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Document 32019D2107

Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

ST/14014/2019/INIT

GU L 318 del 10.12.2019, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2107/oj

10.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/117


DECISIONE (UE) 2019/2107 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in determinati organi dell’ICAO, tra cui l’Assemblea e altri organi tecnici.

(3)

Ai sensi dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARPs»).

(4)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), con risoluzione 2396 (2017) del 21 dicembre 2017 [«UNSCR 2396 (2017)»], ha deciso che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARPs dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi.

(5)

L’UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati membri dell’ONU per stabilire uno standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.

(6)

I SARPs sui dati PNR figurano nell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, parti A e D, della convenzione di Chicago. Tali SARPs sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.

(7)

Nel marzo 2019 il Comitato del trasporto aereo dell’ICAO ha istituito una task force, composta da esperti di tali Stati membri che partecipano al gruppo Facilitazioni dell’ICAO, per prendere in esame proposte di nuovi SARPs sulla raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR in linea con l’UNSCR 2396 (2017) («task force»). Nella task force sono rappresentati vari Stati membri dell’Unione. La Commissione partecipa alla task force in qualità di osservatore.

(8)

La 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO si è svolta dal 24 settembre al 4 ottobre 2019. I risultati dell’assemblea dell’ICAO definiranno gli orientamenti politici dell’ICAO per gli anni a venire, eventualmente anche per quanto riguarda l’adozione di nuovi SARPs sui dati PNR.

(9)

Il 16 settembre 2019 il Consiglio ha approvato un documento informativo sulle norme e i principi in materia di raccolta, uso, trattamento e protezione dei dati PNR da presentare alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO («documento informativo»). Il documento informativo è stato presentato all’assemblea dell’ICAO, dalla Finlandia a nome dell’Unione, dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile.

(10)

Il documento informativo illustra la posizione dell’Unione in merito all’osservanza dei principi fondamentali, che contribuirebbe a garantire il rispetto dei requisiti costituzionali e normativi in materia di diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati nel trattamento dei dati PNR a fini di lotta al terrorismo e ai reati gravi. L’ICAO è stata invitata a includere tali principi in ogni standard futuro sui dati PNR e negli orientamenti riveduti dell’ICAO sui dati PNR (doc. 9944).

(11)

L’Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR sotto forma di direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con il settore interessato dai previsti nuovi SARPs. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto dei trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(12)

Attualmente sono in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra l’Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia (2) e Stati Uniti (3)). Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito un parere sull’accordo previsto tra l’Unione e il Canada firmato il 25 giugno 2014 (4) («parere 1/15»).

(13)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché qualsiasi SARP futura nel settore dei dati PNR, in particolare qualsiasi emendamento dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione di Chicago, inciderà in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/681 e sui vigenti accordi internazionali sui dati PNR. In forza del dovere di leale cooperazione, gli Stati membri dell’Unione devono difendere questa posizione nell’ambito di tutti i lavori dell’ICAO per l’elaborazione dei SARPs.

(14)

La posizione dell’Unione, che figura nell’allegato, è stabilita conformemente al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati e di dati PNR, vale a dire il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva (UE) 2016/681, nonché al trattato e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nel parere 1/15.

(15)

La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

(16)

Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipano pertanto all’adozione della presente decisione.

(17)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione sull’aviazione civile internazionale in merito a standard e pratiche raccomandate sui dati del codice di prenotazione figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

T. HARAKKA


(1)  Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

(2)  GU L 186 del 14.7.2012, pag. 4.

(3)  GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5.

(4)  Parere 1/15 della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017, ECLI:EU:C:2017:592.

