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Document 32011R0881
Commission Implementing Regulation (EU) No 881/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the additive composition of the preparation of Bacillus subtilis DSM 17299 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) and its use in feed containing formic acid Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 228 del 3.9.2011, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; abrog. impl. da 32020R0161
|
3.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 881/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione (2) ha autorizzato il preparato di Bacillus subtilis DSM 17299, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso. |
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(2) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299, di modificare la composizione dell'additivo aumentando la concentrazione minima e di consentire il suo impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso contenenti acido formico. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). |
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(3) |
Nel proprio parere del 15 marzo 2011, l'Autorità ha concluso che è improbabile che l'aumento della concentrazione minima da 1,6 × 109 a 1,6 × 1010 ponga nuovi rischi e che la composizione così modificata è compatibile con l'acido formico. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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4b1821 |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis DSM 17299 |
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Polli da ingrasso |
— |
8 × 108 |
1,6 × 109 |
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22 ottobre 2017 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»