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Document 32005D0166
2005/166/EC: Commission Decision of 10 February 2005 laying down rules implementing Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol (notified under document number C(2005) 247)
2005/166/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [notificata con il numero C(2005) 247]
2005/166/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [notificata con il numero C(2005) 247]
GU L 55 del 1.3.2005, p. 57–91
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 319M del 29.11.2008, p. 152–186
(MT)
In force
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/57 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2005
che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto
[notificata con il numero C(2005) 247]
(2005/166/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l’assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCCC) e del protocollo di Kyoto; servono inoltre a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto degli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto. |
(2) |
La Commissione deve riesaminare gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione, qualora siano richiesti elementi ulteriori a seguito del riesame dell’inventario comunitario svolto dall’UNFCCC, e deve adottare le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE affinché gli Stati membri siano tenuti a riferire tali elementi nelle relazioni successive che devono presentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE. |
(3) |
Le informazioni trasmesse ogni due anni alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progetti previsti della Comunità e dei suoi Stati membri, al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto. |
(4) |
La Commissione deve riesaminare l’allegato II e l’allegato III e adottare, entro il 1o gennaio 2007, tutte le modifiche necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE. |
(5) |
La Commissione deve preparare stime per i dati mancanti negli inventari degli Stati membri, previa consultazione degli Stati membri interessati e in linea con i principi stabiliti nella presente decisione, al fine di garantire la completezza dell'inventario degli Stati membri in questione e della Comunità in conformità alle linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni relative agli inventari annui e alle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra. |
(6) |
Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005, secondo le linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni riguardanti i dati nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
(7) |
Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni sul periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni alla scadenza del periodo in questione in conformità delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
(8) |
Le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Comunità in riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE definiti nella presente decisione garantiscono che tali obblighi siano assolti per tempo e in maniera efficace. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Oggetto
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE per quanto concerne i seguenti elementi:
a) |
la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima decisione; |
b) |
l’istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE; |
c) |
gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE; |
d) |
le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione in questione. |
CAPO II
Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri
Parte 1
Relazioni annuali
Articolo 2
Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione
1. Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE in base ai seguenti documenti:
a) |
Revised 1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories, di seguito «linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali di gas serra»; |
b) |
IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories, di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi»; |
c) |
IPCC good practice guidance for land use, land-use change and forestry (LULUCF), di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF». |
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE alla Commissione e in copia all’Agenzia europea dell’ambiente in base alle:
a) |
linee guida per la preparazione delle comunicazioni internazionali delle parti inserite nell’allegato I della convenzione, parte I (UNFCCC reporting guidelines on annual inventories), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali»; |
b) |
linee guida per la preparazione delle informazioni previste dall’articolo 7 del protocollo di Kyoto, di seguito «linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto». |
3. Il rapporto completo sull’inventario nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione n. 280/2004/CE è preparato utilizzando il formato per la comunicazione delle informazioni sugli inventari nazionali definito nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali.
Articolo 3
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto e delle pertinenti decisioni adottate nell’ambito dello stesso e ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE, le rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e gli assorbimenti dei pozzi connessi a cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività di silvicoltura, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto, per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri che scelgono la gestione delle foreste, la gestione dei terreni coltivati, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto devono inoltre comunicare le emissioni di gas serra di origine antropica prodotte dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi per ciascuna delle attività scelte per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.
Gli Stati membri distinguono chiaramente questi dati dalle stime delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni indicate al paragrafo 1 nelle relazioni che presentano a decorrere dal 15 gennaio 2010.
Articolo 4
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri comunicano, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE:
a) |
una descrizione delle modalità istituzionali da essi definite per la preparazione dell’inventario e del processo di preparazione dell’inventario; |
b) |
una descrizione dei metodi e delle fonti di dati impiegati, comprese le informazioni sui metodi applicati e i tipi di dati riguardanti le attività e i fattori di emissione utilizzati per le principali fonti di emissione comunitarie, determinate ogni anno dalla Commissione entro il 31 ottobre in conformità del capitolo 7 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi e in conformità del capitolo 5 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF. Le suddette informazioni sono trasmesse dagli Stati membri corredate di rinvii ai capitoli del rapporto sull’inventario nazionale o sotto forma di tabelle come indicato all’allegato I della presente decisione; |
c) |
informazioni sul loro programma di garanzia qualità e controllo qualità, compresi gli obiettivi in materia di qualità e il piano di garanzia qualità e controllo qualità applicabile all’inventario; |
d) |
una valutazione generale dell’incertezza; |
e) |
una valutazione generale della completezza, che tenga conto della copertura geografica dello Stato membro interessato e di eventuali lacune nei dati contenuti nell’inventario; |
f) |
il raffronto tra il metodo settoriale e il metodo di riferimento (reference approach); |
g) |
eventuali risposte al riesame degli inventari nazionali precedenti svolto dall’UNFCCC ricevute dopo la presentazione dell'inventario nazionale precedente e informazioni su eventuali nuovi calcoli effettuati; |
h) |
la descrizione dell'andamento delle emissioni nel passato corredata di interpretazione. |
2. Per le informazioni del paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono indicare che non sono subentrati cambiamenti riguardanti i rispettivi punti del rapporto sull’inventario nazionale.
Articolo 5
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni ricavate dal registro nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE comprendono le informazioni richieste nell’ambito delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.
Articolo 6
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sulle entità giuridiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE comprendono un elenco dei soggetti giuridici autorizzati dallo Stato membro a detenere unità di quantità assegnate (AAU), unità di assorbimento (RMU), unità di riduzione delle emissioni (ERU) e riduzioni certificate delle emissioni (CER), comprese le CER temporanee (tCER) e le CER a lungo termine (lCER).
