Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0881

Regolamento di esecuzione (UE) n. 881/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 228 del 3.9.2011, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2020; abrog. impl. da 32020R0161

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/881/oj

3.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 881/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 in relazione alla composizione dell'additivo del preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) e al suo impiego in mangimi contenenti acido formico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione (2) ha autorizzato il preparato di Bacillus subtilis DSM 17299, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici», per dieci anni come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del Bacillus subtilis DSM 17299, di modificare la composizione dell'additivo aumentando la concentrazione minima e di consentire il suo impiego nei mangimi destinati a polli da ingrasso contenenti acido formico. La domanda era corredata dei dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(3)

Nel proprio parere del 15 marzo 2011, l'Autorità ha concluso che è improbabile che l'aumento della concentrazione minima da 1,6 × 109 a 1,6 × 1010 ponga nuovi rischi e che la composizione così modificata è compatibile con l'acido formico. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1137/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 265 del 2.10.2007, pag. 5.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria degli additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 17299

 

Composizione dell'additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 contenente almeno: 1,6 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Concentrato di spore di Bacillus subtilis DSM 17299

 

Metodo di analisi  (1)

Metodo di conteggio con piastra per diffusione (spread plate) utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime

Polli da ingrasso

8 × 108

1,6 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l'impiego in mangimi contenenti uno dei seguenti coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, robenidina, decoquinato, narasina/nicarbazina, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensina sodica, narasina, salinomicina sodica, semduramicina sodica.

3.

La compatibilità di questo additivo con l'acido formico è stata dimostrata.

22 ottobre 2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx»


Top