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Dokument 32022R0497

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/497 della Commissione del 28 marzo 2022 che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1809

GU L 101 del 29.3.2022, s. 6–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/497/oj

29.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 101/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/497 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2022

che modifica e rettifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda taluni modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 (3) della Commissione stabilisce modelli di certificati sotto forma di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri e l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) e (UE) 2020/692 (6) della Commissione.

(2)

L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 7 e 8 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di un singolo equino non destinato alla macellazione (modello «EQUI-INTRA-IND»), e di una partita di equini (modello «EQUI-INTRA-CON»). Le rispettive note (2) e (3) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbero essere rettificate per chiarire che l’esame clinico necessario prima dei movimenti di equini verso altri Stati membri può essere effettuato l’ultimo giorno lavorativo prima della partenza solo per quanto riguarda gli equini di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688.

(3)

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nei capitoli 17 e 18 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari/ufficiali rispettivamente per i movimenti tra Stati membri di pollame riproduttore e di pollame da reddito (modello «POU-INTRA-X») e per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). È opportuno rettificare i riferimenti errati all’ingresso nell’Unione di cui rispettivamente ai punti II.2.1 e II.2.1.1 di tali modelli.

(4)

Inoltre nei capitoli 16 e 18 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 7 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di pulcini di un giorno (modello «POU-INTRA-DOC») e il modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (modello «POU-INTRA-LT20»). La nota (4) delle note di cui alla parte II di tali modelli dovrebbe essere rettificata per chiarire che le misure di cui alla parte III, titolo 2, capo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono essere rispettate nello Stato membro di destinazione. È inoltre opportuno rettificare un errore manifesto per quanto riguarda l’età dei volatili da indicare nel punto II.1.4 del modello POU-INTRA-DOC di cui al capitolo 16.

(5)

L’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 23 (modello «BOV-SEM-A-INTRA»), 26 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), 30 (modello «OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA») del suddetto allegato figurano modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.

(6)

Inoltre il modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA» di cui all’allegato I, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 deve essere utilizzato per i movimenti tra Stati membri di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni. È opportuno rettificare i riferimenti errati agli ovini e ai caprini di cui al punto II.2.5.1 e alla voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I.

(7)

L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 45 e 49 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri rispettivamente di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-INTRA») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA»). Il punto II.2.5.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.30 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-INTRA» per includere una descrizione delle prove.

(8)

L’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e le dichiarazioni da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati. Nel capitolo 61 del suddetto allegato figurano il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per i movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti. Il punto II.2.2 di tale modello di certificato contiene errori manifesti e necessita di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

(9)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(10)

L’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nel capitolo 4 del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di ovini e caprini (modello «OV/CAP-X»). I punti II.2.2 e II.2.11.6 dell’attestato di sanità animale di tale modello contengono errori manifesti e necessitano di chiarimenti. È pertanto necessario rettificare tale modello di conseguenza.

(11)

L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali, nonché le dichiarazioni che accompagnano tali certificati, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di determinate categorie di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda dei movimenti interessati. Nei capitoli da 12 a 15 del suddetto allegato figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-X»), il modello di certificato sanitario/ufficiale e il modello di dichiarazione per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-Y»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l’Unione di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»). Conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il periodo che può trascorrere tra l’esame clinico e la partenza degli equini, diversi dagli equini registrati, è fissato a 24 ore per tale categoria di animali. Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.

(12)

Inoltre nei capitoli 16, 17 e 18 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, indicati nell’articolo 15 del medesimo regolamento di esecuzione, figurano rispettivamente il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni (modello «EQUI-RE-ENTRY-30»), il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI) (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP») e il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE»). Conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/692 il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare. È pertanto necessario rettificare tali modelli di conseguenza.

(13)

L’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli da 19 a 22 del suddetto allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-RUM»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-SUI»), degli animali elencati nell’allegato II, capitolo 21, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-TRE») e degli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato (modello «CONFINED-HIPPO»). È opportuno modificare il punto II.1.2 della parte II (informazioni sanitarie) di tali modelli con l’inserimento delle prescrizioni in materia di sanità animale mancanti di cui all’articolo 34, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 nonché rettificare altri errori manifesti e omissioni involontarie.