Articolo 7
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sugli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE:
a) |
includono, entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari elencati nella tabella II-1 dell’allegato II; |
b) |
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e, obbligatoriamente, entro il 15 gennaio 2006 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari supplementari elencati nella tabella II-2 dell’allegato II; |
c) |
includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori supplementari elencati nella tabella II-3 dell’allegato II. |
Parte 2
Relazioni biennali
Articolo 8
Orientamenti per la comunicazione delle informazioni
Gli Stati membri riferiscono le informazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell’allegato I alla convenzione, parte II (UNFCCC reporting guidelines on national communications), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali», e in base alle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.
Articolo 9
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
Le informazioni sulle politiche e le misure nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE comprendono:
a) |
un elenco delle suddette politiche e misure che sono giunte a scadenza o sono state abrogate nel periodo di riferimento; |
b) |
una descrizione delle interazioni, effettive e attese, con altre politiche e misure attinenti e con le politiche e la legislazione comunitarie; |
c) |
gli indicatori relativi alle previsioni per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020 che figurano all’allegato III della presente decisione. |
Articolo 10
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE
1. Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri individuano chiaramente le previsioni sulle emissioni in caso di applicazione di «misure» e di «misure supplementari» e le politiche e le misure incluse.
Una previsione delle emissioni che tiene conto dell'applicazione di «misure» comprende le politiche e le misure adottate e attuate. Una previsione che tiene conto delle «misure supplementari» applicate comprende le politiche e le misure pianificate.
Nell’ambito delle previsioni delle emissioni in caso di «misure» e di «misure supplementari» gli Stati membri possono trasmettere anche previsioni «in assenza di misure». Una previsione relativa alla situazione «in assenza di misure» non tiene conto di tutte le politiche e le misure attuate, adottate o programmate dopo l'anno scelto come anno di inizio per la previsione medesima.
2. La descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), della decisione n. 280/2004/CE comprende i parametri obbligatori effettivamente utilizzati di cui all'allegato IV, punto 1, della presente decisione.
Gli Stati membri sono invitati a comunicare i parametri sulle previsioni inseriti nell’elenco dei parametri raccomandati di cui all’allegato IV, punto 2, della presente decisione.
Gli Stati membri procedono ad un’analisi di sensibilità delle proprie previsioni, basata sulle principali variabili di input utilizzate nei rispettivi modelli di previsione.
Gli Stati membri sono invitati a definire uno scenario a emissioni elevate, medie e basse per le principali variabili di input e a quantificare le emissioni previste per ognuno dei suddetti scenari. Gli Stati membri sono inoltre invitati a introdurre una misura di robustezza del modello di previsione utilizzato e i metodi applicati per la sua valutazione. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare scenari a variabili multiple, utilizzando combinazioni di variabili di input.
Articolo 11
Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE
Gli Stati membri trasmettono informazioni sulle modalità di utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e dello scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET), previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE (2) del Consiglio e del protocollo di Kyoto, utilizzando a tal fine il questionario dell'allegato V della presente decisione. Gli Stati membri sono invitati a presentare tali informazioni a scadenza annuale nell'ambito delle comunicazioni che devono trasmettere a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE.
Le informazioni trasmesse dagli Stati membri possono limitarsi alle modifiche o ai complementi di informazione rispetto ai dati forniti in base al questionario dell'anno precedente.
CAPO III
Il sistema di inventario comunitario
Parte 1
Il sistema di inventario comunitario
Articolo 12
Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario
1. Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati sulle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri impiegati per i rispettivi inventari nazionali dei gas serra secondo gli orientamenti IPCC sulle buone prassi e gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.
2. Gli Stati membri presentano il rispettivo inventario annuo alla Commissione in forma elettronica e ne inviano una copia all’Agenzia europea dell’ambiente.
Parte 2
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
Articolo 13
Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE
Se uno Stato membro non presenta tutti i dati richiesti dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE entro il 15 marzo dell’anno di presentazione della relazione, la Commissione predispone delle stime per i dati mancanti per lo Stato membro in questione, al fine di inserirle nell’inventario comunitario dei gas serra per l’anno di riferimento e per la categoria di fonti di emissione interessati, secondo quanto indicato nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari nazionali e nelle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra.
Articolo 14
1. Le stime predisposte dalla Commissione in merito ai dati mancanti si fondano sui principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se gli Stati membri dispongono di una serie storica coerente di stime già comunicate per le categorie di fonti interessate e relative ad anni precedenti che non hanno subito adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, per ottenere la stima delle emissioni è possibile utilizzare l’estrapolazione di tali serie storiche.
Per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore energetico l’estrapolazione delle emissioni deve basarsi sulla variazione percentuale delle stime delle emissioni di tale gas serra predisposte da Eurostat.
3. Se la stima riguardante la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto negli anni precedenti, ma lo Stato membro non ha presentato una stima modificata, si utilizza il metodo di adeguamento di base impiegato dal gruppo di esperti incaricati del riesame, come indicato negli orientamenti tecnici relativi ai metodi di adeguamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, di seguito definiti «gli orientamenti tecnici per gli adeguamenti», senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
4. Se non è disponibile una serie storica coerente di stime comunicate per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti interessata non è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, la stima si fonda sugli orientamenti tecnici per gli adeguamenti, senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.
Articolo 15
La Commissione prepara le stime di cui all’articolo 14 entro il 31 marzo dell’anno di presentazione delle comunicazioni, previa consultazione dello Stato membro interessato, e successivamente notifica tali stime agli altri Stati membri.
