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Document 22014A0607(01)

    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

    GU L 168 del 7.6.2014, p. 3–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/334/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    7.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 168/3


    PROTOCOLLO

    che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe


    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono fissate per un periodo di 4 anni decorrente dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette dall'ICCAT o di cui l'ICCAT vieta la cattura.

    2.   Le possibilità di pesca sono assegnate a:

    a)

    28 tonniere con reti a circuizione;

    b)

    6 pescherecci con palangari di superficie.

    3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.

    4.   In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono praticare attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca (licenza di pesca) rilasciata nell'ambito del presente protocollo.

    Articolo 2

    Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

    1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 805 000 EUR.

    2.   La contropartita finanziaria comprende:

    a)

    un importo annuale per l'accesso alla ZEE di Sao Tomé e Principe di 385 000 EUR per i primi tre anni e di 350 000 EUR per il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all'anno e

    b)

    un importo specifico annuo di 325 000 EUR per una durata di 4 anni destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

    3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

    4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall'Unione europea in ragione di 710 000 EUR all'anno per i primi tre anni e di 675 000 EUR per il quarto anno, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

    5.   Se il volume annuo complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione europea nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per i primi tre anni e di 50 EUR per il quarto anno per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

    6.   Il pagamento avviene entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

    7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe.

    8.   La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2 è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; la contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della pesca. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate del conto bancario.

    Articolo 3

    Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe

    1.   Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

    a)

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

    b)

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

    c)

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

    2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

    3.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

    4.   Le due parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di rivedere tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

    Articolo 4

    Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

    1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

    3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa centrale. Le due parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

    4.   In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

    1.   Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

    2.   Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e del relativo allegato.

    Articolo 6

    Nuove possibilità di pesca

    1.   Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all'Unione europea per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo in base ai risultati di una campagna scientifica che tenga conto dei migliori pareri scientifici convalidati dagli esperti delle due parti.

    2.   In funzione di tali risultati e se l'Unione europea si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due parti si consultano in sede di commissione mista prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    Articolo 7

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

    1.   La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa se ricorre una o più delle condizioni seguenti:

    a)

    se circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

    b)

    se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

    c)

    in caso di violazione accertata di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

    2.   L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

    a)

    quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

    b)

    in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

    3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

    Articolo 8

    Sospensione dell'applicazione del protocollo

    1.   L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    se circostanze anomale, quali definite all'articolo 2, lettera h), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

    b)

    se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

    c)

    se una delle due parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

    d)

    se l'Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo;

    e)

    se tra le parti sorge una controversia in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente protocollo.

    2.   L'attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte in sede di commissione mista.

    3.   La sospensione dell'applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

    4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 9

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    1.   Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

    2.   Le autorità di Sao Tomé e Principe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

    3.   La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d'altura dell'Unione europea.

    Articolo 10

    Informatizzazione degli scambi

    1.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

    2.   I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

    3.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

    Articolo 11

    Riservatezza dei dati

    1.   Sao Tomé e Principe e l'Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

    2.   Le due parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell'ICCAT in materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

    Articolo 12

    Durata

    Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 14 e 15, salvo denuncia a norma dell'articolo 13.

    Articolo 13

    Denuncia

    1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

    2.   L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

    Articolo 14

    Applicazione provvisoria

    Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 13 maggio 2014.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Per l'Unione europea

    Per la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

    Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

    Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

    V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

    Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

    Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

    'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

    Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

    Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

    Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

    Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

    Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

    Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

    V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

    V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

    Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

    За Европейския съюз

    Рог la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā —

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Image

    За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

    Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

    Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

    For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

    Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

    São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

    For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

    Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

    Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

    Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

    Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

    San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

    A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

    Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

    W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

    Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

    Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

    Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

    Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

    São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

    För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

    Image


    ALLEGATO

    Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe da parte delle navi dell'Unione europea

    CAPO I

    FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

    SEZIONE 1

    Autorizzazioni di pesca

    Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di pesca

    1.

    Possono ottenere un'autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi che ne hanno diritto.

    2.

    L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 (1) relativo alle autorizzazioni di pesca.

    3.

    Le navi dell'Unione europea che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente residente a Sao Tomé e Principe. Il nome e l'indirizzo di tale rappresentante possono figurare nella domanda di autorizzazione di pesca.

    Domanda di autorizzazione di pesca

    4.

