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Document 32022D1206

Decisione (UE) 2022/1206 del Consiglio del 12 luglio 2022 relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

ST/13494/2021/INIT

GU L 187 del 14.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1206/oj

Related international agreement

14.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/1


DECISIONE (UE) 2022/1206 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2022

relativa all’adesione da parte dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è stata conclusa nell’ambito della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzione») il 2 luglio 2019.

(2)

La convenzione mira a promuovere l’accesso alla giustizia a livello mondiale attraverso una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata. In particolare, la convenzione intende ridurre i rischi e i costi associati alle controversie e alla risoluzione delle controversie transfrontaliere e, di conseguenza, facilitare gli scambi internazionali, gli investimenti e la mobilità.

(3)

L’Unione ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all’adozione della convenzione, e ne condivide gli obiettivi.

(4)

Attualmente i cittadini e le imprese dell’Unione che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell’Unione si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all’assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta i rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell’Unione.

(5)

Questa situazione dovrebbe pertanto essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l’esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale. Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione. Allo stesso tempo, la convenzione consentirebbe il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle decisioni di paesi terzi solo quando i principi fondamentali del diritto dell’Unione sono rispettati.

(6)

A norma dell’articolo 26 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla convenzione, quali l’Unione, possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. La convenzione incide sul diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Pertanto l’Unione ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.

(8)

A norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e dell’articolo 28 della convenzione, l’adesione alla convenzione può avvenire prima della sua entrata in vigore.

(9)

È opportuno pertanto che l’Unione aderisca alla convenzione mediante adesione.

(10)

Al momento dell’adesione alla convenzione l’Unione dovrebbe dichiarare, in conformità dell’articolo 27 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza dell’adesione da parte dell’Unione.

(11)

In caso di contratti di locazione non residenziale, il regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. La convenzione non contiene norme sulla competenza esclusiva per i contratti di locazione non residenziale. Pertanto, al momento dell’adesione alla convenzione, l’Unione dovrebbe dichiarare, in conformità dell’articolo 18 della convenzione che non applicherà quest’ultima ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nell’Unione.

(12)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è approvata a nome dell’Unione. (3)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, della convenzione («strumento»).

Articolo 3

All’atto del deposito dello strumento, l’Unione formula la dichiarazione seguente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione:

«L’Unione europea dichiara, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza dell’adesione dell’Unione europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Unione europea” non include il Regno di Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

Articolo 4

All’atto del deposito dello strumento, l’Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell’articolo 18 della convenzione in relazione ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili:

«L’Unione europea dichiara, in conformità dell’articolo 18 della convenzione, che non applicherà la convenzione ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nell’Unione europea.».

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione (4).

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Approvazione del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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