Articolo 16
Gli Stati membri interessati utilizzano le stime di cui all’articolo 14 per la presentazione dei dati nazionali all’UNFCCC, al fine di garantire l’uniformità tra l’inventario comunitario e gli inventari nazionali.
CAPO IV
Comunicazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 e il periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni
Parte 1
Relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005
Articolo 17
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE
1. Gli Stati membri preparano la relazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 secondo le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. La relazione prevede:
a) |
una descrizione delle misure interne adottate, compresi eventuali provvedimenti giuridici e istituzionali, per rispettare gli impegni che gli Stati membri hanno assunto a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto, nonché di eventuali programmi per la conformità e il controllo dell’applicazione a livello interno; |
b) |
dati sulle tendenze e le previsioni riguardanti le emissioni di gas serra a livello nazionale; le tendenze si basano sui dati contenuti nell’inventario e trasmessi dagli Stati membri all’UNFCCC entro il 15 aprile 2005; |
c) |
una valutazione delle modalità secondo le quali le misure interne di cui alla lettera a), alla luce delle tendenze e delle previsioni di cui alla lettera b), contribuiranno all’assolvimento degli impegni assunti dagli Stati membri a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; |
d) |
una descrizione delle attività, delle azioni e dei programmi intrapresi dagli Stati membri al fine di assolvere gli impegni assunti a norma degli articoli 10 e 11 del protocollo di Kyoto. |
2. Gli Stati membri presentano la relazione in un unico documento, costituito da quattro capitoli contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
Le informazioni sulle previsioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono coerenti con le informazioni che la Commissione presenta entro il 15 giugno 2005 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE.
Parte 2
Relazioni alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni
Articolo 18
Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE
La relazione di ciascuno Stato membro contiene, sulla base delle modalità di contabilità delle quantità assegnate di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, le seguenti informazioni:
a) |
per l’anno civile in corso fino al termine del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni (definito secondo il GMT — Greenwich Mean Time) la quantità totale di:
|
b) |
la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nel conto dei ritiri dello Stato membro interessato al termine del periodo di riferimento; |
c) |
la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, CER e AAU che lo Stato membro chiede di riportare al periodo di impegno successivo. |
Le informazioni di cui sopra comprendono solo le ERU, AAU, RMU, CER (comprese le lCER e le tCER) valide per il periodo di impegno in questione. Tali informazioni sono determinate in base ai dati disponibili a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) e sono presentate in formato elettronico.
Articolo 19
Comunicazione di informazioni da parte della Comunità alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE
La relazione della Comunità contiene le seguenti informazioni:
a) |
quantità totali delle unità di cui all’articolo 18, lettera a), dichiarate dagli Stati membri e quantità totali delle unità in questione detenute nel registro comunitario; |
b) |
quantità totale e numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nei conti dei ritiri degli Stati membri e della Comunità al termine del periodo di riferimento; |
c) |
quantità totale e numeri di serie delle ERU, CER e AAU che ciascuno Stato membro e la Comunità chiedono di riportare al periodo d’impegno successivo secondo le modalità di contabilizzazione delle quantità assegnate previste dall’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto. |
CAPO V
Procedure e tempi per la cooperazione e il coordinamento
Articolo 20
Compilazione dell’inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull’inventario a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE
1. Per la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
2. Gli eventuali aggiornamenti dei dati forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE si limitano all’invio dei dati mancanti e all’eliminazione delle incongruenze.
3. Le procedure e i tempi per la compilazione dell’inventario comunitario e la presentazione del rapporto sull’inventario sono definiti all’allegato VI.
Articolo 21
Procedure in materia di riesame, adeguamenti e conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione n. 280/2004/CE
1. Se al 1o giugno uno Stato membro non ha presentato il proprio rapporto sull’inventario alla convenzione UNFCCC, ne informa immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una settimana dalla data in cui le ricevono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a) |
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario dello Stato membro interessato che richiedono un adeguamento; |
b) |
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra lo Stato membro interessato e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati; |
c) |
gli adeguamenti delle stime contenute nel progetto di relazione di riesame sui singoli inventari, se lo Stato membro interessato non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame; |
d) |
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato riguardo allo Stato membro interessato. |
In merito alle indicazioni di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato informa la Commissione su come intende trattare i problemi riscontrati dal gruppo di esperti incaricati del riesame.
Per quanto riguarda gli adeguamenti di cui alla lettera c), lo Stato membro interessato informa la Commissione se intende accogliere o respingere gli adeguamenti proposti.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui alle lettere da a) a d) trasmesse dallo Stato membro interessato entro una settimana dalla data di ricevimento.
3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro una settimana dalla data in cui le pervengono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:
a) |
le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario comunitario che richiedono un adeguamento; |
b) |
le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra la Comunità e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati; |
c) |
gli adeguamenti delle stime contenute in un progetto di relazione di riesame sui singoli inventari se la Commissione non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame; |
d) |
gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato rispetto alla Comunità. |
4. Gli Stati membri coordinano con la Commissione le loro risposte in merito al processo di riesame con riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE:
a) |
entro i tempi indicati nel protocollo di Kyoto, qualora gli adeguamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli adeguamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportano un adeguamento dell’inventario comunitario tale da causare un’inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto; |
b) |
entro due settimane prima della presentazione degli elementi seguenti agli organismi competenti previsti dal protocollo di Kyoto:
|
5. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli adeguamenti calcolati per le stime contenute nel loro inventario nel corso della procedura volontaria di adeguamento e apportati a norma delle linee guida tecniche relative agli adeguamenti.
