Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0394

    Decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio del 4 marzo 2021 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

    GU L 77 del 5.3.2021, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/394/oj

    5.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 77/29


    DECISIONE (PESC) 2021/394 DEL CONSIGLIO

    del 4 marzo 2021

    che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

    (2)

    In esito al riesame della decisione 2014/119/PESC, risulta opportuno prorogare l’applicazione delle misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 settembre 2021 per quanto riguarda una persona e fino al 6 marzo 2022 per quanto riguarda sette persone, e sopprimere le voci relative a due persone. È opportuno aggiornare le informazioni contenute nell’allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, compreso il diritto fondamentale di una persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

    1)

    all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2022. In relazione alla voce n. 17 dell’allegato, le misure di cui all’articolo 1 si applicano fino al 6 settembre 2021.»;

    2)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).


    ALLEGATO

    L’allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

    1)

    alla sezione A. («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

    13.

    Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

    15.

    Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;

    2)

    la sezione B. («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva») è sostituita dalla seguente:

    «B.

    Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

    I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell’Ucraina

    L’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina (“codice di procedura penale”) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si è sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.

    L’articolo 303 del codice di procedura penale distingue tra le decisioni e le omissioni che possono essere contestate nel corso del procedimento istruttorio (paragrafo 1) e le decisioni, gli atti e le omissioni che possono essere presi in considerazione durante la fase preprocessuale davanti al tribunale (paragrafo 2). L’articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L’articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare da parte dell’inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l’articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. È altresì possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d’indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).

    Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco

    1.

    Viktor Fedorovych Yanukovych

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato in particolare dalla decisione dell’Alta Corte anticorruzione dell’Ucraina dell’11 agosto 2020, nella quale la Corte ha esaminato la petizione dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina e ha concesso l’autorizzazione ad arrestare il sig. Yanukovych. Nella sentenza, il giudice istruttore ha confermato l’esistenza di un ragionevole sospetto del coinvolgimento del sig. Yanukovych in un reato di appropriazione indebita e ha altresì confermato lo status di sospettato del sig. Viktor Yanukovych nel procedimento penale.

    L’Alta Corte anticorruzione ha inoltre stabilito che il sig. Yanukovych ha risieduto fuori dall’Ucraina dal 2014. La Corte ha concluso che vi erano motivi sufficienti per ritenere che il sig. Yanukovych si nascondesse dagli organi responsabili delle indagini preliminari.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell’Alta Corte anticorruzione attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    2.

    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 27 novembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko.

    Inoltre, il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Zakharchenko. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Zakharchenko nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol.

    Il 28 febbraio 2020 è stata ripresa l’indagine preliminare e sono state svolte azioni procedurali e investigative. L’organo inquirente ha sospeso l’indagine preliminare il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Zakharchenko si è nascosto dall’organo inquirente e dall’organo giurisdizionale al fine di sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell’indagato. Tale decisione di sospensione era impugnabile.

    Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Zakharchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Zakharchenko abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    3.

    Viktor Pavlovych Pshonka

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

    Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l’ubicazione sig. Pshonka e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l’indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell’ambito della cooperazione internazionale.

    Le autorità russe hanno respinto le richieste di assistenza giudiziaria internazionale inviate loro nel 2016 e nel 2018.

    Nella decisione del 2 ottobre 2020, l’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall’avvocato del sig. Pshonka di annullare l’avviso di sospetto del 23 dicembre 2014. La Corte ha concluso che l’avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell’Ucraina e ha confermato la qualità di sospettato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

    Il 7 maggio 2020 e il 9 novembre 2020 l’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina ha rigettato una richiesta di avvio di un procedimento formulata a seguito della denuncia degli avvocati riguardo l’inerzia dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina nel procedimento penale. La sezione di appello dell’alta Corte anticorruzione ha confermato tali decisioni, rispettivamente il 1o giugno 2020 e il 26 novembre 2020.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell’alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    6.

    Viktor Ivanovych Ratushniak

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018, del 23 novembre 2018 e del 4 dicembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

    Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Ratusniak. Il 12 febbraio 2020 l’organo inquirente ha deciso di inserire il sig. Ratushniak nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale e ha trasmesso la richiesta al dipartimento di cooperazione internazionale di polizia della Polizia nazionale ucraina, ai fini dell’inserimento nella banca dati Interpol.

