Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0614

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 614/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo

    GU L 168 del 7.6.2014, p. 73–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/614/oj

    7.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/73


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 614/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 6 giugno 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione di talune misure di sostegno nel settore vitivinicolo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54, lettere a), b), c), e) ed f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e contiene, nella parte II, titolo I, capo II, sezione 4, le disposizioni sui programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo. Benché la maggior parte delle disposizioni stabilite in tale sezione garantisca la continuità delle disposizioni applicabili ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono state stabilite anche alcune nuove disposizioni. Tali nuove disposizioni introducono elementi di novità: una sottomisura della misura di promozione dei vini negli Stati membri, una misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo nonché un'estensione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per farvi rientrare il reimpianto dei vigneti estirpati a seguito di un obbligo disposto per ragioni sanitarie o fitosanitarie. Occorrono norme per attuare tali elementi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (3) stabilisce norme in ordine ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 Al fine di attuare le nuove norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013, occorre inserire le opportune disposizioni nel regolamento (CE) n. 555/2008.

    (3)

    L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 dovrebbe consentire agli Stati membri di modificare i rispettivi programmi operativi per allinearli ai nuovi elementi introdotti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine occorre accordare agli Stati membri un ulteriore margine di tempo dopo il 30 giugno 2014 per modificare i rispettivi programmi operativi tenendo presente le date di adozione del regolamento delegato (UE) n. 612/2014 (4) della Commissione e del presente regolamento.

    (4)

    Occorre stabilire norme riguardanti la selezione dei progetti informativi e la preferenza da accordare nella selezione dei progetti sul mercato interno. La procedura di selezione per la promozione dei vini negli Stati membri dovrebbe essere coerente con quella per la promozione dei vini nei mercati dei paesi terzi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008, tenendo comunque conto anche degli obiettivi specifici e della portata geografica di questa sottomisura.

    (5)

    L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Tali norme si dovrebbero applicare anche alla misura a favore dell'innovazione nel settore vitivinicolo. In particolare, ai fini di un miglior uso dei fondi, dovrebbe essere possibile pagare il sostegno dopo l'esecuzione di solo talune delle operazioni previste nell'applicazione interessata, garantendo nel contempo che tutte le restanti operazioni siano portate a termine. È inoltre opportuno stabilire massimali per il pagamento degli anticipi analogamente a quanto previsto per gli investimenti.

    (6)

    A norma dell'articolo 37 ter del regolamento (CE) n. 55/2008 i beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli anticipi concessi ai sensi di talune disposizioni del medesimo regolamento. Questo obbligo dovrebbe valere anche per la misura d'innovazione introdotta dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (7)

    Gli allegati da I a VIII, l'allegato VIII bis e l'allegato VIII ter del regolamento (CE) n. 555/2008 contengono i moduli che gli Stati membri devono compilare in merito ai programmi nazionali di sostegno, soprattutto ai fini della presentazione dei programmi suddetti, della relativa revisione e programmazione finanziaria nonché ai fini della presentazione di relazioni e valutazioni. Occorre modificare tali allegati per inserirvi le nuove disposizioni relative al contenuto, alla valutazione, ai costi e alla verifica di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (8)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

    Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario, entro il 1o marzo e il 30 giugno.

    I programmi modificati sono presentati alla Commissione con, ove pertinente:

    a)

    versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all'allegato I, e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV;

    b)

    i motivi delle modifiche proposte.

    In deroga al primo comma, i termini ivi stabiliti non si applicano nel 2014 se le modifiche del programma seguono le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»"

    2)

    al titolo II, capo II, sezione 1, sottosezione 2, è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 5 septies bis

    Procedura di selezione

    1.   Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:

    a)

    alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 5 ter e 5 quater;

    b)

    ai termini di presentazione della domanda e di esame dell'idoneità di ogni azione proposta;

    c)

    alla conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;

    d)

    alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno e degli indicatori appropriati.

    2.   Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:

    a)

    la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;

    b)

    la qualità delle azioni proposte;

    c)

    l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sensibilizzazione dei consumatori al regime unionale della denominazione di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette e al consumo responsabile di vino e ai rischi associati al consumo di bevande alcoliche;

    d)

    garanzie quanto all'efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.

    3.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose.

    La preferenza è data alle operazioni:

    a)

    che interessano vari Stati membri;

    b)

    che interessano varie regioni amministrative o vinicole;

    c)

    che interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

    4.   Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un'azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l'attuazione e il controllo dell'azione promozionale congiunta.

    5.   Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII, VIII e VIII quater del presente regolamento.»;

    3)

    alla sezione 6 bis è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 20 quater

    Gestione finanziaria

    1.   L'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

    Fermo restando che di norma l'aiuto può essere versato solo dopo l'esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio (6).

