EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2401

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

OJ L 347, 28.12.2017, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2401/oj

28.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento e di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento («enti») e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti, in particolare il finanziamento dell’economia reale. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione. Tali effetti positivi, tuttavia, dovrebbero essere ponderati rispetto ai costi e ai rischi potenziali, compreso il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell’estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l’integrità del sistema finanziario, a causa dell’eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti («rischio di agenzia»).

(2)

Negli ultimi anni l’emissione di cartolarizzazioni nell’Unione è rimasta a un livello inferiore al picco pre-crisi per tutta una serie di motivi, inclusa la connotazione negativa generalmente associata a tali operazioni. Per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all’origine della crisi finanziaria, la ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti. A tal fine, il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («STS») e un sistema di vigilanza per sorvegliare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa applicabili a tutti i settori dei servizi finanziari.

(3)

In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per gli enti cedenti, promotori o che investono in cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, qualora tali cartolarizzazioni rispettino anche i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento, e per ovviare alle carenze messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso, e insufficiente sensibilità al rischio. L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («CBVB ») ha pubblicato il documento dal titolo «Revisions to the securisation framework» («quadro di Basilea riveduto»), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali di vigilanza per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. L’11 luglio 2016 il CBVB ha pubblicato una norma aggiornata relativa ai requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione che include i requisiti patrimoniali regolamentari per cartolarizzazioni «semplici, trasparenti e comparabili». La norma modifica quadro di Basilea riveduto. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto, quale modificato.

(4)

I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («Kirb»), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti (metodo IRB per le cartolarizzazioni «SEC-IRBA»). Gli enti che non sono in grado di utilizzare il SEC - IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione dovrebbero disporre di un metodo standardizzato per le cartolarizzazioni («SEC-SA»). Il SEC-SA dovrebbe basarsi su una formula che utilizzi come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («KSA»). Qualora i primi due metodi non siano disponibili, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo basato su rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA). Nell’ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Tuttavia, gli enti dovrebbero sempre ricorrere al SEC-ERBA quale metodo di riserva qualora il SEC - IRBA non sia disponibile per i segmenti di cartolarizzazioni STS con rating basso e taluni segmenti di cartolarizzazioni STS con rating medio individuati mediante parametri adeguati. Per le cartolarizzazioni non STS l’utilizzo del SEC-SA a seguito del SEC-IRBA dovrebbe essere ulteriormente limitato. Inoltre le autorità competenti dovrebbero poter vietare l’utilizzo del SEC-SA qualora questo non sia in grado di affrontare in maniera adeguata i rischi che la cartolarizzazione presenta per la solvibilità dell’ente o per la stabilità finanziaria. Previa notifica all’autorità competente, agli enti dovrebbe essere consentito di utilizzare il SEC-ERBA per quanto riguarda tutte le cartolarizzazioni provviste di rating da essi detenute qualora non possano utilizzare il SEC-IRBA.

(5)

Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15 % per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, sono più complesse e rischiose, per cui solo determinate forme di ricartolarizzazione sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la ricartolarizzazione dovrebbero essere calcolati secondo un metodo più prudente e con un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100 %.

(6)

Un ente non dovrebbe essere tenuto ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenesse direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l’effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo «look-through», secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o metodo IRB), nel rispetto di determinate condizioni.

(7)

La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate (KIRB). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, tale massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione.

(8)

Come sottolineato dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (European Banking Authority – «EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel «Report on Qualifying Securitisations» del luglio 2015, i dati empirici su default e perdite indicano che durante la crisi finanziaria le cartolarizzazioni STS hanno registrato una performance migliore rispetto alle altre cartolarizzazioni, in quanto sono caratterizzate da strutture semplici e trasparenti e da prassi esecutive robuste, che riducono il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di agenzia. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo una calibrazione adeguatamente sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, purché rispettino anche i requisiti supplementari per ridurre al minimo il rischio, come raccomandato dall’EBA in tale relazione, il che comporta, in particolare, un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso, del 10 %, per le posizioni senior.