Articolo 22
Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE
1. La proposta di relazione della Commissione riguardante la dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità viene trasmessa agli Stati membri entro il 30 luglio 2005. Gli Stati membri inviano i relativi commenti entro e non oltre il 31 agosto 2005.
2. Gli Stati membri presentano, entro il 1o gennaio 2006, al segretariato UNFCCC le proprie relazioni nelle quali dimostrano i progressi realizzati entro il 2005 e ne inviano contestualmente una copia alla Commissione in formato elettronico.
Articolo 23
Presentazione delle relazioni sulla determinazione delle quantità assegnate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 280/2004/CE
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 15 gennaio 2006, le informazioni riportate di seguito:
a) |
le serie storiche complete degli inventari delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di assorbimento di gas serra che non rientrano nel protocollo di Montreal e già comunicate all'UNFCCC; |
b) |
l’anno di riferimento scelto per il calcolo delle emissioni di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo già comunicato all’UNFCCC; |
c) |
la proposta riguardante il livello di emissioni espresso in tonnellate di CO2 equivalente, a norma dell’articolo 3 della decisione 2002/358/CE e dell’articolo 3, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, dopo il calcolo delle cifre definitive sulle emissioni dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni di cui all’allegato II della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; tale calcolo tiene conto dei metodi di stima delle emissioni di origine antropica delle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e delle modalità di calcolo della quantità assegnata contenute nell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del protocollo di Kyoto; |
d) |
il calcolo della propria riserva per il periodo di impegno corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro (proposta) o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall’inventario più recente esaminato; |
e) |
i singoli valori minimi prescelti per la copertura delle chiome arboree, la superficie del terreno e l’altezza degli alberi da utilizzare per contabilizzare le attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, giustificandone la coerenza con i dati storici riferiti all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite o ad altri organismi internazionali; in caso di divergenza tra i suddetti valori, occorre illustrare i motivi e le modalità di scelta dei valori proposti, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; |
f) |
le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prescelte per il calcolo delle emissioni per il primo periodo di impegno, specificando come il proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto individuerà le superfici di terreno destinate alle suddette attività, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto; |
g) |
l’indicazione riguardante l'intenzione, per ciascuna delle attività contemplate dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, di calcolarle ogni anno o per l'intero periodo di impegno; |
h) |
una descrizione del proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, secondo le linee guida indicate all’articolo 7 del protocollo medesimo; |
i) |
una descrizione del proprio registro nazionale, secondo le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. |
Gli Stati membri che non figurano nell’allegato II della decisione 2002/358/CE presentano le informazioni elencate in precedenza entro il 15 giugno 2006.
2. I tempi per la preparazione e la presentazione delle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, inviate secondo le modalità di calcolo delle quantità assegnate stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, sono indicati all'allegato VII.
Articolo 24
Comunicazione in merito al periodo addizionale per l'assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE
1. Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, gli Stati membri presentano le proprie relazioni al segretariato UNFCCC e alla Commissione entro il mese successivo alla scadenza di tale periodo addizionale.
2. Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, la Commissione presenta la propria relazione al segretariato UNFCCC entro un mese dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
CAPO VI
Disposizioni finali
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 26
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(2) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(3) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Tabella relativa ai metodi, alle fonti di dati e ai fattori di emissione utilizzati dagli Stati membri per le principali fonti di emissioni comunitarie ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
I metodi utilizzati possono essere il metodo a livelli (tier), la modellazione o l’approccio specifico per paese. I dati sulle attività possono essere ricavati dalle statistiche nazionali o riguardare impianti specifici. I fattori di emissione possono essere quelli dell’IPCC predefiniti indicati nelle linee guida IPCC del 1996 sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra (1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e negli orientamenti sulle buone prassi IPCC, i fattori di emissione specifici del paese, i fattori di emissione specifici degli impianti o i fattori di emissione CORINAIR elaborati nell’ambito della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
Tabella I — 1
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (energia)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 2
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (processi industriali)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
HFC |
PFC |
SF6 |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 3
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (uso di solventi e altri prodotti; agricoltura)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
|||||||||||
CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Tabella I — 4
Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole; rifiuti; altro)
FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA |
CO2 |
CH4 |
N2O |
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CATEGORIE |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
Fonte principale (1) |
Metodo applicato (2) |
Dati attività (3) |
Fattore di emissione (4) |
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Prodotti della raccolta del legno |
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Voci per memoria: |
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Combustibili per uso di bordo a livello internazionale |
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Trasporto aereo |
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Trasporto marittimo |
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Emissioni di CO2 da biomassa |
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(1) Fonti principali della Comunità. Questo dato viene inserito dalla Commissione/AEA con i risultati ottenuti dall’analisi delle categorie principali ricavate dall’inventario precedente.
(2) Per indicare il metodo applicato utilizzare i codici seguenti:
|
D (metodo IPCC predefinito) |
|
RA (metodo di riferimento) |
|
T1 (IPCC, livello 1) |
|
T1a, T1b, T1c (IPCC, livello 1a, livello 1b e livello 1c, rispettivamente) |
|
T2 (IPCC, livello 2) |
|
T3 (IPCC, livello 3) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (specifico al paese) |
|
M (modello) |
|
COPERT X (modello Copert X = versione) |
Se si utilizza più di un metodo nell’ambito di una categoria di fonti, elencare i metodi applicati. Le spiegazioni riguardanti i metodi specifici al paese o eventuali modifiche apportate ai metodi IPCC predefiniti, nonché le informazioni sull’uso di metodi diversi per categoria di fonti (se si utilizza più di un metodo) devono essere inserite nel riquadro riservato alla documentazione.
