This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0317
Commission Implementing Regulation (EU) No 317/2011 of 31 March 2011 amending for the 147th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento di esecuzione (UE) n. 317/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento di esecuzione (UE) n. 317/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 86 del 1.4.2011, p. 63–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 317/2011 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2011
recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 23 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 all’elenco «Persone fisiche» è aggiunta la voce seguente:
«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan TalìA 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall’Arabia Saudita; d) è stato diramato un “Orange Notice” di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»