(9)

I requisiti patrimoniali inferiori applicabili alle cartolarizzazioni STS dovrebbero comprendere solo le cartolarizzazioni in cui il possesso delle esposizioni sottostanti è trasferito alla società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity oppure SSPE) («cartolarizzazioni tradizionali»). Tuttavia, gli enti che mantengono posizioni senior verso cartolarizzazioni sintetiche sostenute da un portafoglio sottostante di prestiti a piccole e medie imprese («PMI») dovrebbero anche essere autorizzati ad applicare a queste posizioni i requisiti patrimoniali inferiori disponibili per le cartolarizzazioni STS, quando tali operazioni siano considerate di elevata qualità secondo determinati criteri rigorosi, anche per quanto riguarda gli investitori ammissibili. In particolare, questo sottoinsieme di cartolarizzazioni sintetiche dovrebbe beneficiare della garanzia o della controgaranzia, da un lato, dell’amministrazione o della banca centrale di uno Stato membro o di un soggetto di promozione, oppure, dall’altro, di un investitore istituzionale, purché la garanzia o la controgaranzia fornita da quest’ultimo sia integralmente garantita da depositi in contante presso gli enti cedenti. I requisiti patrimoniali preferenziali per le cartolarizzazioni STS che sarebbero disponibili per tali operazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Al fine di armonizzare le prassi di vigilanza in tutta l’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto della relazione dell’EBA, riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni del trasferimento del rischio di credito a terzi, alla nozione di trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi e alle disposizioni sulla valutazione del trasferimento del rischio di credito, da parte delle autorità competenti, entrambe con riguardo alle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(11)

Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un’adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’EBA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(12)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’EBA, riguardo a ciò che costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell’esposizione di una cartolarizzazione e con riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni che consentono agli enti di calcolare il KIRB del portafoglio di esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione come nel caso di crediti commerciali acquistati. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(13)

Le altre disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni dovrebbero essere modificate solo nella misura necessaria per riflettere la nuova priorità nell’applicazione delle metodologie e le disposizioni speciali per le cartolarizzazioni STS. In particolare, le disposizioni relative al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio e i requisiti per le valutazioni esterne del merito di credito dovrebbero continuare ad applicarsi secondo modalità identiche in senso lato a quelle attuali. Tuttavia la parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere integralmente soppressa, fatta eccezione per l’obbligo di disporre di fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio da imporre agli enti che violano le disposizioni del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

(14)

È opportuno che le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui al presente regolamento si applichino a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, al fine di ridurre per quanto possibile i costi di transizione e consentire un agevole passaggio al nuovo quadro, fino al 31 dicembre 2019 gli enti dovrebbero continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del presente regolamento, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a)

i punti 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:

«13)

“cedente”, un cedente ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 (*1);

14)

“promotore”, un promotore ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;"

b)

è inserito il punto seguente:

«14 bis)

“prestatore originario”, un prestatore originario ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402»;

c)

i punti 61, 62 e 63 sono sostituiti dai seguenti:

«61)

“cartolarizzazione”, una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;

62)

“posizione verso la cartolarizzazione”, una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;

63)

“ricartolarizzazione”, una ricartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;»;

d)

i punti 66 e 67 sono sostituiti dai seguenti:

«66)

“società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”, una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;

67)

“segmento” (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;»;

e)

è aggiunto il punto seguente:

«129)

“gestore”, un gestore ai sensi del dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402.»;

2)

all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253;»;

3)

l’articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.»;

4)

all’articolo 134, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.»;

5)

all’articolo 142, paragrafo 1, il punto 8) è soppresso;

6)

all’articolo 153, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Per i crediti verso imprese acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.