(3) Per indicare le fonti dei dati sulle attività utilizzare i codici seguenti:
|
NS (statistiche nazionali) |
|
RS (statistiche regionali) |
|
IS (statistiche internazionali) |
|
PS (dati specifici all’impianto) |
|
AS (associazioni, organizzazioni di categoria) |
|
Q (questionari specifici, indagini) |
Se i codici indicati non si adattano alla situazione nazionale, è possibile utilizzare altri codici illustrandoli nel riquadro riservato alla documentazione.
Se è stata utilizzata una combinazione di fonti dei dati sulle attività, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione
(4) Per indicare il fattore di emissione utilizzato, utilizzare i codici seguenti:
|
D (fattore IPCC predefinito) |
|
C (CORINAIR) |
|
CS (specifico al paese) |
|
PS (specifico all’impianto) |
Se è stata utilizzata una combinazione di fattori di emissione, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione.
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI INDICATORI ANNUALI
TABELLA II-1
Elenco degli indicatori prioritari (1)
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
|
1 |
MACRO |
Intensità totale di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni totali CO2, kt |
Emissioni totali di CO2 (escluse attività LUCF) indicate nel CRF. |
PIL, mrd EUR (EC95) |
Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali). |
|||
2 |
MACRO B0 |
Intensità di CO2 connessa all’energia rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni CO2 dovute al consumo di energia, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili (categoria fonti IPCC 1A, metodo settoriale). |
PIL, mrd EUR (EC95) |
Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali). |
|||
3 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi). |
Numero di chilometri percorsi dalle automobili, Mkm |
|
Numero di veicoli-chilometri percorsi da automobili (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
||
4 |
INDUSTRY A1 |
Intensità CO2 connessa all’energia nell’industria, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 dell’industria, kt |
Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questa casella. |
Valore aggiunto lordo totale nell’industria, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nelle attività manifatturiere (NACE 15-22, 24-37), nella costruzione (NACE 45) e nelle industrie estrattive (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e di gas) (NACE 13-14) (fonte: conti nazionali). |
|||
5 |
HOUSEHOLDS A.1 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b). |
Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000 |
Parco abitazioni occupate in permanenza. |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensità di CO2 del settore commerciale e istituzionale, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nel settore commerciale e istituzionale, kt |
Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili negli edifici ad uso commerciale e istituzionale nel settore pubblico e privato (categoria di fonte IPCC 1A4a). L’energia utilizzata per i trasporti nel settore dei servizi non deve essere inserita in questo punto ma fra gli indicatori sui trasporti. |
Valore aggiunto lordo dei servizi, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, dei servizi (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (fonte: conti nazionali) |
|||
7 |
TRANSFORMATION B0 |
Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e di autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio utilizzo, a supporto dell'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
TABELLA II-2
Elenco degli indicatori prioritari supplementari (4)
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
Linee guida/definizioni (5) |
1 |
TRANSPORT D0 |
Emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con autocarri leggeri (cioè veicoli con un peso lordo massimo di 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi leggeri o muniti di funzioni particolari come la trazione integrale per le operazioni fuori strada — categoria di fonte IPCC 1A3bii) e con autocarri pesanti (cioè veicoli con un peso lordo autorizzato superiore a 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi pesanti — categoria di fonte IPCC 1A3biii esclusi gli autobus). |
Trasporto merci su strada, Mtkm |
|
Numero di tonnellate-chilometro trasportate su strada da autocarri leggeri e pesanti; per tonnellata-chilometro s’intende il trasporto su strada di una tonnellata per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
||
2 |
INDUSTRY A1.1 |
Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR |
Emissioni totali di CO2 legate all’industria del ferro e dell’acciaio, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione ai fini di generare energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a), dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2). |
Valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (NACE 27.1), fabbricazione di tubi (NACE 27.2), altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio (NACE (27.3), fusione di ghisa (NACE 27.51) e fusione d'acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali). |
|||
3 |
INDUSTRY A1.2 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la produzione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2c). |
Valore aggiunto lordo nell’industria chimica, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali). |
|||
4 |
INDUSTRY A1.3 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica. |
Valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, mrd EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali). |
|||
5 |
INDUSTRY C0.1 |
Emissioni specifiche di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, t/t |
Emissioni totali di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a); emissioni di CO2 dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2). |
Produzione di acciaio all’ossigeno, kt |
Produzione di acciaio all’ossigeno (NACE 27) (fonte: statistiche sulla produzione). |
|||
6 |
INDUSTRY C0.2 |
Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria del cemento, t/t |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica. |
Produzione di cemento, kt |
Produzione di cemento (NACE 26) (fonte: statistiche sulla produzione). |
TABELLA II-3
Elenco degli indicatori supplementari
N. |
Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
Linee guida/definizioni |
1 |
TRANSPORT B0 |
Emissioni specifiche di CO legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km |
Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di diesel per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo diesel). |
Numero di chilometri delle automobili diesel, mio di km |
Numero di veicoli-chilometri delle automobili diesel totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti). |
|||
2 |
TRANSPORT B0 |
Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km |
Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di benzina per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo benzina). |
Numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, mio di km |
Numero di veicoli-chilometri delle automobili a benzina totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti). |
|||
3 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle automobili, t/pkm |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi). |
Trasporto passeggeri in automobile, Mpkm |
Numero di passeggeri-chilometri percorsi in automobile; per passeggero-chilometro s’intende il trasporto di un passeggero per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
|||
4 |
TRANSPORT E1 |
Emissioni specifiche dei trasporti aerei, t/passeggero |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni (a scopo commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi (categoria di fonte IPCC 1A3aii). È escluso il combustibile usato negli aeroporti per i trasporti di terra e il combustibile utilizzato per la combustione in impianti fissi negli aeroporti. |
Passeggeri del trasporto aereo interno, mio |
Numero di persone, esclusi i membri di turno degli equipaggi e del personale di cabina, che effettuano un viaggio aereo (solo trasporti interni) (fonte: statistiche sui trasporti). Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni. |
