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Document 32013D0681

2013/681/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 316 del 27.11.2013, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/681/oj

27.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/41


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/681/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 2 aprile 2013, il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione a prorogare una misura di deroga in modo da continuare a limitare il diritto dei soggetti passivi che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle spese di noleggio o di leasing dell’autoveicolo nei casi in cui questo non sia utilizzato interamente a fini professionali.

(2)

Con lettera in data 19 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 20 giugno 2013 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La decisione 2007/884/CE del Consiglio (2), modificata dalla decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio (3), ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono un autoveicolo a noleggio o in leasing di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l’autoveicolo non sia utilizzato interamente a fini professionali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing a fini professionali. Tale misura di semplificazione ha eliminato l’obbligo per il soggetto che prende un autoveicolo a noleggio o in leasing di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un’autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell’IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo.

(4)

La relazione presentata dal Regno Unito indica che una limitazione al 50 % del diritto a detrazione dell’IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l’utilizzo professionale e non professionale dei veicoli interessati da parte del soggetto che li noleggia o prende in leasing. Pertanto è opportuno autorizzare il Regno Unito ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2016.

(5)

Nel caso in cui il Regno Unito ritenga necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2016, dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata insieme ad una richiesta di proroga entro il 1o aprile 2016.

(6)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE (4), nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. Conformemente a tale proposta, ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto a detrazione. Le misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero cessare di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tale direttiva modificativa, qualora tale data fosse anteriore al 31 dicembre 2016.

(7)

La deroga ha soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/884/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione 2007/884/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.

Eventuali richieste di proroga delle misure di cui alla presente decisione sono accompagnate da una relazione, da presentare alla Commissione entro il 1o aprile 2016, che comprenda un riesame della limitazione percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA che grava sulle spese di noleggio o di leasing di autoveicoli non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2007/884/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 21).

(3)  Decisione di esecuzione 2011/37/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 19 del 22.1.2011, pag. 11).

(4)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


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