    Le autorità competenti dell'Unione europea presentano per via elettronica al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell'Unione europea in Gabon, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'Unione europea a Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell'Unione europea in Gabon.

    5.

    Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.

    6.

    Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

    la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

    una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo.

    7.

    Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di Sao Tomé e Principe in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

    8.

    I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

    Rilascio dell'autorizzazione di pesca

    9.

    Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6. Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.

    10.

    L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

    11.

    Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

    12.

    L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe tramite la delegazione dell'Unione europea in Gabon.

    13.

    La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea in Gabon.

    14.

    L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 9 della presente sezione.

    SEZIONE 2

    Condizioni applicabili alle autorizzazioni di pesca canoni e anticipi

    1.

    Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

    2.

    Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, è fissato nel modo seguente:

     

    55 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione;

     

    60 EUR per il terzo anno di applicazione;

     

    70 EUR per il quarto anno di applicazione.

    3.

    Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

    Per le tonniere con reti a circuizione:

    6 930 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 126 tonnellate all'anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

    6 960 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 116 tonnellate all'anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

    7 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

    Per i pescherecci con palangari di superficie:

    2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 42 tonnellate all'anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

    2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 38,5 tonnellate all'anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

    2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

    4.

    Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno «n» è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno «n+1», sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), per il tramite della delegazione dell'Unione europea in Gabon.

    5.

    Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli armatori.

    6.

    Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti i quantitativi indicati al punto 4 della presente sezione) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell'anno n + 1, sul conto di cui al presente capo, sezione 1, punto 7, sulla base dell'importo per tonnellata indicato al punto 2 della presente sezione (55, 60 o 70 EUR in funzione dell'anno).

    7.

    Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

    CAPO II

    ZONE DI PESCA

    1.

    Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base.

    2.

    Le coordinate della zona economica esclusiva di Sao Tomé e Principe sono quelle notificate da Sao Tomé e Principe alle Nazioni unite in data 7 maggio 1998 (2).

    3.

    È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 3.

    CAPO III

    MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

    SEZIONE 1

    Sistema di registrazione delle catture

    1.

    I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

    1.1.

    Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo sono tenute a compilare la dichiarazione di cattura secondo il modello riportato nell'appendice 2, che rispecchia in tutti i punti le informazioni figuranti nel giornale di bordo. Una copia della dichiarazione sarà trasmessa, preferibilmente per posta elettronica, al centro di controllo della pesca (CCP) di Sao Tomé e Principe ogni settimana e al momento dell'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

    1.2.

    Entro 14 giorni dalla conclusione dello sbarco per la bordata in questione, i comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

    2.

    Il comandante annota ogni giorno nella dichiarazione di cattura il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. Il comandante annota inoltre ogni giorno nella dichiarazione di cattura i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

    3.

    Le dichiarazioni di cattura sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave.

    4.

    In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di Sao Tomé e Principe potrà sospendere l'autorizzazione di pesca della nave in questione sino ad espletamento della formalità e irrogare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Sao Tomé e Principe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.

    5.

    Le due parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione di cattura conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 5. Le parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale transizione con l'obiettivo di rendere il sistema operativo alla data del 1o luglio 2015.

    SEZIONE 2

    Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe

    1.

    Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

    2.

    Fatte salve le disposizioni della sezione 2, nel notificare l'entrata o l'uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi che saranno comunicati dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

    3.

    Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente di Sao Tomé e Principe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.

    4.

    L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio saranno allegati all'autorizzazione di pesca.

    SEZIONE 3

    Trasbordi e sbarchi

    1.

    Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Sao Tomé e Principe.

    Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

     

    il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

     

    il nome del cargo vettore;

     

    il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

     

    la data del trasbordo o dello sbarco;

     

    la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

    2.

    Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

    3.

    Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

    4.

    Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore.

    SEZIONE 4

    Sistema di controllo via satellite (VMS)

    1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

    Durante la loro permanenza nella zona di Sao Tomé e Principe, le navi dell'Unione europea titolari di una licenza devono disporre di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

    Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

    a)

    l'identificazione della nave;

    b)

    l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un margine di affidabilità del 99 %,

    c)

    la data e l'ora di registrazione della posizione,

    d)

    la velocità e la rotta della nave.

    Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 4 del presente allegato.

    La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice «EXI».

    Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

    2.   Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

    Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

    In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

    Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

    3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe

    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

    La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

    Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

    4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

    Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

    Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Sao Tomé e Principe.

