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Document 32014D0232

    2014/232/UE: Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014 , relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

    GU L 125 del 26.4.2014, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/232/oj

    26.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 125/48


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 14 aprile 2014

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

    (2014/232/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 16 aprile 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 450/2007 (1).

    (2)

    L'Unione ha negoziato con la Repubblica gabonese un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca.

    (3)

    Il nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione 2013/462/UE del Consiglio (2) ed è applicato provvisoriamente dal 24 luglio 2013 (3).

    (4)

    È opportuno approvare il nuovo protocollo.

    (5)

    L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese («protocollo») è approvato a nome dell'Unione (4).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.

    Articolo 3

    Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. TSAFTARIS


    (1)  Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1).

    (2)  Decisione 2013/462/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (GU L 250 del 20.9.2013, pag. 1).

    (3)  Informazione relativa alla data della firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (GU L 229 del 28.8.2013, pag. 1).

    (4)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 250 del 20.9.2013, pag. 2, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


    ALLEGATO

    Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

    1)

    La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica gabonese e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3) del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

    a)

    revisione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 5 e 6 del protocollo;

    b)

    decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

    c)

    specifiche tecniche e modalità rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo.

    2)

    In sede di commissione mista istituita a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, l'Unione:

    a)

    agisce conformemente agli obiettivi che persegue nel quadro della politica comune della pesca;

    b)

    si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

    c)

    promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    3)

    Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1), si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.

    Con riguardo alle questioni di cui al punto 1), lettera a), il Consiglio approva a maggioranza qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

    Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

    La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.


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