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Document 32013R0479
Council Regulation (EU) No 479/2013 of 13 May 2013 on the waiver from the requirement to submit entry and exit summary declarations for Union goods that are moved across the Neum corridor
Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum
Regolamento (UE) n. 479/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum
GU L 139 del 25.5.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 23/05/2017
25.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 479/2013 DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
relativo all’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 43,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2011 gli Stati membri dell’Unione e la Croazia hanno firmato il trattato concernente l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea («trattato di adesione»). In virtù dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione, la sua entrata in vigore è prevista per il 1o luglio 2013, purché tutti gli strumenti di ratifica siano depositati anteriormente a tale data. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («l’Atto relativo alle condizioni di adesione»), a decorrere dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano la Croazia alle condizioni previste da detti trattati e dall’Atto relativo alle condizioni di adesione. |
(3) |
Il territorio di Neum («corridoio di Neum») è un luogo dove il territorio della Bosnia-Erzegovina raggiunge la costa adriatica, separando l’area di Dubrovnik dal resto del territorio della Croazia. Il turismo è di importanza significativa per l’economia locale, caratterizzata da piccole e medie imprese che dipendono dalle forniture provenienti dal resto del territorio croato, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione. L’89 % delle merci che transitano nel corridoio di Neum hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica nel territorio della Croazia. |
(4) |
Secondo l’articolo 43 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum. |
(5) |
A norma delgli articoli 36 bis, 36 ter, 182 bis e 182 ter del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) («codice doganale comunitario»), le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione sono precedute da una dichiarazione sommaria trasmessa elettronicamente e contenente i dettagli necessari per l’effettuazione dell’analisi del rischio. |
(6) |
Date le caratteristiche specifiche dell’economia locale, è opportuno prevedere esenzioni dall’obbligo di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per le merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum. |
(7) |
Le autorità doganali devono effettuare analisi del rischio e controlli di sicurezza efficaci sulla base dei dati presenti sulla fattura e sui documenti di trasporto che accompagnano le merci. |
(8) |
Le disposizioni vigenti derogano dal principio della trasmissione elettronica dei dati sulla sicurezza prima dell’arrivo delle merci ai sensi del codice doganale comunitario. Per assicurare l’effettuazione di analisi del rischio e controlli efficienti ed efficaci ai fini della sicurezza, la Croazia deve garantire che i valichi di frontiera presso il corridoio di Neum abbiano le necessarie risorse umane, attrezzature e infrastrutture di controllo. |
(9) |
Ove si riscontri che una spedizione non soddisfa i requisiti del presente regolamento, a tale spedizione non dev’essere consentito di rientrare nel territorio della Croazia se non è stata effettuata una valutazione dei rischi correlati e non sono state adottate misure efficaci e mirate basate su un’analisi del rischio. |
(10) |
In aggiunta allo scambio di informazioni sui rischi secondo quanto disposto dall’articolo 4 octies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), la Croazia deve informare regolarmente la Commissione, a norma delle procedure concordate del quadro comune in materia di gestione del rischio, sulle irregolarità riscontrate e, se del caso, sulle misure successivamente adottate per quanto concerne la circolazione di merci attraverso il corridoio di Neum. |
(11) |
Due anni dopo la data di adesione della Croazia è opportuno procedere a una valutazione, da parte della Commissione, intesa a verificare la corretta applicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e scopo
Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali:
a) |
è possibile l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell’Unione che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il corridoio di Neum; |
b) |
è possibile l’esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell’Unione al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver transitato attraverso il corridoio di Neum. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«merci dell’Unione», le merci definite all’articolo 4, punto 7, del codice doganale comunitario; |
2) |
«area di Dubrovnik», la regione amministrativa di Dubrovnik istituita a norma della legislazione nazionale della Croazia; |
3) |
«Croazia continentale», il territorio della Croazia esclusa l’area di Dubrovnik; |
4) |
«corridoio di Neum», la parte del territorio della Bosnia-Erzegovina che separa l’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale; |
5) |
«autorità doganali», le autorità doganali della Croazia ai valichi di frontiera all’uscita e all’entrata del corridoio di Neum; |
6) |
«uscita», l’uscita di merci dall’area di Dubrovnik verso la Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o dalla Croazia continentale verso l’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum; |
7) |
«rientro», l’ingresso delle merci nell’area di Dubrovnik dalla Croazia continentale attraverso il corridoio di Neum, o nella Croazia continentale dall’area di Dubrovnik attraverso il corridoio di Neum. |
Articolo 3
Esenzione dall’obbligo di dichiarazione sommaria di uscita o di entrata
1. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di uscita per le merci dell’Unione al momento dell’uscita.
2. Non è richiesta la dichiarazione sommaria di entrata per le merci dell’Unione al momento del rientro.
Articolo 4
Condizioni per l’applicazione dell’esenzione
L’articolo 3 si applica laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
il valore totale di ciascuna spedizione di merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum non supera 10 000 EUR o un importo equivalente in valuta locale; |
b) |
le merci di cui alla lettera a) del presente articolo sono accompagnate da fatture o documenti di trasporto che:
|
Articolo 5
Controlli doganali
1. Le autorità doganali possono effettuare l’analisi del rischio associata ai controlli doganali applicati alle merci dell’Unione che transitano nel corridoio di Neum utilizzando mezzi diversi da procedimenti informatici.
2. La Croazia garantisce che i valichi di frontiera nei punti di uscita dal suo territorio e di rientro nello stesso delle merci che transitano attraverso il corridoio di Neum abbiano tutte le risorse, le attrezzature, le infrastrutture e le capacità di controllo necessarie per garantire l’applicazione del presente regolamento alla data dell’adesione.
3. All’uscita le autorità doganali:
a) |
stabiliscono un limite di tempo entro il quale il transito delle merci dell’Unione attraverso il corridoio di Neum deve essere completato; |
b) |
indicano tale limite di tempo unitamente alla data del visto della fattura o del documento di trasporto di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii); |
c) |
qualora lo ritengano opportuno, sigillano lo spazio contenente le merci o ogni singolo imballaggio delle merci che devono transitare nel corridoio di Neum. |
4. Al rientro le autorità doganali:
a) |
effettuano l’analisi del rischio essenzialmente per motivi di sicurezza; |
b) |
verificano le fatture o i documenti di trasporto che accompagnano le merci; |
c) |
controllano il rispetto del limite di tempo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; |
d) |
controllano l’integrità dei sigilli, se apposti ai sensi del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo; |
e) |
se del caso, esaminano fisicamente le merci; |
f) |
se del caso, rimuovono i sigilli. |
5. Qualora le autorità doganali stabiliscano che non è stato rispettato un requisito previsto dal presente regolamento, consentono il rientro della spedizione se:
a) |
è stata effettuata un’analisi del rischio efficace; |
b) |
sulla base dell’analisi di cui alla lettera a), le autorità doganali hanno adottato misure efficaci mirate specificamente a prevenire i rischi relativi alla sicurezza. |
Articolo 6
Informazione
La Croazia informa la Commissione in merito a eventuali irregolarità riscontrate nell’applicazione del presente regolamento, nonché su misure concrete adottate al fine di porre rimedio a tali irregolarità entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi il 1o marzo 2014.
Articolo 7
Relazione
Entro due anni dalla data di adesione della Croazia, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore, subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.