8.   Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.»;

7)

all’articolo 154, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per i crediti al dettaglio acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.»;

8)

all’articolo 197, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264;»;

9)

nella parte tre, titolo II, il capo 5 è sostituito dal seguente:

«CAPO 5

Cartolarizzazioni

Sezione 1

Definizioni e criteri per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

Articolo 242

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

“opzione clean-up call”, un’opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l’importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;

2)

“strip dei soli interessi a supporto del credito”, un’attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;

3)

“linea di liquidità”, una linea di liquidità ai sensi dell’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2017/2402;

4)

“posizione priva di rating”, una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;

5)

“posizione provvista di rating”, una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un’idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;

6)

“posizione verso la cartolarizzazione senior”, una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull’insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;

7)

“portafoglio IRB”, un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;

8)

“portafoglio misto”, un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l’ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;

9)

“eccesso di garanzia”, qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione;

10)

“cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata” o “STS”, una cartolarizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;

11)

“programma di emissione di commercial paper garantiti da attività” o “programma ABCP”, un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o un programma ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2402;

12)

“operazione su commercial paper garantiti da attività” (asset-backed commercial paper transaction) o “operazione ABCP”, un’operazione su commercial paper garantiti da attività o un’operazione ABCP ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/2402;

13)

“cartolarizzazione tradizionale”, una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402;

14)

“cartolarizzazione sintetica”, una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402;

15)

“esposizione rotativa”, un’esposizione rotativa ai sensi dell’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2017/2402;

16)

“clausola di rimborso anticipato”, una clausola di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 2, punto 17 del regolamento (UE) 2017/2402;

17)

“segmento prime perdite” (segmento first loss), un segmento prime perdite ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2402;

18)

“posizione verso la cartolarizzazione mezzanine”, una posizione verso la cartolarizzazione che è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior e ha un rango più senior del segmento prime perdite, ed è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e superiore al 25 % conformemente alla sezione 3, sottosezioni 2 e 3;

19)

“soggetto di promozione”: un’impresa o un soggetto istituti dall’amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro, che concedono prestiti agevolati o garanzie agevolate il cui obiettivo primario non è realizzare profitti o massimizzare la propria quota di mercato, bensì promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell’amministrazione costitutrice, a condizione che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, questa abbia l’obbligo di proteggere la base economica dell’impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che almeno il 90 % del capitale o del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che il soggetto concede sia direttamente o indirettamente garantito dall’amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro.

Articolo 243

Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali

1.   Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

le esposizioni sottostanti soddisfano, nel momento in cui sono state incluse nel programma ABCP, a conoscenza del cedente o del prestatore originario, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75 % su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100 % per tutte le altre esposizioni; e

b)

il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2 % del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi, a conoscenza del promotore, sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d’acquisto e dell’eccesso di garanzia è utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti e se sia rispettato il limite di concentrazione.

Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito.

In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %.

2.   Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito;

b)

al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:

i)

al 40 % della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 1, lettera e);

ii)

al 50 % della singola esposizione se l’esposizione è un prestito garantito da un’ipoteca su un immobile non residenziale;

iii)

al 75 % della singola esposizione se l’esposizione è un’esposizione al dettaglio;

iv)

al 100 % delle singola esposizione per tutte le altre esposizioni;

c)

se si applicano i punti i) e ii) della lettera b), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;

d)

se si applica la lettera b), punto i), del presente paragrafo, nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un indice di copertura del finanziamento superiore al 100 %, al momento dell’inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all’articolo 229, paragrafo 1.

Sezione 2

Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio

Articolo 244

Cartolarizzazione tradizionale

1.   L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;

b)

l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.   Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii)

non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;

b)

l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.

4.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

b)

le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente cedente;

c)

le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

d)

l’ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;

e)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i)

impongono all’ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure

ii)

accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

f)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);

g)

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:

i)

può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;

ii)

può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;

iii)

non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

h)

l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

5.   Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.

6.   L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:

a)

le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;

b)

l’interpretazione di “trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi” ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3;

c)

le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.

L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Articolo 245

Cartolarizzazione sintetica

1.   L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;

b)

l’ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

2.   Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

l’ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

il cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;

ii)

nella cartolarizzazione non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.

Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.

3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;

b)

l’ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell’allocazione interna del capitale dell’ente.

