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Document 32007R1400
Commission Regulation (EC) No 1400/2007 of 28 November 2007 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 311 del 29.11.2007, p. 12–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2), ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005. |
(2) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l’elenco comunitario. |
(3) |
La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all’interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario. |
(4) |
La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3). |
(5) |
La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006. |
(7) |
In seguito alla analisi della documentazione fornita da Blue Wing Airlines in merito ai progressi compiuti nell’attuazione del piano di azione correttivo e a seguito dell’approvazione e della valutazione positiva della suddetta documentazione da parte dalle autorità competenti del Suriname, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore in questione ha completato con successo gli interventi correttivi necessari a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario. |
(8) |
Sulla base dei criteri comuni, si constata che Blue Wing Airlines ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che pertanto può essere ritirata dall’elenco di cui all’allegato A. |
(9) |
Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione la documentazione che conferma gli interventi correttivi adottati per rimediare alle carenze in materia di sicurezza sui restanti aeromobili della sua flotta del tipo Airbus A-310 (contrassegni di immatricolazione: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS e AP-BGQ) e Boeing B-747-300 (contrassegni di immatricolazione: AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY) che sono ancora sottoposti a restrizioni operative. Le competenti autorità del Pakistan hanno approvato le suddette misure. |
(10) |
Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che l’attuale regime di restrizioni operative imposte a Pakistan International Airlines debba cessare e che il vettore in questione debba essere cancellato dall’elenco di cui all’allegato B. |
(11) |
Le competenti autorità del Pakistan hanno acconsentito a fornire alle autorità dello Stato membro dell’aeroporto di destinazione e alla Commissione, prima della ripresa delle operazioni verso la Comunità di ciascuno degli aeromobili in questione, inclusi gli aeromobili di cui al considerando 8 del regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione (4), un rapporto sull’ispezione dell’aeromobile sotto il profilo della sicurezza da esse condotta non oltre 72 ore prima dell’operazione di volo. Al ricevimento della relazione, lo Stato membro interessato può, se necessario, adottare misure appropriate a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005. All’arrivo, l’aeromobile va sottoposto a una ispezione a terra SAFA completa e il relativo rapporto va trasmesso senza indugio alla Commissione che lo inoltra agli altri Stati membri. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione. |
(12) |
In seguito alla presentazione di un nuovo piano di azione correttivo e della relativa documentazione giustificativa fornita da Mahan Air e a seguito dell’approvazione e della valutazione positiva fornite in proposito dalle autorità competenti della Repubblica islamica dell’Iran, vi sono prove sufficienti che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario. |
(13) |
Tuttavia, nonostante l’attuazione di interventi correttivi nel settore della manutenzione e dell’engineering, sono state accertate gravi carenze per quanto riguarda il mantenimento della aeronavigabilità di alcuni aeromobili operati nella Comunità, che hanno portato ad avviare una procedura di sospensione del certificato di aeronavigabilità di questi aeromobili, e sono state comprovate gravi carenze per quanto riguarda i requisiti in materia di manutenzione. Inoltre, sono stati giudicati necessari e conseguentemente richiesti ulteriori adeguamenti del piano di azione correttivo nel settore delle operazioni (5). |
(14) |
