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Document 32017R2401
Regulation (EU) 2017/2401 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms
Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
GU L 347 del 28.12.2017, p. 1–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento e di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento («enti») e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti, in particolare il finanziamento dell’economia reale. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione. Tali effetti positivi, tuttavia, dovrebbero essere ponderati rispetto ai costi e ai rischi potenziali, compreso il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell’estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l’integrità del sistema finanziario, a causa dell’eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti («rischio di agenzia»). |
(2) |
Negli ultimi anni l’emissione di cartolarizzazioni nell’Unione è rimasta a un livello inferiore al picco pre-crisi per tutta una serie di motivi, inclusa la connotazione negativa generalmente associata a tali operazioni. Per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all’origine della crisi finanziaria, la ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti. A tal fine, il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («STS») e un sistema di vigilanza per sorvegliare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa applicabili a tutti i settori dei servizi finanziari. |
(3) |
In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per gli enti cedenti, promotori o che investono in cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, qualora tali cartolarizzazioni rispettino anche i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento, e per ovviare alle carenze messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso, e insufficiente sensibilità al rischio. L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («CBVB ») ha pubblicato il documento dal titolo «Revisions to the securisation framework» («quadro di Basilea riveduto»), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali di vigilanza per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. L’11 luglio 2016 il CBVB ha pubblicato una norma aggiornata relativa ai requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione che include i requisiti patrimoniali regolamentari per cartolarizzazioni «semplici, trasparenti e comparabili». La norma modifica quadro di Basilea riveduto. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto, quale modificato. |
(4) |
I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («Kirb»), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti (metodo IRB per le cartolarizzazioni «SEC-IRBA»). Gli enti che non sono in grado di utilizzare il SEC - IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione dovrebbero disporre di un metodo standardizzato per le cartolarizzazioni («SEC-SA»). Il SEC-SA dovrebbe basarsi su una formula che utilizzi come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («KSA»). Qualora i primi due metodi non siano disponibili, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo basato su rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA). Nell’ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Tuttavia, gli enti dovrebbero sempre ricorrere al SEC-ERBA quale metodo di riserva qualora il SEC - IRBA non sia disponibile per i segmenti di cartolarizzazioni STS con rating basso e taluni segmenti di cartolarizzazioni STS con rating medio individuati mediante parametri adeguati. Per le cartolarizzazioni non STS l’utilizzo del SEC-SA a seguito del SEC-IRBA dovrebbe essere ulteriormente limitato. Inoltre le autorità competenti dovrebbero poter vietare l’utilizzo del SEC-SA qualora questo non sia in grado di affrontare in maniera adeguata i rischi che la cartolarizzazione presenta per la solvibilità dell’ente o per la stabilità finanziaria. Previa notifica all’autorità competente, agli enti dovrebbe essere consentito di utilizzare il SEC-ERBA per quanto riguarda tutte le cartolarizzazioni provviste di rating da essi detenute qualora non possano utilizzare il SEC-IRBA. |
(5) |
Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15 % per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, sono più complesse e rischiose, per cui solo determinate forme di ricartolarizzazione sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la ricartolarizzazione dovrebbero essere calcolati secondo un metodo più prudente e con un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100 %. |
(6) |
Un ente non dovrebbe essere tenuto ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenesse direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l’effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo «look-through», secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o metodo IRB), nel rispetto di determinate condizioni. |
(7) |
La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate (KIRB). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, tale massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione. |
(8) |
Come sottolineato dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (European Banking Authority – «EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel «Report on Qualifying Securitisations» del luglio 2015, i dati empirici su default e perdite indicano che durante la crisi finanziaria le cartolarizzazioni STS hanno registrato una performance migliore rispetto alle altre cartolarizzazioni, in quanto sono caratterizzate da strutture semplici e trasparenti e da prassi esecutive robuste, che riducono il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di agenzia. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo una calibrazione adeguatamente sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, purché rispettino anche i requisiti supplementari per ridurre al minimo il rischio, come raccomandato dall’EBA in tale relazione, il che comporta, in particolare, un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso, del 10 %, per le posizioni senior. |
(9) |
I requisiti patrimoniali inferiori applicabili alle cartolarizzazioni STS dovrebbero comprendere solo le cartolarizzazioni in cui il possesso delle esposizioni sottostanti è trasferito alla società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity oppure SSPE) («cartolarizzazioni tradizionali»). Tuttavia, gli enti che mantengono posizioni senior verso cartolarizzazioni sintetiche sostenute da un portafoglio sottostante di prestiti a piccole e medie imprese («PMI») dovrebbero anche essere autorizzati ad applicare a queste posizioni i requisiti patrimoniali inferiori disponibili per le cartolarizzazioni STS, quando tali operazioni siano considerate di elevata qualità secondo determinati criteri rigorosi, anche per quanto riguarda gli investitori ammissibili. In particolare, questo sottoinsieme di cartolarizzazioni sintetiche dovrebbe beneficiare della garanzia o della controgaranzia, da un lato, dell’amministrazione o della banca centrale di uno Stato membro o di un soggetto di promozione, oppure, dall’altro, di un investitore istituzionale, purché la garanzia o la controgaranzia fornita da quest’ultimo sia integralmente garantita da depositi in contante presso gli enti cedenti. I requisiti patrimoniali preferenziali per le cartolarizzazioni STS che sarebbero disponibili per tali operazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(10) |
Al fine di armonizzare le prassi di vigilanza in tutta l’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto della relazione dell’EBA, riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni del trasferimento del rischio di credito a terzi, alla nozione di trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi e alle disposizioni sulla valutazione del trasferimento del rischio di credito, da parte delle autorità competenti, entrambe con riguardo alle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(11) |
Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un’adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’EBA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. |