4.   Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la documentazione relativa all’operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;

b)

la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all’articolo 249;

c)

la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:

i)

impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

ii)

consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

iii)

impongono all’ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure

iv)

innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;

d)

la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;

e)

la documentazione relativa all’operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);

f)

per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l’opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:

i)

può essere esercitata a discrezione dell’ente cedente;

ii)

può essere esercitata solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;

iii)

non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;

g)

l’ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.

5.   Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.

6.   L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:

a)

le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;

b)

l’interpretazione di “trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi” ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3; e

c)

le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.

L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

Articolo 246

Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato

Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:

a)

non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;

b)

non subordina ulteriormente il credito dell’ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure

c)

non aumenta in altri modi l’esposizione dell’ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.

Sezione 3

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 247

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:

a)

nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;

b)

nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.

2.   Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate.

3.   Qualora un’esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l’esposizione relativa a ciascun segmento è considerata una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazioni legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall’ente con l’operazione.

4.   A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3.

5.   L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.

6.   La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio di cui all’articolo 270 bis.

Articolo 248

Valore dell’esposizione

1.   Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:

a)

il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110;

b)

il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell’esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l’ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata.

c)

il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all’allegato II è determinato conformemente al capo 6;

d)

un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri.

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.   Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l’ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.

L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione.

3.   Quando l’articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l’ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l’ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l’ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all’ABCP.

Articolo 249

Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione

1.   L’ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione se sono rispettate le disposizioni sull’attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4.

2.   La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.

3.   In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali qualificate.

Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136.

4.   In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;

b)

le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o del credito potenziale dell’ente che riceve la protezione del credito di tipo personale; e

c)

tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.

5.   Ai fini del paragrafo 4, l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (Ga) conformemente alle disposizioni del capo 4 è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.

6.   Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l’ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale parte della posizione;

b)

l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4 in relazione alla parte protetta.

7.   In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l’ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10;

b)

l’ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L’ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10.

8.   Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell’operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

9.   Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:

a)

se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;

b)

se la posizione derivata è quella con il rango più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all’articolo 263, paragrafo 7. In questo caso il valore dello spessore T è calcolato sulla base della posizione derivata. Se un rating non può essere desunto, l’ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:

i)

la ponderazione del rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3; o

ii)

la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.

10.   La posizione derivata con il rango più basso deve essere trattata come posizione verso la cartolarizzazione non senior anche se la posizione verso la cartolarizzazione iniziale era considerata senior prima che le fosse applicata la protezione.

Articolo 250

Supporto implicito

1.   Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione a una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 247, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

2.   Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:

a)

il prezzo di riacquisto;

b)

la posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente prima e dopo il riacquisto;

c)

la performance delle esposizioni sottostanti;

d)

la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;

e)

l’impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

3.   L’ente cedente e l’ente promotore notificano all’autorità competente qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

4.   L’EBA emana, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di “normali condizioni di mercato” ai fini del presente articolo e ai casi in cui un’operazione non è strutturata per fornire un supporto.

5.   Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:

a)

che ha fornito supporto alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1; e

b)

l’impatto del supporto fornito in termini di requisiti di fondi propri.

Articolo 251

Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica

1.   Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo di cui alla presente sezione, ove applicabile, anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese in relazione alle esposizioni sottostanti a norma del capo 3, l’importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

2.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all’intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l’articolo 252, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l’ente può riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente all’articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell’attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.

Articolo 252

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:

a)

si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

b)

l’ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

RW*

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera a);

RWAss

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata;

RWSP

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell’articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata;

T

=

la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t

=

la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t*

=

0,25.

Articolo 253

Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

1.   Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell’esposizione della posizione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all’articolo 249.

2.   Se un ente si avvale dell’alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall’importo specificato all’articolo 268 l’importo dedotto conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.

Sottosezione 2

Priorità nell’applicazione delle metodologie e parametri comuni

Articolo 254

Priorità nell’applicazione delle metodologie

1.   Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:

a)

se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;

b)

qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;

c)

qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

2.   Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:

a)

se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

b)

se l’applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l’applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;

c)

per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.

3.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto.

Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018.

Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.

In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l’ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l’altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un’attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un’operazione ABCP a norma dell’articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 265. Se un ente ha ricevuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.

6.   Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche previste all’articolo 269.

7.   In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

8.   Le autorità competenti informano l’EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’EBA sorveglia l’impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 255

Determinazione del KIRB e del KSA

1.   Se applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per 8 % diviso per il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno.

3.   Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:

a)

l’importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3; e

b)

l’importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno parte del portafoglio conformemente al capo 3.

4.   Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.

5.   Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione.

Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.

Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.

6.   Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l’8 %, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno.

Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, se una struttura di cartolarizzazione comporta l’uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l’ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell’ente.

Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.

8.   Ai fini del presente articolo, paragrafo 5, terzo comma, l’EBA emana, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione.

9.   L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:

a)

politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il KIRB per le cartolarizzazioni;

b)

uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e, laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili su tale portafoglio, di dati indiretti per stimare la PD e la LGD; e

c)

obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.

L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 256

Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)

1.   Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

2.   Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente.

Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.

5.   Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali.

Articolo 257

Determinazione della durata del segmento (MT)

1.   Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:

a)

la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito del segmento secondo la formula seguente:

Formula

dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o

b)

la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:

Formula

dove ML è la scadenza legale finale del segmento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni.

3.   Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell’esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.

4.   L’EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all’applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.

Sottosezione 3

Metodologie per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Articolo 258

Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)

1.   Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest’ultimo caso, l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti;

b)

le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all’ente di calcolare il KIRB; e

c)

all’ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:

a)

il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;

b)

i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;

c)

le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o

d)

le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.

Articolo 259

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA

1.   Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:

RW = 1 250  %

se D ≤ KIRB

RW = 12.5 · KSSFA(KIRB)

se A ≥ KIRB

Formula

se A < KIRB < D

dove:

KIRB

è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell’articolo 255;

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;

Formula

dove:

a

=

– (1/(p * KIRB)]

u

=

D – KIRB

l

=

max (A – KIRB; 0)

dove:

Formula

dove:

N

è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4;

LGD

è la perdita media in caso di default ponderata per l’esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5;

MT

è la durata del segmento determinata a norma dell’articolo 257.

I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:

 

A

B

C

D

E

Imprese

Senior, granulare (N ≥ 25)

0

3,56

–1,85

0,55

0,07

Senior, non granulare (N < 25)

0,11

2,61

–2,91

0,68

0,07

Non senior, granulare (N ≥ 25)

0,16

2,87

–1,03

0,21

0,07

Non senior, non granulare (N < 25)

0,22

2,35

–2,46

0,48

0,07

Al dettaglio

Senior

0

0

–7,48

0,71

0,24

Non senior

0

0

–5,78

0,55

0,27

2.   Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e verso imprese, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio verso imprese, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l’operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio.

3.   Se l’ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate.

4.   Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:

Formula

dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio.

Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione.

5.   La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:

Formula

dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore.

Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato.

6.   Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,

Formula

LGD = 0,50

dove

Cm

indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate; e

m

è fissato dall’ente.

Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.

7.   Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:

Formula

dove

d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti.

8.   Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati.

Articolo 260

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA

Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;

Formula

Articolo 261

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)

1.   Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:

RW = 1 250  %

se D ≤ KA

RW = 12,5 · KSSFA(KA)

se A ≥ KA

Formula

se A < KA < D

dove:

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;

KA

è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2;

Formula

dove:

a

=

– (1/(p · KA)]

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 per un’esposizione verso la cartolarizzazione che non è un’esposizione verso la ricartolarizzazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:

Formula

dove:

KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255;

W = rapporto tra:

a)

la somma dell’importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e

b)

la somma dell’importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti.

A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:

Formula

Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

3.   Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 262

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA

Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:

 

fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;

 

p = 0,5.

Articolo 263

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)

1.   Nell’ambito del SEC-ERBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato come indicato all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo.