Sulla base dei criteri comuni si constata che per il momento Mahan Air non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e che deve pertanto continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato A. La Commissione prende atto della volontà delle autorità competenti della Repubblica islamica dell’Iran di esercitare meglio la loro responsabilità di sorveglianza, allo scopo di migliorare la sicurezza, e di sviluppare una stretta cooperazione a questo fine con la Commissione. |
(15) |
In seguito alla presentazione di un nuovo piano di interventi correttivi e della documentazione giustificativa fornita da Ukrainian Mediterranean Airlines in merito all’attuazione del suddetto piano e a seguito dell’approvazione e della relativa valutazione fornita dalle autorità competenti dell’Ucraina, vi sono prove che dimostrano che il vettore sta attuando gli interventi correttivi diretti a rimuovere le carenze che hanno portato alla sua inclusione nell’elenco comunitario. Le autorità competenti dell’Ucraina hanno sottoposto ad ispezione il vettore in questione ed hanno rilasciato un nuovo Certificato di operatore aereo valido dodici mesi, fino al 15 ottobre 2008. Tuttavia, secondo quanto comunicato in data 13 novembre 2007, le suddette autorità continuano ad essere preoccupate per il fatto che l’amministrazione del vettore non esercita un controllo sufficiente sulle ricorrenti carenze e sulla qualità dei fascicoli di preparazione del volo. Inoltre, sempre secondo le competenti autorità dell’Ucraina, la frequenza con cui emergono tali carenze non permette loro di confermare la solidità e la sostenibilità dei miglioramenti introdotti dal vettore nonostante i cambiamenti positivi. Infine, le suddette autorità ucraine dichiarano che il vettore «ha bisogno di molte risorse e di molto tempo per conformarsi alle norme pertinenti». |
(16) |
Sulla base dei criteri comuni, si considera che Ukrainian Mediterranean Airlines non ha dimostrato la capacità di adottare tutte le misure richieste per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e deve pertanto continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato A. |
(17) |
La Commissione prende atto dell’impegno delle autorità competenti dell’Ucraina di rafforzare la sorveglianza di questo vettore allo scopo di accelerare un’appropriata attuazione del piano di interventi correttivi. |
(18) |
Hewa Bora Airways ha cessato da quattro mesi di operare nel territorio della Comunità con l’aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 e con il contrassegno di immatricolazione 9Q-CJD con il quale è stata autorizzata ad operare a norma del regolamento (CE) n. 235/2007. Essa opera invece all’interno della Comunità nell’ambito di un accordo di «wet lease» (noleggio con equipaggio) stipulato con un vettore belga. |
(19) |
Sulla base delle suddette informazioni, la Commissione ritiene che non vi siano variazioni di sorta nello status del vettore in questione e che l’aeromobile del tipo Boeing B767-266ER, cons. N. 23 178 debba continuare a figurare nell’elenco di cui all’allegato B. |
(20) |
La società Cronos Airlines ha informato la Commissione di aver ottenuto il certificato di operatore aereo dalle autorità della Guinea equatoriale. Dato che questo nuovo vettore aereo è stato certificato dalle autorità della Guinea equatoriale, le quali non si sono dimostrate in grado di esercitare un’adeguata sorveglianza in materia di sicurezza, è opportuno inserirlo nell’elenco di cui all’allegato A. |
(21) |
Le autorità della Guinea equatoriale hanno trasmesso alla Commissione informazioni aggiornate sulle operazioni dei vettori da esse certificati. In particolare, esse hanno dichiarato che Guinea Airways ha cessato le sue operazioni. Non vi sono tuttavia prove del ritiro del certificato di operatore aereo a tale vettore. Pertanto, in assenza di tale informazione, il vettore in questione, per il momento, non può essere ritirato dall’elenco di cui all’allegato A. |
(22) |
Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione le prove dell’avvenuto ritiro del certificato di operatore aereo a World Wing Aviation per motivi di sicurezza. Dato che il vettore in questione, certificato nella Repubblica del Kirghizistan, ha conseguentemente cessato l’attività, è opportuno ritirarlo dall’elenco di cui all’allegato A. |
(23) |