|||
5 |
INDUSTRY A1.4 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria alimentare, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2e). |
Valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di prodotti alimentari e bevande (NACE 15) e di prodotti del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali). |
|||
6 |
INDUSTRY A1.5 |
Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d). |
Valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95) |
Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali). |
|||
7 |
HOUSEHOLDS A0 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2 |
Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali dei nuclei domestici, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili per il riscaldamento dei locali domestici. |
Superficie delle abitazioni occupate in permanenza, mio di m2 |
Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza. |
|||
8 |
SERVICES B0 |
Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2 |
Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali in edifici ad uso commerciale e istituzionale, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici ad uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato. |
Superficie degli edifici del terziario, mio di m2 |
Superficie totale degli edifici destinati al terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99). |
|||
9 |
TRANSFORMATION D0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, t/TJ |
Emissioni di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici (categorie di fonti IPCC 1A1ai e 1A1aii). Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
|||
10 |
TRANSFORMATION E0 |
Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dagli impianti degli autoproduttori, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico). |
|||
11 |
TRANSFORMATION |
Intensità di carbonio della produzione totale di energia elettrica, t/TJ |
Emissioni di CO2 connesse alla produzione tradizionale di energia elettrica, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e di impianti di cogenerazione pubblici e da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica. |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. È compresa la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e dal nucleare (fonte: bilancio energetico). |
|||
12 |
TRANSPORT |
Intensità di carbonio nei trasporti, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, kt |
Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto (categoria di fonte IPCC 1A3). |
Consumo energetico finale totale connesso ai trasporti, PJ |
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso ai trasporti considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
|||
13 |
INDUSTRY C0.3 |
Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta, t/t |
Emissioni di CO2 legate all’energia nelle industrie della carta e della stampa, kt |
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, comprese le emissioni dovute alla combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d). |
Produzione fisica di carta, kt |
Produzione fisica di carta (NACE 21) (fonte: statistiche sulla produzione). |
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14 |
INDUSTRY |
Emissioni di CO2 del settore industriale, kt |
|
Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia consumata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questo settore. |
Consumo energetico finale complessivo dell’industria, PJ |
|
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore industriale considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
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15 |
HOUSEHOLDS |
Emissioni di CO2 dei nuclei domestici, kt |
|
Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili dei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b). |
Consumo energetico finale complessivo dei nuclei domestici, PJ |
|
Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore domestico considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico). |
(1) Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.
(2) Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile seguirle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.
(3) I riferimenti alle categorie di fonti IPCC rimandano al documento IPCC del 1996, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
(4) Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.
(5) Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile rispettarle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.
ALLEGATO III
Indicatori per le proiezioni al fine di monitorare e valutare i progressi nel caso dell’applicazione di politiche e misure (1)
N. |
Settori Eurostat |
Indicatore |
Numeratore/denominatore |
1 |
MACRO |
Intensità di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR |
Emissioni totali di CO2, kt |
PIL, mrd EUR (EC95) |
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2 |
TRANSPORT C0 |
Emissioni di CO2 delle automobili, kt |
|
Numero di km percorsi in automobile, Mkm |
|
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3 |
TRANSPORT D0 |
Emissioni di CO2 dovute al trasporto merci (tutte le modalità), kt |
|
Trasporto merci (tutte le modalità), Mtkm |
|
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4 |
INDUSTRY A1 |
Intensità di CO2 legata all’energia nell’industria, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nell’industria, kt |
Valore aggiunto totale nell’industria, mrd EUR (EC95) |
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5 |
HOUSEHOLDS A1 |
Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt |
Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000 |
|||
6 |
SERVICES A0 |
Intensità di CO2 per il settore dei servizi, t/mio EUR |
Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nel terziario, kt |
Valore aggiunto lordo — terziario, mrd EUR (EC95) |
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7 |
TRANSFORMATION B0 |
Emissioni specifiche di CO2 delle centrali elettriche pubbliche e degli autoproduttori, t/TJ |
Emissioni di CO2 prodotte dalle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, kt |
Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ |
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8 |
AGRICULTURE |
Emissioni specifiche di N2O connesse all’uso di fertilizzanti organici e sintetici, kg/kg |
Emissioni di N2O connesse all’utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt |
Utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt di azoto |
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9 |
AGRICULTURE |
Emissioni specifiche di CH4 connesse agli allevamenti di bovini, kg/capo |
Emissioni di CH4 dei bovini, kt |
Popolazione bovina, 1 000 capi |
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10 |
WASTE |
Emissioni specifiche di CH4 delle discariche, kt/kt |
Emissioni di CH4 delle discariche, kt |
Rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, kt |
(1) Per orientamenti o definizioni più precisi per gli indicatori 1-7, cfr. allegato II. Se possibile, gli indicatori 1-7 devono essere coerenti con gli equivalenti indicatori dell'allegato II; gli indicatori 8-10 dovrebbero essere coerenti con le informazioni fornite nel CRF.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI PARAMETRI PER LE PREVISIONI
1. Parametri obbligatori per le previsioni
Ipotesi per i parametri economici generali
— |
Prodotto interno lordo (PIL) (valore riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento) |
— |
Popolazione (dato riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento) |
— |
Prezzi internazionali del carbone in anni definiti, espressi in EUR per tonnellata o GJ (Gigajoule) |
— |
Prezzi internazionali del petrolio in anni definiti, espressi in EUR al barile o GJ |
— |
Prezzi internazionali del gas in anni definiti, espressi in EUR per m3 o GJ |
Ipotesi per il settore energetico
— |
Consumo interno lordo totale in Petajoule (PT) (ripartito in: petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro) |
— |
Produzione totale di energia elettrica suddivisa per tipo di combustibile (petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro) |
