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Document 32013R1335

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

    GU L 335 del 14.12.2013, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. impl. da 32022R2104

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1335/oj

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (2) stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva per il commercio al dettaglio.

    (2)

    Occorre assicurare ai produttori, ai commercianti e ai consumatori norme di commercializzazione dell’olio d’oliva che garantiscano la qualità dei prodotti e che permettano una lotta efficace contro le frodi. A tal fine, occorre prevedere disposizioni particolari al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e di migliorare il controllo effettivo delle norme di commercializzazione.

    (3)

    Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la luce e il calore hanno effetti negativi sull’evoluzione della qualità degli oli d’oliva. Pertanto, è necessario che le condizioni specifiche di conservazione siano indicate chiaramente sull’etichetta per permettere una buona informazione del consumatore sulle condizioni ottimali di conservazione.

    (4)

    Per aiutare il consumatore nella scelta dei prodotti, è essenziale una buona leggibilità delle indicazioni obbligatorie che figurano sull’etichetta. Di conseguenza, occorre stabilire norme concernenti la leggibilità e la concentrazione delle informazioni obbligatorie nel campo visivo principale.

    (5)

    Per permettere al consumatore di assicurarsi della freschezza del prodotto, occorre prevedere che l’indicazione facoltativa della campagna di raccolta possa figurare sull’etichetta soltanto nel caso in cui il 100 % del contenuto dell’imballaggio provenga da tale raccolta.

    (6)

    A fini di semplificazione, occorre prevedere che l’etichettatura dei prodotti alimentari conservati esclusivamente nell’olio d’oliva non debba più indicare la percentuale d’olio aggiunta in relazione al peso netto totale del prodotto alimentare.

    (7)

    Ai fini della coerenza tra il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, in particolare per quanto riguarda la tolleranza sul risultato dei controlli, è pertanto necessario adeguare la disposizione interessata del suddetto regolamento di esecuzione.

    (8)

    Gli Stati membri devono effettuare controlli per assicurarsi della veridicità delle indicazioni presenti sull’etichettatura e del rispetto del presente regolamento. In tal senso, occorre rafforzare e armonizzare maggiormente i controlli di conformità della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, in base a un’analisi dei rischi nonché le sanzioni. Tale approccio deve altresì permettere di combattere la frode stabilendo requisiti minimi di controllo per tutti gli Stati membri e la standardizzazione delle relazioni da presentare alla Commissione.

    (9)

    Gli Stati membri devono definire le sanzioni su scala nazionale. Esse devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (10)

    I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’applicazione del presente regolamento, ma conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, devono beneficiare di un periodo transitorio per permettere agli operatori di utilizzare la scorta d’imballaggi esistente e di smaltire i prodotti già confezionati.

    (11)

    Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che detto sistema permetta di soddisfare gli obblighi di comunicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).

    (12)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

    (13)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è modificato come segue:

    1)

    Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

    «Articolo 4 bis

    Per gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della luce e del calore, devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta.

    Articolo 4 ter

    Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

    2)

    All’articolo 5, primo comma, è aggiunta la seguente lettera e):

    «e)

    Per gli oli di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da tale raccolta.»;

    3)

    All’articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente nell’olio d’oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1536/92 (7) e (CEE) n. 2136/89 (8), se la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

    4)

    All’articolo 7, il secondo comma è soppresso;

    5)

    È inserito il seguente articolo 8 bis:

    «Articolo 8 bis

    Ogni Stato membro verifica la veridicità delle indicazioni dell’etichetta, in particolare la conformità della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2568/91. Per qualsiasi irregolarità accertata e nel caso in cui il produttore, confezionatore o venditore che figura sull’etichetta si trovi in un altro Stato membro, l’organismo di controllo dello Stato membro interessato chiede una verifica conformemente all’articolo 8, paragrafo 2.»;

    6)

    All’articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2568/91, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, al livello nazionale, in caso di violazioni del presente regolamento.»;

    7)

    L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

    a)

    le domande di verifica ricevute in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;

    b)

    le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;

    c)

    le verifiche avviate conformemente all’articolo 8 bis, presentate in base al modello di cui all’allegato XXI del regolamento (CEE) n. 2568/91;

    d)

    il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

    La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.»;

    8)

    È inserito il seguente articolo 10 bis:

    «Articolo 10 bis

    Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

    Articolo 2

    I prodotti conformi alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 che sono stati fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera circolazione prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014. Tuttavia, l’articolo 1, punto 7, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 10, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si applica a partire dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;

    (7)  Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio del 21 giugno 1989 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).»;

    (9)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo e (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).»


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