    Se dai controlli emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e se l'aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell'operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto versato.

    2.   I beneficiari del sostegno a favore dell'innovazione possono chiedere agli organismi pagatori il versamento di un anticipo qualora il programma nazionale di sostegno preveda tale possibilità.

    L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento nell'innovazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti nell'innovazione per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2014 o 2015, l'importo dell'anticipo può essere innalzato al 50 % dell'aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (7) è obbligatorio spendere tutto l'importo anticipato nell'attuazione dell'operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento.

    La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'innovazione supera l'importo dell'anticipo.

    (6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)."

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;"

    4)

    l'articolo 37 ter è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 5 sexies, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20 bis, paragrafo 4 e all'articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:

    a)

    rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e

    b)

    una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati rimanente al 15 ottobre.

    Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.»

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all'attribuzione da produrre è costituita dall'ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1.

    In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 20 bis, paragrafo 4, del presente regolamento, l'ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»;

    5)

    all'articolo 77, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 6 e l'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (8) si applicano mutatis mutandis alle misure previste negli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (8)  Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).»"

    6)

    Gli allegati da I a VIII bis e l'allegato VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Questo regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando il regolamento della Commissione (CE) n. 555/2008 per quanto concerne le nuove disposizioni introdotte dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo (cfr. pag. 62 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    1)

    Nell'allegato I, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    Stato membro (1):

    Periodo (2): Data di presentazione: Numero di revisione:

    modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (3)

    A.

    Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

    a)

    Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no:

    b)

    i)

    Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    Aiuto di Stato:

    ii)

    Promozione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    Aiuto di Stato:

    c)

    i)

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    ii)

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    d)

    Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    e)

    Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    f)

    Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    Aiuto di Stato:

    g)

    Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    Aiuto di Stato:

    h)

    Innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte:

    Obiettivi quantificati:

    i)

    Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo:

    Descrizione delle misure proposte (compreso il livello dell'aiuto):

    Obiettivi quantificati:

    B.

    Risultati delle consultazioni tenute

    C.

    Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi (4)

    D.

    Scadenzario di attuazione delle misure

    E.

    Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II (specificare il numero di revisione)

    F.

    Criteri e indici quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione

    Misure adottate per garantire l'idonea ed efficace attuazione dei programmi

    G.

    Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l'attuazione del programma

    (1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE."

    (2)  Campagne viticole."

    (3)  Cancellare l'indicazione non pertinente."

    (4)  Gli Stati membri di cui all'articolo 103 sexdecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non hanno l'obbligo di compilare i punti C e F.»;"

    2)

    nell'allegato II, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (5)

    (in 1000 EUR)

    Stato membro (6):

    Data di trasmissione:

     

    Esercizio finanziario

     

    Misure

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Totale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    1-

    Regime di pagamento unico

    Articolo 103 sexdecies

     

     

    3-

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 103 octodecies

     

     

     

     

     

     

    4-

    Vendemmia verde

    Articolo 103 novodecies

     

     

     

     

     

     

    5-

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 103 vicies

     

     

     

     

     

     

    6-

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 103 unvicies

     

     

     

     

     

     

    7-

    Investimenti nelle imprese

    Articolo 103 duovicies

     

     

     

     

     

     

    9-

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 103 tervicies

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Misure e sottomisure

    Regolamento (UE) n. 1308/2013

     

     

     

     

     

     

    2-

    Promozione

    Articolo 45

     

     

     

     

     

     

    bis-

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

     

     

     

     

     

     

    8-

    Innovazione

    Articolo 51

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

     

     

     

     

    3)

    nell'allegato III, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018 (7)

    (in 1000 EUR)

    Stato membro (8):

    Regione:

    Data della comunicazione:

     

    Esercizio finanziario

     

    Misure

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Totale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    1-

    Regime di pagamento unico

    Articolo 103 sexdecies

     

     

    3-

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 103 octodecies

     

     

     

     

     

     

    4-

    Vendemmia verde

    Articolo 103 novodecies

     

     

     

     

     

     

    5-

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 103 vicies

     

     

     

     

     

     

    6-

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 103 unvicies

     

     

     

     

     

     

    7-

    Investimenti nelle imprese

    Articolo 103 duovicies

     

     

     

     

     

     

    9-

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 103 tervicies

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Misure e sottomisure

    Regolamento (UE) n. 1308/2013

     

     

     

     

     

     

    2-

    Promozione

    Articolo 45

     

     

     

     

     

     

    bis-

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

     

     

     

     

     

     

    8-

    Innovazione

    Articolo 51

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

     

     

     

     

    4)

    nell'allegato IV, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    (in 1000 EUR)