— |
Fabbisogno energetico per settore ripartito per combustibile (soddisfatto) (settori raccomandati di cui tener conto: industrie energetiche, industria, settore commerciale o terziario, settore residenziale e trasporti) |
— |
Ipotesi sui parametri meteorologici, in particolare sui gradi-giorni di riscaldamento o raffreddamento |
Ipotesi per il settore industriale
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Quota del settore industriale in PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Indice di produzione per settore industriale (ripartizione proposta: industria ad alto consumo di energia in base a produzione fisica e industria manifatturiera in base al valore monetario) |
Ipotesi per il settore dei trasporti
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Crescita dei trasporti rispetto al PIL |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Aumento dei passeggeri-chilometri |
— |
Aumento delle tonnellate-chilometri (merci) |
Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Livello del consumo energetico privato (esclusi i trasporti privati) |
— |
Percentuale del settore terziario nel PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Tasso di variazione della superficie utile per gli edifici adibiti a terziario e ad uso residenziale |
— |
Numero di abitazioni e numero di addetti del settore terziario |
Ipotesi per il settore agricolo
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del settore agricolo nel PIL e tasso di crescita |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Numero di capi allevati per tipo di animale (per la fermentazione enterica, bovini da carne e vacche da latte, ovini; per la gestione delle deiezioni anche suini e pollame) |
— |
Superficie adibita a colture per tipo di coltura |
— |
Fattori di emissioni per tipo di allevamento per la fermentazione enterica e per la gestione delle deiezioni e per tipo di coltura e di fertilizzanti utilizzati (in tonnellate) |
Ipotesi per il settore dei rifiuti
— |
Produzione di rifiuti pro capite o tonnellate di rifiuti solidi urbani |
— |
Frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani |
— |
Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica, inceneriti o destinati al compostaggio (in tonnellate o in %) |
Ipotesi per il settore silvicolo
— |
Definizioni di foreste/boschi |
— |
Superficie di:
|
2. Parametri raccomandati per le previsioni
Ipotesi per i parametri economici generali
— |
Tassi di crescita del PIL ripartiti per settore industriale rispetto al 2000 |
— |
Raffronto dati previsti con stime ufficiali |
Ipotesi per il settore energetico
— |
Prezzi energetici nazionali del carbone, petrolio e gas per settore (al lordo di tasse e imposte); settori proposti: produzione di energia elettrica e termica, settore industriale, commerciale, residenziale e trasporti. Si devono indicare i prezzi costanti |
— |
Prezzi nazionali dell'energia elettrica per settore, come indicato sopra (può trattarsi anche dei risultati di modelli) |
— |
Produzione totale di teleriscaldamento per tipo di combustibile |
Ipotesi per il settore industriale
— |
Ipotesi per i gas fluorurati:
|
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del PIL per i diversi settori e tassi di crescita |
— |
Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100) |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Indice di produzione per i vari settori |
— |
Tasso di miglioramento o indice di efficienza energetica |
Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)
Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici
— |
Percentuale del terziario e del settore domestico nel PIL |
— |
Tasso di miglioramento dell’intensità energetica |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Numero di nuclei domestici |
— |
Numero di nuovi edifici |
— |
Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100) |
Ipotesi per il settore dei trasporti
Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici
— |
Aumento dei trasporti rispetto al PIL: ripartizione per trasporto passeggeri e trasporto merci |
— |
Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo |
— |
Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo; specificare se si applica a tutto il parco veicoli o solo alle automobili nuove |
— |
Percentuale di cambiamento nella ripartizione tra modi di trasporto (passeggeri e merci) |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su strada |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su rotaia |
— |
Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto aereo |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su strada |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su rotaia |
— |
Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto per vie navigabili |
Ipotesi per il settore agricolo
Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici
— |
Scambi (importazioni/esportazioni) |
— |
Consumo interno (ad esempio di carne/latte) |
Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli
— |
Sviluppo della superficie destinata a colture, prato, arabili, a ritiro dei seminativi, conversione in boschi/foreste, ecc. |
— |
Ipotesi macroeconomiche alla base delle proiezioni riguardanti l’attività agricola |
— |
Descrizione degli allevamenti (ad esempio in base a: bilancio input/nutrienti, output/produzione animale, quote produzione latte/produttività del bestiame) |
— |
Sviluppo di tipi di coltivazioni (ad esempio colture intensive tradizionali, agricoltura biologica) |
— |
Distribuzione dei sistemi di stabulazione/pascolo e periodo di stabulazione/pascolo |
— |
Parametri del sistema di fertilizzazione:
|
— |
Parametri del sistema di gestione delle deiezioni:
|
— |
Parametri connessi alle emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli (ad esempio frazione data dalla lisciviazione dell’azoto, fattore di emissione per le emissioni dirette, tenore di azoto nei residui colturali) |
— |
Entità di trattamento delle deiezioni |
ALLEGATO V
Questionario sul ricorso ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto per il conseguimento degli obiettivi nel periodo 2008-2012
1. |
Lo Stato membro intende utilizzare l’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e lo scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET) previsti dal protocollo di Kyoto (i cosiddetti «meccanismi di Kyoto») per assolvere i propri impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto? In caso affermativo, indicare i progressi registrati nell’attuazione delle disposizioni di attuazione a tal fine (programmi operativi, decisioni istituzionali) e di eventuali normative nazionali attinenti. |
2. |
Lo Stato membro ha istituito un’autorità nazionale designata per i progetti nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e un punto di contatto designato per i progetti di attuazione congiunta, comunicando i nominativi all’UNFCCC? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo. |
3. |
Quale dei tre meccanismi di Kyoto lo Stato membro sta applicando o intende utilizzare? |
4. |
Quali contributi, sotto il profilo quantitativo, all’assolvimento degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto lo Stato membro prevede di ottenere dai meccanismi di Kyoto nel primo periodo di impegno di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012)? Si prega di utilizzare la tabella 1. TABELLA 1 Contributo quantitativo dei meccanismi di Kyoto durante il primo periodo di impegno
|
5. |
Indicare il bilancio in EUR previsto per l’utilizzo di tutti i meccanismi di Kyoto e, ove possibile, il bilancio ripartito per meccanismo e per iniziativa, programma o fondo, specificando il periodo di tempo nell’arco del quale verranno spesi i fondi. |
6. |
Con quali paesi lo Stato membro ha concluso accordi bilaterali o multilaterali o ha approvato memorandum d’intesa o contratti per la realizzazione di attività basate su progetti? |
7. |
Per ciascuna attività prevista, in corso e ultimata nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e dell’attuazione congiunta alla quale partecipa lo Stato membro, fornire le informazioni seguenti:
|
(1) Se possibile, disaggregare i dati come indicato nelle voci in corsivo.