    5.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

    Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Questi elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e Principe al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

    Al termine del periodo di indagine determinato, Sao Tomé e Principe ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea e comunica successivamente le eventuali misure adottate.

    CAPO IV

    IMBARCO DI MARITTIMI

    1.

    Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

    per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP;

    per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP.

    2.

    Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di Sao Tomé e Principe.

    3.

    Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso le autorità di Sao Tomé e Principe e i rappresentanti degli armatori.

    4.

    L'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.

    5.

    La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    6.

    I contratti di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

    7.

    Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

    8.

    I marittimi reclutati dalle navi dell'Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

    CAPO V

    OSSERVATORI

    1.

    Le navi dell'Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell'ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni di seguito precisate.

    1.1.

    Su richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell'Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe.

    1.2.

    Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe stilano l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

    1.3.

    Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano alla delegazione dell'Unione europea in Gabon e agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

    2.

    La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

    3.

    Le condizioni di imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.

    4.

    L'imbarco e lo sbarco dell'osservatore avvengono nel porto scelto dall'armatore. L'imbarco viene effettuato all'inizio della prima bordata nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.

    5.

    Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l'imbarco e lo sbarco degli osservatori.

    6.

    In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

    7.

    Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

    8.

    All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, egli svolge le seguenti funzioni:

    8.1.

    osserva le attività di pesca delle navi;

    8.2.

    verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

    8.3.

    prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

    8.4.

    verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe;

    8.5.

    verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

    8.6.

    comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

    9.

    Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

    10.

    L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

    11.

    Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

    11.1.

    adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

    11.2.

    rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

    12.

    Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

    13.

    Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

    14.

    La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

    CAPO VI

    CONTROLLO E ISPEZIONE

    1.

    Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

    2.

    Procedure di ispezione

     

    L'ispezione in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, delle navi dell'Unione europea titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

     

    Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano alla nave dell'Unione europea che intendono effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

     

    Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo della nave dell'Unione europea solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

     

    Sao Tomé e Principe può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

     

    Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

     

    Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

     

    La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Sao Tomé e Principe trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di 7 giorni a decorrere dall'ispezione.

    CAPO VII

    INFRAZIONI

    1.

    Trattamento delle infrazioni

    Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso all'Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di 24 ore. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore nel corso del procedimento connesso all'infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

    2.

    Fermo della nave — Riunione di informazione

     

    Se la vigente legislazione di Sao Tomé e Principe lo prevede per l'infrazione denunciata, le navi dell'Unione europea in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

     

    Sao Tomé e Principe notifica all'Unione europea, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

     

    Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su richiesta dell'Unione europea, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali disposizioni prese. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

    3.

    Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

     

    La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

     

    Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra Sao Tomé e Principe e l'Unione europea viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'Unione europea. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

    4.

    Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

     

    Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

     

    La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

    a)

    integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

    b)

    a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

     

    Sao Tomé e Principe comunica all'Unione europea l'esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza.

    5.

    Rilascio della nave e dell'equipaggio

    La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

    (2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

    Appendici

    1 —

    Demanda di autorizzazione di pesca

    2 —

    Modello di dichiarazione di cattura

    3 —

    Coordinate geografica della zona vietata alla pesca

    4 —

    Formato del messaggio di posizione VMS

    5 —

    Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

    Appendice 1

    ACCORDO DI PESCA SAO TOMÉ E PRINCIPE — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

