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Έγγραφο 32023R1226

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/... della Commissione del 22 giugno 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/4334

GU L 160 del 26.6.2023, σ. 19 έως 30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1226/oj

26.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 160/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2023

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, localizzato nella regione Metropolitana e confermato il 4 giugno 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Cile hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(7)

Il Cile ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Cile, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tale zona.

(9)

Il Canada e il Regno Unito hanno fornito informazioni aggiornate in relazione alle situazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso di alcuni prodotti nell'Unione.

(10)

Il Canada, in particolare, ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle province dell'Ontario e del Quebec, focolai confermati rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 18 aprile 2023.

(11)

Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella contea di Powys (3) in Galles e in quella del South Yorkshire (1) in Inghilterra (Regno Unito), focolai confermati tra il 13 aprile 2023 e il 29 aprile 2023.

(12)

Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

(13)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito. Essa ritiene che il Canada e il Regno Unito abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone di tali paesi interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.

(14)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, in Cile e nel Regno Unito.

(15)

Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la zona CA-2.1 alle voci relative al Canada nei suddetti allegati. Poiché è stato rilevato un errore, la riga relativa alla zona CA-2 nell'allegato V, parte 2, dovrebbe essere rettificata di conseguenza.

(16)

Inoltre, le voci nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono state oggetto di ripetute modifiche. Per motivi di chiarezza, detta sezione dell'allegato XV dovrebbe essere integralmente sostituita.

(17)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(18)

Nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/215.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla descrizione della zona CA-2 è sostituita dalla seguente:

«Canada

CA-2

Territorio del Canada corrispondente a:».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione, del 17 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 37 del 18.2.2022, pag. 28).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.181 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

14.6.2023»;

ii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.187 è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

14.6.2023»;

iii)

alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.10 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CL-2.11:

«CL

Cile

Cl-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.6.2023»;

 

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.298 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.298

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2023

7.6.2023»;

v)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.300, GB-2.301 e GB-2.302 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.300

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.4.2023

7.6.2023

GB-2.301

N, P1

 

27.4.2023

7.6.2023

GB-2.302

N, P1

 

29.4.2023

7.6.2023»;

b)

nella parte 2, alla voce relativa al Cile, dopo la descrizione della zona CL-2.10 è aggiunta la descrizione seguente della zona CL-2.11:

«Cile

CL-2.11

Metropolitana Region, Province of Melipilla, Commune of San Pedro

Latitude -33.9728 Longitude -71.2964

PZ: Communities: Santa Rosa de la Sierra, Lo Chacón and Las Palmas

SZ: Communities: Santa Rosa de la Sierra, El Membrillo, El Ajial, San Vicente, El Peumo and Longovilo»;

2)

nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.181 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.181

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

14.6.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

14.6.2023»;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.187 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

14.6.2023

GBM

P1

 

18.4.2023

14.6.2023»;

iii)

alla voce relativa al Cile, dopo le righe relative alla zona CL-2.10 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona CL-2.11:

«CL

Cile

CL-2.11

POU, RAT

N, P1

 

4.6.2023

 

GBM

P1

 

4.6.2023»;

 

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.298 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.298

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

7.6.2023

GBM

P1

 

13.4.2023

7.6.2023»;

v)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.300, GB-2.301 e GB-2.302 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.300

POU, RAT

N, P1

 

23.4.2023

7.6.2023

GBM

P1

 

23.4.2023

7.6.2023

GB-2.301

POU, RAT

N, P1

 

27.4.2023

7.6.2023

GBM

P1

 

27.4.2023

7.6.2023

GB-2.302

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2023

7.6.2023

GBM

P1

 

29.4.2023

7.6.2023»;

3)

nell'allegato XV, parte 1, la sezione A è sostituita dal seguente:

«Sezione A: elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A ((*)) o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692) richiesto per ciascuna specie di origine delle carni

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Zona

di cui alla parte 2

Specie di origine delle carni trasformate, cfr. definizioni di cui all'articolo 2

