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Document 32019D1278

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1278 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5802

GU L 201 del 30.7.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1278/oj

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1278 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2014/248/UE sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/248/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, di Singapore, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), del regolamento (CE) n. 1060/2009, la definizione di prospettiva di rating ed estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non riconosce le prospettive di rating.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non è ugualmente dettagliato e prescrittivo del regime dell'Unione. Prevede l'obbligo di istituire una funzione di controllo interno e procedure interne per individuare, attenuare e prevenire i conflitti di interesse. Tuttavia, non vi è alcun obbligo esplicito di affrontare i conflitti di interesse che riguardano gli azionisti. Di conseguenza, non è fatto divieto di emettere rating su un'entità se un membro del consiglio dell'agenzia di rating del credito, o un azionista che detiene più del 10 % delle azioni o dei diritti di voto dell'agenzia stessa, detiene più del 10 % delle azioni dell'entità valutata. Non è inoltre fatto divieto a una persona fisica o a un'entità che detiene più del 5 % delle azioni o dei diritti di voto di un'agenzia di rating del credito di fornire servizi di consulenza a un'entità valutata dalla medesima agenzia.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore contiene la definizione di informazioni privilegiate, ma i rating del credito e i relativi dati non sono automaticamente riconosciuti come tali.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore non contiene alcun obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Le agenzie di rating del credito sono tenute a informare le entità valutate solo se ciò è fattibile e appropriato.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore impone alle agenzie di rating del credito di istituire e attuare una funzione di revisione rigorosa e formale per la revisione periodica delle metodologie di rating. Tuttavia, esso non prevede l'obbligo esplicito per l'agenzia di rating del credito di correggere gli errori e di condurre una consultazione sulle eventuali modifiche delle metodologie. Sebbene le agenzie di rating del credito debbano comunicare al pubblico qualsiasi modifica sostanziale alle loro metodologie, in tali casi non vi è l'obbligo di informare l'autorità di vigilanza o tutte le entità interessate.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. A norma del regime giuridico e di vigilanza di Singapore vige l'obbligo di assicurare che l'azione e la metodologia di rating del credito siano corredate da indicazioni adeguate.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza di Singapore non prevede l'obbligo sistematico per le agenzie di rating del credito di fornire le politiche tariffarie all'autorità di vigilanza o alle entità valutate, anche se l'autorità di vigilanza può richiedere tali informazioni nell'ambito delle sue attività di vigilanza. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2014/248/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/248/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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