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


ALLEGATO

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL’UNIONE EUROPEA IN SEDE DI CONSIGLIO DELL’ORGANIZZAZIONE PER L’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DELL’ALLEGATO 9 (FACILITAZIONI),CAPO 9, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE IN MERITO AGLI STANDARD EALLE PRATICHE RACCOMANDATE SUI DATIDEL CODICE DI PRENOTAZIONE

Principi generali

Nell’ambito delle attività dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito alla revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo 9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale per quanto riguarda lo sviluppo di standard e pratiche raccomandate (SARPs) sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR»), gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione:

a)

agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della politica in materia di PNR, in particolare per garantire la sicurezza, proteggere la vita e l’incolumità delle persone e garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali;

b)

sensibilizzano tutti gli Stati membri dell’ICAO alle norme e ai principi dell’Unione relativi al trasferimento dei dati PNR, derivanti dal pertinente diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

c)

promuovono lo sviluppo di soluzioni multilaterali conformi ai diritti fondamentali per quanto riguarda il trasferimento dei dati PNR da parte delle compagnie aeree alle autorità di contrasto, al fine di garantire la certezza del diritto e il rispetto dei diritti fondamentali e di razionalizzare gli obblighi imposti ai vettori aerei;

d)

promuovono lo scambio dei dati PNR e dei risultati del trattamento di tali dati tra gli Stati membri dell’ICAO, ove ciò sia ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o di reati gravi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

e)

continuano a sostenere lo sviluppo da parte dell’ICAO di standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR, in linea con l’UNSCR 2396 (2017);

f)

continuano a sostenere lo sviluppo, in tutti gli Stati membri dell’ICAO, della capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con li SARPs dell’ICAO, i dati PNR e di garantire che tali dati siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’ICAO, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi, come richiesto dall’UNSCR 2396 (2017);

g)

utilizzano come informazioni di base il documento informativo su norme e principi in materia di raccolta, utilizzo, trattamento e protezione dei dati PNR (doc. A40-WP/530), presentato dalla Finlandia, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e degli altri Stati membri della conferenza europea dell’aviazione civile, alla 40a sessione dell’assemblea dell’ICAO;

h)

promuovono lo sviluppo di un ambiente nel quale i trasporti aerei internazionali possano svilupparsi in un mercato aperto, liberalizzato e mondiale e continuare a crescere senza pregiudicare la sicurezza, assicurando al contempo l’introduzione delle pertinenti forme di salvaguardia.

Orientamenti

Gli Stati membri dell’Unione, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, sostengono l’inclusione dei seguenti standard e principi in qualsiasi futuro SARP dell’ICAO sui dati PNR:

1.

Riguardo alle modalità di trasmissione dei dati PNR:

a)

metodo di trasmissione: al fine di proteggere i dati personali contenuti nei sistemi dei vettori aerei e garantire che rimangano sotto il controllo di tali sistemi, i dati dovrebbero essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema «push»;

b)

protocolli di trasmissione: è opportuno incoraggiare l’uso di protocolli standard adeguati, sicuri e aperti, nell’ambito di protocolli standard accettati a livello internazionale per la trasmissione dei dati PNR, con l’obiettivo di aumentarne gradualmente l’utilizzo e, da ultimo, di sostituire le norme proprietarie;

c)

frequenza di trasmissione: la frequenza e i tempi di trasmissione dei dati PNR non dovrebbero creare un onere eccessivo per i vettori aerei e dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario a fini di contrasto e sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;

d)

nessun obbligo per i vettori aerei di raccogliere dati supplementari: i vettori aerei non dovrebbero essere tenuti a raccogliere dati PNR supplementari rispetto a quelli che raccolgono già o a raccogliere determinati tipi di dati, ma solo a trasmettere i dati che raccolgono già nell’ambito della loro attività.

2.

Riguardo alle modalità di trattamento dei dati PNR:

a)

tempi di trasmissione e di trattamento: fatte salve le opportune garanzie a tutela della vita privata degli interessati, i dati PNR possono essere resi disponibili con largo anticipo rispetto all’arrivo o alla partenza di un volo, il che offre più tempo alle autorità per trattare e analizzare i dati e, potenzialmente, prendere provvedimenti;

b)

confronto con criteri prestabiliti e banche dati: le autorità dovrebbero trattare i dati PNR utilizzando criteri basati su prove e banche dati pertinenti per la lotta al terrorismo e ai reati gravi.

