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Document 32010R0756

Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 223 del 25.8.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/756/oj

25.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/20


REGOLAMENTO (UE) N. 756/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5 e l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3).

(2)

Dopo la proposta di inserimento di sostanze trasmessa dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte, che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenuta dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione.

(3)

Occorre modificare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per tenere conto delle nuove sostanze elencate durante la COP4.

(4)

La COP4 ha deciso di iscrivere il clordecone, l’esabromobifenile e gli esaclorocicloesani, compreso il lindano, nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. Tali sostanze sono iscritte negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 perché figurano negli elenchi del protocollo.

(5)

La COP4 ha deciso di iscrivere il pentaclorobenzene nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. Pertanto è opportuno inserire il pentaclorobenzene negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, indicando i relativi valori limite di concentrazione, stabiliti applicando la metodologia utilizzata per fissare i valori limite per gli inquinanti organici persistenti (in seguito «POP») nel regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio, del 18 luglio 2006, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (4) e nel regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti (5). È opportuno rivedere tali valori limite di concentrazione provvisori alla luce dei risultati di uno studio relativo all’attuazione delle disposizioni in materia di rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, che sarà commissionato dalla Commissione.

(6)

La COP4 ha deciso di iscrivere l’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (in seguito «PFOS») nell’allegato B (restrizione) della convenzione, con alcune eccezioni per applicazioni specifiche. Attualmente l’uso di PFOS è consentito per alcune applicazioni specifiche. Per via della loro durata di vita, gli articoli contenenti PFOS continueranno ad entrare nel flusso dei rifiuti per diversi anni, seppure in quantità via via inferiori. Potrebbe essere difficoltoso dal punto di vista pratico identificare taluni materiali contenenti PFOS all’interno di un determinato flusso di rifiuti. I dati relativi alle quantità e alle concentrazioni di PFOS negli articoli e nei rifiuti sono tuttora insufficienti. L’estensione al PFOS dell’obbligo di distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP nei rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all’allegato IV, come previsto dal regolamento (CE) n. 850/2004, potrebbe avere ripercussioni sui sistemi di riciclaggio esistenti e di conseguenza ostacolare l’uso sostenibile delle risorse, una priorità ambientale dell’UE. Alla luce di quanto esposto, il PFOS è iscritto negli allegati IV e V senza indicazione dei valori limite di concentrazione.

(7)

La COP4 ha deciso di iscrivere il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere e l’eptabromodifeniletere, di seguito «eteri di polibromobifenile», nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. L’immissione sul mercato e l’uso del pentabromodifeniletere e dell’ottabromodifeniletere sono stati limitati nell’Unione europea ad un massimo di concentrazione dello 0,1 % in peso in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (6). Attualmente il pentabromodifeniletere, l’esabromodifeniletere, l’eptabromodifeniletere e il tetrabromodifeniletere non possono essere immessi sul mercato nell’Unione europea essendo vietati ai sensi del regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (7) e dalla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (8). Tuttavia, a causa della durata di vita dei prodotti contenenti tali eteri di polibromobifenile, i prodotti fuori uso contenenti queste sostanze continueranno ad entrare nel ciclo dei rifiuti per diversi anni. Tenendo conto delle difficoltà pratiche di identificare i materiali contenenti eteri di polibromobifenile all’interno di una frazione di rifiuti misti e l’attuale mancanza di dati scientifici esaustivi relativi alle quantità e alle concentrazioni di eteri di polibromobifenile negli articoli e nei rifiuti, l’estensione a queste nuove sostanze dell’obbligo di distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di POP nei rifiuti che superano i valori limite di concentrazione di cui all’allegato IV potrebbe mettere a repentaglio i regimi di riciclaggio esistenti, ostacolando in tal modo un uso sostenibile delle risorse. Questo problema è stato riconosciuto dal COP4 e sono state concordate esenzioni specifiche per il riciclaggio continuo di rifiuti che contengono gli eteri di polibromobifenile iscritti negli allegati, anche se questo potrebbe causare il riciclaggio di POP. Appare quindi opportuno inserire tali eccezioni nel regolamento (CE) n. 850/2004.

(8)

Per evitare distorsioni nel mercato interno, è necessario che i valori limite di concentrazione siano uniformi in tutta l’Unione. Sono stati fissati valori limite di concentrazione provvisori per il pentaclorobenzene negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sulla base dei dati disponibili e in applicazione del principio di precauzione.

(9)

In considerazione della mancanza di informazioni scientifiche esaustive in merito alle quantità e alle concentrazioni negli articoli e nei rifiuti, nonché agli scenari di esposizione, in questa fase non possono essere fissati valori limite di concentrazione per i PFOS e gli eteri di polibromobifenile negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. Alla luce delle nuove informazioni che saranno disponibili in futuro e di un riesame condotto dalla Commissione, saranno proposti i limiti di concentrazione per i nove POP, tenendo conto degli obiettivi del regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti.

(10)

Ai sensi dell’articolo 22 della convenzione, le modifiche degli allegati A, B e C della stessa entrano in vigore un anno dopo la data della loro comunicazione da parte del depositario, ovvero il 26 agosto 2010. Per motivi di coerenza occorre quindi che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (9). È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

2.   L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 agosto 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(2)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

(4)  GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 1.

(5)  GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 7.

(8)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(9)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7

Sostanza

Numero CAS

Numero CE

Valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

 

 

 

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

 

 

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

 

 

 

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

 

 

 

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri)

 

 

 

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.»


ALLEGATO II

Nell’allegato V, parte 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE

Valori limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV (1)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Clordecone:

5 000 mg/kg;

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Eptabromodifeniletere (C12H3Br7O)

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

Eptabromodifeniletere (C12H4Br6O)

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Eptabromodifeniletere (C12H5Br5O)

Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri);

Bifenili policlorurati (PCB) (5): 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O);

Toxafene: 5 000 mg/kg;

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza delle seguenti condizioni:

1)

lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,

miniere di sale,

discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/523/CE);

2)

sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (4);

3)

è stato dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 * (2)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere da coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

10 02 07 *

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 04 *

Scorie bianche di prima fusione

10 03 08 *

Scorie saline di seconda fusione

10 03 09 *

Scorie nere di seconda fusione

10 03 19 *

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti derivanti dal trattamento di scorie saline e scorie nere contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie di prima e seconda fusione

10 04 02 *

Incrostazioni e loppe di prima e seconda fusione

10 04 04 *

Polveri dai gas effluenti da camino

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dai gas effluenti da camino

10 05 05 *

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dai gas effluenti da camino

10 06 06 *

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti da altri processi metallurgici non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline di prima e seconda fusione

10 08 15 *

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dai gas effluenti da camino contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 11

Rivestimenti e refrattari di scarto

16 11 01 *

Rivestimenti e refrattari a base di carbonio derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e refrattari derivanti da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA TERRA PRELEVATA DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra, compresa quella prelevata da siti contaminati, rocce e materiali di dragaggio

17 05 03 *

Frazione inorganica di terra e rocce contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni

17 09 02 *

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 *

Altri rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Polveri di caldaia contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata


(1)  I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(2)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

(3)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(4)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

(5)  Deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(6)  Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003»


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