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Document 31967R0474

Regolamento n. 474/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità di applicazione della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso

GU 204 del 24.8.1967, p. 20–21 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie IV tomo 1965-1972 pag. 14 - 15

Altre edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/1968

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/474/oj

31967R0474

Regolamento n. 474/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità di applicazione della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. 204 del 24/08/1967 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0223
edizione speciale inglese: serie IV capitolo 1965-1972 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0223
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0149
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0068
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 94 - 95


Regolamento n. 474/67/CEE della Commissione

del 21 agosto 1967

che stabilisce le modalità di applicazione della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], e in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

Considerando che l'articolo 17 del regolamento summenzionato permette, in caso di esportazione di cereali, di compensare la differenza tra i corsi praticati sul mercato mondiale ed i prezzi della Comunità, mediante una restituzione all'esportazione che può essere determinata in anticipo; che in caso di tale determinazione in anticipo la restituzione deve essere modificata in funzione del prezzo di entrata che sarà vigente il mese dell'esportazione e che un correttivo, fissato contemporaneamente, deve quindi essere applicato;

Considerando che, al fine di poter determinare il livello della restituzione da accordarsi quando questa viene fissata in anticipo, è necessario valutare la differenza di prezzo esistente sul mercato mondiale fra il giorno della presentazione della domanda del titolo ed il mese dell'esportazione; che il prezzo cif di aquisto a termine permette di determinare detta differenza e di calcolare cosí l'importo che deve essere detratto o aggiunto alla restituzione valida il giorno della presentazione della domanda del titolo;

Considerando che sarebbe inopportuno che l'importo delle restituzioni subisse variazioni troppo frequenti, fattore di incertezza questo per gli eventuali beneficiari, quando dette variazioni darebbero luogo a dei cambiamenti minimi nei corsi del mercato mondiale; che è quindi necessario, senza pregiudizio per i beneficiari, prevedere un limite all'interno del quale le variazioni di tali corsi non si ripercuoterebbero sull'importo della restituzione;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di riso e di rotture di riso prevista all'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione fissata il giorno del deposito della domanda del titolo è quella applicabile a un'esportazione effettuata nello stesso giorno:

- diminuita di un importo uguale alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine e il prezzo cif, quando il primo è superiore al secondo di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

- aumentata di un importo uguale alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine, quando il primo è superiore al secondo di oltre 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

Nell'intervallo tra le fissazioni settimanali, la restituzione applicabile in caso di fissazione in anticipo viene adattata quando l'applicazione della regola di calcolo sopra definita implica una modifica del suo importo superiore a 0,025 unità di conto per 100 chilogrammi.

Il prezzo cif considerato è quello stabilito conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE.

Il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE [2] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32., prendendo tuttavia come base, per ciascun mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco durante il mese nel quale sarà effettuata l'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean Rey

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

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