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Document 32020R0354
Commission Regulation (EU) 2020/354 of 4 March 2020 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/1183
GU L 67 del 5.3.2020, p. 1–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2020
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 67/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/354 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 767/2009. Conformemente all’articolo 9 di tale regolamento i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 del regolamento medesimo. |
(2) |
La direttiva 2008/38/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. |
(3) |
L’allegato I, parte A, della direttiva 2008/38/CE ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. In considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009, tali disposizioni generali devono essere riesaminate. |
(4) |
Gli articoli da 11 a 17 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno stabilito nuovi principi e norme per l’immissione sul mercato di mangimi, anche per quanto riguarda l’etichettatura. Diverse voci dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono di conseguenza diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Per tali voci le autorità di controllo hanno incontrato molte difficoltà a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare ad appurare se la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto. |
(5) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una serie di domande intese a modificare e cambiare le condizioni associate a diversi usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che erano divenute obsolete. Le voci obsolete per cui non è stata presentata alcuna domanda e quelle per cui la relativa domanda è stata revocata dovrebbero essere eliminate. |
(6) |
Per quanto riguarda gli altri usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali elencati nell’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, è necessario apportare modifiche alle disposizioni relative alle caratteristiche nutrizionali essenziali e alle dichiarazioni sull’etichetta al fine di adeguarle agli sviluppi scientifici e tecnologici e di migliorare l’applicabilità e la chiarezza delle disposizioni. |
(7) |
Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha inoltre ricevuto domande intese ad aggiungere i fini nutrizionali specifici «Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi» e «Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato» all’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. |
(8) |
La Commissione ha messo tutte le domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri. |
(9) |
In seguito alla valutazione dei fascicoli compresi in tali domande, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («il comitato») ha riconosciuto che la composizione dei mangimi in questione soddisfa i rispettivi particolari fini nutrizionali previsti e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali. |
(10) |
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. |
(11) |
Data l’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove disposizioni generali e dell’elenco aggiornato degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere misure transitorie al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi a carico degli operatori. |
(12) |
A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare la direttiva 2008/38/CE e sostituirla con un regolamento che non contenga elementi che necessitano di essere recepiti dagli Stati membri negli ordinamenti nazionali. Le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l’immissione sul mercato e l’uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009. |
(13) |
Per consentire agli Stati membri di procedere agli adeguamenti necessari, è opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo prima che il presente regolamento diventi applicabile. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se:
— |
sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del presente regolamento; e |
— |
il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente. |
Articolo 2
In deroga all’articolo 1 i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.
Articolo 3
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
La direttiva 2008/38/CE è abrogata.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).
ALLEGATO
PARTE A
Disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali
1. |
Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali essenziali per lo stesso particolare fine nutrizionale e tali gruppi siano separati dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o più gruppi di caratteristiche essenziali al fine ottenere il particolare fine nutrizionale definito nella colonna 1 della parte B. Per ciascuna opzione, le corrispondenti dichiarazioni nell’etichettatura sono riportate nella colonna 4 della parte B. |
2. |
Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicata in termini quantitativi una caratteristica nutrizionale essenziale, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 e le tolleranze ammesse stabilite nell’allegato IV del medesimo regolamento. Se tale allegato non stabilisce una tolleranza per l’indicazione di etichettatura in questione, è ammessa una deviazione tecnica pari a ± 15 %. |
3. |
Qualora nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B sia citato un additivo per mangimi, sono applicabili le disposizioni in materia di autorizzazione degli additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e l’uso di tali additivi è conforme alla caratteristica nutrizionale essenziale specificata. |
4. |
Qualora sia necessaria la dichiarazione, nella colonna 4 della parte B, di una sostanza che è anche autorizzata come additivo per mangimi e tale dichiarazione sia accompagnata dal termine «totale» o «totali», il tenore totale della sostanza è etichettato alla dicitura «Componenti analitici». |
5. |
Le dichiarazioni richieste conformemente alla colonna 4 della parte B sono espresse in termini quantitativi fatta salva la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
6. |
Il periodo di impiego raccomandato riportato nella colonna 5 della parte B indica un intervallo di tempo entro il quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi. |
7. |
Un mangime destinato a particolari fini nutrizionali che sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare è conforme a ciascuna voce corrispondente nella parte B. |
8. |
Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, le istruzioni per un uso corretto devono riportare orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera. |
9. |
Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia destinato, con un modo d’uso appropriato, alla somministrazione orale individuale mediante un bolo, tale prescrizione è stabilita nella colonna «Altre disposizioni» del mangime in questione. Salvo diversamente specificato nelle rispettive voci, tali mangimi, compreso l’eventuale rivestimento, contengono esclusivamente materie prime per mangimi e additivi per mangimi. Si raccomanda che i mangimi destinati alla somministrazione orale individuale vengano somministrati da un veterinario o da altra persona competente. |
10. |
Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo, consistente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare destinati alla somministrazione orale individuale a rilascio ritardato, ossia per oltre 24 ore, l’etichettatura di tale mangime indica, se applicabile, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ogni additivo per mangimi per il quale sia stato fissato un tenore massimo nel mangime completo. L’operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo dispone di elementi di prova atti a dimostrare che il livello di additivo per mangimi presente giornalmente nel tubo digerente non supererà, se applicabile, il tenore massimo dell’additivo stabilito per chilogrammo di mangime completo durante tutto il periodo di somministrazione (effetto a rilascio ritardato). Tali elementi di prova dovrebbero essere basati su una metodologia oggetto di valutazione inter pares o su un’analisi interna. |
11. |
Nel caso di usi previsti per i quali nella colonna 2 sia ammessa, per i mangimi complementari, una concentrazione di determinati additivi per mangimi superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, la concentrazione di tali additivi per mangimi non è superiore a 500 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, salvo nel caso dei boli di cui al punto 10. L’incorporazione di tali mangimi complementari nella dieta dell’animale è tale per cui l’assunzione dell’animale sia conforme al tenore massimo autorizzato per i mangimi completi. |
PARTE B
Elenco degli usi previsti
Voce numero |
Particolare fine nutrizionale |
Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1) |
Specie o categoria di animali |
Dichiarazioni nell’etichettatura (GP2) |
Periodo di impiego raccomandato |
Altre disposizioni |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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10 |
Supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (3). |
Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5) |
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Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato. |
Cani adulti. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5). |
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Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 6,5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 320 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
|
Inizialmente fino a sei mesi (5). |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato. |
Gatti adulti. |
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Inizialmente fino a sei mesi (5). |
|
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Elevata densità energetica con oltre 8,8 MJ/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Fonti di amido altamente digeribili ed altamente appetibili. Livello ridotto di proteine: ≤ 106 g di proteina grezza/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %. Livello di sodio: 2 g/100 kg di peso corporeo al giorno. Livello elevato della somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico: ≥ 0,2 g per kg di peso corporeo0,75 al giorno. |
Equini. |
|
Inizialmente fino a sei mesi. A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
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11 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati. |
Basso livello di calcio, basso livello di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell’urina. |
Cani e gatti. |
|
Fino a sei mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso». |
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12 |
Controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito). |
Zuccheri totali (mono- e disaccaridi) ≤ 62 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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13 |
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (6). |
Fonte(i) selezionata/e di proteine e in numero limitato. E/o Fonte(i) di proteine idrolizzate. E/o Fonte(i) selezionata/e di carboidrati. |
Cani e gatti. |
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Da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno. |
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14 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina. |
Proprietà alcalinizzanti dell’urina e proteina grezza ≤ 160 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). O Proteine selezionate per il tenore limitato di cistina e cisteina (ad esempio caseina, proteina dei piselli, proteina della soia) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
|
Inizialmente fino a sei mesi. |
«Si raccomanda acqua a volontà».
|
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15 |
Ripresa nutrizionale, convalescenza (7). |
Ingredienti altamente digeribili con: densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 250 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
|
Fino alla ripresa completa. |
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Ingredienti altamente digeribili con densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 270 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
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16 |
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati. |
Proteina grezza ≤ 130 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). O Proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e fonti selezionate di proteine. |
Cani. |
|
Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell’acido urico. |
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Proteina grezza ≤ 317 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
|
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17 |
Dissoluzione di calcoli a base di struvite (8). |
Proprietà di sottosaturazione dell’urina (9) per la struvite. E/o Proprietà acidificanti dell’urina (10). E Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
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Da cinque a 12 settimane. |
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18 |
Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (8). |
Mangimi completi con proprietà di sottosaturazione (9) o di metastabilizzazione (11) dell’urina per la struvite. E/o Dieta con proprietà acidificanti dell’urina (10). E Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
|
Inizialmente fino a sei mesi. |
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19 |
Compensazione della cattiva digestione (12). |
Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di
O
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Cani e gatti. |
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Inizialmente fino a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica |
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20 |
Riduzione dei disturbi dell’assorbimento intestinale |
Dieta altamente digeribile: Digeribilità apparente di
O
E Sodio ≥ 1,8 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Potassio ≥ 5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
|
Fino a 12 settimane. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
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21 |
Riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale. |
Livello più elevato di elettroliti:
E Carboidrati altamente digeribili:
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Cani e gatti. |
|
Da 1 a 7 giorni. |
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22 |
Supporto al metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia. |
Grassi (13) ≤ 110 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (14). |
Cani e gatti. |
|
Inizialmente fino a due mesi. |
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23 |
Supporto alla funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica. |
Moderato livello di proteine: Proteina grezza ≤ 279 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i cani. Proteina grezza ≤ 370 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i gatti. E Fonti selezionate di proteine. E Digeribilità raccomandata delle proteine alimentari: ≥ 85 %. |
