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Document 32011R0317

Regolamento di esecuzione (UE) n. 317/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 86 del 1.4.2011, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/317/oj

1.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 317/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

recante la centoquarantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 23 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 all’elenco «Persone fisiche» è aggiunta la voce seguente:

«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan TalìA 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall’Arabia Saudita; d) è stato diramato un “Orange Notice” di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»


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