Su invito della Direzione generale dell’aviazione civile (DGCA) indonesiana, un gruppo di esperti europei ha effettuato in Indonesia, dal 5 al 9 novembre 2007, una missione conoscitiva. Nella relazione del gruppo si afferma che già nel 2007 la DGCA ha iniziato ad attuare interventi correttivi, diretti a migliorare la propria capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza. La DGCA ha comunicato di aver avviato nel corso del 2007 la propria ristrutturazione e di aver concesso maggiori poteri ai suoi ispettori. Tuttavia, nella relazione si dice anche che nei primi dieci mesi del 2007 non è stato possibile esercitare pienamente le funzioni di sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori certificati. A partire dai primi del 2008, la DGCA intende ottenere ulteriori risorse umane e finanziarie per poter ottemperare ai propri obblighi nell’ambito della Convenzione di Chicago. La Commissione prende atto di questi progressi e incoraggia vivamente la DGCA ad attuare tutti gli interventi correttivi comunicati alla Commissione. Essa ritiene, tuttavia, che l’attuale stato di attuazione degli interventi correttivi da parte della DGCA indonesiana non consenta, per il momento, di rimuovere il divieto operativo imposto a tutti i vettori certificati da questa autorità. |
(24) |
Le autorità dell’Indonesia hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato dei vettori aerei in possesso di un certificato di operatore aereo. Attualmente, i vettori aerei certificati in Indonesia sono i seguenti: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service (AOCs 121-006 e 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOCs 121-008 e 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOCs 121-018 e 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOCs 121-019 e 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara e Eastindo. È quindi opportuno aggiornare l’elenco comunitario e includere i vettori in questione nell’elenco di cui all’allegato A. |
(25) |
Le autorità competenti dell’Angola hanno trasmesso alla Commissione un nuovo piano d’azione correttivo diretto a migliorare la loro capacità di applicare e far osservare le pertinenti norme di sicurezza per quanto riguarda il vettore TAAG Angola Airlines, nonché affrontare le questioni in materia di sicurezza sollevate dall’ICAO nel corso dell’audit 2004 ICAO USOAP. |
(26) |
Il vettore TAAG ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni relative agli interventi correttivi attualmente in fase di attuazione volti ad eliminare alla radice le cause delle carenze in materia di sicurezza individuate nel corso delle ispezioni a terra, eseguite nell’ambito del programma SAFA, che ne hanno evidenziato la natura sistemica. |
(27) |
La Commissione riconosce lo sforzo effettuato dal vettore per attuare tutte le misure necessarie per conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza nonché la forte disponibilità a collaborare dimostrata dal vettore e dalle competenti autorità dell’Angola. Tuttavia, la Commissione ritiene che la decisione di ritirare TAAG Angola Airlines dall’elenco comunitario sarebbe, in questo momento, prematura in quanto sussistono ancora notevoli carenze in materia di sicurezza che devono essere affrontate e le autorità competenti devono completare il procedimento di ricertificazione del vettore. La Commissione effettuerà una visita in loco in modo da verificare la piena attuazione degli interventi correttivi che il vettore sta ancora completando. |
(28) |
Il 29 agosto 2007 l’Autorità per l’aviazione civile albanese ha presentato alla Commissione un ampio piano di azione correttivo, impegnandosi a trasmettere a quest’ultima, a scadenze regolari, relazioni aggiornate sui progressi compiuti nell’attuazione del suddetto piano. |
(29) |
La prima relazione aggiornata, presentata dall’Autorità per l’aviazione civile albanese il 5 novembre 2007, mostra che le autorità competenti albanesi hanno compiuto effettivamente dei progressi nell’esecuzione del piano e che intendono completarne l’attuazione entro la fine del 2008. Il loro impegno a migliorare le proprie capacità di sorveglianza della sicurezza aerea è stato ulteriormente confermato dalla relazione dell’ultima visita di valutazione condotta in Albania dal 22 al 26 ottobre 2007, nell’ambito dell’ECAA (European Common Aviation Area). |
(30) |
La Commissione intende continuare a monitorare l’attuazione del piano di azione correttivo attraverso aggiornamenti che verranno trasmessi a intervalli regolari come convenuto con le autorità albanesi. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza mediante ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei suddetti vettori. |