(14)

L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati. Nel capitolo 34 bis del suddetto allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso (modello «RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE»). I punti II.1.2 e II.1.6 di tale modello dovrebbero essere rettificati per chiarire rispettivamente l’obbligo di registrazione degli stabilimenti di origine di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la temperatura di trasporto per i colombi viaggiatori.

(15)

L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo, a seconda del tipo di prodotti interessati. Nei capitoli 39 (modello «BOV-SEM-A-ENTRY»), 42 (modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY») di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale. È opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I di tali modelli per includere una descrizione delle prove per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini e per la malattia emorragica epizootica.

(16)

È inoltre opportuno rettificare la numerazione errata nel punto II.2 del modello «BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY» di cui all’allegato II, capitolo 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(17)

L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 fa inoltre riferimento al modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «BOV-GP-STORAGE-ENTRY») di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare non solo lo sperma di bovini, ma anche gli ovociti e gli embrioni di tali animali.

(18)

L’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 53 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di determinato materiale germinale spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale (modello «OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY»). Le note del suddetto modello dovrebbero essere rettificate in modo da contemplare sperma, ovociti ed embrioni non solo degli ovini, ma anche dei caprini.

(19)

L’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nel capitolo 54 di tale allegato figura il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «POR-SEM-A-ENTRY»). È opportuno rettificare i riferimenti errati a uno Stato membro, anziché a un paese terzo o territorio, di cui ai punti II.4.8.3 e II.4.9.3 di tale modello.

(20)

L’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, e indicati in tale articolo. Nei capitoli 59 e 63 di tale allegato figurano i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto (modello «EQUI-SEM-A-ENTRY») e di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni (modello «EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»). Il punto II.4.4.2 di tali modelli dovrebbe essere rettificato per chiarire che gli equini donatori di sperma, ovociti ed embrioni devono essere detenuti in stabilimenti, anziché in un unico stabilimento, in cui per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma, degli ovociti e degli embrioni e durante il periodo di raccolta non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico. È inoltre opportuno modificare la voce relativa alla casella I.27 delle note di cui alla parte I del modello «EQUI-SEM-A-ENTRY» per includere una descrizione delle prove.

(21)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dovrebbe essere modificato e rettificato di conseguenza.

(22)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(23)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione delle partite interessate dalle modifiche da apportare all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 mediante il presente regolamento, l’uso di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento dovrebbe continuare ad essere autorizzato per un periodo transitorio a determinate condizioni.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono modificati e rettificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 4, da 12 a 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 sono così modificati e rettificati:

1)

l’allegato I è così modificato e rettificato:

a)

nel capitolo 7, modello EQUI-INTRA-IND, note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Opzione disponibile solo nel caso di:

a)

un equino accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b)

un equino registrato accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della Fédération Equestre Internationale (FEI) unitamente all’etichetta autoadesiva di convalida.»;

b)

nel capitolo 8, modello EQUI-INTRA-CON, note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Opzione disponibile solo nel caso di:

a)

equini accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/688; oppure

b)

equini registrati accompagnati ciascuno dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza valida di cui all’articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/688 o dal documento unico di identificazione a vita e dalla tessera di riconoscimento della Fédération Equestre Internationale (FEI) unitamente all’etichetta autoadesiva di convalida.»;

c)

nel capitolo 16, il modello POU-INTRA-DOC è così rettificato:

i)

il punto II.1.4 è sostituito dal seguente:

«II.1.4.

i pulcini di un giorno di cui alla parte I:

a)

non presentano segni clinici delle malattie elencate pertinenti per le specie né danno motivo di sospettare la presenza di tali malattie;

(2)(3)[b)

non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2)(3)oppure [b)

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con [vaccini inattivati](2) [vaccini vivi attenuati che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/688](2)

(nome del ceppo virale utilizzato nel vaccino)

il … (data) all’età di … giorni;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (4) è sostituita dalla seguente:

«(4)

Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

d)

nel capitolo 17, modello POU-INTRA-X, il punto II.2.1 è sostituito dal seguente:

«(10) [II.2.1.

Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l’impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e il gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell’ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(11)

positivo

negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

(2)[al

pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(2)(12)oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: …]]»;

e)

nel capitolo 18, il modello POU-INTRA-LT20 è così rettificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.1.1 è sostituito dal seguente:

«(10)[II.2.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l’impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e tale gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell’ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo(11)

positivo

negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nei 21 giorni precedenti la data del movimento della partita tra Stati membri:

(1)[al

pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]

(1)(12)oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: …;]]»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (14) è sostituita dalla seguente:

«(14)

Poiché i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale sono nati da uova entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, nello Stato membro di destinazione devono essere rispettate le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali animali nello stabilimento di destinazione, di cui agli articoli 112, 113 e 114 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

f)

nel capitolo 23, modello BOV-SEM-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso.»;

g)

nel capitolo 26, il modello BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA è così rettificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.5.1 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.1.

sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini o dermatite nodulare contagiosa o di una malattia emergente pertinente per i bovini;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Tipo ”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.7.5 e/o II.2.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.8.3.1 e/o II.2.8.3.2, se del caso.»;

h)

nel capitolo 30, modello OV/CAP-SEM-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.2.8.5 e/o II.2.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.2.9.3.1 e/o II.2.9.3.2, se del caso.»;

i)

nel capitolo 33, modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.3.7.5 e/o II.3.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.3.8.3.1 e/o II.3.8.3.2, se del caso.»;

j)

nel capitolo 45, il modello EQUI-SEM-A-INTRA è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.2.

sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.30 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.30

:

Tipo ”: sperma.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare “Sì, cfr. punti II.2.8 e II.2.9”.»;

k)

nel capitolo 49, modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, il punto II.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«II.2.5.2.

sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

l)

nel capitolo 61, modello CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, il punto II.2.2 è sostituito dal seguente:

«(2)[II.2.2.

i cani, in ragione della destinazione prevista(5) indicata nella casella I.9, o nella casella I.10 in caso di regionalizzazione:

(2)

[sono stati sottoposti a trattamento contro l’Echinococcus multilocularis conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione;]

(2) oppure

[non sono stati sottoposti a trattamento contro(6) l’Echinococcus multilocularis;]]

(2)oppure

[II.2.2. gli animali sono destinati al trasporto diretto conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nello stabilimento confinato di cui alla parte I, casella I.12;]»;

2)

l’allegato II è così modificato e rettificato:

a)

nel capitolo 4, il modello OV/CAP-X è così rettificato:

i)

i punti II.2.2 e II.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

i)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e

ii)

nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.2.11.6 è sostituito dal seguente:

«[II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) per un periodo almeno pari ai 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](1)(8)

oppure[II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) conformemente alle procedure di cui all’allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, e durante tale periodo:

i)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

ii)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;](1)(9)»;

iii)

i punti II.2.11.9 e II.2.11.10 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico per un periodo almeno pari ai 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;] (1)

oppure[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione e, qualora siano stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni finché gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (Trypanosoma evansi) come descritto all’articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;] (1)

[II.2.11.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell’Unione;](9)»;

iv)

le note di cui alla parte II sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Data di carico: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l’ingresso nell’Unione, né essere compresa in un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-BTV» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall’indicazione «SF-EHD» nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Le zone contrassegnate dall’indicazione «BRU» per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

b)

nel capitolo 12, il modello EQUI-X è così rettificato:

i)

i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1) oppure

[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1)oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dell’animale dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

iv)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.

Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

« Età »: data di nascita (gg/mm/aaaa).

« Sesso »: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;

c)

nel capitolo 13, il modello EQUI-Y è così rettificato:

i)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il ………………. (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3)oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

v)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita degli equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.»;

d)

nel capitolo 14, il modello EQUI-TRANSIT-X è così rettificato:

i)

i punti II.1.1 e II.1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell’eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1)oppure

[è un cavallo registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1)oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 ore precedenti la partenza dallo stabilimento registrato o, nel caso di un cavallo registrato, rientrante nelle 48 ore precedenti tale partenza o corrispondente all’ultimo giorno lavorativo prima della stessa;»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell’animale. Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note dalla (2) alla (8) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese o del territorio autorizzata per l’ingresso nell’Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

iv)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita dell’equino non destinato alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: l’animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell’animale secondo quanto previsto all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.

