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Document 32013D0188

2013/188/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2013 , relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 [notificata con il numero C(2013) 2098] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 111 del 23.4.2013, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato e sostituito da 32019R0723

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/188/oj

23.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/107


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2013

relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

[notificata con il numero C(2013) 2098]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/188/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2:

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce norme per il trasporto di animali vertebrati vivi all’interno dell’Unione, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell’Unione o che ne escono. L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce che l’autorità competente controlla che le disposizioni di tale regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento («ispezioni non discriminatorie»).

(2)

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce inoltre che gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione annuale sulle ispezioni non discriminatorie effettuate nell’anno precedente («relazioni annuali»). Le relazioni annuali sono corredate di un’analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d’azione per ovviarvi.

(3)

Secondo la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’impatto del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (2), è opportuno adottare misure di applicazione riguardanti i controlli da effettuare dalle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005.

(4)

Tale relazione ha inoltre concluso che occorre armonizzare maggiormente la struttura del sistema di dichiarazione, in modo che possano essere forniti dati migliori e più comparabili.

(5)

Di conseguenza, la presente decisione intende istituire un modello armonizzato per le relazioni annuali e, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, prevede anche che le relazioni annuali siano trasmesse elettronicamente alla Commissione.

(6)

L’autorità competente effettua le ispezioni non discriminatorie in diverse fasi del viaggio: prima della partenza, durante il viaggio, all’arrivo nel luogo di destinazione e dopo il completamento del viaggio. Durante un’ispezione non discriminatoria l’autorità competente può eseguire una serie di controlli per verificare la conformità alla normativa dell’Unione. Può controllare che gli animali siano idonei per il trasporto, che i mezzi di trasporto siano conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione o che il trasportatore disponga delle necessarie autorizzazioni. Il trasportatore può essere o non essere informato preventivamente.

(7)

I trasportatori prevedono spesso l’effettuazione di ispezioni non discriminatorie prima della partenza per lunghi viaggi tra Stati membri e paesi terzi e dopo l’arrivo nel luogo di destinazione, se questo è un macello, e queste ispezioni non discriminatorie comprendono spesso controlli di un gran numero di animali. Di conseguenza, nelle relazioni annuali tali ispezioni non discriminatorie dovranno essere registrate separatamente dalle ispezioni non discriminatorie casuali e basate sul rischio, che generalmente non sono previste e possono comprendere un numero minore di animali.

(8)

Le ispezioni non discriminatorie effettuate prima o durante i viaggi comprendono controlli eseguiti dall’autorità competente su tutti i documenti di accompagnamento che devono essere messi a sua disposizione. Queste ispezioni non discriminatorie vanno registrate separatamente dalle ispezioni non discriminatorie eseguite dopo il completamento del viaggio, comprendenti controlli dei giornali di viaggio o dei dati registrati dai sistemi di navigazione, con l’unico scopo di verificare la conformità alle disposizioni dell’allegato I, capo V, sezione 1, punti 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8, del regolamento (CE) n. 1/2005, relative ai periodi di viaggio e di riposo.

(9)

Pertanto, al fine di garantire un confronto appropriato delle informazioni raccolte durante le ispezioni non discriminatorie, la presente decisione distingue tre diversi tipi di ispezioni non discriminatorie, da registrare separatamente ai fini delle relazioni annuali. Questi tre tipi di ispezioni non discriminatorie consistono in: a) ispezioni non discriminatorie effettuate nel luogo di partenza prima del trasporto degli animali per lunghi viaggi tra Stati membri e paesi terzi e dopo lo scaricamento gli animali dai mezzi di trasporto nel luogo di destinazione, se questo è un macello; b) ispezioni non discriminatorie effettuate durante il trasporto; c) ispezioni non discriminatorie effettuate dopo il completamento del trasporto per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo.

(10)

Durante l’ispezione non discriminatoria, l’autorità competente può controllare uno o più animali, i mezzi di trasporto e i documenti di accompagnamento. I risultati dell’ispezione non discriminatoria permettono all’autorità competente di individuare casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e di intraprendere azioni al riguardo. Per consentire un confronto appropriato dei risultati di queste ispezioni non discriminatorie negli Stati membri è necessario che essi siano registrati e trasmessi in modo armonizzato.

