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Document 32005D0166

2005/166/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [notificata con il numero C(2005) 247]

GU L 55 del 1.3.2005, p. 57–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 319M del 29.11.2008, p. 152–186 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/166/oj

1.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto

[notificata con il numero C(2005) 247]

(2005/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l’assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCCC) e del protocollo di Kyoto; servono inoltre a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto degli obblighi assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(2)

La Commissione deve riesaminare gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione, qualora siano richiesti elementi ulteriori a seguito del riesame dell’inventario comunitario svolto dall’UNFCCC, e deve adottare le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE affinché gli Stati membri siano tenuti a riferire tali elementi nelle relazioni successive che devono presentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE.

(3)

Le informazioni trasmesse ogni due anni alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progetti previsti della Comunità e dei suoi Stati membri, al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(4)

La Commissione deve riesaminare l’allegato II e l’allegato III e adottare, entro il 1o gennaio 2007, tutte le modifiche necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

(5)

La Commissione deve preparare stime per i dati mancanti negli inventari degli Stati membri, previa consultazione degli Stati membri interessati e in linea con i principi stabiliti nella presente decisione, al fine di garantire la completezza dell'inventario degli Stati membri in questione e della Comunità in conformità alle linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni relative agli inventari annui e alle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra.

(6)

Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005, secondo le linee guida dell’UNFCCC per la comunicazione delle informazioni riguardanti i dati nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.

(7)

Gli Stati membri e la Commissione devono preparare le rispettive relazioni sul periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni alla scadenza del periodo in questione in conformità delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.

(8)

Le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Comunità in riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE definiti nella presente decisione garantiscono che tali obblighi siano assolti per tempo e in maniera efficace.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE per quanto concerne i seguenti elementi:

a)

la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima decisione;

b)

l’istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE;

c)

gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE;

d)

le procedure e i tempi per la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della decisione in questione.

CAPO II

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

Parte 1

Relazioni annuali

Articolo 2

Guida alla determinazione delle informazioni e alla relativa comunicazione

1.   Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE in base ai seguenti documenti:

a)

Revised 1996 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines for national greenhouse gas inventories, di seguito «linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali di gas serra»;

b)

IPCC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories, di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi»;

c)

IPCC good practice guidance for land use, land-use change and forestry (LULUCF), di seguito «gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF».

2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni da riferire a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE alla Commissione e in copia all’Agenzia europea dell’ambiente in base alle:

a)

linee guida per la preparazione delle comunicazioni internazionali delle parti inserite nell’allegato I della convenzione, parte I (UNFCCC reporting guidelines on annual inventories), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali»;

b)

linee guida per la preparazione delle informazioni previste dall’articolo 7 del protocollo di Kyoto, di seguito «linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto».

3.   Il rapporto completo sull’inventario nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione n. 280/2004/CE è preparato utilizzando il formato per la comunicazione delle informazioni sugli inventari nazionali definito nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari annuali.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Gli Stati membri comunicano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto e delle pertinenti decisioni adottate nell’ambito dello stesso e ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE, le rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e gli assorbimenti dei pozzi connessi a cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività di silvicoltura, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto, per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.

Gli Stati membri che scelgono la gestione delle foreste, la gestione dei terreni coltivati, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto devono inoltre comunicare le emissioni di gas serra di origine antropica prodotte dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi per ciascuna delle attività scelte per gli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso.

Gli Stati membri distinguono chiaramente questi dati dalle stime delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti di cui all'allegato A del protocollo di Kyoto.

2.   Gli Stati membri trasmettono le informazioni indicate al paragrafo 1 nelle relazioni che presentano a decorrere dal 15 gennaio 2010.

Articolo 4

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Gli Stati membri comunicano, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE:

a)

una descrizione delle modalità istituzionali da essi definite per la preparazione dell’inventario e del processo di preparazione dell’inventario;

b)

una descrizione dei metodi e delle fonti di dati impiegati, comprese le informazioni sui metodi applicati e i tipi di dati riguardanti le attività e i fattori di emissione utilizzati per le principali fonti di emissione comunitarie, determinate ogni anno dalla Commissione entro il 31 ottobre in conformità del capitolo 7 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi e in conformità del capitolo 5 degli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF. Le suddette informazioni sono trasmesse dagli Stati membri corredate di rinvii ai capitoli del rapporto sull’inventario nazionale o sotto forma di tabelle come indicato all’allegato I della presente decisione;

c)

informazioni sul loro programma di garanzia qualità e controllo qualità, compresi gli obiettivi in materia di qualità e il piano di garanzia qualità e controllo qualità applicabile all’inventario;

d)

una valutazione generale dell’incertezza;

e)

una valutazione generale della completezza, che tenga conto della copertura geografica dello Stato membro interessato e di eventuali lacune nei dati contenuti nell’inventario;

f)

il raffronto tra il metodo settoriale e il metodo di riferimento (reference approach);

g)

eventuali risposte al riesame degli inventari nazionali precedenti svolto dall’UNFCCC ricevute dopo la presentazione dell'inventario nazionale precedente e informazioni su eventuali nuovi calcoli effettuati;

h)

la descrizione dell'andamento delle emissioni nel passato corredata di interpretazione.

2.   Per le informazioni del paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono indicare che non sono subentrati cambiamenti riguardanti i rispettivi punti del rapporto sull’inventario nazionale.

Articolo 5

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE

Le informazioni ricavate dal registro nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della decisione n. 280/2004/CE comprendono le informazioni richieste nell’ambito delle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.

Articolo 6

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE

Le informazioni sulle entità giuridiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della decisione n. 280/2004/CE comprendono un elenco dei soggetti giuridici autorizzati dallo Stato membro a detenere unità di quantità assegnate (AAU), unità di assorbimento (RMU), unità di riduzione delle emissioni (ERU) e riduzioni certificate delle emissioni (CER), comprese le CER temporanee (tCER) e le CER a lungo termine (lCER).

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE

Le informazioni sugli indicatori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), della decisione n. 280/2004/CE:

a)

includono, entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari elencati nella tabella II-1 dell’allegato II;

b)

includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e, obbligatoriamente, entro il 15 gennaio 2006 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori prioritari supplementari elencati nella tabella II-2 dell’allegato II;

c)

includono, se possibile entro il 15 gennaio 2005 e in seguito entro il 15 gennaio di ogni anno, i valori relativi agli indicatori supplementari elencati nella tabella II-3 dell’allegato II.

Parte 2

Relazioni biennali

Articolo 8

Orientamenti per la comunicazione delle informazioni

Gli Stati membri riferiscono le informazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell’allegato I alla convenzione, parte II (UNFCCC reporting guidelines on national communications), di seguito «linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali», e in base alle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.

Articolo 9

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE

Le informazioni sulle politiche e le misure nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE comprendono:

a)

un elenco delle suddette politiche e misure che sono giunte a scadenza o sono state abrogate nel periodo di riferimento;

b)

una descrizione delle interazioni, effettive e attese, con altre politiche e misure attinenti e con le politiche e la legislazione comunitarie;

c)

gli indicatori relativi alle previsioni per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020 che figurano all’allegato III della presente decisione.

Articolo 10

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri individuano chiaramente le previsioni sulle emissioni in caso di applicazione di «misure» e di «misure supplementari» e le politiche e le misure incluse.

Una previsione delle emissioni che tiene conto dell'applicazione di «misure» comprende le politiche e le misure adottate e attuate. Una previsione che tiene conto delle «misure supplementari» applicate comprende le politiche e le misure pianificate.

Nell’ambito delle previsioni delle emissioni in caso di «misure» e di «misure supplementari» gli Stati membri possono trasmettere anche previsioni «in assenza di misure». Una previsione relativa alla situazione «in assenza di misure» non tiene conto di tutte le politiche e le misure attuate, adottate o programmate dopo l'anno scelto come anno di inizio per la previsione medesima.

2.   La descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), della decisione n. 280/2004/CE comprende i parametri obbligatori effettivamente utilizzati di cui all'allegato IV, punto 1, della presente decisione.

