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Document 32022R0959

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/959 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di determinati frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

    C/2022/3748

    GU L 165 del 21.6.2022, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/959/oj

    21.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 165/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/959 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 2022

    che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di determinati frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 mira a impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi da quarantena nel territorio dell’Unione stabilendo, nell’allegato VII, prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti.

    (2)

    L’organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui non è nota la presenza nell’Unione. Esso figura inoltre nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3). L’organismo nocivo specificato è polifago ed è stato intercettato su diverse piante ospiti durante i controlli di frontiera nel territorio dell’Unione.

    (3)

    Esistono prescrizioni specifiche per l’importazione dei frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle e Citrus limon (L.) Osbeck, e dei frutti di Prunus persica (L.) Batsch e di Punica granatum L. intese a proteggere il territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato (4). Citrus L. è una categoria che comprende i frutti di Citrus sinensis Pers.

    (4)

    In base alle prescrizioni per l’importazione esistenti, prima degli scambi devono essere comunicate informazioni sull’indennità del paese e sull’indennità della zona dall’organismo nocivo specificato, come pure sull’uso di un approccio sistemico e di qualsiasi trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali dell’efficacia di tali prescrizioni. Dette informazioni dovrebbero consentire di valutare più agevolmente l’efficacia delle prescrizioni particolari attuali. Tale efficacia dovrebbe essere misurata in funzione del numero di casi di non conformità dovuti all’organismo nocivo specificato sulle merci ospiti importate.

    (5)

    Poiché durante i controlli di frontiera nel territorio dell’Unione continuano a essere rilevati casi di non conformità delle partite alle prescrizioni specifiche per l’importazione dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato sulle merci ospiti, è giustificato modificare le prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Nello specifico, le prescrizioni particolari relative all’indennità del luogo di produzione nonché all’uso di trattamenti successivi alla raccolta e di un approccio sistemico dovrebbero essere modificate in modo da offrire migliori garanzie di indennità dall’organismo nocivo per le merci frutticole oggetto di scambi.

    (6)

    La modifica delle prescrizioni particolari si basa sulle informazioni scientifiche e tecniche contenute nell’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), sulle valutazioni dei rischi delle merci effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare per i frutti di Citrus spp. importati da Israele (5) e dal Sud Africa (6), sulla letteratura scientifica pertinente e sulle osservazioni ricevute da paesi terzi a seguito di una consultazione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie).

    (7)

    Al fine di garantire la sicurezza fitosanitaria e la tracciabilità, è opportuno assicurare l’approvazione degli impianti, prescrizioni per gli impianti di trattamento, il controllo, l’audit, procedure per la documentazione e la registrazione dei dati relativi al trattamento applicato.

    (8)

    Attualmente le prescrizioni di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per i frutti di Citrus L. sono applicabili anche a Citrus sinensis Pers. Sulla base dei dati relativi ai casi di non conformità dovuti alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti di Citrus, i frutti di Citrus sinensis Pers. dovrebbero essere oggetto di prescrizioni distinte, e non delle stesse prescrizioni applicabili agli altri frutti di Citrus L. Ciò è importante al fine di garantire meglio la loro indennità dall’organismo nocivo specificato. Tali prescrizioni dovrebbero includere un approccio sistemico che preveda un regime specifico di trattamento a freddo, eventualmente accompagnato da una fase di preraffreddamento, al fine di garantire l’indennità dall’organismo nocivo con la massima probabilità possibile.

    (9)

    Per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi all’approccio sistemico, per quanto riguarda Citrus sinensis Pers. è opportuno prevedere, come prescrizione alternativa e temporanea fino al 31 dicembre 2022, un approccio sistemico che comprenda una fase di preraffreddamento della polpa del frutto a 5 °C, seguita da un trattamento a freddo per almeno 25 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e + 2 °C.

    (10)

    Nel caso di Citrus sinensis Pers., quando il trattamento a freddo è applicato durante il trasporto dei frutti in questione, i dati relativi all’applicazione di tale trattamento dovrebbero essere conservati e messi a disposizione su richiesta.