2.   Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

Tabella 1

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

15  %

50  %

100  %

1 250  %

3.   Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

Tabella 2

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

1 anno

5 anni

1 anno

5 anni

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Tutti gli altri

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

4.   Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l’interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2.

5.   Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:

Formula

dove

T = spessore del segmento misurato come D – A

dove

D

è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256

A

è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256.

6.   I fattori di ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultanti dai paragrafi 3, 4 e 5 sono soggetti a un fattore minimo del 15 %. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio risultanti non devono essere inferiori al fattore di ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata.

7.   Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a)

la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;

b)

la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;

c)

la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

d)

tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

8.   Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.

Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.

Articolo 264

Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA

1.   Nell’ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 263, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo.

2.   Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

Tabella 3

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutti gli altri rating

Fattore di ponderazione del rischio

10  %

30  %

60  %

1 250  %

3.   Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:

Tabella 4

Classe di merito di credito

Segmento senior

Segmento non senior (sottile)

Durata del segmento (MT)

Durata del segmento (MT)

1 anno

5 anni

1 anno

5 anni

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Tutti gli altri

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

Articolo 265

Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna

1.   Gli enti possono usare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP o nelle operazioni ABCP conformemente all’articolo 266 ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.

2.   Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;

b)

la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

c)

i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;

d)

la procedura di valutazione interna dell’ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;

e)

il metodo di valutazione interna dell’ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell’ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;

f)

l’ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell’allocazione interna del capitale;

g)

i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente verso un programma ABCP o un’operazione ABCP;

h)

l’ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;

i)

il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l’amministratore del programma che riguardino almeno:

i)

i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);

ii)

la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;

iii)

la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell’operazione ABCP;

iv)

la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;

j)

i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:

i)

l’esclusione dell’acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;

ii)

la limitazione dell’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e

iii)

la limitazione della natura delle attività da acquistare;

k)

un’analisi del profilo di rischio e d’attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:

i)

performance finanziaria passata e attesa;

ii)

posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;

iii)

grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e

iv)

requisiti per l’assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;

l)

il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;

m)

la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell’ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;

n)

se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;

o)

il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;

p)

il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell’acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;

q)

l’ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio.

3.   Se la revisione di cui al paragrafo 2, lettera g), è affidata alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell’ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai relativi rapporti con la clientela.

4.   Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l’ente ha dimostrato, in maniera ritenuta soddisfacente dall’autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;

b)

l’ente ha ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.

Articolo 266

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna

1.   Nell’ambito del metodo della valutazione interna, l’ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l’operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e).

2.   Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un’ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell’articolo 263 o dell’articolo 264, a seconda dei casi.

Sottosezione 4

Massimali per le posizioni verso la cartolarizzazione

Articolo 267

Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo “look-through”

1.   L’ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

2.   Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l’ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:

a)

se l’ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;

b)

se l’ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato delle esposizioni sottostanti nell’ambito del metodo standardizzato.

3.   Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:

a)

le perdite attese moltiplicate per 12,5 e

b)

il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti.

4.   Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo.

Articolo 268

Requisiti patrimoniali massimi

1.   Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale del metodo IRB comprende l’importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l’importo delle perdite inattese.

2.   Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l’esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote del metodo IRB e del metodo standardizzato delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1.

3.   Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:

a)

per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, V è pari al rapporto tra l’importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente in quel segmento e l’importo nominale del segmento;

b)

per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, V è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota dell’interesse per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).

4.   Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l’importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall’operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).

Sottosezione 5

Disposizioni generali

Articolo 269

Ricartolarizzazioni

1.   Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:

a)

W = 0 per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostanti;

b)

p = 1,5;

c)

il fattore di ponderazione del rischio risultante è soggetto a un fattore minimo del 100 %.

2.   Il KSA per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2.

3.   I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione.

4.   Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro KA è determinato come media ponderata dell’esposizione nominale del KA calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni.

