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Document 32009E0573
Council Common Position 2009/573/CFSP of 27 July 2009 amending Common Position 2006/795/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 , che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Posizione comune 2009/573/PESC del Consiglio, del 27 luglio 2009 , che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 197 del 29.7.2009, pp. 111–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010; abrog. impl. da 32010D0800
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29.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/111 |
POSIZIONE COMUNE 2009/573/PESC DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 2009
che modifica la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 20 novembre 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (1) («RPDC»), che ha attuato la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1718 (2006)»). |
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(2) |
In una dichiarazione del 26 maggio 2009 l’Unione europea ha condannato fermamente il test di un ordigno esplosivo nucleare effettuato il 25 maggio 2009 dalla RPDC. |
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(3) |
Il 12 giugno 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1874 (2009) («UNSCR 1874 (2009)»), che ha ampliato la portata delle misure restrittive imposte dalla UNSCR 1718 (2006), tra l’altro estendendo l’embargo sulle armi nei confronti della RDPC. |
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(4) |
Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha invitato il Consiglio e la Commissione europea ad attuare la UNSCR 1874 (2009) in modo energico e senza indugio. |
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(5) |
La UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie e creditizie internazionali a non sottoscrivere nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria o prestiti agevolati alla RPDC ed esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad esercitare una vigilanza rafforzata al fine di ridurre gli impegni attuali. Esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a non fornire sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC qualora tale sostegno finanziario possa contribuire a programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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(6) |
La UNSCR 1874 (2009) esorta inoltre tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi o attività. |
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(7) |
Inoltre, la UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati, in accordo con le loro autorità nazionali e conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ad ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009). |
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(8) |
La UNSCR 1874 (2009) esorta altresì tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a ispezionare navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009). |
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(9) |
La UNSCR 1874 (2009) stabilisce che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono sequestrare e distruggere i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009) secondo modalità che non siano in contrasto con gli obblighi ad essi derivanti dalle pertinente risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni internazionali. |
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(10) |
La UNSCR 1874 (2009) stabilisce che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono vietare la prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009). |
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(11) |
L’UNSCR 1874 (2009) esorta tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a vigilare al fine di impedire che ai cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che possano contribuire ad attività nucleari dell’RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari. |
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(12) |
In linea con la dichiarazione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sulla RPDC e al fine di raggiungere gli obiettivi della UNSCR 1874 (2009), il divieto di fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC dei prodotti indicati dalle Nazioni Unite dovrebbe essere applicato a taluni altri prodotti che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. |
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(13) |
Inoltre, restrizioni all’ammissione dovrebbero essere applicate anche nei confronti delle persone indicate dall’Unione europea, a causa della loro promozione o sostegno dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o perché prestano servizi finanziari o trasferiscono attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi. |
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(14) |
Inoltre, dovrebbe essere applicato il congelamento dei fondi o risorse economiche nei confronti delle persone ed entità indicate dall’Unione europea, a causa della loro promozione o sostegno dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o perché prestano servizi finanziari o trasferiscono attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire a tali programmi. |
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(15) |
Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri dovrebbero inoltre esercitare una vigilanza rafforzata sulle attività delle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro competenza con talune banche ed entità finanziarie collegate alla RPDC. |
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(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2006/795/PESC. |
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(17) |
È necessaria un’azione della Comunità europea per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2006/795/PESC è così modificata:
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1) |
l’articolo 1 è così modificato:
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2) |
è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 1 bis 1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni per sovvenzioni, assistenza finanziaria e prestiti agevolati alla RPDC, neanche tramite la loro partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali, eccetto per scopi umanitari e di sviluppo concernenti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione. Gli Stati membri vigilano altresì affinché siano ridotti gli impegni attuali e, se possibile, si provveda a porgli fine. 2. Gli Stati membri non forniscono sostegno finanziario pubblico per gli scambi con la RPDC, neanche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all’esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, qualora tale sostegno finanziario possa contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»; |
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3) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
2. Il paragrafo 1, lettera a) non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi della UNSCR 1718 (2006) o della UNSCR 1874 (2009). 3. Il paragrafo 1 non obbliga lo Stato membro a rifiutare ai propri cittadini l’ingresso nel suo territorio. 4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui lo Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 4 o 5. 7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC. 8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio può decidere di concedere la deroga proposta deliberando a maggioranza qualificata. 9. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I, II o III, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata. 10. Se è concessa una deroga, gli Stati membri notificano al comitato l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone che figurano nell’allegato I.»; |
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4) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente:
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5) |
è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 4 bis 1. Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento verso, attraverso o dal territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi o attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata sulle attività svolte dalle istituzioni finanziarie nell’ambito della loro giurisdizione con:
al fine di evitare che tali attività contribuiscano ai programmi o alle attività della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa. 2. A tal fine, nelle attività con le banche e le entità finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a:
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6) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune. 2. Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune. 3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. 4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all’arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro. 5. Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune in conformità del punto 14) della UNSCR 1874 (2009). 6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi della RPDC è vietata se essi hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente posizione comune, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e distrutto, in conformità dei paragrafi 1, 2 e 4.»; |
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7) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.»; |
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8) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Il Consiglio redige l’elenco contenuto nell’allegato I e ne attua le relative modifiche sulla scorta delle indicazioni del comitato o del Consiglio di sicurezza. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o della Commissione, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III, IV e V e adotta le relative modifiche.»; |
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9) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La presente posizione comune è riesaminata e, se necessario, modificata, in particolare per quanto attiene alle categorie di persone, entità o prodotti o ulteriori persone, entità o prodotti da includere nell’ambito delle misure restrittive ovvero alla luce delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. 2. Le misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.»; |
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10) |
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato alla presente posizione comune. |
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT
ALLEGATO
«ALLEGATO
Allegato I
Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
Allegato II
Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Allegato III
Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Allegato IV
Elenco delle succursali e filiali di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b)
Allegato V
Elenco delle succursali, filiali ed entità finanziarie di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere c) e d)»