(31) |
La Commissione ha riesaminato il piano di azione correttivo delle competenti autorità della Repubblica moldova presentato il 3 settembre 2007 e ha preso atto del suo stato di attuazione. Il piano di azione trasmesso offre delle soluzioni sostenibili per l’attuale numero di vettori certificati nella Repubblica moldova. |
(32) |
La Commissione ritiene pertanto che, finché il numero di operatori sottoposti alla sorveglianza regolamentare delle autorità competenti della Repubblica moldova rimane al livello attuale, le misure prese dalle suddette autorità sono sufficienti per ripristinare la loro capacità di esercitare le loro responsabilità in materia di controlli a norma della Convenzione di Chicago. Al fine di assicurarsi che tali misure forniscano una soluzione sostenibile per le carenze precedentemente individuate, la Commissione intende continuare a monitorare l’attuazione del piano d’azione correttivo. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori certificati da tali autorità e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni. |
(33) |
In seguito a discussioni fra le autorità competenti della Federazione russa e la Commissione e la presentazione della prova della verifica da parte delle prime degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei sottoposti a restrizioni operative dal 23 giugno 2007, il 26 novembre 2007 le autorità competenti della Federazione russa hanno deciso di modificare le restrizioni operative precedentemente imposte in virtù della loro decisione del 23 giugno 2007. Di conseguenza, con questa decisione, il divieto operativo imposto alle compagnie Kuban Airlines, Yakutia Airlines e Kavminvodyavia è stato completamente rimosso. |
(34) |
In virtù della stessa decisione, determinati vettori aerei sono autorizzati ad operare nella Comunità solo con attrezzature specifiche: si tratta dei seguenti vettori: Krasnoyarsk Airlines: aeromobile Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA 65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: aeromobile А-320 (VP BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: aeromobile Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: aeromobile Boeing-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740); UTAir: aeromobile ATR 42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: aeromobile Тu-204 (RA 64022/64016), Тu 154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: aeromobile Yak-42 (RA 42386/42367/42375); Air Company Yakutia: aeromobile Тu-154М (RA 85700/85794) e Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: aeromobile Тu-204 (RA-64018/64020). |
(35) |
Inoltre, secondo la suddetta decisione, le autorità competenti della Federazione russa hanno imposto restrizioni operative su alcuni aeromobili specifici di Orenburg Airlines — aeromobile Tu 154 (RA-85768) e B-737-400 (VP-BGQ) —, Air Company Tatarstan — aeromobile Tu-154 (RA 85101 e RA-85109) —, Air Company Sibir — aeromobile B 737-400 (VP-BTA) — e Rossija — aeromobile Tu-154 (RA-85753 e RA-85835). Questi aeromobili non sono autorizzati ad operare nella Comunità. In virtù della stessa decisione, le autorità competenti della Federazione russa presenteranno alla Commissione, entro il 20 febbraio 2008, la loro valutazione, previa verifica del completamento e dell’efficacia degli interventi correttivi che i vettori in questione si sono impegnati a completare entro tale data. Si ricorda che tutti gli aeromobili dell’ex URSS immatricolati nella Federazione russa che operano a titolo commerciale devono essere conformi ai requisiti della parte II, capo 3, volume 1, dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago. |
(36) |
La Commissione prende atto della decisione delle autorità competenti della Federazione russa ed in particolare della circostanza che le misure cui si fa riferimento non saranno modificate finché le carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei in questione non saranno state eliminate con reciproca soddisfazione delle autorità competenti della Federazione russa e della Commissione e che eventuali modifiche alle suddette misure possono essere adottate dalle autorità competenti della Federazione russa solo in coordinamento con la Commissione. Inoltre, essa prende atto del fatto che tutti i vettori aerei russi operanti servizi internazionali, anche verso la Comunità, sono informati che qualsiasi ispezione a terra che dovesse rilevare carenze significative (categoria 2) o rilevanti (categoria 3) porterebbe, se tali carenze non venissero debitamente corrette, all’imposizione di restrizioni operative da parte delle autorità russe. Infine, le autorità competenti della Federazione russa, in virtù della loro decisione, si sono impegnate a presentare alla Commissione i risultati delle ispezioni e delle verifiche (audit) dei vettori aerei effettuate dalle suddette autorità. |
