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Document 32015D1603

    Decisione (UE) 2015/1603 della Commissione, del 13 agosto 2015, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto

    GU L 248 del 24.9.2015, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1603/oj

    24.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 248/99


    DECISIONE (UE) 2015/1603 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2015

    concernente una misura adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura di ritiro dal mercato relativa agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto tipo Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabbricati da Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Germania. Il prodotto recava il marchio CE, in conformità alla direttiva 89/686/CEE, essendo stato sottoposto a prove e a esami per la certificazione del tipo secondo la norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare dall'organismo notificato tedesco TÜV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197). Il prodotto è considerato un dispositivo di protezione individuale classificato nella categoria II.

    (2)

    La notifica è avvenuta a seguito di un'incidente: dopo una sessione di nuoto, quando i genitori stavano radunando i loro oggetti personali prima di tornare a casa, un bambino ha morso uno dei dischi, staccandone e ingerendone una piccola parte e rendendo necessarie assistenza medica e ospedalizzazione.

    (3)

    Le autorità spagnole hanno chiesto il ritiro del prodotto dal mercato. La misura è stata motivata dalla scorretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5 della direttiva 89/686/CEE e in particolare della norma armonizzata EN 13138-1:2008 Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto — parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da indossare, clausola 5.4.2 Piccole parti, relative al requisito essenziale di salute e sicurezza 1.2.1 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE, assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni». La clausola 5.4.2 della norma EN 13138-1 prevede che le piccole parti attaccate debbano resistere a una trazione di (90 ± 2) N nella direzione più suscettibile di causare una rottura senza però provocare il distacco dal dispositivo. Le parti suscettibili di staccarsi non dovrebbero rientrare interamente nel cilindro per le piccole parti, il cui test deve essere conforme alla norma EN 71-1.

    (4)

    Le autorità spagnole hanno segnalato che, dopo aver effettuato prove di trazione secondo la norma armonizzata EN 13138-1:2008, è risultato che alcune piccole parti possono staccarsi dal prodotto ed essere ingerite da bambini piccoli, cui è destinato il prodotto. Il livello di trazione con il quale queste piccole parti si sono staccate era sempre inferiore a 90 N ed esse rientravano interamente nel cilindro per le piccole parti. Le autorità spagnole hanno ritenuto che la clausola 5.4.2 di tale norma non si limiti a testare solo le piccole parti attaccate, bensì le piccole parti in generale. Per tali prove hanno utilizzato un dispositivo per il test di morsicatura conformemente alle prove definite nelle norme EN 12227:2010 Box per bambini per uso domestico — Requisiti di sicurezza e metodi di prova e EN 716-2:2008 Mobili — letti e letti pieghevoli ad uso domestico per bambini — parte 2: Metodi di prova.

    (5)

    Le autorità tedesche hanno contestato la valutazione del rischio effettuata dalle autorità spagnole, ritenendo che il metodo di prova utilizzato non fosse compatibile con l'uso nella pratica del dispositivo. A loro parere, la clausola 5.4.2 della norma EN 13138-1 riguarda soltanto le piccole parti attaccate. Le autorità tedesche sostengono che il prodotto non presenta alcun rischio grave poiché non è un giocattolo e poiché lo scenario di rischio descritto dalle autorità spagnole non sarebbe realistico.

    (6)

    Il fabbricante ha inoltre messo in discussione il metodo di prova utilizzato dalle autorità spagnole. Nell'esame CE per la certificazione del tipo del prodotto, l'organismo notificato non ha effettuato una prova in conformità al punto 5.4.2 della norma EN 13138-1, indicando che il prodotto non presenta piccole parti attaccate.

    (7)

    Dopo la notifica, il fabbricante ha chiesto all'organismo notificato di eseguire un'ulteriore prova di trazione, effettuata in conformità al punto 8.5.2.2 della norma EN 1888:2012 Articoli di puericultura — Carrozzine per bambini — Requisiti di sicurezza e metodi di prova, utilizzando il dispositivo per il test di morsicatura descritto al punto 5.7 di tale norma, identico al dispositivo per il test di morsicatura descritto nelle norme EN 716-2 e EN 12227. La prova non ha dato luogo al distacco di nessuna piccola parte dal corpo principale del prodotto. L'organismo notificato ha inoltre svolto un'ulteriore verifica, dalla quale è risultato che quando il dispositivo è sottoposto a una forza di trazione di 90 N, nessuna piccola parte si stacca; tale prova assomiglia al metodo di prova per piccole parti nella norma EN 71-1 Sicurezza dei giocattoli — parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche.

    (8)

    La Commissione ha richiesto l'assistenza tecnica di esperti al fine di valutare le principali questioni coinvolte nel caso. Alcuni esperti tecnici hanno effettuato uno studio esterno concludendo che le prove condotte unicamente con piccole parti sono sufficienti a dimostrare la conformità con il requisito essenziale di salute e sicurezza di cui al punto 1.2.1 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE.

    (9)

    La norma EN 13138-1 non prevede un chiaro metodo di prova per testare piccole parti attaccate. Alla luce di tale ambiguità, era necessario fare una scelta tra i metodi di prova appropriati disponibili, tenendo in considerazione la natura del prodotto. Le autorità spagnole hanno applicato il metodo di prova da esse ritenuto più appropriato per valutare i rischi posti dal prodotto. Gli esperti tecnici, tuttavia, hanno concluso che il metodo di prova applicato dalle autorità spagnole non era appropriato.

    (10)

    La prova di trazione effettuata dall'organismo notificato tedesco può essere considerata l'unico metodo di prova pertinente nel presente caso. Pertanto, il metodo d'esame CE per la certificazione del tipo del prodotto è valido e la sua valutazione rilasciata dall'organismo notificato è stata effettuata correttamente.

    (11)

    Secondo le statistiche disponibili sugli ausili per il nuoto galleggianti presenti sul mercato e sugli incidenti a essi legati, è possibile concludere che tali ausili per il nuoto costituiti da materiale galleggiante non presentano particolari rischi di soffocamento se usati conformemente alla loro destinazione e alle loro condizioni di impiego prevedibili. Questi prodotti sono destinati a essere utilizzati solo nell'acqua,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La misura presa dalle autorità spagnole riguardante il ritiro dal mercato gli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto tipo Delphin Schwimmscheiben- Typ Super, fabbricati da Delphin Vertriebs- und Service GmbH, 61192 Niddatal, Germania, non è giustificata.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

    Per la Commissione

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.


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