(12) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’EBA, riguardo a ciò che costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell’esposizione di una cartolarizzazione e con riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni che consentono agli enti di calcolare il KIRB del portafoglio di esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione come nel caso di crediti commerciali acquistati. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
(13) |
Le altre disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni dovrebbero essere modificate solo nella misura necessaria per riflettere la nuova priorità nell’applicazione delle metodologie e le disposizioni speciali per le cartolarizzazioni STS. In particolare, le disposizioni relative al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio e i requisiti per le valutazioni esterne del merito di credito dovrebbero continuare ad applicarsi secondo modalità identiche in senso lato a quelle attuali. Tuttavia la parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere integralmente soppressa, fatta eccezione per l’obbligo di disporre di fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio da imporre agli enti che violano le disposizioni del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402. |
(14) |
È opportuno che le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui al presente regolamento si applichino a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, al fine di ridurre per quanto possibile i costi di transizione e consentire un agevole passaggio al nuovo quadro, fino al 31 dicembre 2019 gli enti dovrebbero continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del presente regolamento, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
2) |
all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
3) |
l’articolo 109 è sostituito dal seguente: «Articolo 109 Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.»; |
4) |
all’articolo 134, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.»; |
5) |
all’articolo 142, paragrafo 1, il punto 8) è soppresso; |
6) |
all’articolo 153, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Per i crediti verso imprese acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite. 8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.»; |
7) |
all’articolo 154, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i crediti al dettaglio acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.»; |
8) |
all’articolo 197, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
nella parte tre, titolo II, il capo 5 è sostituito dal seguente: «CAPO 5 Cartolarizzazioni
Articolo 242 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per:
Articolo 243 Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali 1. Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d’acquisto e dell’eccesso di garanzia è utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti e se sia rispettato il limite di concentrazione. Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito. In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %. 2. Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Articolo 244 Cartolarizzazione tradizionale 1. L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
5. Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3. 6. L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Articolo 245 Cartolarizzazione sintetica 1. L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
5. Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3. 6. L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
Articolo 247 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:
2. Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione. Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate. 3. Qualora un’esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l’esposizione relativa a ciascun segmento è considerata una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazioni legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall’ente con l’operazione. 4. A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3. 5. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente. 6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio di cui all’articolo 270 bis. Articolo 248 Valore dell’esposizione 1. Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b). L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2. Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l’ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio. L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni. Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione. 3. Quando l’articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l’ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l’ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l’ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all’ABCP. Articolo 249 Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione 1. L’ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione se sono rispettate le disposizioni sull’attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4. 2. La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4. La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4. 3. In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali qualificate. Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136. 4. In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
5. Ai fini del paragrafo 4, l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (Ga) conformemente alle disposizioni del capo 4 è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato. 6. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:
7. In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:
8. Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell’operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 9. Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
10. La posizione derivata con il rango più basso deve essere trattata come posizione verso la cartolarizzazione non senior anche se la posizione verso la cartolarizzazione iniziale era considerata senior prima che le fosse applicata la protezione. Articolo 250 Supporto implicito 1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione a una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 247, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. 2. Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
3. L’ente cedente e l’ente promotore notificano all’autorità competente qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2. 4. L’EBA emana, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di “normali condizioni di mercato” ai fini del presente articolo e ai casi in cui un’operazione non è strutturata per fornire un supporto. 5. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
Articolo 251 Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica 1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo di cui alla presente sezione, ove applicabile, anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese in relazione alle esposizioni sottostanti a norma del capo 3, l’importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero. 2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all’intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l’articolo 252, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l’ente può riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente all’articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell’attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4. Articolo 252 Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:
Articolo 253 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1. Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell’esposizione della posizione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all’articolo 249. 2. Se un ente si avvale dell’alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall’importo specificato all’articolo 268 l’importo dedotto conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.