Cani e gatti. |
|
Inizialmente fino a quattro mesi. |
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Basso livello di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati altamente digeribili. |
Equini. |
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Inizialmente fino a sei mesi. |
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24 |
Supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica. |
Livello ridotto di sodio: Sodio ≤ 2,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
|
Inizialmente fino a sei mesi. |
|
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25 |
Riduzione dell’eccesso di peso corporeo |
Energia metabolizzabile < 3 060 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15). O Energia metabolizzabile < 560 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15). |
Cani. |
|
Fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato. |
|
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Energia metabolizzabile < 3 190 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15). O Energia metabolizzabile < 580 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15). |
Gatti. |
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26 |
Supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli. |
Acido linoleico ≥ 12,3 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 2,9 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani e gatti. |
|
Inizialmente fino a due mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
|
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Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,39 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,09 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite. |
Acidi grassi omega-3 ≥ 29 g per kg e acido eicosapentaenoico ≥ 3,3 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Livelli adeguati di vitamina E. |
Cani. |
|
Inizialmente fino a tre mesi. |
Nell’etichettatura indicare quanto segue:
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Acidi grassi omega-3 totali ≥ 10,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e acido docosaesaenoico ≥ 2,5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). E Livelli più elevati di metionina e manganese. Livelli adeguati di vitamina E. |
Gatti. |
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28 |
Riduzione del rame nel fegato. |
Livello ridotto di rame: rame ≤ 8,8 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
Rame (totale). |
Inizialmente fino a sei mesi. |
|
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29 |
Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo. |
Livello ridotto di iodio: iodio ≤ 0,26 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Gatti. |
Iodio (totale). |
Inizialmente fino a tre mesi. |
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30 |
Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato. |
Da 1 a 3 grammi di caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4). |
Cani. |
Caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina. |
Inizialmente fino a due mesi. |
|
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50 |
Supporto alla preparazione dell’estro e alla riproduzione. |
O
Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi. |
Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti. |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Uccelli. |
Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Supporto alla rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle. |
Livello elevato di zinco. Il mangime complementare può contenere zinco in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Equini, ruminanti e suini. |
|
Fino a otto settimane. |
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||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Supporto in caso di squilibri nutrizionali nei periodi di transizione tra regimi alimentari. |
Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Ruminanti. Suini. Conigli. Pollame. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
Da due a 15 giorni. |
|
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53 |
Supporto allo svezzamento. |
Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, iodio, manganese, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
Fino a quattro settimane intorno allo svezzamento. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Supporto alla rigenerazione di pelle e annessi |
E
Il mangime complementare può contenere zinco, rame, iodio, selenio e vitamina A in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Mammiferi e pollame. |
Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso. |
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55 |
Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica. |
|
Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri. |
|
Da uno a sette giorni. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia). |
Livello elevato di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato livello di proteine e basso livello di potassio. |
Ruminanti. |
|
Da tre a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell’erba. |
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57 |
Riduzione del rischio di acidosi. |
Basso livello di carboidrati facilmente fermentabili ed elevata capacità di tamponamento. |
Ruminanti. |
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Fino a due mesi (17). |
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58 |
Riduzione del rischio di calcoli urinari. |
Basso livello di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell’urina. |
Ruminanti. |
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Fino a sei settimane. |
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59 |
Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo. |
Livello elevato di
e/o
Il mangime complementare può contenere additivi per mangimi in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Ruminanti con un rumine funzionale. |
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Fino a 12 mesi. |
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60 |
Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica. |
Bassa percentuale di anioni/cationi. Per la razione totale:
O |
Vacche da latte. |
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Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto». |
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Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno. |
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Silicato di sodio e alluminio. |
Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:
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O Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno. O |
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Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto. |
Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Cessare la somministrazione dopo il parto». |
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Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o «qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo». Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno. O |
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Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
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Pidolato di calcio: almeno 5,5 g per vacca al giorno. O |
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Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto. |
