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Document 32014R0530

    Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 148 del 20.5.2014, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/530/oj

    20.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/50


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 530/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 12 marzo 2014

    che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Poiché l'articolo 77, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si riferisce unicamente agli «strumenti di debito», la valutazione della rilevanza del rischio specifico non dovrebbe riguardare gli strumenti di capitale compresi nel portafoglio di negoziazione.

    (2)

    È opportuno misurare la rilevanza in termini assoluti delle esposizioni a rischi specifici applicando le regole standardizzate di calcolo delle posizioni nette in strumenti di debito. La valutazione in tal senso dovrebbe tener conto delle posizioni nette lunghe e corte calcolate a norma dell'articolo 327, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), riconoscendo una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente agli articoli 346 e 347 del medesimo regolamento.

    (3)

    L'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE, relativo al rischio specifico nel portafoglio di negoziazione, fa riferimento a «un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti». Il presente regolamento fissa pertanto, a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della medesima direttiva, una soglia di rilevanza per il gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (5)

    L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizione di «esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

    È considerata rilevante in termini assoluti l'esposizione dell'ente al rischio specifico degli strumenti di debito quando la somma di tutte le posizioni nette lunghe e corte, nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013, è superiore a 1 000 000 000 EUR.

    Articolo 2

    Definizione di «gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti» ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE

    È considerato comprensivo di un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti il portafoglio di rischio specifico dell'ente che include più di 100 posizioni, ciascuna superiore a 2 500 000 EUR, siano esse lunghe o corte nella definizione di cui all'articolo 327 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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