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Document 32019D1283

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/5807

    GU L 201 del 30.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1283/oj

    30.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 201/40


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1283 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2019

    sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

    (2)

    La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Giappone, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.

    (3)

    Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (4)

    Il 28 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/578/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

    (5)

    In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate presso l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JFSA) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari in Giappone. La JFSA impone obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito e vigila sulle agenzie di rating del credito su base continuativa. La JFSA dispone di un vasto insieme di poteri e può adottare una serie di misure, comprese le sanzioni, contro le agenzie di rating del credito per la violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act) per quanto concerne il regolamento delle agenzie di rating del credito (Regulation of Credit Ratings Agencies).

    (6)

    In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone si basa sull'obbligo di buona fede. Le agenzie di rating del credito stabiliscono sistemi di controllo operativi per l'esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito attraverso una serie di obblighi dettagliati e prescrittivi, disposizioni approfondite in materia di prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone è considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, le salvaguardie per garantire la qualità dei rating e delle metodologie di rating, l'obbligo di pubblicazione dei rating del credito e l'obbligo della comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

    (7)

    In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla JFSA di interferire con il contenuto dei rating del credito e con le metodologie impiegate.

    (8)

    Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

    (9)

    A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

    (10)

    In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Giappone, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

    (11)

    Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

    (12)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone riconosce in maniera sostanziale le prospettive di rating. Esso considera le prospettive di rating parte dei rating del credito e conferisce alla JFSA il compito di monitorare l'adeguatezza delle prospettive di rating unitamente ai rating del credito ad esse associati.

    (13)

    Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone alle agenzie di rating del credito di porre in essere misure volte a garantire che le agenzie di rating del credito non danneggino gli interessi degli investitori nel processo di determinazione del rating del credito, in particolare quando l'entità valutata detiene almeno il 5 % delle azioni dell'agenzia di rating. Inoltre, alle agenzie di rating del credito è fatto divieto di fornire un rating qualora abbiano un interesse nell'entità valutata.

    (14)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

    (15)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone alle agenzie di rating del credito di stabilire una politica di rating che definisca la metodologia per determinare e comunicare i rating del credito. La politica di rating dovrebbe fornire orientamenti e metodi volti a consentire all'entità valutata di verificare l'esistenza di eventuali inesattezze nei rating del credito prima della loro pubblicazione e di esprimere il suo parere sulla valutazione del rating del credito in un lasso di tempo ragionevole.

    (16)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Analogamente, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone prevede che le agenzie di rating del credito dispongano di misure volte a garantire che le informazioni utilizzate per determinare i rating del credito siano di qualità sufficiente e che le metodologie di rating siano rigorose e sistematiche.

    (17)

    Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Esso impone altresì obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito mantengano l'accuratezza delle loro comunicazioni alle parti interessate.

    (18)

    Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Per quanto riguarda la tutela dei clienti delle agenzie di rating del credito e l'obbligo che le provvigioni si basino sui costi e non siano discriminatorie, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone prevede obblighi analoghi per garantire che le agenzie di rating del credito svolgano le loro attività in modo equo e preciso. Esso impone alle agenzie di rating del credito di redigere per ogni esercizio una relazione destinata all'autorità di vigilanza e contenente i nomi dei primi 20 clienti e le provvigioni pagate da ciascuno di essi durante l'esercizio e conferisce all'autorità di vigilanza la facoltà di richiedere informazioni pertinenti sulle loro politiche tariffarie e sulle specifiche provvigioni imposte.

    (19)

    Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento.

    (20)

    Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione 2010/578/UE.

    (21)

    La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme in Giappone per garantire la conformità su base continuativa.

    (22)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    La decisione 2010/578/UE è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Decisione 2010/578/UE della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46).

    (3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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