    (11)

    È opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi quanto prima affinché le prescrizioni rafforzate, che aumentano la protezione dell’Unione da tale organismo nocivo, siano attuate nel più breve tempo possibile, al fine di tenere conto delle partite dei frutti specificati in viaggio verso l’Unione al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).

    (4)  «Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta» (2013), EPPO, Parigi. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff.

    (5)  Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus L. provenienti da Israele in relazione a Thaumatotibia leucotreta secondo un approccio sistemico. EFSA Journal 2021;19(3):6427, 36 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.

    (6)  Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus L. provenienti dal sud Africa in relazione a Thaumatotibia leucotreta secondo un approccio sistemico. EFSA Journal;19(8):6799, 63 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.


    ALLEGATO

    La tabella di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificata:

    1)

    il punto 62 è sostituito dal seguente:

    «62.

    Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck. e Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L.

    0709 60 10

    0709 60 91

    0709 60 95

    0709 60 99

    ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00  0809 30 10

    0809 30 90

    ex 0810 90 75

    Paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

    Dichiarazione ufficiale che:

    a)

    i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    b)

    i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (International Standard for Phytosanitary Measures) ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    c)

    i frutti:

    i)

    sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10(**), e che figura nell’elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    e

    ii)

    sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell’esportazione, comprendenti un esame visivo con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e sono risultati esenti da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

    e

    iii)

    sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione,

    oppure

    d)

    i frutti

    i)

    sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell’elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    e

    ii)

    sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****), o di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), purché l’approccio sistemico corrispondente o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e il trattamento successivo alla raccolta sia stato valutato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

    e

    iii)

    prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo in caso di sintomi,

    e

    iv)

    sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato o l’uso dell’approccio sistemico.»;

    2)

    fra i punti 62 e 63 è inserito il punto 62.1 seguente:

    «62.1

    Frutti di Citrus sinensis Pers.

    0805 10 22

    0805 10 24

    0805 10 28

    ex 0805 10 80

    Paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

    Dichiarazione ufficiale che:

    a)

    i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    b)

    i frutti sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    c)

    i frutti:

    i)

    sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10(**), e che figura nell’elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    e

    ii)

    sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell’esportazione, comprendenti un esame visivo con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e sono risultati esenti da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

    e

    iii)

    sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione,

    oppure

    d)

    i frutti:

    i)

    sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell’elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    e

    ii)

    sono stati oggetto:

    di un approccio sistemico efficace, che prevede un trattamento a freddo a una temperatura compresa tra 0 °C e -1 °C per almeno 16 giorni, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****) e ISPM 42 (****), purché il trattamento a freddo sia stato documentato e controllato per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l’approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    di un approccio sistemico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****), che comprenda una fase di prerafreddamento della polpa del frutto fino alla temperatura del trattamento a freddo applicato, seguita da tale trattamento a freddo per almeno 20 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l’approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    oppure

    di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), purché tale trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e sia stato valutato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

    oppure

    fino al 31 dicembre 2022, di un approccio sistemico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (*****), che comprenda una fase di prerafreddamento della polpa del frutto fino 5 °C, seguita da un trattamento a freddo per almeno 25 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l’approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

    e

    iii)

    prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), con un’intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo in caso di sintomi,

    e

    iv)

    sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato oppure indicante l’uso dell’approccio sistemico, la temperatura stabilita e la durata del trattamento a freddo applicato in tale approccio sistemico,

    e

    v)

    nel caso in cui il trattamento a freddo sia stato applicato durante il trasporto, oltre al certificato fitosanitario sono stati conservati e sono stati messi a disposizione su richiesta i dati relativi all’applicazione del trattamento.»

    (*)

    ISPM 4, «Requirements for the establishment of pest free areas».

    (**)

    ISPM 10, «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites».

    (***)

    ISPM 31, «Methodologies for sampling of consignments».

    (****)

    ISPM 42, «Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures».

    (*****)

    ISPM 14, «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management».

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