(37) |
La Commissione prende atto di questi sviluppi e intende verificare la prova degli interventi correttivi attuati dai vettori aerei interessati prima del prossimo aggiornamento del regolamento (CE) n. 474/2006. |
(38) |
Nel frattempo, gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l’effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza dando la priorità alle ispezioni a terra da effettuarsi sugli aeromobili dei vettori in questione e trasmettendo senza indugio alla Commissione i risultati delle suddette ispezioni. La Commissione deve trasmettere mensilmente tali risultati alle autorità competenti della Federazione russa. |
(39) |
Come indicato nel regolamento (CE) n. 787/2007, le autorità competenti della Bulgaria hanno informato la Commissione in merito alla revoca del certificato di operatore aereo dei vettori Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air e Air Sofia, della sospensione del certificato di operatore aereo di Air Scorpio e dell’imposizione di restrizioni operative agli aeromobili del vettore Heli Air che non erano dotati dei dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS) necessari per effettuare voli sicuri all’interno della Comunità. |
(40) |
Le autorità competenti della Bulgaria hanno presentato alla Commissione una documentazione contenente informazioni relative alle misure da esse introdotte in seguito all’adozione delle misure di cui ai considerando 38 e 39 del regolamento (CE) n. 787/2007. |
(41) |
Di conseguenza, le suddette autorità hanno riferito la cancellazione dal registro della Bulgaria di tutti gli aeromobili del tipo Antonov 12 dei vettori Scorpion Air, Bright Aviation Services e Vega Airlines. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti dell’aeromobile dello stesso tipo di Air Sofia, con l’eccezione di un aeromobile il cui certificato di navigabilità è scaduto nel luglio 2007 e che sarà cancellato dal registro bulgaro il 30 gennaio 2008. Per quanto riguarda Air Scorpio, dopo la sospensione del suo certificato di operatore aereo, la società si occupa ora di addestramento al volo e di operazioni non commerciali. |
(42) |
Per quanto riguarda Heli Air, le autorità competenti della Bulgaria hanno comunicato che il vettore sarà in grado di operare tutti gli aeromobili della sua flotta del tipo LET L-410, dotato di tutti i necessari dispositivi di sicurezza obbligatori (EGPWS e TCAS), e che potrà pertanto garantire operazioni sicure nel territorio della Comunità al più tardi entro il 5 dicembre 2007. |
(43) |
La Commissione prende atto dell’adozione di queste misure e riconosce i continui sforzi compiuti dalle competenti autorità bulgare diretti a migliorare l’esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. La Commissione appoggia gli sforzi delle autorità competenti della Bulgaria per proseguire nell’esercizio delle proprie responsabilità di sorveglianza. Essa continuerà a monitorare tale processo avvalendosi dell’assistenza dell’EASA e degli Stati membri. |
(44) |
A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell’elenco comunitario aggiornato alla data del 11 settembre 2007, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare assoggettati a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi. |
(45) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:
1. |
l’allegato A è sostituito dall’allegato A del presente regolamento; |
2. |
l’allegato B è sostituito dall’allegato B del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1043/2007 (GU L 239 del 12.9.2007, pag. 50).
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag. 177).
(4) GU L 175 del 5.7.2007, pag. 10.
(5) Lettera dei servizi della Commissione indirizzata a Mahan Air il 19 ottobre 2007 — trasmessa anche a CAO Iran alla stessa data.