Gli Stati membri sono invitati a comunicare i parametri sulle previsioni inseriti nell’elenco dei parametri raccomandati di cui all’allegato IV, punto 2, della presente decisione.

Gli Stati membri procedono ad un’analisi di sensibilità delle proprie previsioni, basata sulle principali variabili di input utilizzate nei rispettivi modelli di previsione.

Gli Stati membri sono invitati a definire uno scenario a emissioni elevate, medie e basse per le principali variabili di input e a quantificare le emissioni previste per ognuno dei suddetti scenari. Gli Stati membri sono inoltre invitati a introdurre una misura di robustezza del modello di previsione utilizzato e i metodi applicati per la sua valutazione. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare scenari a variabili multiple, utilizzando combinazioni di variabili di input.

Articolo 11

Comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), e lettera d,) della decisione n. 280/2004/CE

Gli Stati membri trasmettono informazioni sulle modalità di utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e dello scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET), previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE (2) del Consiglio e del protocollo di Kyoto, utilizzando a tal fine il questionario dell'allegato V della presente decisione. Gli Stati membri sono invitati a presentare tali informazioni a scadenza annuale nell'ambito delle comunicazioni che devono trasmettere a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE.

Le informazioni trasmesse dagli Stati membri possono limitarsi alle modifiche o ai complementi di informazione rispetto ai dati forniti in base al questionario dell'anno precedente.

CAPO III

Il sistema di inventario comunitario

Parte 1

Il sistema di inventario comunitario

Articolo 12

Qualità e scambio di informazioni e di dati nel sistema di inventario comunitario

1.   Gli Stati membri assicurano la qualità dei dati sulle attività, dei fattori di emissione e di altri parametri impiegati per i rispettivi inventari nazionali dei gas serra secondo gli orientamenti IPCC sulle buone prassi e gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.

2.   Gli Stati membri presentano il rispettivo inventario annuo alla Commissione in forma elettronica e ne inviano una copia all’Agenzia europea dell’ambiente.

Parte 2

Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE

Articolo 13

Stime dei dati mancanti negli inventari nazionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE

Se uno Stato membro non presenta tutti i dati richiesti dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE entro il 15 marzo dell’anno di presentazione della relazione, la Commissione predispone delle stime per i dati mancanti per lo Stato membro in questione, al fine di inserirle nell’inventario comunitario dei gas serra per l’anno di riferimento e per la categoria di fonti di emissione interessati, secondo quanto indicato nelle linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni per gli inventari nazionali e nelle linee guida IPCC del 1996 (riesaminate) per gli inventari nazionali dei gas serra.

Articolo 14

1.   Le stime predisposte dalla Commissione in merito ai dati mancanti si fondano sui principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se gli Stati membri dispongono di una serie storica coerente di stime già comunicate per le categorie di fonti interessate e relative ad anni precedenti che non hanno subito adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, per ottenere la stima delle emissioni è possibile utilizzare l’estrapolazione di tali serie storiche.

Per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio prodotte dal settore energetico l’estrapolazione delle emissioni deve basarsi sulla variazione percentuale delle stime delle emissioni di tale gas serra predisposte da Eurostat.

3.   Se la stima riguardante la categoria di fonti interessata è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto negli anni precedenti, ma lo Stato membro non ha presentato una stima modificata, si utilizza il metodo di adeguamento di base impiegato dal gruppo di esperti incaricati del riesame, come indicato negli orientamenti tecnici relativi ai metodi di adeguamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, di seguito definiti «gli orientamenti tecnici per gli adeguamenti», senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.

4.   Se non è disponibile una serie storica coerente di stime comunicate per la categoria di fonti interessata e se la stima per la categoria di fonti interessata non è stata oggetto di adattamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, la stima si fonda sugli orientamenti tecnici per gli adeguamenti, senza applicare il fattore cautelativo definito negli orientamenti medesimi.

Articolo 15

La Commissione prepara le stime di cui all’articolo 14 entro il 31 marzo dell’anno di presentazione delle comunicazioni, previa consultazione dello Stato membro interessato, e successivamente notifica tali stime agli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli Stati membri interessati utilizzano le stime di cui all’articolo 14 per la presentazione dei dati nazionali all’UNFCCC, al fine di garantire l’uniformità tra l’inventario comunitario e gli inventari nazionali.

CAPO IV

Comunicazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 e il periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni

Parte 1

Relazioni finalizzate a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005

Articolo 17

Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE

1.   Gli Stati membri preparano la relazione finalizzata a dimostrare i progressi realizzati entro il 2005 secondo le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto. La relazione prevede:

a)

una descrizione delle misure interne adottate, compresi eventuali provvedimenti giuridici e istituzionali, per rispettare gli impegni che gli Stati membri hanno assunto a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto, nonché di eventuali programmi per la conformità e il controllo dell’applicazione a livello interno;

b)

dati sulle tendenze e le previsioni riguardanti le emissioni di gas serra a livello nazionale; le tendenze si basano sui dati contenuti nell’inventario e trasmessi dagli Stati membri all’UNFCCC entro il 15 aprile 2005;

c)

una valutazione delle modalità secondo le quali le misure interne di cui alla lettera a), alla luce delle tendenze e delle previsioni di cui alla lettera b), contribuiranno all’assolvimento degli impegni assunti dagli Stati membri a norma dell’articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto;

d)

una descrizione delle attività, delle azioni e dei programmi intrapresi dagli Stati membri al fine di assolvere gli impegni assunti a norma degli articoli 10 e 11 del protocollo di Kyoto.

2.   Gli Stati membri presentano la relazione in un unico documento, costituito da quattro capitoli contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le informazioni sulle previsioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono coerenti con le informazioni che la Commissione presenta entro il 15 giugno 2005 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE.

Parte 2

Relazioni alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni

Articolo 18

Comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE

La relazione di ciascuno Stato membro contiene, sulla base delle modalità di contabilità delle quantità assegnate di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, le seguenti informazioni:

a)

per l’anno civile in corso fino al termine del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni (definito secondo il GMT — Greenwich Mean Time) la quantità totale di:

i)

ERU, CER (comprese le lCER e le tCER), AAU ed RMU contenute in ogni conto di deposito, delle cancellazioni, delle sostituzioni e dei ritiri dello Stato membro e in tutti i conti di deposito del gestore e i conti di deposito personali al 1o gennaio di ogni anno,

ii)

AAU rilasciate in base alla quantità assegnata a norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del protocollo di Kyoto,

iii)

ERU rilasciate in base ai progetti intrapresi a norma dell’articolo 6 del protocollo di Kyoto,

iv)

ERU, CER (comprese le lCER e le tCER), AAU ed RMU acquisite da altri registri, corredate di un elenco separato che identifica i conti e i registri che trasferiscono le unità (registri di partenza),

v)

RMU rilasciate in base a ciascuna delle attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto,

vi)

ERU, CER (comprese le lCER e le tCER), AAU ed RMU trasferite ad altri registri, corredate di un elenco separato che identifica i conti e i registri che acquisiscono le unità (registri di arrivo),

vii)

ERU, CER, AAU ed RMU cancellate in base alle attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto,

viii)

ERU, CER, AAU ed RMU cancellate dopo che il comitato per la conformità ha stabilito che lo Stato membro interessato non rispetta l’impegno assunto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto,

ix)

altre ERU, CER (comprese le lCER e le tCER), AAU ed RMU cancellate,

x)

ERU, CER (comprese le lCER e le tCER), AAU ed RMU ritirate,

xi)

AAU, CER, ERU, RMU e tCER trasferite nel conto delle sostituzioni di tCER per il periodo di impegno,

xii)

AAU, CER, ERU, RMU e lCER trasferite nel conto delle sostituzioni di lCER per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto;

b)

la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nel conto dei ritiri dello Stato membro interessato al termine del periodo di riferimento;

c)

la quantità totale e i numeri di serie delle ERU, CER e AAU che lo Stato membro chiede di riportare al periodo di impegno successivo.

Le informazioni di cui sopra comprendono solo le ERU, AAU, RMU, CER (comprese le lCER e le tCER) valide per il periodo di impegno in questione. Tali informazioni sono determinate in base ai dati disponibili a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3) e sono presentate in formato elettronico.