(11)

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2015 per dare gli Stati membri il tempo sufficiente per adattare i propri sistemi nazionali di raccolta di dati alle informazioni che devono essere incluse nelle relazioni annuali a norma della presente decisione.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione entro il 30 giugno, in conformità all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 («le relazioni annuali»).

Tali norme riguardano le informazioni che gli Stati membri devono includere nelle relazioni annuali relative alle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento, effettuate dall’autorità competente a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 («ispezioni non discriminatorie») e le modalità della loro presentazione alla Commissione.

Articolo 2

Informazioni da inserire nelle relazioni annuali e modello

1.   Le relazioni annuali contengono le seguenti informazioni sulle ispezioni non discriminatorie, divise per specie di animali e per tipo di ispezione non discriminatoria, come specificato all’allegato I e nelle note esplicative dell’allegato II della presente decisione:

a)

il numero totale dei diversi tipi di ispezioni non discriminatorie effettuate dall’autorità competente, in cui sono stati controllati gli animali, i mezzi di trasporto o i documenti di accompagnamento, come specificato all’allegato I, parte 2, tabella 1, sezione A e all’allegato II, parte 1;

b)

il numero di animali, mezzi di trasporto o documenti di accompagnamento effettivamente controllati dall’autorità competente durante le ispezioni non discriminatorie, come specificato all’allegato I, parte 2, tabella 1, sezione B, comprendente solo:

i)

il numero di animali controllati fisicamente;

ii)

il numero di mezzi di trasporto controllati fisicamente; non comprende tuttavia i controlli che fanno parte di una procedura di approvazione, in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2005;

iii)

il numero di documenti di accompagnamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafi 1, 5, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1/2005 e all’allegato II, punti 5 e 8, messi a disposizione dell’autorità competente e da essa controllati.

Se durante un’ispezione è stato effettuato un controllo di vari documenti di accompagnamento, è possibile dichiararlo come controllo di un unico documento;

c)

la categoria e il numero di casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 individuati dall’autorità competente durante le ispezioni non discriminatorie, come specificato all’allegato I, parte 2, tabella 2 e all’allegato II, parte 2, della presente decisione;

d)

la categoria e il numero di azioni intraprese dall’autorità competente in seguito all’individuazione di casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, come specificato all’allegato I, parte 2, tabella 3 e all’allegato II, parte 3, della presente decisione;

e)

un’analisi delle principali irregolarità riscontrate durante le ispezioni non discriminatorie e un piano di azione per affrontarle, come specificato all’allegato I, parte 3.

2.   La relazione annuale va presentata alla Commissione in formato elettronico, in conformità al modello della relazione annuale figurante nell’allegato I, e completata conformemente alle note esplicative dell’allegato II.

Articolo 3

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(2)  COM(2011) 700 definitivo.


ALLEGATO I

Modello delle relazioni annuali che gli Stati membri presentano alla Commissione, di cui agli articoli 1 e 2

RELAZIONE ANNUALE

relativa alle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento, effettuate a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1/2005

PARTE 1

Stato membro: [Stato membro]

Anno in cui le ispezioni non discriminatorie indicate nella presente relazione annuale sono state effettuate dall’autorità competente: [aaaa]

Coordinate dell’autorità competente responsabile dell’effettuazione delle ispezioni non discriminatorie indicate nella presente relazione annuale o della trasmissione della relazione:

Nome e funzione del funzionario responsabile dell’autorità competente …

Autorità competente …

Indirizzo …

E-mail …

Numero di telefono …

PARTE 2

[Stato membro]

[aaaa]

Tabella 1

Tipi di ispezioni non discriminatorie effettuate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005

Sezione A: numero di ispezioni non discriminatorie effettuate dall’autorità competente

Sezione B: numero di animali, mezzi di trasporto e documenti di accompagnamento controllati durante le ispezioni non discriminatorie


Specie (*1):

Bovini

Suini

Ovini/caprini

Equidi

Altre specie (specificare e aggiungere colonne se necessario)

Tipi di ispezioni non discriminatorie (*2)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Sezione A

Numero di ispezioni non discriminatorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione B

Animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezzi di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti di accompagnamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Categoria e numero di casi di non conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 individuati durante le ispezioni non discriminatorie di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento

Categoria della non conformità (*3)

 

1.

