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Dokumentum 32023D0124
Council Decision (CFSP) 2023/124 of 17 January 2023 in support of the Hague Code of Conduct and ballistic missile non-proliferation in the framework of the implementation of the EU Strategy against Proliferation of Weapons of Mass Destruction
Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio del 17 gennaio 2023 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Decisione (PESC) 2023/124 del Consiglio del 17 gennaio 2023 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
ST/16045/2022/INIT
GU L 16 del 18.1.2023., 36—41. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Hatályos
18.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 16/36 |
DECISIONE (PESC) 2023/124 DEL CONSIGLIO
del 17 gennaio 2023
a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. |
(2) |
Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1), che invita l'Unione a convincere il maggior numero possibile di paesi a sottoscrivere il codice di condotta dell'Aia, soprattutto quelli in possesso di missili balistici. Tale posizione comune invita inoltre a sviluppare ulteriormente e applicare il codice, in particolare le misure miranti a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite. |
(3) |
La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 sottolinea che l'Unione rafforzerà il proprio contributo alla sicurezza collettiva. |
(4) |
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla minaccia persistente della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori ed esprime l'obiettivo dell'Unione di rafforzare concrete azioni dell'Unione a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti. |
(5) |
Il Consiglio ha precedentemente adottato quattro decisioni a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici: la decisione 2008/974/PESC (2), la decisione 2012/423/PESC (3), la decisione 2014/913/PESC (4) e la decisione (PESC) 2017/2370 (5), modificata dalle decisioni (PESC) 2020/1066 (6) e (PESC) 2021/2074 (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia attraverso un'azione operativa.
2. Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) |
promuovere la sottoscrizione universale del codice di condotta dell'Aia; |
b) |
promuovere la piena attuazione del codice di condotta dell'Aia da parte degli Stati firmatari; e |
c) |
contribuire a inserire meglio il codice di condotta dell'Aia negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. |
3. Una descrizione dettagliata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all'articolo 1 è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS).
3. L'FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1 è pari a 1 042 614,72 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS. La convenzione di sovvenzione dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione.
Articolo 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche da parte dell'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dell'azione di cui all'articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione della convenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stata conclusa alcuna convenzione entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) Posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34).
(2) Decisione 2008/974/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 91).
(3) Decisione 2012/423/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della posizione comune 2003/805/PESC del Consiglio (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 74).
(4) Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).
(5) Decisione (PESC) 2017/2370 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 28).
(6) Decisione (PESC) 2020/1066 del Consiglio, del 20 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 234 I del 21.7.2020, pag. 1).
(7) Decisione (PESC) 2021/2074 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2370 a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 70).
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
AZIONE A SOSTEGNO DEL CODICE DI CONDOTTA DELL'AIA E DELLA NON PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'UE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA (HCOC V)
HR(2022) 287
1. ANTEFATTI E MOTIVAZIONE
Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice» o «HCOC») è stato adottato nel 2002 per contrastare la proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa (ADM). Il codice contiene inoltre misure volte a rafforzare la fiducia per ridurre i rischi di errori di calcolo legati alle prove in volo di missili balistici e ai lanci di veicoli lanciatori di satelliti pacifici.
A vent'anni dalla sua adozione, il codice è più pertinente che mai, in quanto le tecnologie balistiche continuano a essere sviluppate in molte regioni del mondo e le tensioni tra i paesi che dispongono di queste tecnologie rendono fondamentale qualsiasi meccanismo di trasparenza e comunicazione per evitare l'escalation. Sebbene il codice conti attualmente 143 Stati membri, sono necessari ulteriori sforzi al fine di garantirne la piena universalizzazione. L'UE contribuisce con sforzi di sensibilizzazione essenziali a promuovere l'universalizzazione del codice nonché la sua attuazione e integrazione nel più ampio regime di non proliferazione.
2. OBIETTIVO GENERALE
L'obiettivo generale di questa azione è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, alla fiducia e alla trasparenza nonché all'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa promuovendo l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice. La presente azione integrerà e sosterrà l'impegno diplomatico dell'Unione nei confronti degli Stati firmatari e non firmatari del codice.
3. OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici dell'azione sono i seguenti:
a) |
promuovere la sottoscrizione del codice in considerazione della sua universalità, anche incoraggiando il dialogo tra gli Stati firmatari e non firmatari; |
b) |
promuovere la piena attuazione del codice da parte degli Stati firmatari; |
c) |
contribuire a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Questo obiettivo comprende l'aumento della visibilità del codice e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle minacce e ai rischi legati alla proliferazione dei missili balistici, nonché l'esplorazione, in particolare attraverso studi, delle dinamiche della proliferazione dei missili balistici, degli sviluppi nel settore spaziale e delle possibilità di rafforzare il codice e di promuovere l'interazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali. |
4. RISULTATI PREVISTI
a) |
I risultati relativi all'universalizzazione del codice consisteranno in vari sforzi di sensibilizzazione. Gli eventi di sensibilizzazione mireranno ad aumentare la consapevolezza circa la proliferazione dei missili balistici e la pertinenza dell'HCOC nel settore spaziale, offriranno una piattaforma per uno scambio informale tra esperti su questioni strategiche e contribuiranno in tal modo a rafforzare la fiducia tra gli Stati, nonché promuoveranno gli obiettivi dell'Unione in materia di universalità del codice. Nello specifico, la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) organizzerà:
|
b) |
L'azione produrrà risultati che contribuiranno al rafforzamento del codice e della non proliferazione dei missili balistici in generale. L'FRS sosterrà in particolare l'ICC nell'individuazione di eventuali difficoltà nell'attuazione del codice, apporterà informazioni specialistiche e condividerà analisi e ricerche aggiornate in materia di proliferazione missilistica e tecnologia missilistica.
|
c) |
L'azione produrrà risultati intesi a inserire meglio il codice negli sforzi volti a contrastare la proliferazione dei missili balistici. Si cercherà di stabilire contatti con specialisti regionali in materia di non proliferazione, di sfruttare meglio le reti sociali per sensibilizzare in merito al codice, di creare reti di giovani esperti e di mettere in rilievo l'importanza del codice nel settore spaziale.
|
5. BENEFICIARI FINALI
a) |
Stati, sia firmatari che non firmatari del codice; |
b) |
funzionari governativi, decisori politici, autorità di regolamentazione, esperti, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti; |
c) |
organizzazioni internazionali, regionali e subregionali; |
d) |
mondo accademico e società civile, in particolare rappresentanti di una generazione più giovane di esperti; |
e) |
la presidenza dell'HCOC; |
f) |
l'Immediate Central Contact dell'HCOC (ministero degli Affari esteri austriaco). |
6. LUOGO
L'FRS selezionerà, in consultazione con i competenti servizi del SEAE, possibili luoghi per le riunioni, i seminari e altri eventi. I criteri utilizzati per la scelta dei luoghi includeranno la volontà e l'impegno di un dato Stato o di una data organizzazione intergovernativa di una particolare regione a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite nei paesi o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative interessati. Sebbene le riunioni e gli eventi in presenza siano di fondamentale importanza, saranno organizzate, se del caso, riunioni virtuali per garantire l'efficienza in termini di costi.
7. DURATA
La durata complessiva dell'azione è stimata in 36 mesi.