ALLEGATO A
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
AIR KORYO |
Sconosciuto |
KOR |
Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK) |
AIR WEST CO. LTD |
004/A |
AWZ |
Sudan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES |
009 |
AFG |
Afghanistan |
MAHAN AIR |
FS 105 |
IRM |
Repubblica islamica dell’Iran |
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS |
Sconosciuto |
VRB |
Ruanda |
TAAG ANGOLA AIRLINES |
001 |
DTA |
Angola |
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES |
164 |
UKM |
Ucraina |
VOLARE AVIATION ENTREPRISE |
143 |
VRE |
Ucraina |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), compresi i seguenti: |
|
— |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AFRICA ONE |
409/CAB/MIN/TC/0114/2006 |
CFR |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0005/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIGLE AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0042/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR BENI |
409/CAB/MIN/TC/0019/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR BOYOMA |
409/CAB/MIN/TC/0049/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR INFINI |
409/CAB/MIN/TC/006/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR KASAI |
409/CAB/MIN/TC/0118/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR NAVETTE |
409/CAB/MIN/TC/015/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
AIR TROPIQUES S.P.R.L. |
409/CAB/MIN/TC/0107/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
BEL GLOB AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0073/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
BLUE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0109/2006 |
BUL |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
BRAVO AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0090/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
BUSINESS AVIATION S.P.R.L. |
409/CAB/MIN/TC/0117/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
BUTEMBO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0056/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
CARGO BULL AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0106/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
CETRACA AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/037/2005 |
CER |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
CHC STELLAVIA |
409/CAB/MIN/TC/0050/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
COMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0057/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
DOREN AIR CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0054/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
EL SAM AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0002/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
ESPACE AVIATION SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0003/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
FILAIR |
409/CAB/MIN/TC/0008/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
FREE AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0047/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
GALAXY INCORPORATION |
409/CAB/MIN/TC/0078/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
GOMA EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0051/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
GOMAIR |
409/CAB/MIN/TC/0023/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0048/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS |
409/CAB/MIN/TC/0022/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
KATANGA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0088/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
KIVU AIR |
409/CAB/MIN/TC/0044/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES |
Firma ministeriale (ordinanza 78/205) |
LCG |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
MALU AVIATION |
409/CAB/MIN/TC/0113/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
MALILA AIRLIFT |
409/CAB/MIN/TC/0112/2006 |
MLC |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
MANGO AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0007/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
PIVA AIRLINES |