3.

Riguardo alla protezione dei dati personali:

a)

liceità, correttezza e trasparenza del trattamento: deve sussistere una base lecita per il trattamento dei dati personali, affinché gli interessati siano consapevoli dei rischi, delle garanzie e dei diritti connessi al trattamento dei loro dati personali e delle modalità di esercizio dei loro diritti connessi al trattamento;

b)

limitazione delle finalità: le finalità per le quali le autorità possono usare i dati PNR dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero andare oltre quanto necessario in considerazione degli obiettivi da raggiungere, in particolare per quanto riguarda le finalità di contrasto e di sicurezza delle frontiere per combattere il terrorismo e i reati gravi;

c)

ampiezza dei dati PNR: gli elementi dei dati PNR che devono essere trasmessi dalle compagnie aeree dovrebbero essere chiaramente identificati ed elencati in modo esaustivo. L’elenco dovrebbe essere standardizzato per garantire che tali dati siano ridotti al minimo, impedendo nel contempo il trattamento dei dati sensibili, tra cui i dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l’orientamento sessuale dell’interessato;

d)

uso dei dati PNR: l’ulteriore trattamento dei dati PNR dovrebbe essere limitato alle finalità del trasferimento originario, basato su criteri oggettivi e soggetto a condizioni sostanziali e procedurali in linea con i requisiti applicabili ai trasferimenti di dati personali;

e)

trattamento automatizzato dei dati PNR: il trattamento automatizzato dovrebbe essere basato su criteri prestabiliti oggettivi, non discriminatori e affidabili, e non dovrebbe essere usato come base esclusiva per le decisioni che comportano conseguenze giuridiche negative per l’interessato, o lo danneggiano in modo significativo;

f)

conservazione dei dati:il periodo di conservazione dei dati PNR dovrebbe essere limitato e non essere superiore a quanto necessario per l’obiettivo originario perseguito. Dovrebbe essere garantita la cancellazione dei dati conformemente alle prescrizioni giuridiche del paese di origine. Al termine del periodo di conservazione i dati PNR dovrebbero essere cancellati o resi anonimi;

g)

divulgazione dei dati PNR alle autorità autorizzate: l’ulteriore divulgazione, caso per caso, dei dati PNR ad altre autorità pubbliche all’interno dello stesso Stato o ad altri Stati membri dell’ICAO può avvenire solo se l’autorità destinataria esercita funzioni riguardanti la lotta al terrorismo o ai reati gravi di natura transnazionale e garantisce le stesse tutele offerte dall’autorità divulgante;

h)

sicurezza dei dati: devono essere adottate misure appropriate per tutelare la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati PNR;

i)

trasparenza e informazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero essere informati del trattamento dei loro dati PNR nonché dei diritti e dei mezzi di ricorso che sono loro riconosciuti;

j)

accesso, rettifica e cancellazione: fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate, gli interessati dovrebbero avere il diritto di accedere ai propri dati PNR e di ottenerne la rettifica;

k)

ricorso: gli interessati dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria qualora ritengano che i loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati siano stati violati;

l)

supervisione e responsabilità: le autorità che utilizzano i dati PNR dovrebbero essere tenute a rispondere e poste sotto il controllo di un’autorità pubblica indipendente dotata di poteri di indagine e di esecuzione efficaci, che dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti senza subire influenza alcuna, in particolare da parte delle autorità di contrasto.

4.

Riguardo alla condivisione dei dati PNR tra le autorità di contrasto:

a)

promozione della condivisione dei dati:dovrebbero essere promossi scambi di dati PNR, caso per caso, tra le autorità di contrasto dei diversi Stati membri dell’ICAO, al fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo e dei reati gravi;

b)

sicurezza dello scambio delle informazioni: la condivisione delle informazioni dovrebbe avvenire attraverso canali appropriati che garantiscano un’adeguata sicurezza dei dati, ed essere pienamente conforme ai quadri giuridici internazionali e nazionali per la protezione dei dati personali.


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