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Έγγραφο 32018R1937

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

C/2018/8219

GU L 314 del 11.12.2018, σ. 36 έως 37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1937/oj

11.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1937 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2018

che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Il Regno Unito e la Lettonia hanno comunicato alla Commissione le modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell'elenco di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Le autorità amministrative comunicate dal Regno Unito e dalla Lettonia ed elencate nell'allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono le seguenti:

in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti («Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds»),

in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»),

in Svezia: l'autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) compresi i relativi settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS),

b)

in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).

»

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