    Image

    Appendice 2

    MODULO DI DICHIARAZIONE DI CATTURA

    Image

    Image

    Appendice 3

    COORDINATE GEOGRAFICHE DELLA ZONA VIETATA ALLA PESCA

    Latitudine

    Longitudine

    Gradi

    Minuti

    Secondi

    Gradi

    Minuti

    Secondi

    03

    02

    22

    N

    07

    07

    31

    E

    02

    50

    00

    N

    07

    25

    52

    E

    02

    42

    38

    N

    07

    36

    25

    E

    02

    20

    59

    N

    06

    52

    45

    E

    01

    40

    12

    N

    05

    57

    54

    E

    01

    09

    17

    N

    04

    51

    38

    E

    01

    13

    15

    N

    04

    41

    27

    E

    01

    21

    29

    N

    04

    24

    14

    E

    01

    31

    39

    N

    04

    06

    55

    E

    01

    42

    50

    N

    03

    50

    23

    E

    01

    55

    18

    N

    03

    34

    33

    E

    01

    58

    53

    N

    03

    53

    40

    E

    02

    02

    59

    N

    04

    15

    11

    E

    02

    05

    10

    N

    04

    24

    56

    E

    02

    10

    44

    N

    04

    47

    58

    E

    02

    15

    53

    N

    05

    06

    03

    E

    02

    19

    30

    N

    05

    17

    11

    E

    02

    22

    49

    N

    05

    26

    57

    E

    02

    26

    21

    N

    05

    36

    20

    E

    02

    30

    08

    N

    05

    45

    22

    E

    02

    33

    37

    N

    05

    52

    58

    E

    02

    36

    38

    N

    05

    59

    00

    E

    02

    45

    18

    N

    06

    15

    57

    E

    02

    50

    18

    N

    06

    26

    41

    E

    02

    51

    29

    N

    06

    29

    27

    E

    02

    52

    23

    N

    06

    31

    46

    E

    02

    54

    46

    N

    06

    38

    07

    E

    03

    00

    24

    N

    06

    56

    58

    E

    03

    01

    19

    N

    07

    01

    07

    E

    03

    01

    27

    N

    07

    01

    46

    E

    03

    01

    44

    N

    07

    03

    07

    E

    03

    02

    22

    N

    07

    07

    31

    E

    Appendice 4

    FORMATO DEL MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS

    Dato

    Codice

    Obbligatorio/facoltativo

    Contenuto

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

    Destinatario

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

    Mittente

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

    Stato di bandiera

    FS

    O

    Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

    Indicativo di chiamata (IRCS)

    RC

    O

    Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    IR

    F

    Dato relativo alla nave — Numero unico della parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

    Numero di immatricolazione esterno

    XR

    O

    Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

    Latitudine

    LT

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

    Longitudine

    LG

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

    Rotta

    CO

    O

    Rotta della nave su scala di 360°

    Velocità

    SP

    O

    Velocità della nave in decimi di nodi

    Data

    DA

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

    La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

     

    I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

     

    Una doppia barra (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione.

     

    Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

     

    Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.

     

    Il codice «ER» seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

     

    I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

    Appendice 5

    LINEE DIRETTRICI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA (SISTEMA ERS)

    Disposizioni generali

    1)

    Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato «sistema ERS», in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati «dati ERS», quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe.

    2)

    Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

    3)

    I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP di Sao Tomé e Principe.

    4)

    Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.

    5)

    Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei (6) mesi dalla loro introduzione.

    6)

    La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

    7)

    Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

    a)

    I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

    b)

    I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si comunicano reciprocamente, prima della messa in funzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

    c)

    Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

    Compilazione e comunicazione dei dati ERS

    8)

    Il peschereccio dell'Unione europea deve:

    a)

    comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque di Sao Tomé e Principe;

    b)

    registrare per ciascuna operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

    c)

    per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, indicare anche le catture pari a zero;

    d)

    identificare ogni specie mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

    e)

    indicare i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, se richiesto, in numero di individui;

    f)

    registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

    g)

    registrare nei dati ERS, al momento di ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalle acque di Sao Tomé e Principe, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

    h)

    trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

    9)

    Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

    10)

    Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP di Sao Tomé e Principe.

    11)

    Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

    Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

    12)

    Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

    13)

    Lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

    14)

    In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa da Sao Tomé e Principe.

    15)

    Una nave da pesca non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

    a)

    il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e da Sao Tomé e Principe, oppure

    b)

    non venga a ciò autorizzata dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe della sua decisione prima della partenza della nave.

    16)

    Le navi dell'UE che operano nelle acque di Sao Tomé e Principe con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP di Sao Tomé e Principe.

    17)

    I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione di Sao Tomé e Principe tramite ERS a causa di un guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP di Sao Tomé e Principe con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

    18)

    Se il CCP di Sao Tomé e Principe non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, Sao Tomé e Principe può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

    Problemi operativi dei CCP — Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe

    19)

    Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

    20)

    Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé e Principe convengono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio in merito a qualunque modifica.

    21)

    Quando il CCP di Sao Tomé e Principe segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta idonee misure per risolverlo. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

    22)

    Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP di Sao Tomé e Principe ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

    23)

    Sao Tomé e Principe informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe dovuta a un problema operativo di uno dei CCP.

    Manutenzione di un CCP

    24)

    Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

    25)

    Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

    26)

    Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

    27)

    Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.


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