    Il 28 febbraio 2020 l’indagine preliminare è stata ripresa al fine di svolgere azioni procedurali e investigative. L’organo inquirente ha sospeso le indagini preliminari il 3 marzo 2020, concludendo che il sig. Ratushniak si è nascosto dagli organi inquirenti e dall’organo giurisdizionale onde sottrarsi alla responsabilità penale, che la sua ubicazione è sconosciuta e che sono state condotte tutte le indagini (ricerca) e le azioni procedurali che possono essere condotte in assenza dell’indagato. La decisione di sospensione era impugnabile.

    Nessuna violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva può essere accertata nelle circostanze in cui la difesa non esercita tali diritti.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Ratusniak si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Ratushniak abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    7.

    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio.

    Il Consiglio è informato del fatto che le autorità ucraine hanno adottato misure per cercare il sig. Yanukovych, che risiede nella Federazione russa e si è reso irreperibile ai fini dell’indagine.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Yanukovych si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze sopra descritte e attribuite al sig. Yanukovych abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    9.

    Artem Viktorovych Pshonka

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto è stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all’udienza relativa all’istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.

    Il Consiglio dispone di informazioni secondo cui le autorità ucraine hanno adottato misure intese a rintracciare il sig. Pshonka. Il 24 luglio 2020 è stata inviata una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità competenti della Federazione russa per accertare l’ubicazione dell’indagato e interrogarlo. Tale richiesta è ancora in attesa di riscontro. Il 24 luglio 2020 l’indagine preliminare è stata sospesa a causa della necessità di svolgere azioni procedurali nell’ambito della cooperazione internazionale.

    Le autorità russe hanno respinto la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale inviata loro nel 2018.

    Nella decisione dell’8 luglio 2020, l’alta Corte anticorruzione dell’Ucraina ha respinto la richiesta presentata dall’avvocato del sig. Pshonka di annullare la decisione del 30 aprile 2015 di sospensione dell’indagine preliminare. La Corte ha concluso inoltre che l’avviso di sospetto è stato notificato conformemente al codice di procedura penale dell’Ucraina e ha confermato la qualità di indagato nel procedimento penale del sig. Pshonka.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Pshonka si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione dell’alta Corte anticorruzione e attribuite al sig. Pshonka, nonché la precedente mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    12.

    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un’indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa è stata informata del completamento dell’indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed è stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi. Il Consiglio è informato del fatto che la familiarizzazione con la documentazione da parte della difesa è in corso.

    Nella decisione del 29 aprile 2020, la Corte d’appello di Odessa ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha imposto al sig. Kurchenko una misura preventiva di detenzione. La Corte ha altresì dichiarato che il sig. Kurchenko ha lasciato l’Ucraina nel 2014 e che non è possibile stabilire dove si trovi. La Corte ha concluso che il sig. Kurchenko si è nascosto dagli organi responsabili delle indagini preliminari al fine di evitare la responsabilità penale.

    Il Consiglio è stato informato del fatto che il 29 aprile 2020 le autorità ucraine hanno inviato alla Federazione russa una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, che è stata rinviata il 28 luglio 2020 senza essere eseguita.

    Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Consiglio ritiene che i periodi durante i quali il sig. Kurchenko si è sottratto all’indagine debbano essere esclusi dal calcolo del periodo pertinente per la valutazione del rispetto del diritto a un processo entro un termine ragionevole. Il Consiglio ritiene pertanto che le circostanze descritte nella decisione della Corte d’appello di Odessa e attribuite al sig. Kurchenko, nonché la mancata esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, abbiano contribuito in modo significativo alla durata dell’indagine.

    17.

    Oleksandr Viktorovych Klymenko

    Il procedimento penale relativo all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici è ancora in corso.

    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko, così come il diritto fondamentale a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1 marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un’indagine speciale in contumacia. Il Consiglio osserva che la difesa è stata informata del completamento delle indagini preliminari, rispettivamente nel 2017 e nel 2018, e che da allora le è stato fornito il materiale del procedimento penale perché potesse familiarizzarvisi. Sono attualmente in corso il controllo e l’esame da parte della difesa della grande quantità di materiale disponibile in relazione all’indagine preliminare del procedimento penale. Il Consiglio ritiene che la lunghezza dei tempi di familiarizzazione debbano essere imputati alla difesa.».


    Top