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Document 32021D0856

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione del 25 maggio 2021 che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale

    C/2021/3763

    GU L 188 del 28.5.2021, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/856/oj

    28.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 188/100


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/856 DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2021

    che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO.

    (2)

    Il 7 aprile 2021 il procuratore capo europeo ha proposto alla Commissione che l’EPPO assuma i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.

    (3)

    L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata. Il livello centrale dell’EPPO è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i sostituti del procuratore capo europeo e il direttore amministrativo dell’EPPO sono stati nominati con decisioni adottate, rispettivamente, il 23 ottobre 2019 (2), il 27 luglio 2020 (3), l’11 novembre 2020 (4) e il 20 gennaio 2021 (5). Il collegio è stato costituito il 28 settembre 2020. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 12 ottobre 2020 il collegio ha adottato il regolamento interno dell’EPPO. Il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle camere permanenti il 25 novembre 2020. Il personale dell’EPPO quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 è in servizio.

    (4)

    Il livello decentrato dell’EPPO è costituito dai procuratori europei delegati situati negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO («Stati membri»). Il 29 settembre 2020 il collegio ha adottato, a norma dell’articolo 114, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1939, le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati. È opportuno nominare almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro entro il 1o giugno 2021. Alla data di adozione della presente decisione, l’EPPO aveva già nominato almeno due procuratori europei delegati per Stato membro, ad eccezione di Finlandia e Slovenia (6). Il termine ragionevole entro il quale gli Stati membri devono nominare i propri candidati per il posto di procuratore europeo delegato è scaduto. Ciò non dovrebbe pregiudicare l’effettivo avvio delle attività dell’EPPO, tenuto conto della possibilità per il procuratore europeo degli Stati membri interessati di condurre personalmente le indagini in tali Stati membri, con tutti i poteri, le responsabilità e gli obblighi di un procuratore europeo delegato, a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939.

    (5)

    Alla Procura europea è stato assegnato un bilancio autonomo conformemente al quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (7), che ne garantisce la piena autonomia e indipendenza.

    (6)

    A norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, il sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO è istituito e funziona a livello centrale e decentrato. L’allegato di tale regolamento, introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/2153 del Consiglio (8) elenca le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dall’EPPO.

    (7)

    Conformemente all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al responsabile della protezione dei dati dell’EPPO. Il 28 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme relative al trattamento dei dati personali da parte dell’EPPO. Conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali amministrativi nell’ambito delle attività svolte dall’EPPO.

    (8)

    Conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1939, il 13 gennaio 2021 il collegio ha adottato le regole finanziarie applicabili all’EPPO.

    (9)

    A norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e il Granducato di Lussemburgo hanno concluso un accordo sulla sede il 27 novembre 2020. I locali dell’ufficio centrale di Lussemburgo sono stati messi a disposizione dell’EPPO.

    (10)

    Conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 30 settembre 2020 il collegio ha adottato il regime linguistico interno dell’EPPO.

    (11)

    Conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il 21 ottobre 2020 il collegio ha adottato le norme sull’accesso del pubblico ai documenti dell’EPPO.

    (12)

    Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l’adozione delle misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e hanno in generale adottato altre misure appropriate per garantire che l’EPPO possa avviare i suoi lavori operativi.

    (13)

    Essendo così soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO è istituita e pronta ad assumere i suoi compiti di indagine e azione penale. È pertanto necessario stabilire la data in cui la Procura europea dovrà assumere tali compiti.

    (14)

    Conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, tale data non dovrebbe essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Poiché il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore il 20 novembre 2017, tale data non dovrebbe essere anteriore al 20 novembre 2020.

    (15)

    A norma dell’articolo 120, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO esercita la propria competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo il 20 novembre 2017 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, TFUE, dopo la data indicata nella decisione interessata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 il 1o giugno 2021.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

    (2)  GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.

    (3)  GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18.

    (4)  Decisioni 010/2020 e 011/2020 del collegio della Procura europea dell’11 novembre 2020.

    (5)  Decisione 003/2021 del collegio della Procura europea del 20 gennaio 2021.

    (6)  Decisioni del collegio della Procura europea (EPPO): 19/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di dieci procuratori europei delegati nella Repubblica federale di Germania); 020/2020 del 25 novembre 2020 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica slovacca); 021/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Estonia); 22/2020 del 2 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica federale di Germania); 024/2020 del 9 dicembre 2020 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica slovacca); 007/2021 del 3 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Lituania); 008/2021 del 5 febbraio 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 009/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di sei procuratori europei delegati in Romania); 010/2021 del 10 febbraio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Regno dei Paesi Bassi); 016/2021 del 17 marzo 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 022/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di tre procuratori europei delegati nella Repubblica di Bulgaria); 024/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Croazia); 025/2021 del 7 aprile 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica ceca); 026/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica francese); 027/2021 del 21 aprile 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica di Lettonia); 031/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di sette procuratori europei delegati nel Regno di Spagna); 032/2021 del 28 aprile 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 034/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quindici procuratori europei delegati nella Repubblica italiana); 035/2021 del 3 maggio 2021 (nomina di quattro procuratori europei delegati nella Repubblica portoghese); 037/2021 del 6 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Bulgaria); 041/2021 del 12 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica di Malta); 045/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di un procuratore europeo delegato nel Regno del Belgio); 046/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Austria); 047/2021 del 17 maggio 2021 (nomina di cinque procuratori europei delegati nella Repubblica ellenica); 048/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nella Repubblica di Cipro); 059/2021 del 19 maggio 2021 (nomina di due procuratori europei delegati nel Gran Ducato di Lussemburgo).

    (7)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di dati personali operativi e le categorie di interessati i cui dati personali operativi possono essere trattati dalla Procura europea (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (10)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).


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