Articolo 19

Comunicazione di informazioni da parte della Comunità alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione n. 280/2004/CE

La relazione della Comunità contiene le seguenti informazioni:

a)

quantità totali delle unità di cui all’articolo 18, lettera a), dichiarate dagli Stati membri e quantità totali delle unità in questione detenute nel registro comunitario;

b)

quantità totale e numeri di serie delle ERU, AAU, RMU e CER (comprese le lCER e le tCER) contenute nei conti dei ritiri degli Stati membri e della Comunità al termine del periodo di riferimento;

c)

quantità totale e numeri di serie delle ERU, CER e AAU che ciascuno Stato membro e la Comunità chiedono di riportare al periodo d’impegno successivo secondo le modalità di contabilizzazione delle quantità assegnate previste dall’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto.

CAPO V

Procedure e tempi per la cooperazione e il coordinamento

Articolo 20

Compilazione dell’inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull’inventario a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Per la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Gli eventuali aggiornamenti dei dati forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE si limitano all’invio dei dati mancanti e all’eliminazione delle incongruenze.

3.   Le procedure e i tempi per la compilazione dell’inventario comunitario e la presentazione del rapporto sull’inventario sono definiti all’allegato VI.

Articolo 21

Procedure in materia di riesame, adeguamenti e conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Se al 1o giugno uno Stato membro non ha presentato il proprio rapporto sull’inventario alla convenzione UNFCCC, ne informa immediatamente la Commissione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una settimana dalla data in cui le ricevono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:

a)

le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario dello Stato membro interessato che richiedono un adeguamento;

b)

le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra lo Stato membro interessato e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati;

c)

gli adeguamenti delle stime contenute nel progetto di relazione di riesame sui singoli inventari, se lo Stato membro interessato non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame;

d)

gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato riguardo allo Stato membro interessato.

In merito alle indicazioni di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato informa la Commissione su come intende trattare i problemi riscontrati dal gruppo di esperti incaricati del riesame.

Per quanto riguarda gli adeguamenti di cui alla lettera c), lo Stato membro interessato informa la Commissione se intende accogliere o respingere gli adeguamenti proposti.

La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui alle lettere da a) a d) trasmesse dallo Stato membro interessato entro una settimana dalla data di ricevimento.

3.   La Commissione comunica agli Stati membri, entro una settimana dalla data in cui le pervengono, le seguenti informazioni trasmesse dall’UNFCCC:

a)

le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame su problemi connessi all’inventario comunitario che richiedono un adeguamento;

b)

le correzioni delle stime contenute nell’inventario applicate, di comune accordo tra la Comunità e il gruppo di esperti incaricati del riesame, ai dati interessati;

c)

gli adeguamenti delle stime contenute in un progetto di relazione di riesame sui singoli inventari se la Commissione non ha provveduto a rettificare il problema secondo le indicazioni del gruppo di esperti responsabili del riesame;

d)

gli aspetti riguardanti l’attuazione sottoposti all’attenzione del comitato per la conformità istituito dal protocollo di Kyoto, la notifica del suddetto comitato a procedere su un aspetto riguardante l’attuazione e tutti i risultati e le decisioni preliminari che il comitato e i suoi organi hanno adottato rispetto alla Comunità.

4.   Gli Stati membri coordinano con la Commissione le loro risposte in merito al processo di riesame con riferimento agli obblighi di cui alla decisione n. 280/2004/CE:

a)

entro i tempi indicati nel protocollo di Kyoto, qualora gli adeguamenti delle stime riferite ad un unico anno o gli adeguamenti cumulativi riferiti a più anni successivi del periodo di impegno per uno o più Stati membri comportano un adeguamento dell’inventario comunitario tale da causare un’inadempienza degli obblighi in materia di metodo e di comunicazione delle informazioni stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto ai fini delle disposizioni in materia di ammissibilità definite nelle linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto;

b)

entro due settimane prima della presentazione degli elementi seguenti agli organismi competenti previsti dal protocollo di Kyoto:

i)

una richiesta di rivedere un adeguamento proposto;

ii)

una domanda per ripristinare l'ammissibilità;

iii)

una risposta ad una decisione di procedere in merito a un aspetto riguardante l’attuazione o ad un risultato preliminare cui è giunto il comitato per la conformità.

5.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli adeguamenti calcolati per le stime contenute nel loro inventario nel corso della procedura volontaria di adeguamento e apportati a norma delle linee guida tecniche relative agli adeguamenti.

Articolo 22

Preparazione delle relazioni per dimostrare i progressi realizzati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 280/2004/CE

1.   La proposta di relazione della Commissione riguardante la dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità viene trasmessa agli Stati membri entro il 30 luglio 2005. Gli Stati membri inviano i relativi commenti entro e non oltre il 31 agosto 2005.

2.   Gli Stati membri presentano, entro il 1o gennaio 2006, al segretariato UNFCCC le proprie relazioni nelle quali dimostrano i progressi realizzati entro il 2005 e ne inviano contestualmente una copia alla Commissione in formato elettronico.

Articolo 23

Presentazione delle relazioni sulla determinazione delle quantità assegnate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 15 gennaio 2006, le informazioni riportate di seguito:

a)

le serie storiche complete degli inventari delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di assorbimento di gas serra che non rientrano nel protocollo di Montreal e già comunicate all'UNFCCC;

b)

l’anno di riferimento scelto per il calcolo delle emissioni di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo già comunicato all’UNFCCC;

c)

la proposta riguardante il livello di emissioni espresso in tonnellate di CO2 equivalente, a norma dell’articolo 3 della decisione 2002/358/CE e dell’articolo 3, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, dopo il calcolo delle cifre definitive sulle emissioni dell’anno di riferimento e in base agli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni di cui all’allegato II della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto; tale calcolo tiene conto dei metodi di stima delle emissioni di origine antropica delle fonti e degli assorbimenti da parte dei pozzi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e delle modalità di calcolo della quantità assegnata contenute nell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del protocollo di Kyoto;

d)

il calcolo della propria riserva per il periodo di impegno corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro (proposta) o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall’inventario più recente esaminato;

e)

i singoli valori minimi prescelti per la copertura delle chiome arboree, la superficie del terreno e l’altezza degli alberi da utilizzare per contabilizzare le attività di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, giustificandone la coerenza con i dati storici riferiti all’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite o ad altri organismi internazionali; in caso di divergenza tra i suddetti valori, occorre illustrare i motivi e le modalità di scelta dei valori proposti, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto;

f)

le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prescelte per il calcolo delle emissioni per il primo periodo di impegno, specificando come il proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto individuerà le superfici di terreno destinate alle suddette attività, in base alle definizioni, alle modalità, alle regole e alle linee guida relative all’utilizzo del terreno, ai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e alle attività silvicole previste dal protocollo di Kyoto;

g)

l’indicazione riguardante l'intenzione, per ciascuna delle attività contemplate dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, di calcolarle ogni anno o per l'intero periodo di impegno;

h)

una descrizione del proprio sistema nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, secondo le linee guida indicate all’articolo 7 del protocollo medesimo;

i)

una descrizione del proprio registro nazionale, secondo le linee guida di cui all’articolo 7 del protocollo di Kyoto.

Gli Stati membri che non figurano nell’allegato II della decisione 2002/358/CE presentano le informazioni elencate in precedenza entro il 15 giugno 2006.

2.   I tempi per la preparazione e la presentazione delle relazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, inviate secondo le modalità di calcolo delle quantità assegnate stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, sono indicati all'allegato VII.

Articolo 24

Comunicazione in merito al periodo addizionale per l'assolvimento degli impegni a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione n. 280/2004/CE

1.   Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, gli Stati membri presentano le proprie relazioni al segretariato UNFCCC e alla Commissione entro il mese successivo alla scadenza di tale periodo addizionale.