Idoneità degli animali per il trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pratiche di trasporto, spazio disponibile, altezza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Mezzi di trasporto e disposizioni addizionali per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare, e per i lunghi viaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Abbeveraggio e alimentazione, periodi di viaggio e di riposo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Documentazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Altri casi di non conformità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero totale delle non conformità


Tabella 3

Categoria e numero delle azioni intraprese dall’autorità competente dopo l’individuazione di casi di non conformità al regolamento (CE) n. 1/2005

Categoria della non conformità (*4)

 

A.

Sanzioni applicate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Applicazione e scambi di informazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 3

Analisi delle principali irregolarità individuate durante le ispezioni non discriminatorie e piano di azione per affrontarle, in conformità all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005

[Stato membro]

[aaaa]

1.   ANALISI DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITÀ INDIVIDUATE DURANTE LE ISPEZIONI NON DISCRIMINATORIE

Ai fini della presente relazione annuale, le principali irregolarità individuate sono le seguenti:

2.   PIANO DI AZIONE PER AFFRONTARE LE IRREGOLARITÀ DI CUI AL PUNTO 1.


(*1)  Indicare il numero di ispezioni non discriminatorie nella sezione A e il numero di animali, mezzi di trasporto e documenti di accompagnamento controllati nella sezione B, separatamente per le diverse specie di animali.

(*2)  Si rimanda alle note esplicative dell’allegato II, parte 1.

(*3)  Si rimanda alle note esplicative dell’allegato II, parte 2.

(*4)  Si rimanda alle note esplicative dell’allegato II, parte 3.


ALLEGATO II

Note esplicative per il modello della relazione annuale figurante nell’allegato I, di cui all’articolo 2

PARTE 1

Tipi di ispezioni non discriminatorie effettuate dall’autorità competente

Tipi di ispezioni non discriminatorie

Controlli effettuati:

1.

Nel luogo di partenza, come previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005, e dopo che gli animali sono scaricati dal mezzo di trasporto nel luogo di destinazione, se questo è un macello

Animali

Mezzi di trasporto

Documenti di accompagnamento

2.

Durante il trasporto

Animali

Mezzi di trasporto

Documenti di accompagnamento

3.

Dopo il completamento del trasporto per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo

Documenti di accompagnamento — giornali di viaggio o dati registrati

PARTE 2

Categorie delle non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005

Ogni ispezione non discriminatoria effettuata dall’autorità competente può consentire l’individuazione di più di un caso di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005

Categoria della non conformità

Disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1/2005

1.

Idoneità al trasporto

Articolo 3, lettera b)

Allegato I, capo I e capo VI, punto 1.9

2.

Pratiche di trasporto; spazio disponibile; altezza interna

Articolo 3, lettere d), e) e g)

Allegato I, capo II, punto 1.2 e capi III e VII

3.

Mezzi di trasporto e disposizioni addizionali per le navi adibite al trasporto di bestiame o per le navi che trasportano contenitori via mare, e per i lunghi viaggi

Articolo 3, lettere c) e h)

Allegato I, capi II, IV e VI

4.

Abbeveraggio e alimentazione, periodi di viaggio e di riposo

Articolo 3, lettere a), f) e h)

Allegato I, capo V

5.

Documentazione di trasporto; autorizzazioni dei trasportatori; certificati di idoneità per il conducente e di omologazione dei mezzi di trasporto; giornali di viaggio; non conformità diverse da quelle della categoria 4

Articolo 4, articolo 5, paragrafo 4, articolo 6, paragrafi 1, 5 e 8, articolo 17, paragrafo 2

Allegato II

6.

Qualsiasi altra non conformità non compresa nelle categorie precedenti

 

PARTE 3

Categorie delle azioni intraprese dall’autorità competente per affrontare casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005

Categoria dell’azione

Azioni intraprese dall’autorità competente

A

Sanzioni imposte in conformità alle norme della legislazione nazionale a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2005

B

Applicazione e scambi di informazioni a norma degli articoli 23 e 26 del regolamento (CE) n. 1/2005


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