|
2)
|
l’allegato II è così modificato e rettificato:
|
a)
|
nel capitolo 4, il modello OV/CAP-X è così rettificato:
|
i)
|
i punti II.2.2 e II.2.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.2.2.
|
sono rimasti in modo continuativo:
|
i)
|
nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e
|
|
ii)
|
nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;
|
|
|
II.2.3.
|
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.2.11.6 è sostituito dal seguente:
|
«[II.2.11.6.
|
in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) per un periodo almeno pari ai 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](1)(8)
|
|
oppure[II.2.11.6.
|
sottoposto a sorveglianza per individuare l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente alle procedure di cui all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, e durante tale periodo:
|
i)
|
nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;
|
|
ii)
|
qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;](1)(9)»;
|
|
|
|
iii)
|
i punti II.2.11.9 e II.2.11.10 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.2.11.9.
|
in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico per un periodo almeno pari ai 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;
|
|
[II.2.11.10.
|
in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;] (1)
|
|
oppure[II.2.11.10.
|
in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione e, qualora siano stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni finché gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all’articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] (1)
|
|
[II.2.11.11.
|
in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](9)»;
|
|
|
iv)
|
le note di cui alla parte II sono sostituite dalle seguenti:
|
«(1)
|
Cancellare la dicitura non pertinente.
|
|
(2)
|
Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l’ingresso nell’Unione, né essere compresa in un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione degli animali in questione da tale zona.
|
|
(4)
|
Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(5)
|
Per le zone contrassegnate dall’indicazione «BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(6)
|
Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(7)
|
Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-EHD» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(10)
|
Conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
|
|
(11)
|
Le zone contrassegnate dall’indicazione «BRU» per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
b)
|
nel capitolo 12, il modello EQUI-X è così rettificato:
|
i)
|
i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.1.
|
non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e
|
(1)
|
[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
|
|
(1)
oppure
|
[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
|
|
(1)oppure
|
[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]
|
|
|
II.1.2.
|
non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dell’animale dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;
|
|
|
ii)
|
le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.
|
|
Casella I.27
|
:
|
«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(2)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(4)
|
Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.
|
|
(5)
|
La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(6)
|
Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.
|
|
(7)
|
Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.
|
|
(8)
|
Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;
|
|
|
iv)
|
nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:
|
«(1)
|
«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.
Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.
«
Età
»: data di nascita (gg/mm/aaaa).
«
Sesso
»: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;
|
|
|
|
c)
|
nel capitolo 13, il modello EQUI-Y è così rettificato:
|
i)
|
il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.2.
|
non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:
|
(3)
|
[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]
|
|
(3)oppure
|
[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;
|
|
|
|
ii)
|
le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.
|
|
Casella I.27
|
:
|
«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(2)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Cancellare la dicitura non pertinente.
|
|
(4)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
iv)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:
|
«(7)
|
Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;
|
|
|
v)
|
nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita degli equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:
|
«(1)
|
«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.»;
|
|
|
|
d)
|
nel capitolo 14, il modello EQUI-TRANSIT-X è così rettificato:
|
i)
|
i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.1.
|
non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e
|
(1)
|
[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]
|
|
(1)oppure
|
[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
|
|
(1)oppure
|
[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]
|
|
|
II.1.2.
|
non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;
|
|
|
ii)
|
le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.
|
|
Casella I.27
|
:
|
«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(2)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(4)
|
Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.
|
|
(5)
|
La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(6)
|
Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.
|
|
(7)
|
Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.
|
|
(8)
|
Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;
|
|
|
iv)
|
nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:
|
«(1)
|
«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.
Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.
«
Età
»: data di nascita (gg/mm/aaaa).
«
Sesso
»: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;
|
|
|
|
e)
|
nel capitolo 15, il modello EQUI-TRANSIT-Y è così rettificato:
|
i)
|
il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.2.
|
non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:
|
(3)
|
[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]
|
|
(3)oppure
|
[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione o della loro zona conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;
|
|
|
|
ii)
|
le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.
|
|
Casella I.27
|
:
|
«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(2)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese o il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Cancellare la dicitura non pertinente.
|
|
(4)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
iv)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:
|
«(7)
|
Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;
|
|
|
v)
|
nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita di equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:
|
«(1)
|
«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.»;
|
|
|
|
f)
|
nel capitolo 16, il modello EQUI-RE-ENTRY-30 è così rettificato:
|
i)
|
i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.2.4.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]
|
|
|
|
|
II.2.5.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.6.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.7.
|
l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e
|
(3)
|
[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]
|
|
(3)oppure
|
[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;
|
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(1)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(2)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
g)
|
nel capitolo 17, il modello EQUI-RE-ENTRY-90-COMP è così rettificato:
|
i)
|
i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.2.4.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]
|
|
|
|
|
II.2.5.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.6.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.7.
|
l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e
|
(3)
|
[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]
|
|
(3)oppure
|
[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;
|
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(1)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(2)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
h)
|
nel capitolo 18, il modello EQUI- RE-ENTRY-90-RACE è così rettificato:
|
i)
|
i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.2.4.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]
|
|
|
|
|
II.2.5.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.6.
|
l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:
|
(3)
|
[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]
|
|
(3)oppure
|
[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e
|
(3)
|
[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]
|
|
(3)
oppure
|
[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:
|
(3)
|
[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]
|
|
(3)oppure
|
[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]
|
|
|
|
|
II.2.7.
|
l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e
|
(3)
|
[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]
|
|
(3)oppure
|
[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;
|
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.8
|
:
|
indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(1)
|
Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(2)
|
Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
i)
|
nel capitolo 19, modello CONFINED-RUM, la sezione 2 è così rettificata:
|
i)
|
i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.2.
