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Document 32014Q0201(01)
SUPPLEMENTARY RULES OF THE COURT OF JUSTICE
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
GU L 32 del 1.2.2014, p. 37–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/37 |
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Indice
Capo I – Rogatorie (articoli da 1 a 3)
Capo II – Gratuito patrocinio (articoli 4 e 5)
Capo III – Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti (articoli 6 e 7)
– Disposizioni finali (articoli 8 e 9)
Allegato I – Elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1
Allegato II – Elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2
Allegato III – Elenco di cui all’articolo 6
LA CORTE DI GIUSTIZIA,
visto l’articolo 207 del regolamento di procedura (1),
visto l’articolo 46, paragrafo 3, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (2),
visto l’articolo 45 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La Corte ha adottato, il 25 settembre 2012, un nuovo regolamento di procedura che comporta, dal punto di vista sia sostanziale sia formale, varie modifiche rispetto al regolamento precedente, che esso abroga. Tali modifiche riguardano, in particolare, la terminologia utilizzata nel nuovo regolamento di procedura e la procedura seguita in caso di concessione del gratuito patrocinio. Occorre, pertanto, riflettere tali modifiche nel testo del regolamento integrativo. |
(2) |
In seguito alla designazione, da parte di vari Stati membri, di nuove autorità incaricate della gestione delle materie previste agli articoli 2, 4 e 6 del regolamento integrativo e all’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il 1o gennaio 2007, e della Repubblica di Croazia, il 1o luglio 2013, risulta inoltre necessario aggiornare gli elenchi previsti nei tre allegati di detto regolamento. Con l’approvazione del Consiglio concessa il 17 dicembre 2013, |
ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO:
CAPO I
Rogatorie
Articolo 1
1. La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l’indirizzo dei testimoni o periti, le circostanze sulle quali i testimoni o periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì, sommariamente, l’oggetto della causa.
2. L’ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Articolo 2
1. Il cancelliere trasmette l’ordinanza all’autorità competente, di cui all’allegato I, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o periti. Se necessario, l’ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.
2. L’autorità designata a norma del paragrafo 1 trasmette l’ordinanza all’autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.
3. L’autorità giudiziaria competente provvede all’esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l’esecuzione, l’autorità giudiziaria competente trasmette all’autorità di cui al paragrafo 1 l’ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all’esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere della Corte.
4. Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.
Articolo 3
La Corte provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.
CAPO II
Gratuito patrocinio
Articolo 4
1. Nell’ordinanza con cui concede il gratuito patrocinio, la Corte dispone che un avvocato sarà designato per assistere l’interessato.
2. Ove l’interessato non proponga egli stesso un avvocato, o qualora la Corte ritenga di non approvare la scelta da lui fatta, il cancelliere trasmette copia autentica dell’ordinanza ed una copia dell’istanza di gratuito patrocinio all’autorità competente dello Stato di cui trattasi, indicata nell’allegato II.
3. Tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità, la Corte provvede d’ufficio alla designazione dell’avvocato incaricato di assistere l’interessato.
Articolo 5
La Corte decide in merito alle spese ed agli onorari dell’avvocato; dietro richiesta, può essere versato un anticipo su tali spese ed onorari.
CAPO III
Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti
Articolo 6
La Corte, sentito l’avvocato generale, può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, avanti ad essa, all’autorità competente, di cui all’allegato III, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo.
Articolo 7
La decisione della Corte è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.
Disposizioni finali
Articolo 8
Il presente regolamento integrativo sostituisce il regolamento addizionale del 4 dicembre 1974 (GU L 350 del 28.12.1974, pag. 29), come modificato, da ultimo, il 21 febbraio 2006 (GU L 72 del 11.3.2006, pag. 1).
Articolo 9
1. Il presente regolamento, che fa fede nelle lingue di cui all’articolo 36 del regolamento di procedura, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso entra in vigore alla data della pubblicazione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 gennaio 2014
(1) GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(3) GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.
ALLEGATO I
Elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1
Belgio
Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie
Bulgaria
Министър на правосъдието
Repubblica ceca
Ministr spravedlnosti
Danimarca
Justitsministeriet
Germania
Bundesministerium der Justiz
Estonia
Justiitsministeerium
Irlanda
Minister for Justice and Equality
Grecia
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Spagna
Ministerio de Justicia
Francia
Ministère de la justice
Croazia
Ministarstvo pravosuđa
Italia
Ministero della Giustizia
Cipro
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Lettonia
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Lituania
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Lussemburgo
Parquet général
Ungheria
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Malta
Avukat Ġenerali
Paesi Bassi
Minister van Veiligheid en Justitie
Austria
Bundesministerium für Justiz
Polonia
Ministerstwo Sprawiedliwości
Portogallo
O ministro da Justiça
Romania
Ministerul Justiției
Slovenia
Ministrstvo za pravosodje
Slovacchia
Minister spravodlivosti
Finlandia
Oikeusministeriö
Svezia
Regeringskansliet Justitiedepartementet
Regno Unito
Secretary of State for the Home Department
ALLEGATO II
Elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2
Belgio
Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie
Bulgaria
Министър на правосъдието
Repubblica ceca
Česká advokátní komora
Danimarca
Justitsministeriet
Germania
Bundesrechtsanwaltskammer
Estonia
Justiitsministeerium
Irlanda
Minister for Justice and Equality
Grecia
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Spagna
Consejo General de la Abogacía Española
Francia
Ministère de la justice
Croazia
Ministarstvo pravosuđa
Italia
Ministero della Giustizia
Cipro
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Lettonia
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Lituania
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Lussemburgo
Ministère de la justice
Ungheria
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Malta
Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja
Paesi Bassi
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
Austria
Bundesministerium für Justiz
Polonia
Ministerstwo Sprawiedliwości
Portogallo
O ministro da Justiça
Romania
Uniunea Națională a Barourilor din România
Slovenia
Ministrstvo za pravosodje
Slovacchia
Slovenská advokátska komora
Finlandia
Oikeusministeriö
Svezia
Sveriges advokatsamfund
Regno Unito
The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)
The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)
The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)
ALLEGATO III
Elenco di cui all’articolo 6
Belgio
Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie
Bulgaria
Върховна касационна прокуратура на Република България
Repubblica ceca
Nejvyšší státní zastupitelství
Danimarca
Justitsministeriet
Germania
Bundesministerium der Justiz
Estonia
Riigiprokuratuur
Irlanda
The Office of the Attorney General
Grecia
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Spagna
Consejo General del Poder Judicial
Francia
Ministère de la justice
Croazia
Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika
Italia
Ministero della Giustizia
Cipro
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Lettonia
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra
Lituania
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Lussemburgo
Parquet général
Ungheria
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Malta
Avukat Ġenerali
Paesi Bassi
Minister van Veiligheid en Justitie
Austria
Bundesministerium für Justiz
Polonia
Ministerstwo Sprawiedliwości
Portogallo
O ministro da Justiça
Romania
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Slovenia
Ministrstvo za pravosodje
Slovacchia
Minister spravodlivosti
Finlandia
Keskusrikospoliisi
Svezia
Åklagarmyndigheten
Regno Unito
Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in England or Wales)
Her Majesty’s Advocate General (for witnesses or experts residing in Scotland)
Her Majesty’s Attorney General (for witnesses or experts residing in Northern Ireland)