Bovini

Ovini e caprini

Suini

Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto i suini)

Suini detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto le razze domestiche dei suini)

Ungulati selvatici (eccetto i suini)

Suini selvatici (eccetto le razze domestiche dei suini)

Pollame diverso dai ratiti

Ratiti

Selvaggina da penna

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AR

Argentina

AR-0

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

AR-1

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

AR-2

A

A

C

A

A

C

C

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

AU

Australia

AU-0

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

BH

Bahrein

BH-0

B

B

B

B

B

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

BR

Brasile

BR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BR-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

BR-2

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BR-3

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

BR-4

B

Non autorizzato

Non autorizzato

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

D

Non autorizzato

MPST

 

BY

Bielorussia

BY-0

C

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

CA

Canada

CA-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

CA-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

CA-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7

 

CL

Cile

CL-0

A

A

A

A

A

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

CL-1

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

CL-2

A

A

A

A

A

B

B

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

CN

Cina

CN-0

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

MPST

 

CN-1

B

B

B

B

B

B

B

D

B

B

MPST

 

CO

Colombia

CO-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

A

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

ET

Etiopia

ET-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

GB

Regno Unito

GB-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

GB-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

GB-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

GG

Guernsey

GG-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

MPNT  ((**))

MPST

 

HK

Hong Kong

HK-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

Non autorizzato

MPST

 

IL

Israele

IL-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

MPST

 

IM

Isola di Man

IM-0

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

IN

India

IN-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

JE

Jersey

JE-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

JP

Giappone

JP-0

A

Non autorizzato

B

A

B

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

KE

Kenya

KE-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

KR

Corea del Sud

KR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

MA

Marocco

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

MD

Moldova

MD-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

ME

Montenegro

ME-0

A

A

D

A

D

D

D

D

D

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

MG

Madagascar

MG-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

MPST

 

MK

Repubblica di Macedonia del Nord

MK-0

A

A

B

A

B

B

B

A

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

MU

Maurizio

MU-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

MX

Messico

MX-0

A

D

D

A

D

D

D

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

MY

Malaysia

MY-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

MY-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

NA

Namibia

NA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

A

D

MPNT  ((**))

MPST

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

A

Non autorizzato

Non autorizzato

A

Non autorizzato

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

PY

Paraguay

PY-0

C

C

C

C

C

C

C

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

RS

Serbia

RS-0

A

A

B o C

A

D

D

D

D

D

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

RU

Russia

RU-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C

C

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

RU-2

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

C o D1

C

C

D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

SG

Singapore

SG-0

B

B

B

B

B

B

B

D

D

Non autorizzato

MPST

 

SZ

Eswatini

SZ-0

B

B

B

B

B

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

 

TH

Thailandia

TH-0

B

B

B

B

B

B

B

A

A

D

MPNT  ((**))

MPST

 

TN

Tunisia

TN-0

C

C

B

C

B

B

B

A

A

D

MPNT  ((**))

MPST

 

TR

Turchia

TR-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

UA

Ucraina

UA-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

 

 

UA-1

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

UA-2

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

D

D

D

MPST

 

US

Stati Uniti

US-0

A

A

A

A

A

A

A

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT  ((**))

MPST

 

US-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

MPNT  ((**))

MPST

 

US-2

A

A

A

A

A

A

A

D

D

D

MPNT  ((**))

MPST

 

UY

Uruguay

UY-0

C

C

B

C

B

Non autorizzato

Non autorizzato

D

A

D

MPNT  ((**))

MPST

 

XK

Kosovo

XK-0

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

C o D

Non autorizzato

Non autorizzato

MPST

1

ZA

Sud Africa

ZA-0

C

C

C

C

C

C

C

D

D

D

MPST

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

C

C

B

C

B

B

B

D

D

D

MPST

 


((*))  “A” significa che non è richiesto nessuno dei trattamenti di riduzione dei rischi B, C o D (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692).

((**))  Solo per i prodotti cui è stato assegnato il trattamento “A”.»


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