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Document 32019D1276

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1276 della Commissione, del 29 luglio 2019, che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5800

GU L 201 del 30.7.2019, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1276/oj

30.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1276 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che abroga la decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Per essere considerato equivalente il quadro giuridico e di vigilanza deve soddisfare almeno le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(2)

Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/627/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.

(3)

Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.

(4)

A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.

(5)

In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, dell'Australia, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.

(6)

Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha concluso che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non comprende disposizioni sufficienti a soddisfare gli obiettivi dei requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013.

(7)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), introduce la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non riconosce esplicitamente le prospettive di rating, ma la Australian Securities and Investment Commission (Commissione australiana per i valori mobiliari e gli investimenti) ritiene che le prospettive di rating rientrino nella definizione di «consulenza in materia di prodotti finanziari» e siano quindi soggette agli stessi requisiti dei rating del credito.

(8)

Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia impone alle agenzie di rating del credito di disporre di adeguati meccanismi per la gestione dei conflitti di interesse che sorgono nel corso della loro attività. Tuttavia, non affronta esplicitamente i conflitti di interesse relativi agli azionisti. Di conseguenza, non prevede disposizioni volte a vietare all'agenzia di rating del credito di emettere rating su entità che detengono più del 10 % delle sue azioni o di fornire servizi di consulenza su entità che detengono più del 5 % delle sue azioni.

(9)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia stabilisce requisiti dettagliati per quanto riguarda le misure che le agenzie di rating del credito devono adottare per proteggere le informazioni riservate in loro possesso relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate.

(10)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia non stabilisce l'obbligo esplicito per le agenzie di rating del credito di informare le entità valutate in merito ai rating del credito prima della loro pubblicazione. Al contrario, conformemente al quadro giuridico e di vigilanza australiano, l'agenzia di rating del credito dovrebbe informare l'entità valutata solo quando «fattibile e appropriato», senza imporre un termine minimo per rispondere.

(11)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis, paragrafo 6, lettere a bis) e a ter), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia impone di informare le entità valutate interessate da modifiche alle metodologie. Tuttavia, le agenzie di rating del credito non sono tenute a consultare gli operatori del mercato prima di apportare una modifica sostanziale a una metodologia, a informare l'autorità di vigilanza o a pubblicare sul loro sito web gli eventuali errori individuati in una metodologia di rating.

(12)

Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Conformemente al quadro giuridico e di vigilanza australiano, nonostante le agenzie di rating del credito siano tenute a comunicare se è stato richiesto un rating del credito e se l'entità valutata ha partecipato e a fornire informazioni su eventuali limiti dei rating del credito, non vi è l'obbligo di fornire indicazioni al pubblico sulla metodologia alla base di un rating del credito.

(13)

Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il regime giuridico e di vigilanza dell'Australia impone alle agenzie di rating del credito di comunicare al pubblico le informazioni riguardanti i flussi di entrate e di comunicare talune informazioni all'autorità di vigilanza mediante una relazione annuale, fatta eccezione per le agenzie di rating di piccole dimensioni. Inoltre, le agenzie di rating del credito non sono tenute a rendere pubblici i rating preliminari né a comunicare all'autorità di vigilanza il tariffario o le provvigioni addebitate ai clienti. Inoltre, non vige l'obbligo che le provvigioni addebitate ai clienti si basino sui costi e non siano discriminatorie.

(14)

Alla luce dei fattori esaminati, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia per le agenzie di rating del credito non soddisfa tutte le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Pertanto, esso non può essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito da detto regolamento.

(15)

La decisione di esecuzione 2012/627/UE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/627/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/627/UE della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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