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Document 32023D0599

Decisione (PESC) 2023/599 del Consiglio del 16 marzo 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord

ST/6778/2023/INIT

GU L 79 del 17.3.2023, p. 167–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/599/oj

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/167


DECISIONE (PESC) 2023/599 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2023

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a rafforzare le capacità dell’esercito della Repubblica di Macedonia del Nord

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo dell’UE di diventare un garante della sicurezza più forte e più capace, anche attraverso un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.

(3)

Nella dichiarazione di Brdo del 6 ottobre 2021 i leader dell’Unione e dei suoi Stati membri, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali, hanno sollecitato l’ulteriore sviluppo delle capacità dei partner dei Balcani occidentali attraverso l’EPF.

(4)

Nella dichiarazione di Tirana del 6 dicembre 2022, l’Unione si è impegnata a continuare a lavorare insieme alla regione per svilupparne ulteriormente le competenze e capacità di difesa, anche attraverso l’EPF.

(5)

Nelle conclusioni del comitato politico e di sicurezza (CPS) del 26 ottobre 2022 sugli orientamenti strategici dell’EPF per il 2023, le misure di assistenza per il sostegno bilaterale a vari paesi dei Balcani occidentali sono state considerate una priorità fondamentale per tale periodo.

(6)

Il 7 dicembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione presti assistenza alle forze armate della Macedonia del Nord nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzare le loro capacità operative, specie per quanto riguarda le capacità logistiche, mediche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), nonché le capacità del genio e di difesa e allarme rapido.

(7)

Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettuerà una valutazione del suo impatto, nonché della gestione e dell’utilizzo delle attrezzature fornite. Questo esercizio servirà da base per un processo di analisi degli insegnamenti appresi, che sarà volto a valutare l’efficacia della misura di assistenza e la sua coerenza con la strategia e le politiche generali dell’UE in Macedonia del Nord.

(8)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC (2) del Consiglio, in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(9)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Macedonia del Nord («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate della Macedonia del Nord potenziando e migliorando le attrezzature del suo gruppo di battaglioni di fanteria leggera. Mediante la fornitura di attrezzature adeguate, la misura di assistenza contribuirà ad aumentare le capacità delle forze armate della Macedonia del Nord di contribuire alle missioni e operazioni militari in materia di sicurezza e difesa comune, in modo complementare al sostegno fornito dagli altri partner internazionali bilateralmente.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

a)

logistiche;

b)

attrezzature mediche;

c)

sistemi di comunicazione e informazione;

d)

capacità di intelligence;

e)

attrezzature CBRN;

f)

attrezzature del genio;

g)

attrezzature per la formazione.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e dall’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 9 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli3 accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Macedonia del Nord sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata da ITF - Enhancing Human Security.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’uso degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal CPS;

c)

ispezioni, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare visite in loco su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza, l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

R. POURMOKHTARI


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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