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Document 32012R0838

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 838/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 252 del 19.9.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/838/oj

    19.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 838/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2012

    relativo all’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

    (4)

    Nel suo parere del 6 marzo 2012 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che nelle condizioni di impiego proposte il Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana o sull’ambiente e che l’impiego del preparato può migliorare la produzione di insilati attraverso una maggiore produzione di acido acetico, con conseguente stabilità aerobica prolungata degli insilati trattati. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  The EFSA Journal 2012; 10(3):2617.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Scadenza dell’autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati

    1k20715

    Lactobacillus brevis

    (DSMZ 21982)

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) contenente almeno 8 × 1010 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

     

    Metodo di analisi  (1)

     

    Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (spread plate) (EN 15787)

     

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

    2.

    Dose minima di additivo in caso di impiego senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

    9.10.2022


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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