2.   Alla scadenza del periodo addizionale per l’assolvimento degli impegni, la Commissione presenta la propria relazione al segretariato UNFCCC entro un mese dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Tabella relativa ai metodi, alle fonti di dati e ai fattori di emissione utilizzati dagli Stati membri per le principali fonti di emissioni comunitarie ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

I metodi utilizzati possono essere il metodo a livelli (tier), la modellazione o l’approccio specifico per paese. I dati sulle attività possono essere ricavati dalle statistiche nazionali o riguardare impianti specifici. I fattori di emissione possono essere quelli dell’IPCC predefiniti indicati nelle linee guida IPCC del 1996 sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra (1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e negli orientamenti sulle buone prassi IPCC, i fattori di emissione specifici del paese, i fattori di emissione specifici degli impianti o i fattori di emissione CORINAIR elaborati nell’ambito della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.

Tabella I — 1

Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (energia)

FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

CO2

CH4

N2O

CATEGORIE

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

1.

Energia

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A.

Attività di combustione di carburanti

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1.

Settore energetico

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a.

Produzione pubblica di elettricità e calore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinazione di petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Produzione di combustibili solidi e altre industrie dell’energia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie manifatturiere ed edili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Ferro e acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Metalli non ferrosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Sostanze chimiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Pasta-carta, carta e stampa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Trasformazione prodotti alimentari, bevande e tabacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

Altro [cfr. tabella 1.A(a)s2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Aviazione civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Trasporto su strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Trasporto ferroviario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Altri tipi di trasporto [cfr. tabella 1.A(a)s3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altri settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Commerciale/istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Residenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Agricoltura/silvicoltura/pesca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Mobile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Estrazione di carbone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Trasformazione di combustibili solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Altro (cfr .tabella 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Petrolio e gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Petrolio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Gas naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Rilascio in atmosfera (venting) e combustione in torcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Altro (cfr .tabella 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella I — 2

Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (processi industriali)

FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

CATEGORIE

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

2.

Processi industriali

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A.

Prodotti minerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Produzione di cemento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Produzione di calce viva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Uso di calcare e dolomite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.

Produzione e uso di soda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.

Impermeabilizzazione di coperture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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6.

Asfaltatura di strade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7.

Altro [cfr. tabella 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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B.

Industria chimica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Produzione di ammoniaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Produzione di acido nitrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Produzione di acido adipico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Produzione di carburi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Altro [cfr. tabella 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Metallurgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Produzione di ferro e acciaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Produzione di ferroleghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Produzione di alluminio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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4.

SF6 usato in fonderie di alluminio e magnesio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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5.

Altro (cfr. tabella 2(I)A-G)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D.

Altre produzioni

 

 

 

 

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1.

Pasta per la carta e carta

 

 

 

 

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2.

Alimenti e bevande

 

 

 

 

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E.

Produzione di idrocarburi alogenati ed SF6

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1.

Emissioni di sottoprodotti

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2.

Emissioni fuggitive

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3.

Altro [cfr. tabella 2(II)]

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F.

Consumo di idrocarburi alogenati ed SF6

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1.

Impianti di refrigerazione e condizionamento dell’aria

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2.

Agenti rigonfianti

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3.

Estintori

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4.

Aerosol/inalatori dosatori

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5.

Solventi

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6.

Altre applicazioni che utilizzano prodotti alternativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

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7.

Fabbricazione di semiconduttori

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8.

Apparecchiature elettriche

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9.

Altro [cfr. tabella 2(II)]

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G.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella I — 3

Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (uso di solventi e altri prodotti; agricoltura)

FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

CO2

CH4

N2O

CATEGORIE

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

3.

Uso di solventi e altri prodotti

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Image

A.

Verniciatura

 

 

 

 

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B.

Sgrassaggio, pulitura a secco

 

 

 

 

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C.

Produzione o lavorazione di prodotti chimici

 

 

 

 

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D.

Altro

 

 

 

 

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4.

Agricoltura

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A.

Fermentazione enterica

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1.

Bovini

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2.

Bufali

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3.

Ovini

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4.

Altro

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B.

Gestione delle deiezioni

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1.

Bovini

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2.

Bufali

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3.

Ovini

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4.

Altro

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C.

Coltivazione del riso

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D.

Terreni agricoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Emissioni dirette nel suolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deiezioni animali provenienti da pascoli, allevamenti all’aperto e recinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Emissioni indirette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Altro (cfr. tabella 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Incendi controllati delle savane

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F.

Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli

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G.

Altro

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Tabella I — 4

Relazione sintetica della Comunità riguardante i metodi, i dati relativi alle attività e i fattori di emissione utilizzati (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole; rifiuti; altro)

FONTE E POZZO DI ASSORBIMENTO DI GAS SERRA

CO2

CH4

N2O

CATEGORIE

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

Fonte principale (1)

Metodo applicato (2)

Dati attività (3)

Fattore di emissione (4)

5.

Utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole

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A.

Terreni forestali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terreni forestali che mantengono tale destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terreni convertiti in foreste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terreni coltivati che mantengono tale destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terreni convertiti in terreni coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Prati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Prati che mantengono tale destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terreni convertiti in prati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zone umide che mantengono tale destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terreni convertiti in zone umide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Terreni a destinazione urbanistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terreni a destinazione urbanistica che mantengono tale destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Terreni convertiti in terreni a destinazione urbanistica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Terreni ad altra destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Terreni ad altra destinazione che rimangono tali

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2.

Terreni convertiti in terreni ad altra destinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della raccolta del legno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Rifiuti

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A.

Discariche per rifiuti solidi

 

 

 

 

 

 

 

 

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1.

Discarica controllata di rifiuti nel suolo

 

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Siti per lo smaltimento incontrollato di rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

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3.

Altro (cfr. tabella 6.A)

 

 

 

 

 

 

 

 

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B.

Trattamento delle acque reflue

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1.

Trattamento acque reflue industriali

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2.

Trattamento acque reflue dei settori civile e commerciale

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3.

Altro (cfr. tabella 6.B)

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C.

Incenerimento dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altro (cfr. sintesi 1.A)

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Voci per memoria:

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Combustibili per uso di bordo a livello internazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto aereo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasporto marittimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissioni di CO2 da biomassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Fonti principali della Comunità. Questo dato viene inserito dalla Commissione/AEA con i risultati ottenuti dall’analisi delle categorie principali ricavate dall’inventario precedente.

(2)  Per indicare il metodo applicato utilizzare i codici seguenti:

 

D (metodo IPCC predefinito)

 

RA (metodo di riferimento)

 

T1 (IPCC, livello 1)

 

T1a, T1b, T1c (IPCC, livello 1a, livello 1b e livello 1c, rispettivamente)

 

T2 (IPCC, livello 2)

 

T3 (IPCC, livello 3)

 

C (CORINAIR)

 

CS (specifico al paese)

 

M (modello)

 

COPERT X (modello Copert X = versione)

Se si utilizza più di un metodo nell’ambito di una categoria di fonti, elencare i metodi applicati. Le spiegazioni riguardanti i metodi specifici al paese o eventuali modifiche apportate ai metodi IPCC predefiniti, nonché le informazioni sull’uso di metodi diversi per categoria di fonti (se si utilizza più di un metodo) devono essere inserite nel riquadro riservato alla documentazione.

(3)  Per indicare le fonti dei dati sulle attività utilizzare i codici seguenti:

 

NS (statistiche nazionali)

 

RS (statistiche regionali)

 

IS (statistiche internazionali)

 

PS (dati specifici all’impianto)

 

AS (associazioni, organizzazioni di categoria)

 

Q (questionari specifici, indagini)

Se i codici indicati non si adattano alla situazione nazionale, è possibile utilizzare altri codici illustrandoli nel riquadro riservato alla documentazione.

Se è stata utilizzata una combinazione di fonti dei dati sulle attività, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione

(4)  Per indicare il fattore di emissione utilizzato, utilizzare i codici seguenti:

 

D (fattore IPCC predefinito)

 

C (CORINAIR)

 

CS (specifico al paese)

 

PS (specifico all’impianto)

Se è stata utilizzata una combinazione di fattori di emissione, utilizzare codici diversi nella stessa cella, fornendo spiegazioni dettagliate nel riquadro riservato alla documentazione.