Articolo 270

Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI

L’ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la cartolarizzazione soddisfa i requisiti della cartolarizzazione STS stabiliti nel capo 4 del regolamento (UE) 2017/2402 a seconda dei casi, tranne l’articolo 20, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento;

b)

la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior;

c)

la cartolarizzazione è sostenuta da un portafoglio di esposizioni verso imprese, purché almeno il 70 % di queste in termini di saldo di portafoglio sia costituito da PMI ai sensi dell’articolo 501 al momento dell’emissione della cartolarizzazione o, nel caso di cartolarizzazioni rotative, nel momento in cui è aggiunta un’esposizione alla cartolarizzazione;

d)

il rischio di credito associato alle posizioni non mantenute dall’ente cedente è trasferito mediante una garanzia o una controgaranzia conforme alle disposizioni sulla protezione del credito di tipo personale di cui al capo 4 per l’applicazione del metodo standardizzato al rischio di credito;

e)

i terzi a cui il rischio di credito è trasferito sono uno o più dei seguenti soggetti:

i)

il governo o la banca centrale di uno Stato membro, una banca di sviluppo multilaterale, un’organizzazione internazionale o un soggetto di promozione, purché alle esposizioni verso il garante o il controgarante possa essere applicato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente al capo 2;

ii)

un investitore istituzionale ai sensi dell’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2017/2402, purché la garanzia o la controgaranzia sia pienamente garantita da depositi in contante presso l’ente cedente.

Articolo 270 bis

Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio

1.   Se l’ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 in qualche aspetto sostanziale, per sua negligenza od omissione, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio limitato al 1 250 % che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, o all’articolo 337, paragrafo 3 del presente regolamento, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence e di gestione del rischio. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

2.   L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione del paragrafo 1, comprese le misure da adottare in caso di violazione degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio. L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 4

Valutazioni esterne del merito di credito

Articolo 270 ter

Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI

Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 270 quater

Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;

b)

l’ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull’analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;

c)

le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell’ECAI;

d)

le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l’ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;

e)

l’ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.

Articolo 270 quinquies

Uso delle valutazioni del merito di credito

1.   L’ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI (“ECAI prescelta”) ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.

2.   L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

l’ente non usa le valutazioni di un’ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;

b)

nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l’ente usa la valutazione meno favorevole;

c)

nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI prescelte, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;

d)

l’ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.

3.   Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating.

4.   Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4.

Articolo 270 sexies

Mappatura delle cartolarizzazioni

L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:

a)

distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;

b)

considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;

c)

considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;

d)

si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.

L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

10)

l’articolo 337 è sostituito dal seguente:

«Articolo 337

Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione

1.   Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all’articolo 327, paragrafo 1, per l’8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.

2.   Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC) dell’ente cui è stata concessa l’autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest’alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se tali stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3.

Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’EBA emana orientamenti sull’uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul modello IRC.

3.   Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, si applica l’8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo.

4.   L’ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l’articolo 338, paragrafo 4.

5.   Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate.

Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell’effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.»;

11)

la parte cinque è soppressa e tutti i riferimenti alla parte cinque sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;

12)

all’articolo 457, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;»;

13)

l’articolo 462 è sostituito dal seguente:

«Articolo 462

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 244, paragrafo 6, dell’articolo 245, paragrafo 6, e degli articoli da 456 a 460 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 519 bis

Relazioni e riesame

Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:

a)

l’impatto dell’ordine di priorità nell’applicazione delle metodologie di cui all’articolo 254 e del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 258 a 266 sull’attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell’Unione;

b)

gli effetti sulla stabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri, con particolare attenzione alla potenziale speculazione sul mercato dei beni immobili e al potenziale aumento dell’interconnessione tra enti finanziari;

c)

quali misure sarebbero giustificate per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, salvaguardandone al contempo l’effetto positivo sulle attività di finanziamento, compresa l’eventuale introduzione di un limite massimo per le esposizioni verso cartolarizzazioni; e

d)

gli effetti sulla capacità degli enti finanziari di fornire un canale di finanziamento sostenibile e stabile all’economia reale, con particolare attenzione alle PMI.

La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.»

Articolo 2

Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere

Per quanto riguarda le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti continuano ad applicare le disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, e all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con il riferimento alle «cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intendono le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.

(2)  GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.

(4)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(7)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


Top