Articolo 47, paragrafi 2 e 3 Articolo 21, paragrafo 6 || Articolo 47, paragrafo 4 - || Articolo 49 Articolo 22 || Articolo 50 Articolo 23 || Articolo 51 Allegato I, punto 1 || Allegato I, punto 1 Allegato I, punto 2 || Allegato I, punto 2 Allegato I, punto 3 || Allegato I, punto 3 Allegato I, punto 4, lettera a) || Allegato I, punto 4 Allegato I, punto 4, lettera b) || Allegato I, punto 4 Allegato I, punto 5 || Allegato I, punto 5 Allegato II, punto 1 || Allegato II, punto 1 Allegato II, punto 2 || Allegato II, punto 2 Allegato II, punto 3 || Allegato II, punto 3 Allegato II, punto 4 || Allegato II, punto 4 Allegato II, punto 5 || Allegato II, punto 5 Allegato II, punto 6 || Allegato II, punto 6 Allegato III || Articolo 24 Allegato IV || Articolo 18 - || Allegato III - || Allegato IV [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni [COM(2011) 206 definitivo]. [2] COM (2011) 315 definitivo. [3] Regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [4] GU C 77 del 28. 3. 2002. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. [7] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [8] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. [9] GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n.
1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.
1). [10] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003,
pag. 97) [11] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002,
pag. 53) [12] ðGU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. ï [13] GU L 136
del 04.06.1985, pag. 1. [14] GU L [...] del [...], pag. [...]. [15] GU L 91 del
16.04.2003, pag. 7. [16] GU L 204 del 21.07.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. [17] GU L 220
del 30.08.1993, pag. 23. [18] GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 4.6.1999, pag.
20) [19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del
22.7.2006, pag. 11). [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [21] GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1. [22] GU
L 187 del 16.7.1988, pag. 1. [23] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24. [24] GU
L 136 del 29.5.2007, pag. 3.