Se l’animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest’ultimo e il nome dell’autorità competente che lo ha convalidato.

« Età »: data di nascita (gg/mm/aaaa).

« Sesso »: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).»;

e)

nel capitolo 15, il modello EQUI-TRANSIT-Y è così rettificato:

i)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l’esame clinico effettuato il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa)(2), data rientrante nelle 24 precedenti la partenza:

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3)oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall’autorità competente del paese o territorio di spedizione o della loro zona conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]»;

ii)

le note di cui alla parte I sono sostituite dalle seguenti:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.

Casella I.27

:

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2), (3) e (4) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese o il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (7) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la peste equina:

https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/referencia-union-europea-oie/diagnostico/default.aspx.»;

v)

nella dichiarazione dell’operatore responsabile del transito attraverso l’Unione della partita di equini destinati alla macellazione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

«Sistema di identificazione»: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell’animale.»;

f)

nel capitolo 16, il modello EQUI-RE-ENTRY-30 è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

g)

nel capitolo 17, il modello EQUI-RE-ENTRY-90-COMP è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

h)

nel capitolo 18, il modello EQUI- RE-ENTRY-90-RACE è così rettificato:

i)

i punti da II.2.4 a II.2.7 sono sostituiti dai seguenti:

«II.2.4.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 36 mesi precedenti la data di partenza è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) nei 36 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell’infezione da Burkholderia mallei (morva)(4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto;]]]

II.2.5.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della surra riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3)oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4(4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l’ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

l’equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese, un territorio o una loro zona in cui:

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]

(3)oppure

[nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione della durina riconosciuto dall’Unione(1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina nei 24 mesi precedenti la data di partenza dell’animale e dopo l’ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti:

(3)

[finché gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5(4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3)oppure

[per un periodo di almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento dopo che l’ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.7.

l’equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l’encefalomielite equina venezuelana nei 60 giorni precedenti la data di partenza, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]

(3)oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana nei sei mesi precedenti la data di partenza e che è situato in un paese, territorio o una loro zona in cui è stato attuato un programma di sorveglianza ed eradicazione dell’encefalomielite equina venezuelana riconosciuto dall’Unione(1) nei 24 mesi precedenti la data di partenza;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.8 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.8

:

indicare il codice del paese o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404della Commissione.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Il certificato deve essere rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L’ingresso nell’Unione non è consentito qualora l’animale sia stato caricato prima che il paese, il territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l’ingresso nell’Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure di restrizione contro l’ingresso nell’Unione di equini da tale paese o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese, del territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all’allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

i)

nel capitolo 19, modello CONFINED-RUM, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

j)

nel capitolo 20, modello CONFINED-SUI, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

il punto II.1.14 è sostituito dal seguente:

«(1)(4)[(1)[II.1.14.

provengono da una zona in cui, nei 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]]

oppure (1) [II.1.14.

sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale dell’OIE per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;]]»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

k)

nel capitolo 21, modello CONFINED-TRE, la sezione 2 è così rettificata:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

l)

nel capitolo 22, il modello CONFINED-HIPPO è così rettificato:

i)

i punti II.1.2 e II.1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine riconosciuto al luogo di spedizione nell’Unione;»;

ii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra il momento della spedizione dal loro stabilimento di origine e il momento della loro spedizione nell’Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;»;

iii)

i punti da II.1.11.3 a II.1.11.5 sono sostituiti dai seguenti:

«II.1.11.3.

in cui, nei sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:

afta epizootica,

infezione da virus della peste bovina,

infezione da virus della febbre della Rift Valley,

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

II.1.11.4.

in cui, alla data di rilascio del presente certificato, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;

II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione:

afta epizootica,

infezione da virus della peste bovina,

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

II.1.11.6.

intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;»;

iv)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

m)

nel capitolo 34 bis, il modello RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE è così rettificato:

i)

la casella I.18 è sostituita dalla seguente:

«I.18

Temperatura di trasporto

Ambiente»;

 

 

ii)

il punto II.1.2 è sostituito dal seguente:

«II.1.2.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona, e:

a)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

b)

in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle;»;

iii)

il punto II.1.6 è sostituito dal seguente:

«II.1.6.

sono stati caricati per la spedizione nell’Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)(2) in un mezzo di trasporto:

a)

costruito in modo che:

i)

gli animali non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un’ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b)

che contiene solo colombi viaggiatori;

c)

pulito e disinfettato prima del carico con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine o loro zona.»;

n)

nel capitolo 39, il modello BOV-SEM-A-ENTRY è così rettificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

o)

nel capitolo 42, il modello BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.2 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.2.

gli embrioni concepiti in vivo di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni(3) che:

II.2.1.

è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

II.2.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1) [II.2.

gli ovociti(1)/embrioni prodotti in vitro(1) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni(3) che:

II.2.1.

è riconosciuto e inserito in elenchi dall’autorità competente del paese terzo o territorio;

II.2.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Specie ”: scegliere tra “ Bos taurus ”, “ Bison bison ” o “ Bubalus bubalis ”, a seconda dei casi.

Tipo ”: precisare se si tratta di ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

p)

nel capitolo 47, il modello BOV-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:

i)

le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:

« Note

Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

q)

nel capitolo 48, il modello OV/CAP-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.8.5 e/o II.4.8.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.9.3.1 e/o II.4.9.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

r)

nel capitolo 50, il modello OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Specie ”: scegliere tra “ Ovis aries ” o “ Capra hircus ”, a seconda dei casi.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini: II.4.7.5 e/o II.4.7.6, e/o per la prova per la malattia emorragica epizootica: II.4.8.3.1 e/o II.4.8.3.2, se del caso.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (2) è sostituita dalla seguente:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

s)

nel capitolo 53, il modello OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY è così rettificato:

i)

le note introduttive sono sostituite dalle seguenti:

« Note

Il presente certificato sanitario è destinato all’ingresso nell’Unione di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, anche quando l’Unione non è la destinazione finale dello sperma, degli ovociti e degli embrioni.

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.»;

ii)

nelle note di cui alla parte II, la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

t)

nel capitolo 54, il modello POR-SEM-A-ENTRY è così rettificato:

i)

il punto II.4.8.3 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.4.8.3.

per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui è stata segnalata la peste suina classica o sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;

ii)

il punto II.4.9.3 è sostituito dal seguente:

«(1)[II.4.9.3.

per quanto riguarda la peste suina classica, un saggio ELISA per la ricerca di anticorpi o una prova di sieroneutralizzazione, effettuati su animali provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui non è stata segnalata la peste suina classica né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia nei 12 mesi precedenti;]»;

iii)

nelle note di cui alla parte II, le note (2) e (3) sono sostituite dalle seguenti:

«(2)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Solo per un paese terzo, un territorio o una loro zona con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.»;

u)

nel capitolo 59, il modello EQUI-SEM-A-ENTRY è così rettificato e modificato:

i)

nella parte II, il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«II.4.4.2.

sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: sperma.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui è collocato lo sperma della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto nel seguente formato: gg/mm/aaaa.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.

Prova ”: indicare “Sì, cfr. punti II.4.9 e II.4.10”.»;

v)

nel capitolo 63, il modello EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY è così rettificato:

i)

il punto II.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«II.4.4.2.

sono stati tenuti in stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana, durina, surra (Trypanosoma evansi), anemia infettiva equina, metrite contagiosa equina (Taylorella equigenitalis), infezione da virus della rabbia e carbonchio ematico;»;

ii)

nelle note di cui alla parte I, la voce relativa alla casella I.27 è sostituita dalla seguente:

«Casella I.27

:

Tipo ”: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

Numero di identificazione ”: indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

Marchio di identificazione ”: indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri imballaggi in cui sono collocati gli ovociti o gli embrioni della partita.

Data di raccolta/di produzione ”: indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro ”: indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni.

Quantità ”: indicare il numero di paillette o altri imballaggi con lo stesso marchio.».


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