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Document 32013D0678

2013/678/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013 , che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

GU L 316 del 27.11.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/678/oj

27.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/35


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2013/678/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione l’8 aprile 2013 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) taluni soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è inferiore a una determinata soglia e di aumentare tale soglia da 30 000 a 65 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)

Con lettera del 10 giugno 2013 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 14 giugno 2013 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura prorogata reca una deroga all’articolo 285 di detta direttiva, nella sua applicazione all’Italia, solo in quanto la soglia del volume d’affari annuo prevista dal regime è superiore alla soglia di 5 000 EUR.

(4)

Con decisione 2008/737/CE del Consiglio (2), l’Italia è stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 30 000 EUR fino al 31 dicembre 2010. L’applicazione di tale deroga è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 con la decisione di esecuzione 2010/688/UE (3) del Consiglio. Poiché tale soglia ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato e aumentare la soglia a 65 000 EUR. I soggetti passivi dovrebbero sempre essere liberi di optare per il regime di IVA normale.

(5)

Al fine di rendere accessibile la misura a un maggior numero di piccole e medie imprese (PMI), adempiendo in tal modo agli obiettivi della comunicazione della Commissione intitolata «Pensare anzitutto in piccolo – uno Small Business Act per l’Europa», l’Italia dovrebbe essere autorizzata ad aumentare da 30 000 a 65 000 EUR la soglia del volume d’affari annuo al di sotto della quale taluni soggetti passivi possono essere esenti da IVA.

(6)

Il 29 ottobre 2004, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (4) al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, e che inserisce disposizioni intese a permettere agli Stati membri di fissare la soglia del volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, consentendo loro di attualizzare l’importo annualmente. La richiesta di proroga presentata dall’Italia è compatibile con la suddetta proposta, in merito alla quale non è ancora stato raggiunto un accordo in sede di Consiglio.

(7)

Secondo i dati forniti dall’Italia, la misura di deroga ha solo un’incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale e non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR.

L’Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).

(4)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


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