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI INDICATORI ANNUALI

TABELLA II-1

Elenco degli indicatori prioritari (1)

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Linee guida/definizioni (2)  (3)

1

MACRO

Intensità totale di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR

Emissioni totali CO2, kt

Emissioni totali di CO2 (escluse attività LUCF) indicate nel CRF.

PIL, mrd EUR (EC95)

Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

2

MACRO B0

Intensità di CO2 connessa all’energia rispetto al PIL, t/mio EUR

Emissioni CO2 dovute al consumo di energia, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili (categoria fonti IPCC 1A, metodo settoriale).

PIL, mrd EUR (EC95)

Prodotto interno lordo a prezzi costanti 1995 (fonte: conti nazionali).

3

TRANSPORT C0

Emissioni di CO2 delle automobili, kt

 

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

Numero di chilometri percorsi dalle automobili, Mkm

 

Numero di veicoli-chilometri percorsi da automobili (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

4

INDUSTRY A1

Intensità CO2 connessa all’energia nell’industria, t/mio EUR

Emissioni di CO2 dell’industria, kt

Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia utilizzata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questa casella.

Valore aggiunto lordo totale nell’industria, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nelle attività manifatturiere (NACE 15-22, 24-37), nella costruzione (NACE 45) e nelle industrie estrattive (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e di gas) (NACE 13-14) (fonte: conti nazionali).

5

HOUSEHOLDS A.1

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000

Parco abitazioni occupate in permanenza.

6

SERVICES A0

Intensità di CO2 del settore commerciale e istituzionale, t/mio EUR

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili nel settore commerciale e istituzionale, kt

Emissioni di CO2 dovute al consumo di combustibili fossili negli edifici ad uso commerciale e istituzionale nel settore pubblico e privato (categoria di fonte IPCC 1A4a). L’energia utilizzata per i trasporti nel settore dei servizi non deve essere inserita in questo punto ma fra gli indicatori sui trasporti.

Valore aggiunto lordo dei servizi, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, dei servizi (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (fonte: conti nazionali)

7

TRANSFORMATION B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e di autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio utilizzo, a supporto dell'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).


TABELLA II-2

Elenco degli indicatori prioritari supplementari (4)

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Linee guida/definizioni (5)

1

TRANSPORT D0

Emissioni di CO2 del trasporto merci su strada, kt

 

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con autocarri leggeri (cioè veicoli con un peso lordo massimo di 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi leggeri o muniti di funzioni particolari come la trazione integrale per le operazioni fuori strada — categoria di fonte IPCC 1A3bii) e con autocarri pesanti (cioè veicoli con un peso lordo autorizzato superiore a 3 900 kg e adibiti principalmente al trasporto di carichi pesanti — categoria di fonte IPCC 1A3biii esclusi gli autobus).

Trasporto merci su strada, Mtkm

 

Numero di tonnellate-chilometro trasportate su strada da autocarri leggeri e pesanti; per tonnellata-chilometro s’intende il trasporto su strada di una tonnellata per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

2

INDUSTRY A1.1

Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2 legate all’industria del ferro e dell’acciaio, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione ai fini di generare energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a), dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

Valore aggiunto lordo — industria del ferro e dell’acciaio, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di ferro e acciaio di base e di ferroleghe (NACE 27.1), fabbricazione di tubi (NACE 27.2), altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio (NACE (27.3), fusione di ghisa (NACE 27.51) e fusione d'acciaio (NACE 27.52) (fonte: conti nazionali).

3

INDUSTRY A1.2

Intensità di CO2 legata all’energia — industria chimica, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la produzione di sostanze chimiche e prodotti chimici, compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2c).

Valore aggiunto lordo nell’industria chimica, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti chimici (NACE 24) (fonte: conti nazionali).

4

INDUSTRY A1.3

Intensità di CO2 legata all’energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

Valore aggiunto lordo — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, mrd EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26) (fonte: conti nazionali).

5

INDUSTRY C0.1

Emissioni specifiche di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, t/t

Emissioni totali di CO2 nell’industria del ferro e dell’acciaio, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di ferro e acciaio, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2a); emissioni di CO2 dovute ai processi di trasformazione del ferro e dell’acciaio (categoria di fonte IPCC 2C1) e ai processi di trasformazione delle ferroleghe (categoria di fonte IPCC 2C2).

Produzione di acciaio all’ossigeno, kt

Produzione di acciaio all’ossigeno (NACE 27) (fonte: statistiche sulla produzione).

6

INDUSTRY C0.2

Emissioni specifiche di CO2 legate all’energia nell’industria del cemento, t/t

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (NACE 26), compresa la combustione ai fini della produzione di energia elettrica e termica.

Produzione di cemento, kt

Produzione di cemento (NACE 26) (fonte: statistiche sulla produzione).


TABELLA II-3

Elenco degli indicatori supplementari

N.

Nomenclatura per gli indicatori di efficienza energetica Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

Linee guida/definizioni

1

TRANSPORT B0

Emissioni specifiche di CO legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km

Emissioni di CO2 delle automobili diesel, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di diesel per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo diesel).

Numero di chilometri delle automobili diesel, mio di km

Numero di veicoli-chilometri delle automobili diesel totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

2

TRANSPORT B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km

Emissioni di CO2 delle automobili a benzina, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di benzina per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi solo benzina).

Numero di chilometri percorsi dalle automobili a benzina, mio di km

Numero di veicoli-chilometri delle automobili a benzina totali autorizzate ad utilizzare le strade aperte alla circolazione pubblica (fonte: statistiche sui trasporti).

3

TRANSPORT C0

Emissioni specifiche di CO2 delle automobili, t/pkm

Emissioni di CO2 delle automobili, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto effettuate con automobili (autovetture destinate principalmente al trasporto di persone e aventi una capacità massima di 12 persone; peso lordo massimo autorizzato del veicolo: 3 900 kg — categoria di fonte IPCC 1A3bi).

Trasporto passeggeri in automobile, Mpkm

Numero di passeggeri-chilometri percorsi in automobile; per passeggero-chilometro s’intende il trasporto di un passeggero per un chilometro (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

4

TRANSPORT E1

Emissioni specifiche dei trasporti aerei, t/passeggero

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni, kt

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti aerei interni (a scopo commerciale, privato, agricolo, ecc.), compresi i decolli e gli atterraggi (categoria di fonte IPCC 1A3aii). È escluso il combustibile usato negli aeroporti per i trasporti di terra e il combustibile utilizzato per la combustione in impianti fissi negli aeroporti.

Passeggeri del trasporto aereo interno, mio

Numero di persone, esclusi i membri di turno degli equipaggi e del personale di cabina, che effettuano un viaggio aereo (solo trasporti interni) (fonte: statistiche sui trasporti).

Nota: se possibile, i dati sulle attività devono essere coerenti con i dati sulle emissioni.

5

INDUSTRY A1.4

Intensità di CO2 legata all’energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria alimentare, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella produzione di prodotti alimentari, bevande e tabacco, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2e).

Valore aggiunto lordo — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella produzione di prodotti alimentari e bevande (NACE 15) e di prodotti del tabacco (NACE 16) (fonte: conti nazionali).

6

INDUSTRY A1.5

Intensità di CO2 legata all’energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, compresa la combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

Valore aggiunto lordo — industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)

Valore aggiunto lordo, a prezzi costanti 1995, nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta (NACE 21) e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (NACE 22) (fonte: conti nazionali).

7

HOUSEHOLDS A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2

Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali dei nuclei domestici, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili per il riscaldamento dei locali domestici.

Superficie delle abitazioni occupate in permanenza, mio di m2

Superficie totale delle abitazioni occupate in permanenza.

8

SERVICES B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 dovute al riscaldamento di locali in edifici ad uso commerciale e istituzionale, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili per il riscaldamento dei locali di edifici ad uso commerciale e istituzionale del settore pubblico e privato.

Superficie degli edifici del terziario, mio di m2

Superficie totale degli edifici destinati al terziario (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99).

