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Document 32021D0258

    Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

    GU L 58 del 19.2.2021, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/258/oj

    19.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 58/51


    DECISIONE (PESC) 2021/258 DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2021

    che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

    (2)

    Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

    (3)

    È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2022. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

    (4)

    La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per tre persone e un’entità figuranti in tale allegato e le informazioni sull’identità e i motivi relativi a due persone figuranti in detto allegato dovrebbero essere aggiornati. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II di tale decisione e la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’allegato II di detta decisione.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «A rticolo 10

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022.

    3.   Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022.

    4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

    2)

    l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

    3)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


    ALLEGATO I

    PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5

    I.   Persone

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    2.

    MUGABE, Grace

    Data di nascita 23.7.1965

    Passaporto AD001159

    ID 63-646650Q70

    Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

    5.

    CHIWENGA, Constantine

    Vicepresidente

    Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale in pensione, data di nascita 25.8.1956

    Passaporto AD000263

    ID 63-327568M80

    Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

    7.

    SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine)

    Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe

    Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

    ID 63-357671H26

    Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di oppressione.

    II.   Entità

     

    Nome

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    1.

    Zimbabwe Defence Industries

    10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

    Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.


    ALLEGATO II

    Nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

    «4.

    Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema».


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