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26.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 160/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2023
che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
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(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, localizzato nella regione Metropolitana e confermato il 4 giugno 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Cile hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione. |
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(7) |
Il Cile ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. |
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(8) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Cile, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tale zona. |
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(9) |
Il Canada e il Regno Unito hanno fornito informazioni aggiornate in relazione alle situazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso di alcuni prodotti nell'Unione. |
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(10) |
Il Canada, in particolare, ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle province dell'Ontario e del Quebec, focolai confermati rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 18 aprile 2023. |
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(11) |
Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella contea di Powys (3) in Galles e in quella del South Yorkshire (1) in Inghilterra (Regno Unito), focolai confermati tra il 13 aprile 2023 e il 29 aprile 2023. |
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(12) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori. |
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(13) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito. Essa ritiene che il Canada e il Regno Unito abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone di tali paesi interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, in Cile e nel Regno Unito. |
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(15) |
Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la zona CA-2.1 alle voci relative al Canada nei suddetti allegati. Poiché è stato rilevato un errore, la riga relativa alla zona CA-2 nell'allegato V, parte 2, dovrebbe essere rettificata di conseguenza. |
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(16) |
Inoltre, le voci nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono state oggetto di ripetute modifiche. Per motivi di chiarezza, detta sezione dell'allegato XV dovrebbe essere integralmente sostituita. |
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(17) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(18) |
Nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/215. |
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(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla descrizione della zona CA-2 è sostituita dalla seguente:
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«Canada |
CA-2 |
Territorio del Canada corrispondente a:». |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione, del 17 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 37 del 18.2.2022, pag. 28).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
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3) |
nell'allegato XV, parte 1, la sezione A è sostituita dal seguente: «Sezione A: elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A ((*)) o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692) richiesto per ciascuna specie di origine delle carni
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((*)) “A” significa che non è richiesto nessuno dei trattamenti di riduzione dei rischi B, C o D (conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692).
((**)) Solo per i prodotti cui è stato assegnato il trattamento “A”.»