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Farina di foglie di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 38-46 μg di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo al giorno. |
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Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto. |
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61 |
Riduzione del rischio di chetosi (20). |
O
O
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Vacche da latte, pecore e capre. |
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Da tre settimane prima fino a sei settimane dopo il parto per le vacche da latte. Da sei settimane prima fino a tre settimane dopo il parto per pecore e capre. |
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62 |
Riduzioni delle reazioni da stress. |
E/o
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Suini. |
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Da uno a sette giorni. |
Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo. |
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63 |
Riduzione del rischio di stitichezza. |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale. |
Scrofe. |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale. |
Da 10 a 14 giorni prima del parto e da 10 a 14 giorni dopo il parto. |
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64 |
Compensazione per la carenza di ferro postnatale. |
Livello elevato di composti ferrosi autorizzati appartenenti al gruppo funzionale «composti di oligoelementì» della categoria «additivi nutrizionali» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il mangime complementare può contenere ferro in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Suinetti lattanti e vitelli. |
Ferro (totale). |
Dopo la nascita fino a tre settimane. |
Le istruzioni per l’uso del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di ferro previsto per legge per i mangimi completi. |
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65 |
Compensazione del malassorbimento. |
Basso livello di acidi grassi saturi e livello elevato di vitamine liposolubili. |
Pollame, esclusi oche e colombi. |
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Nelle prime due settimane dopo la schiusa. |
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66 |
Riduzione del rischio di steatosi epatica. |
Basso contenuto energetico ed elevata proporzione di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione. |
Galline ovaiole. |
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Fino a 12 settimane. |
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67 |
Supporto alla preparazione all’attività sportiva e per il successivo recupero. |
Livello elevato di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %. Il mangime complementare può contenere composti di selenio in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. |
Equidi. |
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Fino a otto settimane prima dell’attività sportiva - Fino a quattro settimane dopo l’attività sportiva. |
Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di selenio previsto per legge per i mangimi completi. |
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68 |
Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata. |
Deve contenere cloruro di sodio e dovrebbe contenere cloruro di potassio. Bassi livelli di magnesio, calcio e fosforo. L’aggiunta di altri sali elettroliti è facoltativa. |
Equini. |
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Da uno a tre giorni dopo la sudorazione elevata. |
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69 |
Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi. |
Amido e zucchero in misura non superiore al 20 % dell’energia disponibile. Grassi grezzi in misura superiore al 20 % dell’energia disponibile. Minimo 350 UI/kg di vitamina E/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. |
Equini. |
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Inizialmente per un minimo di tre mesi. |
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70 |
Compensazione di affezioni digestive croniche dell’intestino crasso. |
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Equini. |
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A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
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71 |
Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell’intestino tenue. |
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Equini. |
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A lungo termine o fino alla risoluzione del problema. |
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72 |
Stabilizzazione della digestione fisiologica. |
Additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di ri-autorizzazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo «microrganismi». |
Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale o il micro-organismo è autorizzato. |
Nome e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale e del micro-organismo. |
Fino a quattro settimane. |
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(1) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
(2) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(GP1) Per il controllo delle indicazioni quantitative si applicano le tolleranze stabilite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009.
(GP2) Le presenti dichiarazioni nell’etichettatura si applicano in aggiunta alle prescrizioni generali in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.
(3) Ove opportuno, il produttore può raccomandare l’uso anche in caso di insufficienza renale temporanea.
(4) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg.
(5) Se il mangime è raccomandato per l’insufficienza renale temporanea, il periodo di impiego raccomandato è da due a quattro settimane.
(6) Nel caso di mangimi per una intolleranza specifica, quest’ultima può essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».
(7) Per i gatti è possibile aggiungere un riferimento a «Lipidosi epatica felina».
(8) Per i gatti è possibile aggiungere «Malattia dell’apparato urinario inferiore dei felini» o «Sindrome urologica felina, FUS».
(9) Proprietà di sottosaturazione: l’urina è associata a proprietà di dissoluzione di cristalli e calcoli e/o a proprietà di prevenzione della precipitazione e della crescita di cristalli.
(10) PH urinario ≤ 6,5.
(11) Proprietà di metastabilizzazione: l’urina è associata a proprietà di prevenzione della precipitazione di cristalli.
(12) È possibile aggiungere «Insufficienza pancreatica esocrina».
(13) Le raccomandazioni minime di cui agli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) per tutti gli acidi grassi essenziali sono soddisfatte nella razione giornaliera.
(14) Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF
(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg.
(15) Energia metabolizzabile/kg calcolata utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs (2019).
(16) FEDIAF (2019), Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.
(17) Nel caso di mangimi per vacche da latte: «al massimo due mesi dall’inizio della lattazione».
(18) Indicare la categoria di ruminanti in questione.
(19) DCAD (mEq/kg di sostanza secca) = (Na + K) - (Cl + S).
(20) Il termine «chetosi» può essere sostituito da «acetonemia» e il responsabile dell’etichettatura può raccomandare l’uso anche per il ristabilimento dalla chetosi.
(21) Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference - differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol altri anioni forti/l].