Articolo 254 Priorità nell’applicazione delle metodologie 1. Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:
2. Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:
3. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto. Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018. Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione. In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l’ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l’altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un’attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi. 5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un’operazione ABCP a norma dell’articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 265. Se un ente ha ricevuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione. 6. Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche previste all’articolo 269. 7. In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. 8. Le autorità competenti informano l’EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’EBA sorveglia l’impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 255 Determinazione del KIRB e del KSA 1. Se applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2. Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per 8 % diviso per il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno. 3. Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
4. Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati. 5. Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione. Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato. Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito. 6. Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l’8 %, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno. Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri. 7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, se una struttura di cartolarizzazione comporta l’uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l’ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell’ente. Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti. 8. Ai fini del presente articolo, paragrafo 5, terzo comma, l’EBA emana, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione. 9. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 256 Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D) 1. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 2. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite. 5. Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali. Articolo 257 Determinazione della durata del segmento (MT) 1. Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:
2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni. 3. Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell’esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo. 4. L’EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all’applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.
Articolo 258 Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA) 1. Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
Articolo 259 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA 1. Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
dove:
dove:
dove:
dove:
I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
2. Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e verso imprese, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio verso imprese, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l’operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio. 3. Se l’ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate. 4. Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:
dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio. Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione. 5. La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:
dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore. Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato. 6. Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,
LGD = 0,50 dove
Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1. 7. Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:
dove d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti. 8. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati. Articolo 260 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti: fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
Articolo 261 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA) 1. Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
dove:
dove:
2. Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
dove: KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255; W = rapporto tra:
A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione. Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:
Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. 3. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato. Articolo 262 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:
Articolo 263 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) 1. Nell’ambito del SEC-ERBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato come indicato all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo. 2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio: Tabella 1
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior: Tabella 2
4. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l’interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2. 5. Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
dove T = spessore del segmento misurato come D – A dove
6. I fattori di ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultanti dai paragrafi 3, 4 e 5 sono soggetti a un fattore minimo del 15 %. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio risultanti non devono essere inferiori al fattore di ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata. 7. Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
8. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato. Articolo 264 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA 1. Nell’ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 263, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo. 2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio: Tabella 3
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior: Tabella 4
Articolo 265 Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna 1. Gli enti possono usare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP o nelle operazioni ABCP conformemente all’articolo 266 ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione. 2. Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
3. Se la revisione di cui al paragrafo 2, lettera g), è affidata alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell’ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai relativi rapporti con la clientela. 4. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
Articolo 266 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna 1. Nell’ambito del metodo della valutazione interna, l’ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l’operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e). 2. Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un’ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell’articolo 263 o dell’articolo 264, a seconda dei casi.
Articolo 267 Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo “look-through” 1. L’ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. 2. Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l’ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:
3. Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:
4. Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo. Articolo 268 Requisiti patrimoniali massimi 1. Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale del metodo IRB comprende l’importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l’importo delle perdite inattese. 2. Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l’esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote del metodo IRB e del metodo standardizzato delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1. 3. Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:
4. Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l’importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall’operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Articolo 269 Ricartolarizzazioni 1. Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:
2. Il KSA per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2. 3. I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione. 4. Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro KA è determinato come media ponderata dell’esposizione nominale del KA calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni. Articolo 270 Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI L’ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Articolo 270 bis Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio 1. Se l’ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 in qualche aspetto sostanziale, per sua negligenza od omissione, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio limitato al 1 250 % che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, o all’articolo 337, paragrafo 3 del presente regolamento, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence e di gestione del rischio. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402. 2. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione del paragrafo 1, comprese le misure da adottare in caso di violazione degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio. L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 270 ter Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Articolo 270 quater Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Articolo 270 quinquies Uso delle valutazioni del merito di credito 1. L’ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI (“ECAI prescelta”) ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo. 2. L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:
3. Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating. 4. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4. Articolo 270 sexies Mappatura delle cartolarizzazioni L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»; |
10) |
l’articolo 337 è sostituito dal seguente: «Articolo 337 Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione 1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all’articolo 327, paragrafo 1, per l’8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3. 2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC) dell’ente cui è stata concessa l’autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest’alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se tali stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’EBA emana orientamenti sull’uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul modello IRC. 3. Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, si applica l’8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo. 4. L’ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l’articolo 338, paragrafo 4. 5. Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate. Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell’effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.»; |
11) |
la parte cinque è soppressa e tutti i riferimenti alla parte cinque sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402; |
12) |
all’articolo 457, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
l’articolo 462 è sostituito dal seguente: «Articolo 462 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013. 3. La delega di potere di cui all’articolo 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 244, paragrafo 6, dell’articolo 245, paragrafo 6, e degli articoli da 456 a 460 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
14) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 519 bis Relazioni e riesame Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:
La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.» |
Articolo 2
Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere
Per quanto riguarda le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti continuano ad applicare le disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, e all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con il riferimento alle «cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intendono le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
(2) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.
(4) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.