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Document 32019D2107
Council Decision (EU) 2019/2107 of 28 November 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the revision of Chapter 9 of Annex 9 (Facilitation) to the Convention on International Civil Aviation in respect of standards and recommended practices on passenger name record data
Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
ST/14014/2019/INIT
GU L 318 del 10.12.2019, p. 117–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/117 |
DECISIONE (UE) 2019/2107 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). |
(2) |
Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in determinati organi dell’ICAO, tra cui l’Assemblea e altri organi tecnici. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARPs»). |
(4) |
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), con risoluzione 2396 (2017) del 21 dicembre 2017 [«UNSCR 2396 (2017)»], ha deciso che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARPs dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi. |
(5) |
L’UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati membri dell’ONU per stabilire uno standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR. |
(6) |
I SARPs sui dati PNR figurano nell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, parti A e D, della convenzione di Chicago. Tali SARPs sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR. |
(7) |
Nel marzo 2019 il Comitato del trasporto aereo dell’ICAO ha istituito una task force, composta da esperti di tali Stati membri che partecipano al gruppo Facilitazioni dell’ICAO, per prendere in esame proposte di nuovi SARPs sulla raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR in linea con l’UNSCR 2396 (2017) («task force»). Nella task force sono rappresentati vari Stati membri dell’Unione. La Commissione partecipa alla task force in qualità di osservatore. |
(8) |
La 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO si è svolta dal 24 settembre al 4 ottobre 2019. I risultati dell’assemblea dell’ICAO definiranno gli orientamenti politici dell’ICAO per gli anni a venire, eventualmente anche per quanto riguarda l’adozione di nuovi SARPs sui dati PNR. |
(9) |
Il 16 settembre 2019 il Consiglio ha approvato un documento informativo sulle norme e i principi in materia di raccolta, uso, trattamento e protezione dei dati PNR da presentare alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO («documento informativo»). Il documento informativo è stato presentato all’assemblea dell’ICAO, dalla Finlandia a nome dell’Unione, dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile. |
(10) |
Il documento informativo illustra la posizione dell’Unione in merito all’osservanza dei principi fondamentali, che contribuirebbe a garantire il rispetto dei requisiti costituzionali e normativi in materia di diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati nel trattamento dei dati PNR a fini di lotta al terrorismo e ai reati gravi. L’ICAO è stata invitata a includere tali principi in ogni standard futuro sui dati PNR e negli orientamenti riveduti dell’ICAO sui dati PNR (doc. 9944). |
(11) |
L’Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR sotto forma di direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con il settore interessato dai previsti nuovi SARPs. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto dei trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. |
(12) |
Attualmente sono in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra l’Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia (2) e Stati Uniti (3)). Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito un parere sull’accordo previsto tra l’Unione e il Canada firmato il 25 giugno 2014 (4) («parere 1/15»). |
(13) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché qualsiasi SARP futura nel settore dei dati PNR, in particolare qualsiasi emendamento dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione di Chicago, inciderà in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/681 e sui vigenti accordi internazionali sui dati PNR. In forza del dovere di leale cooperazione, gli Stati membri dell’Unione devono difendere questa posizione nell’ambito di tutti i lavori dell’ICAO per l’elaborazione dei SARPs. |
(14) |
La posizione dell’Unione, che figura nell’allegato, è stabilita conformemente al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati e di dati PNR, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva (UE) 2016/681, nonché al trattato e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nel parere 1/15. |
(15) |
La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO. |
(16) |
Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipano pertanto all’adozione della presente decisione. |
(17) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione sull’aviazione civile internazionale in merito a standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
T. HARAKKA
(1) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).
(2) GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.
(3) GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5.
(4) Parere 1/15 della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, ECLI:EU:C:2017:592.
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
ALLEGATO
POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE EUROPEA IN SEDE DI CONSIGLIO DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DELL’ALLEGATO 9 (FACILITAZIONI),CAPO 9, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE IN MERITO AGLI STANDARD EALLE PRATICHE RACCOMANDATE SUI DATIDEL CODICE DI PRENOTAZIONE
Principi generali
Nell’ambito delle attività dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito alla revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale per quanto riguarda lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate (SARPs) sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR»), gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione:
a) |
agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della politica in materia di PNR, in particolare per garantire la sicurezza, proteggere la vita e l’incolumità delle persone e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali; |
b) |
sensibilizzano tutti gli Stati membri dell’ICAO alle norme e ai principi dell’Unione relativi al trasferimento dei dati PNR, derivanti dal pertinente diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea; |
c) |
promuovono lo sviluppo di soluzioni multilaterali conformi ai diritti fondamentali per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR da parte delle compagnie aeree alle autorità di contrasto, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e di razionalizzare gli obblighi imposti ai vettori aerei; |
d) |
promuovono lo scambio dei dati PNR e dei risultati del trattamento di tali dati tra gli Stati membri dell’ICAO, ove ciò sia ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; |
e) |
continuano a sostenere lo sviluppo da parte dell’ICAO di standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR, in linea con l’UNSCR 2396 (2017); |
f) |
continuano a sostenere lo sviluppo, in tutti gli Stati membri dell’ICAO, della capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con li SARPs dell’ICAO, i dati PNR e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’ICAO, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi, come richiesto dall’UNSCR 2396 (2017); |
g) |
utilizzano come informazioni di base il documento informativo su norme e principi in materia di raccolta, utilizzo, trattamento e protezione dei dati PNR (doc. A40-WP/530), presentato dalla Finlandia, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile, alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO; |
h) |
promuovono lo sviluppo di un ambiente nel quale i trasporti aerei internazionali possano svilupparsi in un mercato aperto, liberalizzato e mondiale e continuare a crescere senza pregiudicare la sicurezza, assicurando al contempo l’introduzione delle pertinenti forme di salvaguardia. |
Orientamenti
Gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, sostengono l’inclusione dei seguenti standard e principi in qualsiasi futuro SARP dell’ICAO sui dati PNR:
1. |
Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati PNR:
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2. |
Riguardo alle modalità di trattamento dei dati PNR:
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3. |
Riguardo alla protezione dei dati personali:
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4. |
Riguardo alla condivisione dei dati PNR tra le autorità di contrasto:
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