9

TRANSFORMATION D0

Emissioni specifiche di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, t/TJ

Emissioni di CO2 delle centrali termoelettriche pubbliche, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e impianti di cogenerazione pubblici (categorie di fonti IPCC 1A1ai e 1A1aii). Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (impianti di cogenerazione energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici. Non è compresa la produzione degli impianti che producono solo energia termica. Le centrali termoelettriche pubbliche producono energia elettrica (e termica) per venderla a terzi come attività primaria e possono essere di proprietà pubblica o privata. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

10

TRANSFORMATION E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 prodotte dagli impianti degli autoproduttori, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Le centrali termoelettriche degli autoproduttori producono energia elettrica (e termica) in tutto o in parte per il proprio consumo e tale attività affianca l'attività primaria che svolgono. La produzione lorda di energia elettrica è misurata all'uscita dei trasformatori principali; in altri termini, è compreso il consumo di elettricità negli impianti ausiliari e nei trasformatori (fonte: bilancio energetico).

11

TRANSFORMATION

Intensità di carbonio della produzione totale di energia elettrica, t/TJ

Emissioni di CO2 connesse alla produzione tradizionale di energia elettrica, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di tutti i tipi di combustibili fossili per la produzione lorda di elettricità e calore da parte di centrali termoelettriche e di impianti di cogenerazione pubblici e da parte delle centrali termoelettriche e degli impianti di cogenerazione degli autoproduttori. Non sono comprese le emissioni delle centrali/impianti che producono solo energia termica.

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

Elettricità lorda prodotta ed eventuale energia termica venduta a terzi (cogenerazione di energia elettrica e termica, CHP) dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di cogenerazione pubblici e degli autoproduttori. È compresa la produzione di energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e dal nucleare (fonte: bilancio energetico).

12

TRANSPORT

Intensità di carbonio nei trasporti, t/TJ

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti, kt

Emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili per tutte le attività di trasporto (categoria di fonte IPCC 1A3).

Consumo energetico finale totale connesso ai trasporti, PJ

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso ai trasporti considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

13

INDUSTRY C0.3

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta, t/t

Emissioni di CO2 legate all’energia nelle industrie della carta e della stampa, kt

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili nella fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta e nell’editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati, comprese le emissioni dovute alla combustione per la generazione di energia elettrica e termica (categoria di fonte IPCC 1A2d).

Produzione fisica di carta, kt

Produzione fisica di carta (NACE 21) (fonte: statistiche sulla produzione).

14

INDUSTRY

Emissioni di CO2 del settore industriale, kt

 

Emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili nell’industria manifatturiera, della costruzione e dell’estrazione (escluse le miniere di carbone e l’estrazione di petrolio e gas), compresa la combustione per la cogenerazione di elettricità e calore (categoria di fonte IPCC 1A2). L’energia consumata dall’industria per i trasporti non deve essere indicata in questa voce ma negli indicatori sui trasporti. Le emissioni prodotte da macchine mobili non stradali e altre macchine mobili utilizzate nell’industria non devono essere inserite in questo settore.

Consumo energetico finale complessivo dell’industria, PJ

 

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore industriale considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).

15

HOUSEHOLDS

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici, kt

 

Emissioni di CO2 dovute alla combustione di combustibili fossili dei nuclei domestici (categoria di fonte IPCC 1A4b).

Consumo energetico finale complessivo dei nuclei domestici, PJ

 

Comprende il consumo energetico finale complessivo connesso al settore domestico considerando tutte le fonti energetiche (compresi la biomassa e il consumo di elettricità) (fonte: bilancio energetico).


(1)  Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.

(2)  Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile seguirle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.

(3)  I riferimenti alle categorie di fonti IPCC rimandano al documento IPCC del 1996, Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

(4)  Gli Stati membri devono indicare il numeratore e il denominatore se non è indicato nel formato CRF.

(5)  Gli Stati membri devono seguire queste linee guida. Se non è possibile rispettarle esattamente o se il numeratore e il denominatore non corrispondono completamente, gli Stati membri devono indicarlo chiaramente.


ALLEGATO III

Indicatori per le proiezioni al fine di monitorare e valutare i progressi nel caso dell’applicazione di politiche e misure (1)

N.

Settori Eurostat

Indicatore

Numeratore/denominatore

1

MACRO

Intensità di CO2 rispetto al PIL, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2, kt

PIL, mrd EUR (EC95)

2

TRANSPORT C0

Emissioni di CO2 delle automobili, kt

 

Numero di km percorsi in automobile, Mkm

 

3

TRANSPORT D0

Emissioni di CO2 dovute al trasporto merci (tutte le modalità), kt

 

Trasporto merci (tutte le modalità), Mtkm

 

4

INDUSTRY A1

Intensità di CO2 legata all’energia nell’industria, t/mio EUR

Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nell’industria, kt

Valore aggiunto totale nell’industria, mrd EUR (EC95)

5

HOUSEHOLDS A1

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici, t/abitazione

Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nei nuclei domestici, kt

Parco abitazioni occupate in permanenza, 1 000

6

SERVICES A0

Intensità di CO2 per il settore dei servizi, t/mio EUR

Emissioni di CO2 prodotte dal consumo di combustibili fossili nel terziario, kt

Valore aggiunto lordo — terziario, mrd EUR (EC95)

7

TRANSFORMATION B0

Emissioni specifiche di CO2 delle centrali elettriche pubbliche e degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 prodotte dalle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, kt

Produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche pubbliche e degli autoproduttori, PJ

8

AGRICULTURE

Emissioni specifiche di N2O connesse all’uso di fertilizzanti organici e sintetici, kg/kg

Emissioni di N2O connesse all’utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt

Utilizzo di fertilizzanti sintetici e organici, kt di azoto

9

AGRICULTURE

Emissioni specifiche di CH4 connesse agli allevamenti di bovini, kg/capo

Emissioni di CH4 dei bovini, kt

Popolazione bovina, 1 000 capi

10

WASTE

Emissioni specifiche di CH4 delle discariche, kt/kt

Emissioni di CH4 delle discariche, kt

Rifiuti solidi urbani conferiti in discarica, kt


(1)  Per orientamenti o definizioni più precisi per gli indicatori 1-7, cfr. allegato II. Se possibile, gli indicatori 1-7 devono essere coerenti con gli equivalenti indicatori dell'allegato II; gli indicatori 8-10 dovrebbero essere coerenti con le informazioni fornite nel CRF.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI PARAMETRI PER LE PREVISIONI

1.   Parametri obbligatori per le previsioni

Ipotesi per i parametri economici generali

Prodotto interno lordo (PIL) (valore riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento)

Popolazione (dato riferito ad anni definiti o tasso di crescita annua e anno di riferimento)

Prezzi internazionali del carbone in anni definiti, espressi in EUR per tonnellata o GJ (Gigajoule)

Prezzi internazionali del petrolio in anni definiti, espressi in EUR al barile o GJ

Prezzi internazionali del gas in anni definiti, espressi in EUR per m3 o GJ

Ipotesi per il settore energetico

Consumo interno lordo totale in Petajoule (PT) (ripartito in: petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro)

Produzione totale di energia elettrica suddivisa per tipo di combustibile (petrolio, gas, carbone, fonti rinnovabili, nucleare e altro)

Fabbisogno energetico per settore ripartito per combustibile (soddisfatto) (settori raccomandati di cui tener conto: industrie energetiche, industria, settore commerciale o terziario, settore residenziale e trasporti)

Ipotesi sui parametri meteorologici, in particolare sui gradi-giorni di riscaldamento o raffreddamento

Ipotesi per il settore industriale

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Quota del settore industriale in PIL e tasso di crescita

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Indice di produzione per settore industriale (ripartizione proposta: industria ad alto consumo di energia in base a produzione fisica e industria manifatturiera in base al valore monetario)

Ipotesi per il settore dei trasporti

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Crescita dei trasporti rispetto al PIL

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Aumento dei passeggeri-chilometri

Aumento delle tonnellate-chilometri (merci)

Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Livello del consumo energetico privato (esclusi i trasporti privati)

Percentuale del settore terziario nel PIL e tasso di crescita

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Tasso di variazione della superficie utile per gli edifici adibiti a terziario e ad uso residenziale

Numero di abitazioni e numero di addetti del settore terziario

Ipotesi per il settore agricolo

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Percentuale del settore agricolo nel PIL e tasso di crescita

