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Document 32022R1209

Regolamento delegato (UE) 2022/1209 della Commissione del 5 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/2804

GU L 187 del 14.7.2022, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1209/oj

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/19


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1209 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2022

che integra il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura per l’imposizione di sanzioni amministrative e i metodi per il loro calcolo e la loro riscossione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 85, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive conformemente all’articolo 85 del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbe essere adottata dalla Commissione a seguito di consultazioni con gli Stati membri in questione e l’operatore o gli operatori economici interessati conformemente all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858 e dovrebbe riflettersi nella decisione di imporre misure correttive e restrittive.

(2)

È necessario stabilire determinate fasi procedurali per quando la Commissione intende imporre sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive, partendo dalla procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/858. È particolarmente importante garantire il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo, riconoscendo all’operatore economico accesso alle informazioni pertinenti e il diritto di presentare osservazioni unitamente agli elementi di prova necessari a sostegno di tali osservazioni in relazione alla prevista imposizione di una sanzione amministrativa. È inoltre necessario stabilire norme per garantire un’adeguata protezione dei dati che gli operatori economici considerano riservati.

(3)

È necessario stabilire un metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative in funzione della gravità della non conformità. Tale metodo dovrebbe essere noto in anticipo agli operatori economici. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere dissuasive in modo da evitare che gli operatori economici violino le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/858 ed essere proporzionate alla gravità della violazione. Poiché le sanzioni amministrative devono essere imposte per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme, è opportuno che i criteri per il calcolo siano concepiti di conseguenza. Il calcolo delle sanzioni amministrative dovrebbe tenere conto degli eventuali indebiti vantaggi economici ottenuti dalla vendita o distribuzione di un veicolo non conforme che possa falsare la concorrenza nei confronti di altri operatori economici che rispettano le norme. Nel valutare la gravità della violazione è opportuno che si tenga conto anche delle perdite subite dai consumatori a causa della non conformità, compresa l’alterazione delle prestazioni del veicolo, in quanto tale non conformità può compromettere l’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori di quel regolamento. Inoltre l’importo delle sanzioni amministrative dovrebbe essere proporzionato al numero di veicoli non conformi immatricolati nell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

(4)

Nel calcolare le sanzioni amministrative si dovrebbe tenere debito conto della gravità e degli effetti della violazione come di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, di modo che siano percepite come deterrenti, proporzionate e tali da annullare i benefici della non conformità. Tra le circostanze aggravanti dovrebbero figurare le ripercussioni sulla sicurezza, la salute e l’ambiente, poiché uno degli obiettivi del regolamento (UE) 2018/858 è garantire un livello elevato di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. L’istituzione di un solido regime sanzionatorio a livello dell’Unione che funga da deterrente mediante sanzioni per non conformità che hanno effetti negativi sulla sicurezza degli occupanti del veicolo e di altri utenti della strada e sulla tutela della salute umana e dell’ambiente dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo. Il grado di cooperazione dell’operatore economico, comprese le misure correttive da questi prese, deve essere considerato una circostanza attenuante nel calcolare la sanzione amministrativa.

(5)

Al fine di agevolare il pagamento delle sanzioni amministrative, è necessario stabilire un metodo per la loro riscossione. Le sanzioni dovrebbero essere riscosse conformemente alle norme per il recupero di ammende, altre penali o sanzioni irrogate dalle istituzioni dell’Unione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedura

1.   Prima di imporre sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione notifica per iscritto all’operatore economico interessato e agli Stati membri in questione l’intenzione di imporre una sanzione amministrativa specificando le motivazioni.

2.   L’operatore economico e gli Stati membri interessati dispongono quanto meno di 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 per presentare osservazioni scritte alla Commissione. Fatto salvo il paragrafo 4, non sono prese in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di detto termine.

3.   L’operatore economico e gli Stati membri interessati possono allegare alle osservazioni scritte che presentano alla Commissione eventuali elementi di prova a sostegno delle loro osservazioni.

4.   Ricevute le osservazioni scritte dell’operatore economico e degli Stati membri interessati, la Commissione può, con richiesta motivata, esigere ulteriori informazioni entro un termine di almeno 15 giorni da fissare stabilire nella richiesta.

5.   In casi eccezionali, quando chiede ulteriori informazioni, la Commissione può invitare l’operatore economico e gli Stati membri interessati a esprimere oralmente la loro posizione in una riunione al termine della fase scritta della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 2

Riservatezza

1.   Gli operatori economici che trasmettono informazioni conformemente all’articolo 1 indicano quali delle informazioni trasmesse considerano riservate, motivandone le ragioni e, se necessario, forniscono una versione distinta non riservata del documento contenente dette informazioni entro la data fissata dalla Commissione.

2.   Se l’operatore economico non ha indicato alcuna informazione come riservata, la Commissione può presumere che le informazioni trasmesse non contengano informazioni riservate.

3.   Nulla nel presente articolo osta a che la Commissione usi le informazioni trasmesse per dimostrare la non conformità.

Articolo 3

Metodo per il calcolo delle sanzioni amministrative

1.   Al fine di calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione stima gli importi seguenti:

a)

il vantaggio economico o altro vantaggio ottenuto dall’operatore economico come conseguenza della non conformità;

b)

ove possibile, le perdite subite dai consumatori come conseguenza della non conformità.

I vantaggi e le perdite così valutati costituiscono la base per il calcolo delle sanzioni amministrative. Il vantaggio per l’operatore economico che costituisca anche una perdita per i consumatori è preso in considerazione una volta sola.

Sulla base degli importi di cui alle lettere a) e b), le sanzioni amministrative sono calcolate rispetto al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell’Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

2.   Nel calcolare l’importo delle sanzioni amministrative, la Commissione tiene conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e di altri fattori.

3.   Le circostanze aggravanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti:

a)

le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone o le ripercussioni negative sull’ambiente dovute all’abbassamento delle prescrizioni relative alle prestazioni di un veicolo;

b)

il grado di negligenza o l’intenzione dell’operatore economico, compreso qualsiasi suo tentativo di celare o sottacere informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento della non conformità;

c)

qualsiasi rifiuto ingiustificato dell’operatore economico di fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti dalla Commissione.

4.   Le circostanze attenuanti di cui al paragrafo 2 includono gli elementi seguenti:

a)

l’impegno e la cooperazione dell’operatore economico nel rilevare la non conformità;

b)

le eventuali misure correttive avviate autonomamente dall’operatore economico, compresa la rapidità con cui le ha avviate;

c)

altra circostanza attenuante ragionevole e pertinente dimostrata dall’operatore economico con elementi di prova adeguati.

5.   Le altre circostanze di cui al paragrafo 2 comprendono la ripetizione, la frequenza o la durata della non conformità e le altre sanzioni a livello di Unione o nazionale per non conformità alle norme di omologazione dell’UE irrogate nei 10 anni precedenti l’accertamento della non conformità.

6.   La sanzione amministrativa finale espressa in euro è fissata a un livello che garantisca l’effettività, la proporzionalità e la dissuasività della sanzione.

Articolo 4

Metodi per la riscossione delle sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative devono essere pagate entro tre mesi dalla data in cui al debitore è notificata la decisione della Commissione, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica. Le sanzioni sono riscosse conformemente agli articoli 107 e 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Possono essere accordate dilazioni dei termini di pagamento, conformemente all’articolo 104 di detto regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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