|
sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;
|
|
II.1.3.
|
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.6.
|
non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
j)
|
nel capitolo 20, modello CONFINED-SUI, la sezione 2 è così rettificata:
|
i)
|
i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.2.
|
sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;
|
|
II.1.3.
|
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.6.
|
non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;
|
|
|
iii)
|
il punto II.1.14 è sostituito dal seguente:
|
«(1)(4)[(1)[II.1.14.
|
provengono da una zona in cui, nei 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]]
|
|
oppure (1) [II.1.14.
|
sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;]]»;
|
|
|
iv)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
k)
|
nel capitolo 21, modello CONFINED-TRE, la sezione 2 è così rettificata:
|
i)
|
i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.2.
|
sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;
|
|
II.1.3.
|
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.6.
|
non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
l)
|
nel capitolo 22, il modello CONFINED-HIPPO è così rettificato:
|
i)
|
i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.2.
|
sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;
|
|
II.1.3.
|
non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.6.
|
non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;
|
|
|
iii)
|
i punti da II.1.11.3 a II.1.11.5 sono sostituiti dai seguenti:
|
«II.1.11.3.
|
in cui, nei sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:
|
—
|
infezione da virus della peste bovina,
|
|
—
|
infezione da virus della febbre della Rift Valley,
|
|
—
|
infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,
|
|
—
|
infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);
|
|
|
II.1.11.4.
|
in cui, alla data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;
|
|
II.1.11.5.
|
intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione:
|
—
|
infezione da virus della peste bovina,
|
|
—
|
infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,
|
|
—
|
infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);
|
|
|
II.1.11.6.
|
intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;»;
|
|
|
iv)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
m)
|
nel capitolo 34 bis, il modello RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE è così rettificato:
|
i)
|
la casella I.18 è sostituita dalla seguente:
|
«I.18
|
Temperatura di trasporto
|
|
|
|
|
|
ii)
|
il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.2.
|
provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona, e:
|
a)
|
attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;
|
|
b)
|
in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;»;
|
|
|
|
iii)
|
il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:
|
«II.1.6.
|
sono stati caricati per la spedizione nell’Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)(2) in un mezzo di trasporto:
|
a)
|
costruito in modo che:
|
i)
|
gli animali non possano uscire o cadere;
|
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ii)
|
possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;
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|
iii)
|
sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;
|
|
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b)
|
che contiene solo colombi viaggiatori;
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c)
|
pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona.»;
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|
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|
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n)
|
nel capitolo 39, il modello BOV-SEM-A-ENTRY è così rettificato:
|
i)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Tipo
”: sperma.
“
Specie
”: scegliere tra “
Bos taurus
”, “
Bison bison
” o “
Bubalus bubalis
”, a seconda dei casi.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
“
Prova
”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
o)
|
nel capitolo 42, il modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:
|
i)
|
nella parte II, il punto II.2 è sostituito dal seguente:
|
«(1)[II.2.
|
gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(3) che:
|
II.2.1.
|
è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;
|
|
II.2.2.
|
soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]
|
|
|
(1)
[II.2.
|
gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(3) che:
|
II.2.1.
|
è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;
|
|
II.2.2.
|
soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]»;
|
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Specie
”: scegliere tra “
Bos taurus
”, “
Bison bison
” o “
Bubalus bubalis
”, a seconda dei casi.
“
Tipo
”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
“
Prova
”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
p)
|
nel capitolo 47, il modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:
|
i)
|
le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:
«
Note
Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:
|
«(3)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
q)
|
nel capitolo 48, il modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:
|
i)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Tipo
”: sperma.
“
Specie
”: scegliere tra “
Ovis aries
” o “
Capra hircus
”, a seconda dei casi.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
“
Prova
”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
r)
|
nel capitolo 50, il modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:
|
i)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Tipo
”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.
“
Specie
”: scegliere tra “
Ovis aries
” o “
Capra hircus
”, a seconda dei casi.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
“
Prova
”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:
|
«(2)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
s)
|
nel capitolo 53, il modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:
|
i)
|
le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:
«
Note
Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:
|
«(3)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
t)
|
nel capitolo 54, il modello POR-SEM-A-ENTRY è così rettificato:
|
i)
|
il punto II.4.8.3 è sostituito dal seguente:
|
«(1)[II.4.8.3.
|
per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;
|
|
|
ii)
|
il punto II.4.9.3 è sostituito dal seguente:
|
«(1)[II.4.9.3.
|
per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata segnalata la peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;
|
|
|
iii)
|
nelle note di cui alla parte II, le note (2) e (3) sono sostituite dalle seguenti:
|
«(2)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
|
|
(3)
|
Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;
|
|
|
|
u)
|
nel capitolo 59, il modello EQUI-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:
|
i)
|
nella parte II, il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:
|
«II.4.4.2.
|
sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Tipo
”: sperma.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.
“
Prova
”: indicare “Sì, cfr. punti II.4.9 e II.4.10”.»;
|
|
|
|
v)
|
nel capitolo 63, il modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato:
|
i)
|
il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:
|
«II.4.4.2.
|
sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;
|
|
|
ii)
|
nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:
|
«Casella I.27
|
:
|
“
Tipo
”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.
“
Numero di identificazione
”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.
“
Marchio di identificazione
”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.
“
Data di raccolta/di produzione
”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.
“
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.
“
Quantità
”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.».
|
|
|
|