409/CAB/MIN/TC/0001/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS |
409/CAB/MIN/TC/0052/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
SAFARI LOGISTICS SPRL |
409/CAB/MIN/TC/0076/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
SAFE AIR COMPANY |
409/CAB/MIN/TC/0004/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
SERVICES AIR |
409/CAB/MIN/TC/0115/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
SUN AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0077/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
TEMBO AIR SERVICES |
409/CAB/MIN/TC/0089/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
THOM'S AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0009/2007 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
TMK AIR COMMUTER |
409/CAB/MIN/TC/020/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
TRACEP CONGO |
409/CAB/MIN/TC/0055/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
TRANS AIR CARGO SERVICE |
409/CAB/MIN/TC/0110/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) |
409/CAB/MIN/TC/0105/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
VIRUNGA AIR CHARTER |
409/CAB/MIN/TC/018/2005 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS |
409/CAB/MIN/TC/0116/2006 |
WDA |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
ZAABU INTERNATIONAL |
409/CAB/MIN/TC/0046/2006 |
Sconosciuto |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti: |
|
|
Guinea equatoriale |
CRONOS AIRLINES |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Guinea equatoriale |
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES |
2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS |
EUG |
Guinea equatoriale |
GENERAL WORK AVIACION |
002/ANAC |
n/a |
Guinea equatoriale |
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS |
739 |
GET |
Guinea equatoriale |
GUINEA AIRWAYS |
738 |
n/a |
Guinea equatoriale |
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL |
737 |
UTG |
Guinea equatoriale |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dell’Indonesia, compresi i seguenti: |
|
|
Indonesia |
ADAM SKY CONNECTION AIRLINES |
121-036 |
DHI |
Indonesia |
AIR PACIFIC UTAMA |
135-020 |
Sconosciuto |
Indonesia |
AIRFAST INDONESIA |
135-002 |
AFE |
Indonesia |
ASCO NUSA AIR TRANSPORT |
135-022 |
Sconosciuto |
Indonesia |
ASI PUDJIASTUTI |
135-028 |
Sconosciuto |
Indonesia |
AVIASTAR MANDIRI |
135-029 |
Sconosciuto |
Indonesia |
BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN |
135-031 |
Sconosciuto |
Indonesia |
CARDIG AIR |
121-013 |
Sconosciuto |
Indonesia |
DABI AIR NUSANTARA |
135-030 |
Sconosciuto |
Indonesia |
DERAYA AIR TAXI |
135-013 |
DRY |
Indonesia |
DERAZONA AIR SERVICE |
135-010 |
Sconosciuto |
Indonesia |
DIRGANTARA AIR SERVICE |
135-014 |
DIR |
Indonesia |
EASTINDO |
135-038 |
Sconosciuto |
Indonesia |
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA |
121-019 |
Sconosciuto |
Indonesia |
EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA |
135-032 |
Sconosciuto |
Indonesia |
GARUDA INDONESIA |
121-001 |
GIA |
Indonesia |
GATARI AIR SERVICE |
135-018 |
GHS |
Indonesia |
INDONESIA AIR ASIA |
121-009 |
AWQ |
Indonesia |
INDONESIA AIR TRANSPORT |
135-017 |
IDA |
Indonesia |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE |
135-019 |
Sconosciuto |
Indonesia |
KARTIKA AIRLINES |
121-003 |
KAE |
Indonesia |
KURA-KURA AVIATION |
135-016 |
Sconosciuto |
Indonesia |
LION MENTARI ARILINES |
121-010 |
LNI |
Indonesia |
MANDALA AIRLINES |
121-005 |
MDL |
Indonesia |
MANUNGGAL AIR SERVICE |
121-020 |
Sconosciuto |
Indonesia |
MEGANTARA AIRLINES |
121-025 |
Sconosciuto |
Indonesia |
MERPATI NUSANTARA |
121-002 |
MNA |
Indonesia |
METRO BATAVIA |
121-007 |
BTV |
Indonesia |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER |
135-011 |
Sconosciuto |
Indonesia |
PELITA AIR SERVICE |
121-008 |
PAS |
Indonesia |
PELITA AIR SERVICE |
135-001 |
PAS |
Indonesia |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA |
135-026 |
Sconosciuto |
Indonesia |
PURA WISATA BARUNA |
135-025 |
Sconosciuto |
Indonesia |
REPUBLIC EXPRES AIRLINES |
121-040 |
RPH |
Indonesia |
RIAU AIRLINES |
121-016 |
RIU |
Indonesia |
SAMPURNA AIR NUSANTARA |
135-036 |
Sconosciuto |
Indonesia |
SMAC |
135-015 |
SMC |