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Numero di capi allevati per tipo di animale (per la fermentazione enterica, bovini da carne e vacche da latte, ovini; per la gestione delle deiezioni anche suini e pollame)

Superficie adibita a colture per tipo di coltura

Fattori di emissioni per tipo di allevamento per la fermentazione enterica e per la gestione delle deiezioni e per tipo di coltura e di fertilizzanti utilizzati (in tonnellate)

Ipotesi per il settore dei rifiuti

Produzione di rifiuti pro capite o tonnellate di rifiuti solidi urbani

Frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani

Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica, inceneriti o destinati al compostaggio (in tonnellate o in %)

Ipotesi per il settore silvicolo

Definizioni di foreste/boschi

Superficie di:

boschi/foreste gestiti/e

boschi/foreste non gestiti/e

2.   Parametri raccomandati per le previsioni

Ipotesi per i parametri economici generali

Tassi di crescita del PIL ripartiti per settore industriale rispetto al 2000

Raffronto dati previsti con stime ufficiali

Ipotesi per il settore energetico

Prezzi energetici nazionali del carbone, petrolio e gas per settore (al lordo di tasse e imposte); settori proposti: produzione di energia elettrica e termica, settore industriale, commerciale, residenziale e trasporti. Si devono indicare i prezzi costanti

Prezzi nazionali dell'energia elettrica per settore, come indicato sopra (può trattarsi anche dei risultati di modelli)

Produzione totale di teleriscaldamento per tipo di combustibile

Ipotesi per il settore industriale

Ipotesi per i gas fluorurati:

produzione di alluminio e fattori di emissione

produzione di magnesio e fattori di emissione

produzione di schiume e fattori di emissione

giacenze di refrigeranti e percentuali di perdite

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Percentuale del PIL per i diversi settori e tassi di crescita

Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100)

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Indice di produzione per i vari settori

Tasso di miglioramento o indice di efficienza energetica

Ipotesi per gli edifici (ad uso residenziale e nel settore commerciale o nel terziario)

Per gli Stati membri che utilizzano modelli macroeconomici

Percentuale del terziario e del settore domestico nel PIL

Tasso di miglioramento dell’intensità energetica

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Numero di nuclei domestici

Numero di nuovi edifici

Tasso di miglioramento dell’efficienza energetica (1990 = 100)

Ipotesi per il settore dei trasporti

Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici

Aumento dei trasporti rispetto al PIL: ripartizione per trasporto passeggeri e trasporto merci

Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo

Miglioramenti dell’efficienza energetica: ripartizione per tipo di veicolo; specificare se si applica a tutto il parco veicoli o solo alle automobili nuove

Percentuale di cambiamento nella ripartizione tra modi di trasporto (passeggeri e merci)

Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su strada

Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto su rotaia

Aumento passeggeri-chilometri nel trasporto aereo

Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su strada

Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto su rotaia

Aumento tonnellate-chilometri nel trasporto per vie navigabili

Ipotesi per il settore agricolo

Per gli Stati membri che utilizzano modelli econometrici

Scambi (importazioni/esportazioni)

Consumo interno (ad esempio di carne/latte)

Per gli Stati membri che utilizzano altri modelli

Sviluppo della superficie destinata a colture, prato, arabili, a ritiro dei seminativi, conversione in boschi/foreste, ecc.

Ipotesi macroeconomiche alla base delle proiezioni riguardanti l’attività agricola

Descrizione degli allevamenti (ad esempio in base a: bilancio input/nutrienti, output/produzione animale, quote produzione latte/produttività del bestiame)

Sviluppo di tipi di coltivazioni (ad esempio colture intensive tradizionali, agricoltura biologica)

Distribuzione dei sistemi di stabulazione/pascolo e periodo di stabulazione/pascolo

Parametri del sistema di fertilizzazione:

elementi precisi sull’uso di fertilizzanti (tipo di fertilizzante, tempi di applicazione, rapporto fertilizzanti inorganici/organici)

tasso di volatilizzazione dell’ammoniaca dopo lo spargimento dei concimi di origine animale sul suolo

efficienza dell’uso dei concimi di origine animale

Parametri del sistema di gestione delle deiezioni:

ripartizione degli impianti di stoccaggio (ad esempio con o senza copertura):

tasso di escrezione dell’azoto delle deiezioni

metodi di applicazione dei concimi di origine animale

livello di introduzione di misure di controllo (sistemi di stoccaggio, applicazione di concimi di origine animale), ricorso alle migliori tecniche disponibili

Parametri connessi alle emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli (ad esempio frazione data dalla lisciviazione dell’azoto, fattore di emissione per le emissioni dirette, tenore di azoto nei residui colturali)

Entità di trattamento delle deiezioni


ALLEGATO V

Questionario sul ricorso ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto per il conseguimento degli obiettivi nel periodo 2008-2012

1.

Lo Stato membro intende utilizzare l’attuazione congiunta (Joint Implementation, JI), il meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism, CDM) e lo scambio internazionale delle emissioni (International Emissions Trading, IET) previsti dal protocollo di Kyoto (i cosiddetti «meccanismi di Kyoto») per assolvere i propri impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto? In caso affermativo, indicare i progressi registrati nell’attuazione delle disposizioni di attuazione a tal fine (programmi operativi, decisioni istituzionali) e di eventuali normative nazionali attinenti.

2.

Lo Stato membro ha istituito un’autorità nazionale designata per i progetti nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e un punto di contatto designato per i progetti di attuazione congiunta, comunicando i nominativi all’UNFCCC? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate al riguardo.

3.

Quale dei tre meccanismi di Kyoto lo Stato membro sta applicando o intende utilizzare?

4.

Quali contributi, sotto il profilo quantitativo, all’assolvimento degli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 2 della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto lo Stato membro prevede di ottenere dai meccanismi di Kyoto nel primo periodo di impegno di limitazione o riduzione delle emissioni (2008-2012)? Si prega di utilizzare la tabella 1.

TABELLA 1

Contributo quantitativo dei meccanismi di Kyoto durante il primo periodo di impegno

Meccanismo di Kyoto

Quantità totali previste per il primo periodo di impegno

(Gg di CO2 equivalente)

Totale per tutti i meccanismi di Kyoto (1)

 

Scambio internazionale delle emissioni

 

Tutte le attività basate su progetti

 

attuazione congiunta

 

meccanismo di sviluppo pulito

 

5.

Indicare il bilancio in EUR previsto per l’utilizzo di tutti i meccanismi di Kyoto e, ove possibile, il bilancio ripartito per meccanismo e per iniziativa, programma o fondo, specificando il periodo di tempo nell’arco del quale verranno spesi i fondi.

6.

Con quali paesi lo Stato membro ha concluso accordi bilaterali o multilaterali o ha approvato memorandum d’intesa o contratti per la realizzazione di attività basate su progetti?

7.

Per ciascuna attività prevista, in corso e ultimata nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito e dell’attuazione congiunta alla quale partecipa lo Stato membro, fornire le informazioni seguenti:

a)

denominazione del progetto e categoria (JI/CDM)

b)

paese nella quale si svolge l’attività

c)

finanziamento: descrivere sinteticamente qualsiasi intervento finanziario dello Stato e del settore privato, utilizzando categorie quali «privato», «pubblico», «partnership pubblico-privato»

d)

tipo di progetto: utilizzare una descrizione sintetica, ad esempio:

Energia ed elettricità

:

passaggio a combustibili diversi, generazione di energia da fonti rinnovabili, aumento efficienza energetica, riduzione delle emissioni fuggitive provenienti dai combustibili, altro (specificare)

Processi industriali

:

sostituzione di materiali, cambiamento di processi o attrezzature, trattamento dei rifiuti, recupero o riciclaggio, altro (specificare)

Utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole

:

afforestazione, riforestazione/rimboschimento, gestione boschi/foreste, gestione terreni coltivati, gestione terreni destinati a pascolo, rivegetazione

Trasporti

:

passaggio a carburanti diversi, aumento efficienza energetica dei carburanti, altro (specificare)

Agricoltura

:

gestione deiezioni, altro (specificare)

Rifiuti

:

gestione rifiuti solidi, recupero metano delle discariche, trattamento acque reflue, altro (specificare)