ALLEGATO VI
Procedure e tempi per la compilazione dell'inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull'inventario
Azione |
Soggetti che intervengono |
Tempi |
Oggetto |
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|
Stati membri |
Ogni anno, entro il 15 gennaio |
Elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE e descritti agli articoli da 2 a 7. Misure adottate per migliorare le stime sugli aspetti precedentemente adeguati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto (per le comunicazioni da presentare a norma del protocollo di Kyoto) |
||
|
Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) |
Il più rapidamente possibile dopo l’invio dei dati degli Stati membri e al più tardi entro il 1o aprile |
Controlli iniziali e controllo della corrispondenza (a carico dell’AEA). Raffronto dei dati energetici inviati dagli Stati membri sulla base del metodo di riferimento IPCC con i dati energetici Eurostat (Eurostat e Stati membri) e controllo degli inventari degli Stati membri sulle attività LULUCF (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole) da parte del CCR (in consultazione con gli Stati membri) |
||
|
Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’AEA |
Fino al 28 febbraio |
Progetto di inventario comunitario (AEA) basato sugli inventari degli Stati membri e su eventuali informazioni aggiuntive |
||
|
Commissione coadiuvata dall’AEA |
28 febbraio |
Diffusione del progetto di inventario comunitario agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri |
||
|
Stati membri |
15 marzo |
Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e dei rapporti completi sugli inventari nazionali |
||
|
Commissione coadiuvata dall’AEA |
31 marzo |
La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell’anno di presentazione della relazione, previa consultazione degli Stati membri interessati, e comunica i dati agli Stati membri |
||
|
Stati membri |
8 aprile |
Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto |
||
|
Commissione coadiuvata dall’AEA |
15 aprile |
Presentazione dell’inventario comunitario annuale definitivo all’UNFCCC. L’inventario sarà utilizzato anche per valutare i progressi compiuti nell’ambito del meccanismo di monitoraggio delle emissioni |
||
|
Commissione coadiuvata dall’AEA |
Al più presto dopo il ricevimento dei risultati del controllo preliminare dei dati |
La Commissione diffonde i risultati del controllo preliminare dei dati comunitari presentati non appena li riceve agli Stati membri interessati da tali controlli preliminari |
||
|
Stati membri |
Entro una settimana dal ricevimento dei risultati |
Gli Stati membri per i quali il controllo preliminare ha messo in luce la presenza di problemi o incongruenze inviano le proprie risposte alla Commissione in merito al controllo preliminare |
||
|
Stati membri |
Per ciascuno Stato membro, gli stessi termini previsti per la fase di controllo preliminare dell’UNFCCC Secondo il protocollo di Kyoto i nuovi dati devono essere inviati alla Commissione entro cinque settimane dalla data di presentazione prevista |
Gli Stati membri forniscono alla Commissione i nuovi dati che inviano al segretariato UNFCCC in risposta ai controlli preliminari dell’UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare l’utilizzo dei dati ai fini della nuova presentazione da parte della Commissione Poiché anche la nuova presentazione dei dati da parte della Commissione deve rispettare le scadenze indicate nelle linee guida di cui all’articolo 8 del protocollo di Kyoto, i nuovi dati devono essere presentati alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo, a condizione che i nuovi dati correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell’inventario comunitario |
||
|
Stati membri |
In caso di nuove presentazioni di dati |
Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altri dati (formato CRF o rapporto sugli inventari nazionali) forniti al segretariato UNFCCC dopo la fase dei controlli preliminari |
ALLEGATO VII
Procedure e tempi per determinare le quantità assegnate degli Stati membri e della Comunità
Tempi |
Azione |
Soggetti responsabili |
15 gennaio 2006 |
Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
marzo 2006 |
Invio al comitato sui cambiamenti climatici del progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE |
Commissione |
aprile 2006 |
Parere sul progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE |
Comitato sui cambiamenti climatici |
15 giugno 2006 |
Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE |
agosto 2006 |
Invio agli Stati membri del progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità |
Commissione |
settembre 2006 |
Invio dei commenti sul progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità |
Stati membri |
entro il 31 dicembre 2006 |
Presentazione all’UNFCCC delle relazioni degli Stati membri e della Comunità sulla determinazione delle rispettive quantità assegnate |
Stati membri e Commissione |