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Document 31966R0121

    Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli del 28 luglio 1966 che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

    GU 150 del 12.8.1966, p. 2749–2750 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 212 - 213

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2005; abrogato da 32005R1734

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1966/121/oj

    31966R0121

    Regolamento n. 6/66/Euratom, 121/66/CEE dei Consigli del 28 luglio 1966 che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

    Gazzetta ufficiale n. 150 del 12/08/1966 pag. 2749 - 2750
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0029
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0029
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0185
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0212
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0097
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0113
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0113


    REGOLAMENTO N. 6/66/EURATOM, 121/66/CEE DEI CONSIGLI del 28 luglio 1966 che stabilisce l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, come pure l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E. E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare l'articolo 14 bis dell'Allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del suddetto regime,

    Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Commissione della Comunità Economica Europea,

    Considerando che compete ai Consigli, che deliberano secondo la procedura prevista dall'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, stabilire l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di alloggio, l'ammontare massimo e le modalità di attribuzione di tale indennità,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il funzionario che presta servizio in una località in cui le condizioni di alloggio sono riconosciute particolarmente difficili può fruire di un'indennità di alloggio alle condizioni definite qui di seguito.

    Articolo 2

    1. Le località per le quali può essere concessa l'indennità di cui all'articolo 1 sono:

    Germania:

    Karlsruhe

    Garching

    Geesthacht

    Francia:

    Parigi Départements des Hauts de Seine, de la Seine St-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines et du Val d'Oise Cadarache Grenoble

    Regno Unito:

    Londra

    Svizzera:

    Ginevra

    2. Oltre alle località elencate al paragrafo 1, l'indennità di alloggio può anche essere concessa per le località in cui il numero di funzionari è inferiore o pari a tre. In questo caso, le Commissioni ne (1)GU n. 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62, GU n. 47 del 24.3.1965, pag. 701/65. informano i Consigli e l'elenco presentato si ritiene per accettato qualora entro un termine di sei settimane nessuna delegazione abbia manifestato il desiderio di porre in discussione la concessione dell'indennità di alloggio per dette località.

    Articolo 3

    Prima di concedere l'indennità, l'autorità che ha il potere di nomina si accerta che l'alloggio corrisponda alle esigenze del funzionario, tenuto conto delle sue funzioni e del suo stato di famiglia, nonché del numero delle persone a carico che effettivamente risiedono sotto il suo tetto. All'occorrenza essa può limitare ad un ammontare da lei determinato il fitto considerato, per il calcolo dell'indennità di alloggio.

    Articolo 4

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'indennità di alloggio è concessa al funzionario che destina al pagamento del fitto mensile, dedotte le eventuali spese di riscaldamento, acqua, gas, elettricità, manutenzione e simili, una somma superiore al:

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    dell'ammontare complessivo dei suoi emolumenti determinati come segue.

    Detto ammontare è costituito dallo stipendio base aumentato dell'indennità di dislocazione e dell'assegno di capo famiglia, dedotte le ritenute obbligatorie di cui all'articolo 64 dello statuto dei funzionari e l'imposta comunitaria. All'ammontare così calcolato viene applicato il coefficiente correttore in vigore nella località di servizio dell'interessato.

    Articolo 5

    La parte del fitto che supera la quota di intervento di cui al primo capoverso dell'articolo 4 sarà assunta dall'istituzione in ragione del:

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    l'espressione «persona a carico» essendo intesa nel senso dell'articolo 2 dell'Allegato VII dello statuto dei funzionari.

    Articolo 6

    L'indennità di alloggio non può in nessun caso superare il 5 % dell'ammontare totale degli emolumenti di cui all'articolo 4, secondo comma.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1966.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

    Per i Consigli

    Il Presidente

    S.A. POSTHUMUS

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