Altro

:

descrivere sinteticamente gli altri tipi di progetto

e)

stato di avanzamento del progetto: utilizzare le categorie indicate di seguito:

proposto

approvato (approvazione dei governi interessati e studi di fattibilità ultimati)

in via di realizzazione (fase di avvio o costruzione)

in funzione

ultimato

sospeso

f)

tempi: fornire le seguenti informazioni:

data di approvazione ufficiale (ad esempio da parte del comitato esecutivo per i progetti del meccanismo di sviluppo pulito e da parte del paese ospitante per i progetti di attuazione congiunta)

data di entrata in funzione del progetto (inizio operazioni)

data prevista di conclusione del progetto (durata di vita)

periodo di accredito (indicare gli anni nei quali verranno create ERU o CER)

data(e) di rilascio delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) (da parte del paese ospitante il progetto) o delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) (da parte del comitato esecutivo del CDM)

g)

procedura di approvazione (di primo tipo o first track, nella quale i paesi partecipanti al progetto possono scegliere il riferimento e la durata del progetto, e di secondo tipo, second track, nei quali intervengono organismi esterni indipendenti) (solo per i progetti di attuazione congiunta)

h)

riduzioni delle emissioni totali e annue previste maturate fino alla fine del primo periodo di impegno

i)

quantità di ERU o CER generate dal progetto che saranno acquisite dallo Stato membro

j)

crediti maturati fino alla fine dell’anno di riferimento per la relazione: fornire informazioni sul numero di crediti (totali e annui) ottenuti grazie ai progetti di attuazione congiunta, ai progetti del meccanismo di sviluppo pulito e i crediti risultati dall'utilizzo del terreno, dai cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e dalle attività silvicole (LULUCF)


(1)  Se possibile, disaggregare i dati come indicato nelle voci in corsivo.


ALLEGATO VI

Procedure e tempi per la compilazione dell'inventario comunitario dei gas serra e del rapporto sull'inventario

Azione

Soggetti che intervengono

Tempi

Oggetto

1.

Presentazione degli inventari annui (formato comune per la trasmissione delle relazioni — CRF ed elementi del rapporto sull’inventario nazionale) da parte degli Stati membri ai sensi della decisione n. 280/2004/CE

Stati membri

Ogni anno, entro il 15 gennaio

Elementi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE e descritti agli articoli da 2 a 7.

Misure adottate per migliorare le stime sugli aspetti precedentemente adeguati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto (per le comunicazioni da presentare a norma del protocollo di Kyoto)

2.

«Controllo preliminare» dei dati presentati dagli Stati membri

Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA)

Il più rapidamente possibile dopo l’invio dei dati degli Stati membri e al più tardi entro il 1o aprile

Controlli iniziali e controllo della corrispondenza (a carico dell’AEA). Raffronto dei dati energetici inviati dagli Stati membri sulla base del metodo di riferimento IPCC con i dati energetici Eurostat (Eurostat e Stati membri) e controllo degli inventari degli Stati membri sulle attività LULUCF (utilizzo del terreno, cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno e attività silvicole) da parte del CCR (in consultazione con gli Stati membri)

3.

Compilazione di un progetto di inventario comunitario

Commissione (compresi Eurostat e CCR) coadiuvata dall’AEA

Fino al 28 febbraio

Progetto di inventario comunitario (AEA) basato sugli inventari degli Stati membri e su eventuali informazioni aggiuntive

4.

Diffusione del progetto di inventario comunitario

Commissione coadiuvata dall’AEA

28 febbraio

Diffusione del progetto di inventario comunitario agli Stati membri il 28 febbraio. Controllo dei dati da parte degli Stati membri

5.

Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari e dei rapporti completi sugli inventari nazionali da parte degli Stati membri

Stati membri

15 marzo

Presentazione di dati aggiornati o aggiuntivi sugli inventari da parte degli Stati membri (per eliminare incongruenze o colmare lacune) e dei rapporti completi sugli inventari nazionali

6.

Stime per i dati mancanti negli inventari nazionali

Commissione coadiuvata dall’AEA

31 marzo

La Commissione prepara le stime per i dati mancanti entro il 31 marzo dell’anno di presentazione della relazione, previa consultazione degli Stati membri interessati, e comunica i dati agli Stati membri

7.

Commenti degli Stati membri sulle stime della Commissione relative ai dati mancanti

Stati membri

8 aprile

Gli Stati membri inviano alla Commissione i propri commenti sulle stime relative ai dati mancanti affinché la Commissione ne tenga conto

8.

Inventario comunitario annuale definitivo (compreso rapporto sull’inventario comunitario)

Commissione coadiuvata dall’AEA

15 aprile

Presentazione dell’inventario comunitario annuale definitivo all’UNFCCC. L’inventario sarà utilizzato anche per valutare i progressi compiuti nell’ambito del meccanismo di monitoraggio delle emissioni

9.

Diffusione agli Stati membri dei risultati del controllo preliminare dei dati comunitari

Commissione coadiuvata dall’AEA

Al più presto dopo il ricevimento dei risultati del controllo preliminare dei dati

La Commissione diffonde i risultati del controllo preliminare dei dati comunitari presentati non appena li riceve agli Stati membri interessati da tali controlli preliminari

10.

Risposta degli Stati membri interessati ai risultati del controllo preliminare dei dati comunitari

Stati membri

Entro una settimana dal ricevimento dei risultati

Gli Stati membri per i quali il controllo preliminare ha messo in luce la presenza di problemi o incongruenze inviano le proprie risposte alla Commissione in merito al controllo preliminare

11.

Eventuale presentazione di altri dati da parte degli Stati membri in risposta ai controlli preliminari dell’UNFCCC

Stati membri

Per ciascuno Stato membro, gli stessi termini previsti per la fase di controllo preliminare dell’UNFCCC

Secondo il protocollo di Kyoto i nuovi dati devono essere inviati alla Commissione entro cinque settimane dalla data di presentazione prevista

Gli Stati membri forniscono alla Commissione i nuovi dati che inviano al segretariato UNFCCC in risposta ai controlli preliminari dell’UNFCCC. Gli Stati membri devono indicare chiaramente le parti modificate per agevolare l’utilizzo dei dati ai fini della nuova presentazione da parte della Commissione

Poiché anche la nuova presentazione dei dati da parte della Commissione deve rispettare le scadenze indicate nelle linee guida di cui all’articolo 8 del protocollo di Kyoto, i nuovi dati devono essere presentati alla Commissione prima del periodo indicato nelle suddette linee guida dell'articolo 8 del protocollo, a condizione che i nuovi dati correggano informazioni o dati utilizzati per la compilazione dell’inventario comunitario

12.

Presentazione di eventuali altri dati dopo la fase del controllo preliminare

Stati membri

In caso di nuove presentazioni di dati

Gli Stati membri inviano alla Commissione eventuali altri dati (formato CRF o rapporto sugli inventari nazionali) forniti al segretariato UNFCCC dopo la fase dei controlli preliminari


ALLEGATO VII

Procedure e tempi per determinare le quantità assegnate degli Stati membri e della Comunità

Tempi

Azione

Soggetti responsabili

15 gennaio 2006

Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE

Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE

marzo 2006

Invio al comitato sui cambiamenti climatici del progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE

Commissione

aprile 2006

Parere sul progetto di decisione della Commissione sulla determinazione dei rispettivi livelli di emissione assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri che figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE come previsto dall'articolo 3 della decisione 2002/538/CE

Comitato sui cambiamenti climatici

15 giugno 2006

Presentazione alla Commissione dei progetti di relazione degli Stati membri nei quali sono definite le quantità assegnate a norma dell'articolo 23 da parte degli Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE

Stati membri che non figurano all'allegato II della decisione 2002/358/CE

agosto 2006

Invio agli Stati membri del progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità

Commissione

settembre 2006

Invio dei commenti sul progetto di relazione che determina la quantità assegnata della Comunità

Stati membri

entro il 31 dicembre 2006

Presentazione all’UNFCCC delle relazioni degli Stati membri e della Comunità sulla determinazione delle rispettive quantità assegnate

Stati membri e Commissione


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