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Document 32011R1153

    Regolamento delegato (UE) n. 1153/2011 della Commissione, del 30 agosto 2011 , che modifica l’allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 296 del 15.11.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013R0576

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1153/oj

    15.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/13


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1153/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 30 agosto 2011

    che modifica l’allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale tra Stati membri per quanto riguarda cani, gatti e furetti, come indicato nell'allegato I, parti A e B, di detto regolamento. Esso stabilisce che tali animali devono essere muniti di un passaporto attestante l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità sull'animale in questione, in conformità all'allegato I ter. Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che i requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica, di cui all'allegato I ter, possono essere modificati mediante atti delegati.

    (2)

    L'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 precisa che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida solo se, tra l'altro, la data della vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip indicata nel passaporto o nel certificato sanitario di accompagnamento. Tuttavia, anche un animale dotato di un tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011 è considerato identificato in conformità a detto regolamento. È pertanto necessario, a fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, modificare l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003 per precisare che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se, tra l'altro, la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato I ter del regolamento (CE) n. 998/2003, la lettera b), del punto 2, è sostituita dal testo seguente:

    «b)

    la data di cui alla lettera a), non deve essere precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio indicata nella:

    i)

    sezione III, punto 2 o punto 5, del passaporto; oppure nella

    ii)

    sezione corrispondente del certificato sanitario di accompagnamento;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.


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