Indonesia |
SRIWIJAYA AIR |
121-035 |
SJY |
Indonesia |
TRANS WISATA PRIMA AVIATION |
121-017 |
Sconosciuto |
Indonesia |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION |
135-021 |
Sconosciuto |
Indonesia |
TRAVEL EXPRES AIRLINES |
121-038 |
XAR |
Indonesia |
TRAVIRA UTAMA |
135-009 |
Sconosciuto |
Indonesia |
TRI MG INTRA AIRLINES |
121-018 |
TMG |
Indonesia |
TRI MG INTRA AIRLINES |
135-037 |
TMG |
Indonesia |
TRIGANA AIR SERVICE |
121-006 |
TGN |
Indonesia |
TRIGANA AIR SERVICE |
135-005 |
TGN |
Indonesia |
WING ABADI NUSANTARA |
121-012 |
WON |
Indonesia |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti: |
|
— |
Repubblica del Kirghizistan |
AIR CENTRAL ASIA |
34 |
AAT |
Repubblica del Kirghizistan |
AIR MANAS |
17 |
MBB |
Repubblica del Kirghizistan |
ASIA ALPHA AIRWAYS |
32 |
SAL |
Repubblica del Kirghizistan |
AVIA TRAFFIC COMPANY |
23 |
AVJ |
Repubblica del Kirghizistan |
BISTAIR-FEZ BISHKEK |
08 |
BSC |
Repubblica del Kirghizistan |
BOTIR AVIA |
10 |
BTR |
Repubblica del Kirghizistan |
CLICK AIRWAYS |
11 |
CGK |
Repubblica del Kirghizistan |
DAMES |
20 |
DAM |
Repubblica del Kirghizistan |
EASTOK AVIA |
15 |
Sconosciuto |
Repubblica del Kirghizistan |
ESEN AIR |
2 |
ESD |
Repubblica del Kirghizistan |
GALAXY AIR |
12 |
GAL |
Repubblica del Kirghizistan |
GOLDEN RULE AIRLINES |
22 |
GRS |
Repubblica del Kirghizistan |
INTAL AVIA |
27 |
INL |
Repubblica del Kirghizistan |
ITEK AIR |
04 |
IKA |
Repubblica del Kirghizistan |
KYRGYZ TRANS AVIA |
31 |
KTC |
Repubblica del Kirghizistan |
KYRGYZSTAN |
03 |
LYN |
Repubblica del Kirghizistan |
KYRGYZSTAN AIRLINES |
01 |
KGA |
Repubblica del Kirghizistan |
MAX AVIA |
33 |
MAI |
Repubblica del Kirghizistan |
OHS AVIA |
09 |
OSH |
Repubblica del Kirghizistan |
S GROUP AVIATION |
6 |
Sconosciuto |
Repubblica del Kirghizistan |
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION |
14 |
SGD |
Repubblica del Kirghizistan |
SKY WAY AIR |
21 |
SAB |
Repubblica del Kirghizistan |
TENIR AIRLINES |
26 |
TEB |
Repubblica del Kirghizistan |
TRAST AERO |
05 |
TSJ |
Repubblica del Kirghizistan |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Liberia |
— |
— |
Liberia |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti: |
— |
— |
Sierra Leone |
AIR RUM, LTD |
Sconosciuto |
RUM |
Sierra Leone |
BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD |
Sconosciuto |
BVU |
Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD |
Sconosciuto |
DTY |
Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD |
Sconosciuto |
ORJ |
Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD |
Sconosciuto |
PRR |
Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD |
Sconosciuto |
SVT |
Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Sierra Leone |
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti: |
— |
— |
Swaziland |
AERO AFRICA (PTY) LTD |
Sconosciuto |
RFC |
Swaziland |
JET AFRICA SWAZILAND |
Sconosciuto |
OSW |
Swaziland |
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION |
Sconosciuto |
RSN |
Swaziland |
SCAN AIR CHARTER, LTD |
Sconosciuto |
Sconosciuto |
Swaziland |
SWAZI EXPRESS AIRWAYS |
Sconosciuto |
SWX |
Swaziland |
SWAZILAND AIRLINK |
Sconosciuto |
SZL |
Swaziland |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.
ALLEGATO B
ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)
Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) |
Numero del certificato di operatore aereo (COA) |
Codice ICAO di designazione della compagnia aerea |
Stato dell’operatore aereo |
Tipo di aeromobile |
Contrassegno di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione |
Stato di immatricolazione |
AIR BANGLADESH |
17 |
BGD |
Repubblica popolare del Bangladesh |
B747-269B |
S2-ADT |
Bangladesh |
AIR SERVICE COMORES |
06-819/TA-15/DGACM |
KMD |
Comore |
L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP |
L’intera flotta, tranne D6-CAM (851336) |
Comore |
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) |
409/CAB/MIN/TC/0108/2006 |
ALX |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
L’intera flotta, tranne: B767-266 ER |
L’intera flotta, tranne: 9Q-CJD (cons. n. 23 178) |
Repubblica democratica del Congo (RDC) |
(1) I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.