    Stato membro (9):

    Data di trasmissione (10):

    Data della trasmissione precedente:

    Numero della presente tabella modificata:

    Motivazione: modifica richiesta dalla Commissione/modifica richiesta dallo Stato membro (11)

     

     

    Esercizio finanziario

     

    Misure

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Totale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    1-

    Regime di pagamento unico

    Articolo 103 sexdecies

     

     

     

    3-

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 103 octodecies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    4-

    Vendemmia verde

    Articolo 103 novodecies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    5-

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 103 vicies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    6-

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 103 unvicies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    7-

    Investimenti nelle imprese

    Articolo 103 duovicies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    9-

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 103 tervicies

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

     

    Misure e sottomisure

    Regolamento (UE) n. 1308/2013

     

     

     

     

     

     

     

    2-

    Promozione

    Articolo 45

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    bis-

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    8-

    Innovazione

    Articolo 51

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

    Importo precedente

     

     

     

     

     

     

    Importo modificato

     

     

     

     

     

     

    5)

    nell'allegato V, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    Stato membro (12): Periodo: Data di presentazione:

    Numero di revisione:

    A.

    Valutazione complessiva:

    B.

    Condizioni e risultati dell'attuazione delle misure proposte (13)

    a)

    Sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 103 sexdecies;

    b)

    1.

    Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati (14)

    Aiuto di Stato:

    2.

    Promozione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati (14)

    Aiuto di Stato:

    c)

    1.

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    2.

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    d)

    Vendemmia verde a norma dell'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    e)

    Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 103 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    f)

    Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    Aiuto di Stato:

    g)

    Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    Aiuto di Stato:

    h)

    Innovazione a norma dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1308/2013):

    Condizioni di attuazione:

    Risultati:

    i)

    Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 103 tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Condizioni di attuazione (compreso il livello dell'aiuto):

    Risultati:

    C.

    Conclusioni (e, se necessario, modifiche previste)

    (12)  Usare l'acronimo dell'OPOCE."

    (13)  Compilare solo le parti relative alle misure inserite nel programma di sostegno."

    (14)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;"

    (14)  Valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali in base ai criteri e agli indici quantitativi definiti per la verifica e la valutazione nel programma presentato.»;"

    6)

    nell'allegato VI, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    Stato membro (15):

    Data di trasmissione (16):

    Tabella finanziaria modificata: Sì/No (17)

    In caso affermativo numero:

     

    Esercizio finanziario

     

    Misure

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Totale

     

     

    Stima/esecuzione (17)

    Stima/esecuzione (17)

    Stima/esecuzione (17)

    Stima/esecuzione (17)

    Stima/esecuzione (17)

     

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    1-

    Regime di pagamento unico

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    3-

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 103 octodecies

     

     

     

     

     

     

    4-

    Vendemmia verde

    Articolo 103 novodecies

     

     

     

     

     

     

    5-

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 103 vicies

     

     

     

     

     

     

    6-

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 103 unvicies

     

     

     

     

     

     

    7-

    Investimenti nelle imprese

    Articolo 103 duovicies

     

     

     

     

     

     

    9-

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 103 tervicies

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Misure e sottomisure

    Regolamento (UE) n. 1308/2013

     

     

     

     

     

     

    2-

    Promozione

    Articolo 45

     

     

     

     

     

     

    bis-

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

     

     

     

     

     

     

    8-

    Innovazione

    Articolo 51

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

     

     

     

     

     

    7)

    nell'allegato VII, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    (importo finanziario in 1000 EUR)

    Stato membro (18):

    Data di trasmissione (19):

    Data della trasmissione precedente:

    Numero della presente tabella modificata:

     

     

    Esercizio finanziario

     

     

     

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    Totale

    Misure

    Regolamento (CE) n. 1234/2007

     

    Stima

    Esecuzione

    Stima

    Esecuzione

    Stima

    Esecuzione

    Stima

    Esecuzione

    Stima

    Esecuzione

    Esecuzione

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    1-

    Regime di pagamento unico

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    2-

    Promozione sui mercati dei paesi terzi

    Articolo 103 septdecies

    Numero di progetti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (20)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuti di Stato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    3-

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 103 octodecies

    Superficie (ha)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Importo medio (EUR/ha) (21)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4-

    Vendemmia verde

    Articolo 103 novodecies

    Superficie (ha)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Importo medio (EUR/ha)( (21))

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5-

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 103 vicies

    Numero di fondi nuovi

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (22)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6-

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 103 unvicies

    Numero di produttori

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (23)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuti di Stato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7-

    Investimenti nelle imprese

    Articolo 103 duovicies

    Numero di beneficiari

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (24)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuti di Stato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.1

    Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

    Costi ammissibili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.2

    Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

    Costi ammissibili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.3

    Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

    Costi ammissibili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.4

    Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

    Costi ammissibili

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.5

    Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera a)

    Contributo comunitario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.6

    Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera b)

    Contributo comunitario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.7

    Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera c)

    Contributo comunitario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    7.8

    Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

    Articolo 103 duovicies, paragrafo 4, lettera d)

    Contributo comunitario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    9-

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 103 tervicies

    Forcella aiuto massimo (EUR/%vol/hl) (25)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    milioni hl

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sostegno comunitario medio (26)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Misure e sottomisure

    Regolamento (UE) n. 1308/2013

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    bis-

    Promozione negli Stati membri

    Articolo 45, paragrafo 1, lettera a)

    Numero di progetti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (20)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuti di Stato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo

    bis-

    Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    Articolo 46, paragrafo 3, lettera c)

    Superficie (ha)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo

    Importo medio (EUR/ha) (21)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8-

    Innovazione

    Articolo 51

    Numero di beneficiari

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (Dato cumulativo)

    Sostegno comunitario medio (24)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8)

    nell'allegato VIII, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    1.   Promozione negli Stati membri

    Stato membro:

    Stima/esecuzione(*)

    Data della comunicazione(**):

    Data della trasmissione precedente:

    Numero della presente tabella modificata:

    Beneficiari

    Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

    Descrizione (***)

    Mercato bersaglio

    Periodo

    Spesa ammissibile

    (EUR)

    di cui contributo comunitario

    (EUR)

    di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

    (EUR)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Promozione paesi terzi

    Stato membro:

    Stima/esecuzione (27)

    Data della comunicazione (28):

    Data della trasmissione precedente:

    Numero della presente tabella modificata:

    Beneficiari

    Misura ammissibile (articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

    Descrizione (29)

    Superficie

    Periodo

    Spesa ammissibile

    (EUR)

    di cui contributo comunitario

    (EUR)

    di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto

    (EUR)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

     

     

     

     

     

     

     

    9)

    nell'allegato VIII bis, la parte B è sostituita dalla seguente:

    «B.   ESERCIZI FINANZIARI 2014-2018

    1.   Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007:

    Stato membro(*):

    Esercizio finanziario:

    Data di trasmissione(**):

    Regione

    Operazioni di ristrutturazione e riconversione approvate in totale

    Operazioni di ristrutturazione su superfici precedentemente estirpate(***)

    Controllo prima dell'estirpazione(****)

    Controllo dopo la ristrutturazione/riconversione

    Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)

    Superficie non ammessa dopo il controllo (ha)

    Premi rifiutati (EUR)

    Sanzioni(****)

    amministrativo

    in loco

    Numero di domande

    Superficie (ha)

    Numero

    Superficie preceden-temente estirpata (ha)

    Numero di produttori controllati

    Superficie controllata (ha)

    Numero di produttori controllati

    Superficie controllata (ha)

    Numero di produttori controllati

    Superficie controllata (ha)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale Stato membro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

    Esercizi finanziari 2014-2018

    Stato membro (30):

    Esercizio finanziario:

    Data di trasmissione (31):

    Regione

    Operazioni di reimpianto approvate in totale

    Controllo amministrativo prima del reimpianto

    Controllo dopo il reimpianto

    Superficie ammessa in definitiva dopo il controllo (ha)

    Superficie non ammessa dopo il controllo (ha)

    Premi rifiutati (EUR)

    Sanzioni (32)

    Numero di domande

    Superficie (ha)

    Numero di produttori controllati

    Superficie controllata (ha)

    Numero di produttori controllati

    Superficie controllata (ha)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale Stato membro

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10)

    nell'allegato VIII quater, le tabelle 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    Image

    Image

    Image


    (5)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

    (6)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;

    (7)  Gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

    (8)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.»;

    (9)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

    (10)  Termine per la trasmissione: 1o marzo e 30 giugno.

    (11)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»;

    (15)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

    (16)  Termine per la trasmissione: 1o marzo.

    (17)  Cancellare l'indicazione non pertinente.»;

    (18)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

    (19)  Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

    (20)  Calcolato dividendo l'importo speso per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

    (21)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

    (22)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

    (23)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

    (24)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

    (25)  I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

    (26)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.»;

    (27)  Cancellare l'indicazione non pertinente.

    (28)  Termine per la trasmissione: per le stime, ogni 1o marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (la prima volta il 1o marzo 2015).

    (29)  Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.»;

    (30)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

    (31)  Termine per la trasmissione: 1o dicembre di ogni anno e la prima volta 1o dicembre 2014.

    (***)

    In parte incluse nelle colonne 2 e 3.

    (32)  Se pertinente.»;


    Top