Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1155

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šebreljski želodec (IGP)]

    GU L 296 del 15.11.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1155/oj

    15.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1155/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2011

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Šebreljski želodec (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione depresentata dalla Slovenia per la registarzione della denominazione «Šebreljski želodec» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giornio successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOȘ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 45 del 12.2.2011, pag. 25.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

    Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

    SLOVENIA

    Šebreljski želodec (IGP)


    Top